Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/1999, n. 2697
CASS
Sentenza 2 dicembre 1999

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Integra il reato di cui all'art.633 cod.pen. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'art.11 del d.P.R. n.1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti,di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.

Non sussiste rapporto di specialità, rilevante a norma dell'art.9 della legge n.689 del 1981, tra il reato di cui all'art.633 cod.pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art.26, comma 4, della legge n.513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. Tale illecito, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l'evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari.

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  • 1le problematiche connesse
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020

    Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …

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  • 2Ne bis in idem e CEDU
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/1999, n. 2697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2697
Data del deposito : 2 dicembre 1999

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