Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5954
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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In materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 ter del D.L. n. 103 del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 quater del D.L. n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex artt. 3 e 6 D.Lgs. n. 314 del 1997).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza depositata l'11 ottobre 2010, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Nicola V., titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare all'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCCI s.p.a., i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). 2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha sottolineato che: a) l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte attinente al mancato …

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  • 2Indennità per i c.d. trasferisti abituali
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2014

    Trasferta: nozione La trasferta è stata concepita quindi come un mutamento temporaneo del luogo della prestazione, come tale foriero sia di un disagio per il lavoratore, sia di spese che questi sopporta, per i pasti, il pernottamento fuori casa, mezzi di trasporto ed altro, nell'interesse del datore di lavoro. Di qui la duplice componente restitutoria (quanto alle spese) e retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione) della indennità di trasferta, forfettariamente presunta dal legislatore nel 50% per ciascuna componente (art. 12 della L. 153/1969) (Cass. sent. n. 9552 del 22-12-1987, Cass. 2 novembre 1999 n. 12225). Indennità di trasferta e trasferisti In realtà l'indennità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5954
Data del deposito : 15 giugno 1999

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