Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
I verbali di riconoscimento, così come quelli di restituzione dei beni sottratti al proprietario, in quanto finalizzati alla descrizione di beni suscettibili di essere alienati o trasformati da parte dei proprietari cui sono stati riconsegnati, rientrano nel novero degli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, lett. b), cod. proc. pen. (La Corte ha chiarito che sono da considerare atti irripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare tali da essere, in seguito, soltanto riferiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2010, n. 32268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32268 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/05/2010
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1930
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 34629/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LV AT N. IL 05/07/1959;
avverso la sentenza n. 8876/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LV AT, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.12.2008 con la quale la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione 28.2.2007 del Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 600,00 Euro di multa per il reato di ricettazione. La difesa, richiedendo l'annullamento della sentenza impugnata lamenta:
1) vizio di travisamento della prova ed illogicità della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni testimoniali resa in udienza il 10.1.2005 dal ER Felice, ritenendo che lo stesso abbia riconosciuto i lavastoviglie SMEG;
2) la inutilizzabilità del verbale di riconoscimento della merce dissequestrata;
3) il vizio di travisamento di dati processuali afferenti la (ritenuta) mancata allegazione di documentazione fiscale da parte del ricorrente idonea a legittimare il possesso della merce sequestrata ed è stata pretermessa ogni valutazione critica della documentazione fiscale prodotta dallo imputato nel corso delle indagini;
4) il travisamento della prova dalla quale la Corte ha desunto l'esistenza del dolo del delitto di cui all'art. 648 c.p.. Il ricorso è inammissibile perché generico nel contenuto e involgente aspetti di merito non suscettibili di valutazione in sede di legittimità.
In primo luogo va rilevato che la difesa, senza formulare puntuali doglianze in ordine a specifiche affermazioni contenute nella sentenza, procedendo ad una generica complessiva critica della stessa, ricorre in modo improprio alla denuncia del vizio di travisamento della prova, al solo scopo di introdurre letture alternative del materiale probatorio.
Nella specie la stessa difesa nel proprio ricorso afferma:
"dalla lettura della intera deposizione dibattimentale del prefato ER del 10.1.2005 dovrà risultare evidente l'errore interpretativo del dato probatorio compiuto dalla Corte di Appello di Napoli allorquando sostiene, come sopra evidenziato, che il testimone ha personalmente identificato quelle lavastoviglie smeg come provento di delitto attraverso la comparazione de numeri di matricola fornitigli dalla casa costruttrice", e a sostegno della propria deduzione la difesa allega il verbale della deposizione ER da pag. 28 a pag. 41.
Sul punto va richiamata la decisione Cass., sez. 4^, 12.2.2008 in Ced Cass., rv. 239533, alla quale questo collegio ritiene di aderire ove si afferma "In tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in motivazione la corte ha evidenziato che, al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice).
Nel caso in esame la difesa pretende una riconsiderazione complessiva del contenuto della deposizione del ER nel tentativo di espungere tre dati storici incontrovertibili:
1) l'imputato è stato trovato nel possesso di elettrodomestici SMEG provenienti da delitto;
2) i suddetti elettrodomestici sono stati sottoposti a sequestro da parte della polizia giudiziaria;
3) i suddetti elettrodomestici sono stati riconosciuti ed individuati dal testimone ER.
Questi ha ribadito nel corso della propria deposizione di non avere mai affermato che i suddetti elettrodomestici fossero di provenienza delittuosa, ma il dato fattuale è frutto di una legittima deduzione fatta dal giudice del merito sulla scorta del complessivo materiale probatorio, non sindacabile nel merito posto che la motivazione non risulta affetta da vizi specifici riconducibili ad una delle ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Con un secondo motivo la difesa lamenta in modo generico la "inutilizzabilità" del verbale di riconoscimento della merce. In particolare non viene dedotta la ragione giuridica del vizio denunciato con la conseguenza che la doglianza deve essere ritenuta generica non essendo neppure stata formulata una specifica doglianza in diritto sul contenuto della ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha acquisito l'atto che per la sua funzione appare appartenere alla categoria degli atti "irripetibili" e come tale acquisirle al fascicolo per il dibattimento.
Sul punto deve essere altresì richiamata la decisione Cass., sez. 2^, 30.4.1996 in Ced Cass., rv. 205380 alla quale questo collegio ritiene di aderire ove si afferma che "i verbali di riconoscimento, così come quelli di restituzione dei beni sottratti al proprietario, in quanto finalizzati alla descrizione di beni suscettibili di essere alienati o trasformati da parte dei proprietari cui sono stati riconsegnati, rientrano nel novero degli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. b); sono infatti da considerare atti irripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare tali da essere in seguito, soltanto riferiti (in applicazione di detto principio la corte ha ritenuto inseribili nel fascicolo per il dibattimento le denunce di furto in quanto, nella parte in cui contengono la descrizione del bene sottratto, rappresentano il presupposto per la sua individuazione al momento del ritrovamento)".
Va altresì aggiunto che il fatto del riconoscimento della merce Smeg, risulta essere stato ammesso dallo stesso testimone ER nel corso della sua deposizione.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché deduce in modo generico una carenza di motivazione.
La Corte territoriale ha desunto il "dolo" del delitto di ricettazione perché lo imputato non ha esibito una "documentazione valida".
Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia espresso una valutazione critica della documentazione prodotta.
Sotto questo profilo la doglianza è manifestamente infondata perché la Corte territoriale ha espresso il proprio giudizio sulla circostanza che l'imputato non abbia presentato una documentazione "valida", così assolvendo al proprio onere motivazionale. Da parte sua la difesa facendo un generico richiamo alla "documentazione" prodotta non fornisce alcuna indicazione sulla effettiva capacità dimostrativa della buona fede dell'imputato, demandando a questo giudice di legittimità una valutazione di merito della suddetta documentazione contabile.
Con il quarto motivo la difesa denuncia la carenza di motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del dolo. Anche questo motivo è inammissibile. In primo luogo esso è generico perché non deduce in modo specifico e puntuale un vizio della motivazione indicando la manifesta illogicità o la contraddittorietà o la carenza che devono essere desumibili dalla lettura dell'atto impugnato.
In secondo luogo il ricorrente richiama il contenuto di atti processuali formulando considerazioni di merito (per esempio sul ruolo ricoperto da tale TULINO) volte ad una lettura alternativa del materiale probatorio in atti, così svolgendo una argomentazione che appare eccentrica rispetto al dettato normativo dell'art. 606 c.p.p., comma 1 che consente il ricorso in questa sede solo per motivi di diritto.
Per le suddette considerazioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. della somma di Euro 1.000,00 attesa la pretestuosità delle ragioni di doglianza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2010