Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 2
Integra il reato di cui all'art.633 cod.pen. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'art.11 del d.P.R. n.1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti,di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.
Non sussiste rapporto di specialità, rilevante a norma dell'art.9 della legge n.689 del 1981, tra il reato di cui all'art.633 cod.pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art.26, comma 4, della legge n.513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. Tale illecito, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l'evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/1999, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 2/12/1999
Dott. Giuseppe Maria Cosentino Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro ON Sirena Consigliere N. 1588
Dott. Nicola Bottalico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore N. 28488199
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti il 24 giugno 1999 dal difensore di PA GI AL - nato a [...] il [...] -, di TA EN nato a [...] l'[...] - di La PA ON - nato a [...] il [...] - e di PU ES - nata a [...] l'[...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1371 del 19 apiile/3 maggio 1999, che, in riforma della sentenza resa il 7 novembre 1995 dal Pretore di Foggia - sezione distaccata di Orta Nova, appellata dagli imputati, ha dichiarato prevalenti sulle aggravanti le già concesse attenuanti generiche ed ha determinato in L. 300.000 di multa la pena inflitta a ciascuno di essi, in quanto dichiarati colpevoli del concorso nel delitto di occupazione abusiva di alloggi popolari in danno dell'I.A.C.P. - accertato in Stornara il 2 agosto 1992-.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata:
O S S E R V A
Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 633, c.p., e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, giacché essi alla data dell'occupazione erano già assegnatari degli alloggi popolari ed alle assegnazioni doveva essere attribuita natura costitutiva del rapporto di godimento degli immobili, assumendo i successivi contratti di locazione una funzione meramente regolamentatrice dei loro rapporti con l'Istituto autonomo per le case popolari. Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 11, 7^ ed 8^ co., D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, la consegna agli aventi diritto degli alloggi popolari assegnati in locazione da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari deve essere preceduta dalla sottoscrizione del relativo contratto. Il rapporto che si instaura tra l'Istituto e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine, in conseguenza, da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è, destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto al godimento degli alloggi (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 29 luglio 1987, n. 6550). La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni d'interesse legittimo a favore degli aspiranti all'assegnazione, non attribuisce, quindi, agli assegnatari alcuna posizione di diritto soggettivo perfetto e in particolare all'occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.
Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 633, c.p., per la mancanza nella condotta loro addebitata dell'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo specifico di occupare l'immobile o di trame altrimenti profitto, e l'assenza dell'estremo dell'arbitrarietà, avendo gli imputati inteso esercitare un diritto, reale o preteso, e tutelarlo dagli altrui atti di vandalismo e di furto.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
È vero che il dolo richiesto dall'art. 633, c.p., per l'affermazione della colpevolezza in ordine alla violazione del patrimonio immobiliare altrui non è costituito soltanto dalla coscienza e la volontà dell'invasione, ma anche dallo scopo di occupare il bene o di trame altrimenti un profitto, ma l'esistenza di tale specifico elemento psicologico negli imputati emerge sia dalla loro deduzione di avere voluto esercitare un proprio diritto ad immettersi negli immobili e sia, in fatto, dall'accertamento nel corso del giudizio di primo grado dell'avvenuto stabile insediamento abitativo degli occupanti negli alloggi.
L'arbitrarietà della condotta degli imputati, conseguente all'illiceità del modo scelto per ottenere la disponibilità degli immobili, non risulta esclusa, inoltre, dall'opinione di esercitare un inesistente diritto, posto che, anche senza considerare l'inescusabilità dell'errore su una legge integrativa della norma penale, essi non hanno soddisfatto all'onere su essi gravante di fornito la dimostrazione dell'effettività dell'errore nel quale hanno affermato di essere incorsi nonostante la chiarezza della disciplina legislativa, l'uniformità della sua interpretazione giurisprudenziale ed il loro specifico interesse all'esatta conoscenza del procedimento di attribuzione della disponibilità degli alloggi popolari.
Con il terzo motivo hanno dedotto l'inosservanza dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e del principio di specialità stabilito dall'art. 9, 1^ co., L. 24 novembre 1981, n. 689, essendo il fatto previsto come illecito di natura amministrativa.
Anche tale motivo è infondato.
La diversità dell'interesse tutelato e dell'elemento materiale escludono un rapporto di specialità tra il reato previsto dall'art.633, c.p., che sanziona l'arbitraria introduzione nel fondo o edificio altrui al fine di occuparlo, e la violazione amministrativa disciplinata dall'art. 26, 4^ co., L. 8 agosto 1977, n. 513, con la quale il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica.
Il secondo illecito non è diretto, intatti, a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l'evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 28 luglio 1986, n. 7734; Cass. pen., sez. I, sent. 3 agosto 1993, n. 7560). Con il quarto motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione ed l'inosservanza. dell'art. 54, c.p., non avendo la corte d'appello considerato lo stato di necessità degli imputati, costretti a prendere possesso degli alloggi loro assegnati per non vedersi sfrattati.
La doglianza è priva di fondamento.
È questione di merito l'accertamento delle condizioni per la sussistenza dello stato di necessità, di cui il giudice di primo grado non aveva ravvisato i requisiti per difetto di prova sull'imminenza dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio. I singoli ricorrenti, inoltre, si erano limitati con gli appelli proposti a riformulare la questione senza indicare le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato dal pretore, dovevano essere ritenuti attuali e forieri del pericolo di un grave danno alle persone i rilasci forzati delle rispettive abitazioni e la genericità del gravame non imponeva, ai sensi degli artt. 581, lett. e), e 591, lett. c), c.p.p., alcuna specifica motivazione sul punto, affrontato, peraltro, e disatteso con espresso rinvio alla motivazione della sentenza impugnata.
Con il quinto motivo, infine, hanno censurato la decisione per l'erronea applicazione dell'art. 633, 2^ co., c.p., giacché la corte d'appello aveva dichiarato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su una circostanza aggravante mai contestata. La censura è manifestamente infondata
Nessun interesse. sussiste alla doglianza, tenuto conto che la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche e la riduzione di un terzo operata sulla pena base ha comportato l'irrilevanza della circostanza aggravante e della recidiva contestata al TA ed alla PU nella determinazione della pena.
In ogni caso l'aggravante alla quale la sentenza ha fatto generico riferimento era quella speciale dell'essere stato il fatto commesso da più di dieci persone, prevista dall'art. 633, 2^ co., c.p., e la sua contestazione era in fatto avvenuta mediante la specificazione del concorso nel reato delle sedici persone delle quali era stata disposta la citazione in giudizio per il delitto di invasione di edifici.
All'infondatezza di tutti i motivi segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'ari. 616, c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000