Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2015, n. 44677
CASS
Sentenza 20 ottobre 2015

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Massime1

Non ricorrono gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività, quest'ultimo si sia fatto sostituire nell'espletamento dell'assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi. (La Corte ha sottolineato, in motivazione, l'insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l'assistenza medica prevista da soggetto qualificato e dotato di competenza specifica).

Commentario1

  • 1Truffa: non sussiste se il medico di guardia si fa sostituire nel turno da altro collega
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che presti servizio di guardia medica all'interno di una casa circondariale in luogo del medico di turno, richiedente il pagamento della prestazione, nel caso in cui non vi sia stato nocumento patrimoniale diretto per la pubblica amministrazione (Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 3 febbraio 2021, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Alessandria del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2015, n. 44677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44677
Data del deposito : 20 ottobre 2015

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