Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2016, n. 23052
CASS
Sentenza 5 maggio 2016

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù non incidono, sulla rilevanza penale della condotta, nelle sue oggettive connotazioni, le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva assolto gli imputati dal reato di riduzione in schiavitù e riqualificato il reato di tratta nel reato di introduzione illegale nel territorio dello Stato, commessi nei confronti di una minore kosovara che, acquistata dalla famiglia di origine per la somma di 20.000 euro, veniva irregolarmente introdotta nello Stato italiano per essere condotta in un campo nomadi e forzatamente unita in un matrimonio concordato con i genitori della giovane e contratto secondo le consuetudini della comunità di appartenenza).

Commentario1

  • 1Compravendita di esseri umani è reato (Cass. 37315/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019

    Compravendita di moglie: la mercificazione di esseri umani appare di per sè sufficiente ad integrare il reato di delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù , atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà. Al pari della vendita, anche l'acquisto non può che costituire esercizio su un essere umano di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente degradazione della persona a mera res a prescindere da un eventuale consenso prestato dal soggetto passivo in ossequio ai propri standard culturali. La personalità individuale, infatti, deve ritenersi bene indisponibile, o comunque non disponibile in misura tale da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2016, n. 23052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23052
Data del deposito : 5 maggio 2016

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