Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 13080
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere per sopravvenuta condanna, ex art. 307, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice della cautela - oltre ad avere riguardo alle esigenze connesse al pericolo di fuga che deve profilarsi con ragionevole probabilità, e non solo come mera possibilità, in ragione di attuali e concreti profili comportamentali - deve accertare, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., se ogni altra misura risulti inadeguata esplorando la possibilità di misure alternative in ipotesi, come nella specie di imputato anziano, più consone all'età del prevenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 13080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13080
    Data del deposito : 2 febbraio 2011

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