Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 ter del D.L. n. 103 del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 quater del D.L. n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex artt. 3 e 6 D.Lgs. n. 314 del 1997).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza depositata l'11 ottobre 2010, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Nicola V., titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare all'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCCI s.p.a., i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). 2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha sottolineato che: a) l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte attinente al mancato …
Leggi di più… - 2. Indennità per i c.d. trasferisti abitualiStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2014
Trasferta: nozione La trasferta è stata concepita quindi come un mutamento temporaneo del luogo della prestazione, come tale foriero sia di un disagio per il lavoratore, sia di spese che questi sopporta, per i pasti, il pernottamento fuori casa, mezzi di trasporto ed altro, nell'interesse del datore di lavoro. Di qui la duplice componente restitutoria (quanto alle spese) e retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione) della indennità di trasferta, forfettariamente presunta dal legislatore nel 50% per ciascuna componente (art. 12 della L. 153/1969) (Cass. sent. n. 9552 del 22-12-1987, Cass. 2 novembre 1999 n. 12225). Indennità di trasferta e trasferisti In realtà l'indennità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente
Dott. Giovanni Mazzarella - Consigliere
Dott. Pasquale Picone - " rel.
Dott. Paolo Stile - "
Dott. Giovanni Amoroso - "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
CE.OR.FRUT. S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso l'avv. E. Romanelli, che, unitamente all'avv. G. Di Prima, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente-
e sul ricorso proposto da
CE.OR.FRUT. S.R.L., in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
-ricorrente incidentale-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
per procura atto Notaio Rupo Franco di Roma del 2.9.96 rep. 27773. -intimato-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 14 in data 3 febbraio 1996 (R.G. 2838/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/1999 dal Consigliere Dott. Pasquale Piccone;
udito l'avv. RI Romanelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pordenone, riuniti i giudizi, ha respinto gli appelli proposti dall'Inps contro le sentenze n. 304 e n.309 del Pretore della stessa sede, di accoglimento delle opposizioni proposte dalla Ce. Or. Frut. S.r.l., rispettivamente, all'ordinanza-ingiunzione n.2494 del 17 giugno 1993 e al decreto di ingiunzione n. 590/1993 emesso dallo stesso Pretore in data 20 ottobre 1993. L'Inps aveva chiesto alla società il pagamento dei contributi previdenziali, nonché delle sanzioni conseguenti all'omissione, sulle somme corrisposte nell'anno 1990 a titolo di indennità di trasferta ai dipendenti IN US, RD IS ed RI RA, nell'assunto che si trattasse in realtà della corresponsione di emolumenti di natura retributiva, assoggettabili interamente all'imposizione contributiva e non nella misura ridotta del 50%.
La tesi dell'Istituto, già respinta dal primo giudice, è stata disattesa anche dal giudice dell'appello perché i tre lavoratori erano stati impegnati in attività che si svolgeva in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale - il US quale incaricato in via continuativa delle consegne a domicilio e del trasporto della merce;
gli altri due addetti, con una frequenza in media di due volte alla settimana e con uso dell'autovettura personale, agli acquisti presso i mercati ortofrutticoli - ricevendo, un rimborso a piè di lista per il pasto fuori sede e provvedendo la società almeno in parte a fornire il mezzo per gli spostamenti, per cui l'indennità ad essi corrisposta aveva avuto essenzialmente la funzione di compensare il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro fuori sede, oltre che di ristorarli delle spese per l'utilizzo dell'autovettura personale, sicché rientrava, per tutti, nell'ambito della nozione di indennità di trasferta ai sensi dell'art. 12 l.153/1969, come autenticamente interpretato dall'art.
9-ter d.l. n.103/1991, convertito in l. N. 166/1991, con effetti retroattivi alla stregua del disposto dell'art.
4-quater d.l. n. 6/1993, convertito in l. N. 63/1993. La cassazione della sentenza è domanda dall'Inps per un unico motivo;
resiste con controricorso la Ce. Or. Frut. S.r.l., proponendo altresì ricorso incidentale per un solo motivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.). Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.12 l. 152/1969, nonché il vizio di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, perché il Tribunale, avendo accertato in fatto che hai dipendenti venivano rimborsate a parte le spese affrontate per il servizio fuori sede, non poteva qualificare indennità di trasferta le somme erogate per compensarli di un generico disagio derivante dalle modalità di esecuzione della prestazione.
La Corte giudica il ricorso principale infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., n. 3292 e 3292 del 1985, cui si sono conformate le successive decisioni: cfr., ex plurimis, Cass. 4 dicembre 1991 n. 13051; 8 ottobre 1992 n. 10954), l'art. 12 della l. n. 153 del 1969, nel teso originario, comprende nella retribuzione imponibile soltanto la metà dell'indennità di trasferta, presumendo che la restante parte integri un rimborso spese, con riferimento esclusivo ai compensi erogati in dipendenza di un provvisorio mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, conseguente a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Perciò non è possibile assimilare all'indennità di trasferta i compensi corrisposti ai cosiddetti "trasfertisti", intesi per tali i lavoratori contrattualmente obbligati a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'attività dell'impresa nella cui organizzazione sono inseriti (cfr. Cass. 6 marzo 1992 n. 2740 e 26 gennaio 1993 n. 934). Nella fattispecie trova, però, applicazione l'art.
9-ter del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 1^
giugno 1991, n. 166, norma che la giurisprudenza della Corte aveva ritenuto innovativa del precedente regime giuridico e comunque non retroattiva (Cass. 6 marzo 1992 n. 2740; 8 ottobre 1992 n. 10954), ma alla quale è stata conferita efficacia retroattiva dall'art.
4 - quater del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con la legge 17 marzo 1993, n. 63, secondo il cui disposto: "Per i periodi anteriori al 1^ giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'art. 12, 1^ comma, secondo capoverso, n. 1), legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'art.
9-ter del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1^ giugno 1991, n. 166". Il legislatore ha inteso così disciplinare in maniera uniforme tutte le ipotesi per le quali il d.l. 103/1991, convertito dalla l.166/1991, adoperando la tecnica dell'interpretazione autentica del testo originario dell'art. 12 della l. 153/1969, ha attuato una diminuzione degli obblighi contributivi dei datori di lavoro, facendo però salvi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore nella nuova normativa (art. 9 per le somme versate alle casse edili;
art.
9-bis per i contributi alla previdenza aziendale;
art.
9-ter per l'indennità di trasferta). Infatti, l'art.
9-ter, introdotto dalla legge di conversione, nel disporre che "L'art. 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153 va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le "indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità", disciplinava l'ipotesi considerandola in maniera diversa dalle altre due sopra ricordate sotto un duplice profilo: non adoperava espressamente l'autodefinizione di norma di interpretazione autentica;
non prevedeva la salvezza dei versamenti contributivi effettuati in precedenza. La natura innovativa e non retroattiva della norma era stata desunta dalle indicate peculiarità, peculiarità che, appunto, l'intervento legislativo del 1993 ha inteso eliminare con effetto dall'entrata in vigore della stessa legge (cfr. Cass. 22 settembre 1993, n. 9643; 26 settembre 1995, n. 19189). Pertanto, la norma interpretativa dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 dettata dall'art.
9-ter d.l. 103/1993, convertito dalla l. 166/1991, nel testo modificato dall'art.
4-quater d.l. 6/1993, convertito dalla l. 63/1993, opera con efficacia retroattiva con il limite della conservazione degli effetti dei versamenti contributivi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione (1^ giugno 1991).
Tale (limitata) efficacia retroattiva ha altresì superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Corte cost. 30 luglio 1997, n. 292). La sostanziale equiparazione operata dalla legge ai fini contributivi tra l'indennità di trasferta ordinaria e l'indennità corrisposta ai cosiddetti "trasferisti, prestatori operanti continuativamente in sede diversa da quella aziendale, toglie qualsiasi fondamento alla tesi dell'istituto ricorrente, secondo cui quando il datore di lavoro rimborsa le spese affrontate dal dipendente per la prestazione fuori sede non sarebbe consentita la qualificazione che comporta la riduzione alla metà dell'obbligazione contributiva. L'indennità di trasferta, ai sensi dell'art. 12 l. 153/1969, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art.6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, è assoggettata a contribuzione nella misura della metà perché la legge presume che sia unitariamente destinata sia a compensare il lavoratore del particolare disagio derivante dall'esecuzione della prestazione fuori sede (e per questa parte costituisce retribuzione imponibile), sia a ristorarlo della maggiori spese che deve affrontare. La giurisprudenza sopra richiamata aveva escluso che le indennità ai trasfertisti potessero assimilarsi a quelle di trasferta proprio perché non avevano una funzione di ristoro delle maggiori spese (rispetto a quelle richieste dalle normali esigenze di vita del lavoratore) ma solo di compenso per il disagio.
L'equiparazione voluta dal legislatore preclude che si possa continuare a discutere della funzione in concreto assolta dall'indennità.
Peraltro, nell'attuale quadro normativo - non applicabile ratione temporis alla controversia - si è giunti ad una definitiva sistemazione degli istituti, con la netta distinzione tra indennità di trasferta o di missione ( che costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi al di là di determinati importi, importi che subiscono riduzioni proporzionali agli eventuali rimborsi delle spese per vitto e alloggio) e l'indennità ai trasfertisti, che concorre in ogni caso a formare il reddito solo nella misura nel 50% (art. 48, commi 5 e 6, t.u. delle imposte sui redditi approvate con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo sostituito dall'art.3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314 - Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro - in relazione all'art. 12 della legge 30 giugno 1969, n.153, nel testo sostituito dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo 314/1997). L'esame del ricorso incidentale - logicamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale in quanto, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 115, primo comma, c.p.p. e 2697 c.c., deduce l'insussistenza di elementi a sostegno dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che ai lavoratori trasfertisti venissero rimborsate le spese - resta assorbito nella decisione di rigetto del ricorso principale. Le modifiche legislative poste a fondamento della decisione inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
La Corte, riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999