CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2023, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV LV, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Palma di Maiorca nei confronti del cittadino italiano NI ES, tratto in arresto in Italia 1'11 dicembre 2022 con provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura della custodia cautelare dell'obbligo di dimora. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4899 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 02/02/2023 Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare con il quale il giudice spagnolo aveva contestato all'ES i reati di furto aggravato, in specie quello di un orologio rolex commesso a Palma di Maiorca il 18 luglio 2022, e di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio operante in quell'isola; come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali la legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede la consegna obbligatoria e, comunque, come gli stessi avessero corrispondenza con gli analoghi reati previsti dal codice penale italiano;
come i risultati delle indagini compiute dagli inquirenti spagnoli avessero offerto elementi sufficienti per la identificazione del consegnando;
e come non vi fossero le condizioni per rifiutare la consegna. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'ES, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni della decisione di accoglimento della richiesta di consegna, in presenza di un mandato di arresto europeo privo di informazioni dettagliate, contenente una contestazione generica e carente della descrizione dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'ad, 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di NI ES sia inammissibile. 2. Le censure formulate in termini di vizi della motivazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto la legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha limitato i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna ai casi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge, di cui 2 all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod, proc. pen., escludendo la possibilità di dedurre il vizio di motivazione. 3. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il motivo dedotto in termini di violazione di legge. In passato il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte stabiliva che, in tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non deve effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando gli elementi di prova - costituiti in particolare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa del furto dell'orologio commesso a Palma di Maiorca il 18 luglio 2022 e dalle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria sui fotogrammi delle riprese effettuate nella zona: furto che era uno dei ripetuti e analoghi reati commessi a più riprese nell'isola - costituenti un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria straniera ha giudicato sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di cattura e che la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi di logicità manifesta, ha poi ritenuto seriamente evocativo dei fatti di reato commessi dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. E ciò senza che l'autorità giudiziaria italiana possa sostituire alla valutazione del giudice straniero una propria determinazione, fondata (come avrebbe voluto il ricorrente) sui criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento ad altri fini, quali sono, appunto, quelli regolati dal codice di rito per l'applicazione di una misura cautelare personale. A ciò si aggiunga - considerazione questa dirimente - che con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce neppure legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. 3 Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti cli legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 ; legge n. 69/2005. Così deciso il 02/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV LV, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Palma di Maiorca nei confronti del cittadino italiano NI ES, tratto in arresto in Italia 1'11 dicembre 2022 con provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura della custodia cautelare dell'obbligo di dimora. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4899 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 02/02/2023 Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare con il quale il giudice spagnolo aveva contestato all'ES i reati di furto aggravato, in specie quello di un orologio rolex commesso a Palma di Maiorca il 18 luglio 2022, e di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio operante in quell'isola; come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali la legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede la consegna obbligatoria e, comunque, come gli stessi avessero corrispondenza con gli analoghi reati previsti dal codice penale italiano;
come i risultati delle indagini compiute dagli inquirenti spagnoli avessero offerto elementi sufficienti per la identificazione del consegnando;
e come non vi fossero le condizioni per rifiutare la consegna. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'ES, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni della decisione di accoglimento della richiesta di consegna, in presenza di un mandato di arresto europeo privo di informazioni dettagliate, contenente una contestazione generica e carente della descrizione dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'ad, 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di NI ES sia inammissibile. 2. Le censure formulate in termini di vizi della motivazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto la legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha limitato i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna ai casi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge, di cui 2 all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod, proc. pen., escludendo la possibilità di dedurre il vizio di motivazione. 3. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il motivo dedotto in termini di violazione di legge. In passato il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte stabiliva che, in tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non deve effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando gli elementi di prova - costituiti in particolare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa del furto dell'orologio commesso a Palma di Maiorca il 18 luglio 2022 e dalle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria sui fotogrammi delle riprese effettuate nella zona: furto che era uno dei ripetuti e analoghi reati commessi a più riprese nell'isola - costituenti un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria straniera ha giudicato sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di cattura e che la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi di logicità manifesta, ha poi ritenuto seriamente evocativo dei fatti di reato commessi dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. E ciò senza che l'autorità giudiziaria italiana possa sostituire alla valutazione del giudice straniero una propria determinazione, fondata (come avrebbe voluto il ricorrente) sui criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento ad altri fini, quali sono, appunto, quelli regolati dal codice di rito per l'applicazione di una misura cautelare personale. A ciò si aggiunga - considerazione questa dirimente - che con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce neppure legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. 3 Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti cli legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 ; legge n. 69/2005. Così deciso il 02/02/2023