Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 385
Articolo 1Articolo 3
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21 dicembre 1990
Art. 2. 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall' articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all' articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , prorogato a due anni dall' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' ulteriormente prorogato di un anno.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' cosi' formulato: "Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell' art. 16 del R.D.L. 2 agosto 1929, n. 2150 (Modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752 , e' cosi' formulato:
"Art. 16. - Il Governo e' autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di piu' linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale.
Il Governo e' inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linea o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per l'unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna".
- Il testo dell' art. 1 del R.D.L. 14 ottobre 1932, n. 1496 (Modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico), convertito, dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , e' cosi' formulato:
"Art. 1. - Il Governo puo rendere obbligatori i raggruppamenti organici di servizi pubblici di trasporto di cui al secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 .
Qualora per la costituzione di tali raggruppamenti occorra procedere alla risoluzione di concessioni in corso di servizi pubblici di trasporto, spettera' ai concessionari, oltre la restituzione della cauzione, una giusta indennita' da stabilirsi d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, da un collegio arbitrale composto come all'art. 20 del decreto sopra citato.
Il raggruppamento non avra' attuazione se non dopo che sia stata definitivamente determinata l'anzidetta indennita', che sara' posta a carico dell'azienda assuntrice dei servizi raggruppati.
Per i servizi pubblici di trasporto compresi nei raggruppamenti potra' essere stabilita, d'accordo col Ministero delle finanze, una data unica di scadenza, indipendentemente dalla durata prevista per le singole categorie dei servizi stessi dalle disposizioni legislative che li riguardano, ma in nessun caso oltre il limite fissato per le concessioni ferroviarie.
Dalla unificazione delle diverse scadenze dei servizi di trasporto non potra' derivare allo Stato un onere maggiore di quello complessivo che ad esso fa carico per le varie linee che vengono raggruppate in relazione alla rispettiva durata, ne' un aumento dell'onere annuo complessivo vigente alla data di attuazione del raggruppamento.
Anche in mancanza delle norme previste nel ripetuto art. 16 del regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150 , il Governo puo' far luogo ai detti raggruppamenti in base ad accordi fra i vari enti interessati".
- Il testo dell' art. 86, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , relativo all'attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' cosi' formulato: "E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato".
- Il testo dell' art. 1, comma 6, del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato: "Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' elevato a due anni".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del medesimo D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato: "A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformita' dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4500 miliardi, di cui non oltre lire 2300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69".
- I regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 28 giugno 1969.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1990
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