Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2001, n. 9627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9627 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O B . E N e l E , a 1 N n 8 O e I p 9 Z 1 A a - R 1 IN HOME DE962 7 /0 1 m T 1 e S - t I s 4 G i 2 s E E P U B L I R l . a L A e D 3 h 2 E c i T . f i N T d E R o LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto S E A m violazione del C.d.S., 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ordinanza prefettimia, dr. EN Baldassarre Presidente e intervento del comune. R.G. N. 16601/99dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Rosario Morelli Consigliere 22228 Consigliere dr. Mario Adamo Cron. Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte ha pronunciato la seguente: Ud. 03.05.2001 S E NT E NZA sul ricorso iscritto al n° 16601 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA COMUNE DI SCORRANO, in persona del sindaco p.t., auto- rizzato all'impugnazione con delibera della G.M. n.223 del 27 maggio 1999 ed elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via della Balduina n.187, presso l'avv. Stefano A- gamennone, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Presicce di CC, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
NC MU, elettivamente domiciliato dinanzi al pretore in CC, Via G. Chiriatti n. 6, presso l' 1175 2001 2 - avv. Vito Aprile, suo difensore domiciliatario. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di CC n. 212 del 9 - 10 aprile 1999. Udita, all'udienza del 3 maggio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito l'avv. Presicce, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, essendo il comune legittimato. Udito il P.M. dr. Stefano Schirò, che ha chiesto d'in- tegrare il contraddittorio nei confronti del Prefetto di CC e, in subordine, il rigetto del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Svolgimento del processo Con sentenza del 10 aprile 1999 il Pretore di CC, compensando le spese di causa, ha dichiarato inammis- sibile l'intervento in causa del comune di Scorrano ed ha accolto l' opposizione di EN TE all' ordinanza del locale prefetto che gli aveva ingiunto il pagamento d'una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 142, comma 9°, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), in quanto la contestazione dell' infrazione non era stata immediata, come, "quando possibile", impone l'art. 200 C.d.s. L'intervento del comune di Scorrano, nella contumacia 3 dal prefetto, che aveva emesso l'ordinanza oggetto di opposizione, è stato dichiarato inammissibile dal pre- tore che ha rilevato il difetto di legittimazione ad agire dell'ente locale e il carattere solo teorico dell'interesse di questo al giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con tre motivi illustrati da memoria il comune di Scorrano, che non ha notificato l'impugnazione al Prefetto di CC. Il TE non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla richiesta del P.G. di integrare il contrad- dittorio nei confronti del Prefetto di CC, può ri- levarsi che il diritto del comune di Scorrano di per- cepire la somma di cui all'ordinanza prefettizia non dà luogo a un rapporto processuale tra l'ente locale e l'opponente, derivando da atti che, per la loro man- cata diretta impugnazione in sede giudiziale, assumono mero rilievo endoprocedimentale quale presupposto del- l'ordinanza che ha deciso della loro legittimità a se- guito del ricorso del privato destinatario di essi. Solo l'ordinanza ingiunzione di chiusura del procedi- mento amministrativo d'irrogazione della sanzione è l' oggetto dell'opposizione nel giudizio ex art. 23 della 1. 24 novembre 1981 n. 689 e l'unico rapporto proces- suale previsto nel modello normativo di cui a tale norma è quello tra l'opponente e il Prefetto di CC;
in sede processuale alcun rapporto vi è tra il comune e il destinatario dell'ordinanza ingiunzione prefetti- zia, come meglio sarà precisato in seguito, e di con- seguenza non è neppure ipotizzabile un'inscindibilità o dipendenza d'un rapporto inesistente con il giudizio instaurato tra il TE e il Prefetto. Consegue che, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non può ordinarsi l'integrazione del contradditorio chiesta dal P.G. nei confronti del Prefetto di CC, che ha fatto acquiescenza alla decisione impugnata, divenuta nei suoi confronti giudicato.
2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza pre- torile per avere dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio del ricorrente, con statuizione che incide direttamente e immediatamente sulla posizione di parte di esso, che quindi è legittimato ad impugnarla per la verifica della sua correttezza e legittimità (Cass. 20 ottobre 1997 n. 10252 e 9 luglio 1997 n. 6201). Il comune lamenta violazione degli artt. 105 c.p.c. e 23 della L. 689/81, in relazione a detta norma del co- dice di rito, per avere il pretore denegato che quest' ultima sia applicabile come in ogni processo civile, pur essendovi l'interesse del comune a contrastare la 5 - posizione dell'altra parte che ha chiesto d'annullare, con l'ordinanza prefettizia, anche il verbale di con- testazione della polizia municipale, non essendovi al- cun esplicito divieto d'intervento nei giudizio di cui alla legislazione speciale. Il secondo motivo di ricorso deduce falsa applicazione dal pretore dell'art. 200 C.d.S., per avere ritenuto illegittima la mancata contestazione immediata, che invece non era stata possibile per l'uso di autovelox nel rilevare l'infrazione; in terzo motivo censura la sentenza di merito per difetto di motivazione relati- vamente ai motivi dell'ordinanza prefettizia, ritenuti carenti dal giudice e desumibili invece per relationem dal verbale della polizia municipale.
3. Il primo motivo di ricorso è nel merito infondato, essendo l'ente locale privo di legittimazione sostan- ziale e processuale nel giudizio de quo. L'art. 205, 3°comma, del C.d.S., sancisce che l'oppo- sizione ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni all'autorità giudiziaria si svolge nelle forme e con i modi di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novem- bre 1981 n. 689, per i quali unica legittimata ad agi- re e a stare in giudizio è "l'autorità che ha emesso l'ordinanza" (art. 23, 3° comma), che nel caso è il Prefetto di CC (Cass. 15 gennaio 1999 n. 387, 26 6 - giugno 1998 n. 6353 e 11 giugno 1998 n. 5827). Non può condividersi la giurisprudenza di questa Cor- te, che ha ammesso l'intervento nel giudizio d'opposi- zione all'irrogazione di sanzioni del creditore della somma dovuta per queste, da individuare in base all' art. 29 della L. 689/81 (così Cass. 30 agosto 1995 n. 9152), perchè la devoluzione dei proventi prevista da questa norma può legittimare ad agire l'avente diritto alla percezione contro i soggetti che abbiano determi- nato, con la loro illegittima condotta, la perdita della somma ma non comporta azione diretta nei con- fronti del destinatario dell'ordinanza ingiunzione. L'art. 23 della legge 689/81, infatti, configura il giudizio in esso previsto come impugnazione dell'atto amministrativo che commina la sanzione, annullabile con la sentenza "in tutto o in parte.... o modificabi- 11 le "...anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (11° comma) e logicamente identifica come sola parte legittimata a resistere "l'autorità che ha emes- so il provvedimento impugnato" (commi 2° e 4°), la qua- le è, quindi, unico soggetto che, con gli opponenti, può ricorrere in questa sede (Cass. 6 marzo 2000 n. 2504, 9 febbraio 1999 n. 1091 e 3 marzo 1998 n. 2344), salvo che il provvedimento impugnato sia emesso su a- zione concorrente di più soggetti (ad es. cartella e- 7 - - sattoriale) ovvero, come nel caso, quando s'impugnino statuizioni che immediatamente incidano sul terzo che sia intervenuto in causa, come la condanna alle spese o l'esclusione dal giudizio. E quindi precluso nel giudizio ex art. 23 L. 689/81 un intervento autonomo principale, per il divieto di porre domande diverse da quelle tipizzate nella legi- slazione speciale da parti che non siano quelle indi- cate e comunque nel termine perentorio di cui all'art. 22 della L. 689/81; i caratteri di cui sopra del giu- dizio di opposizione, che si articola in unico grado di merito e tende ad accertare con la responsabilità dell'opponente la legittimità dell'atto sanzionatorio, impedendo l'impugnazione oltre il termine perentorio citato, escludono pure l'intervento autonomo litiscon- sortile con riferimento alla posizione dell'opponente per le peculiarità di modello normativo del proces- e, so che identifica le parti che vi possono partecipare, per la più recente giurisprudenza di legittimità, sono ostativi a ogni tipo di intervento, ivi compreso quel- lo adesivo dipendente (Cass. 14 gennaio 1997 n. 286 e 4 aprile 1996 n. 3149). In effetti il procedimento d'irrogazione della sanzio- ne si articola in più momenti e l'atto di contestazio- ne, almeno in materia di violazioni di norme del C.d.
8 - S., può essere oggetto d'immediata opposizione in sede giurisdizionale (Cass. 5 aprile 2000 n. 4145 e 3 apri- le 2000 n. 4006), legittimando in tal caso l'autorità che lo ha emesso a resistere nel giudizio;
quando in- vece, come è accaduto in questo caso, l'atto d'accer- tamento della polizia municipale è stato impugnato con ricorso al prefetto, il procedimento amministrativo è concluso dall'ordinanza prefettizia, che archivia la procedura ovvero ingiunge il pagamento ed è quindi l' unico atto a rilevanza esterna suscettibile d'opposi- zione e impugnazione, con le forme e nei modi di cui alla L. 689/81. L'interesse del comune a percepire i proventi della sanzione o a sostenere la legittimità dell'atto della polizia municipale, sicuramente rilevante in sede en- doprocedimentale o quando vi sia opposizione in sede giudiziale al verbale di contestazione, non assume rilievo verso il destinatario della sanzione ed è da ritenere come di mero fatto in sede giurisdizionale, quando il prefetto abbia deciso di confermare la le- gittimità dell'accertamento dell'ente locale con l'or- dinanza ingiunzione, per cui il comune non è legitti- mato a partecipare al giudizio d'opposizione a ordi- nanza-ingiunzione o a intervenirvi, nè a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che decide l'opposizio- ne;
con la conseguenza che tale difetto di legittima- - 9 - zione sostanziale determina il rigetto del primo moti- vo di ricorso e l'inammissibilità degli altri due mo- tivi, attinenti al merito della sentenza pretorile. Conclusivamente, l'infondatezza del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità degli altri comportano il Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio stante la rigetto dell'impugnazione. mancata difesa del TE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio Il presidente 2001. Er Belterran Il consigliere estensore Ill consis"Solen ATAM BEF 16 LUG. 2001 CANCELLERIA ne) (Dr. Filomena Perrone) IC etro IA R D IL FUNZIONARIS LE IO P R a A en N ZIO r. Filom FUN I 8 IL L 8 O D 6 B e . E l a N E n , N e 1 p O I 8 Z a 9 A 1 m - R e t 1 T s S 1 I i - s G 4 E l 2 R a . e A L h D c 3 i E f i 2 T d . N o E T S m R E A