Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
Non ricorrono gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività, quest'ultimo si sia fatto sostituire nell'espletamento dell'assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi. (La Corte ha sottolineato, in motivazione, l'insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l'assistenza medica prevista da soggetto qualificato e dotato di competenza specifica).
Commentario • 1
- 1. Truffa: non sussiste se il medico di guardia si fa sostituire nel turno da altro collegaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che presti servizio di guardia medica all'interno di una casa circondariale in luogo del medico di turno, richiedente il pagamento della prestazione, nel caso in cui non vi sia stato nocumento patrimoniale diretto per la pubblica amministrazione (Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 3 febbraio 2021, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Alessandria del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2015, n. 44677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44677 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
AC 44 6 7 7 / 1 5 #7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Presidente Sent. n. sez.1942. dott. Antonio Esposito dott. Domenico Gallo Relatore dott. Piercamillo Davigo CC 20/10/2015 dott. Mirella Cervadoro dott. Andrea Pellegrino R.G.N.28159/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ER IO, nato a [...] il [...] RI DA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 8/6/2015 del Tribunale per il riesame di Genova;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per RI DA, l'avv. Carlo Biondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8/6/2015, Il Tribunale per il riesame di Genova, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza 20/5/2015 con la quale il Gip di Genova aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente della somma di €. 85.150,79 nei confronti dei medici ER IO e RI DA, ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in ordine al reato di truffa in danno della ASL3 genovese, disponeva in danno dei due indagati il sequestro preventivo di somme di denaro, valori mobiliari, beni mobili ed immobili, fino a concorrenza della somma aque indicata dal P.M.
2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli interessati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Entrambi i ricorrenti deducono : violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. eccependo che nella fattispecie non è ipotizzabile neanche astrattamente il reato di truffa in quanto i pazienti assistiti dal dr. ER IO, al momento del pensionamento di costui sono migrati volontariamente nella lista del dr. RI DA e l'Asl avrebbe comunque dovuto sostenere il loro costo, a prescindere dall'attività effettivamente svolta in loro favore dal medico di famiglia. Di conseguenza non esisterebbe il requisito del danno (patrimoniale) ingiusto. In subordine entrambi i ricorrenti deducono violazione dell'art. 640 quater e 322 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen. eccependo che la somma sequestrata supera il valore del prezzo o del profitto ricavato dal reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.
2. Occorre premettere che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.). Di conseguenza questa Corte ha ribadito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e 2 19- ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).
3. Deve poi considerarsi che è ormai pacifico, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, che nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;
pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 05/05/2010 Cc. (dep. 09/07/2010 ) Rv. 247694; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 27715 del 20/05/2010 Cc. (dep. 16/07/2010 ) Rv. 248134; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/03/2012 Cc. (dep. 20/04/2012) Rv. 253508; Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012 Cc. (dep. 18/09/2012 ) Rv. 254394; Sez. 5, Sentenza n. 49596 del 16/09/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261677).
4. Alla luce di tali principi di diritto deve essere valutata la censura dei ricorrenti in ordine alla non configurabilità nel caso concreto del reato di truffa in danno della ASL3 genovese contestato sotto il profilo che la medesima ASL avrebbe indebitamente liquidato al dr. RI DA i compensi per oltre 500 pazienti migrati dall'elenco dei pazienti del dr. ER IO, allorchè costui cessò il servizio per il pensionamento. Il compenso sarebbe stato indebitamente liquidato in quanto per tali pazienti l'attività di assistenza medica prevista dalla Convenzione per i medici di famiglia sarebbe stata di fatto fornita dal dr. ER IO, il quale avrebbe sostituito il dr. RI DA nelle visite mediche ed avrebbe utilizzato il ricettario di quest'ultimo per le prescrizioni. Stante tale situazione di fatto, come accertata e recepita dal Tribunale del riesame, sotto il profilo giuridico il problema è di accertare se ricorrano gli estremi del reato di truffa. Il punto critico è verificare se ricorre il requisito 3 лди oggettivo del danno patrimoniale subito dal soggetto passivo.
5. Secondo un orientamento risalente nel tempo ma sempre attuale il danno (elemento concorrente costitutivo del delitto di truffa) deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve concretarsi in un detrimento del patrimonio (inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale) del soggetto passivo (Cass. sez. 2, Sentenza n. 5465 del 23/02/1972 Ud. (dep. 10/08/1972 ) Rv. 121774; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 970 del 01/10/1980 Ud. (dep. 30/01/1982 ) Rv. 151921; Sez. 5, Sentenza n. 16304 del 20/09/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182648; Sez. 5, Sentenza n. 16304 del 20/09/1989 Ud. (dep. 27/11/1989 ) Rv. 182648; Sez. 2, Sentenza n. 34722 del 14/05/2014 Ud. (dep. 07/08/2014) Rv. 260029).
6. Ciò premesso, secondo un precedente specifico di questa Corte, non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la U.S.L. abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38333 del 12/07/2001 Ud. (dep. 24/10/2001) Rv. 220339) 7. Nel caso di specie non è configurabile un danno patrimoniale nel fatto che l'Asl abbia pagato al medico convenzionato dr. RI DA i compensi derivanti dalla scelta liberamente effettuata dagli ex pazienti del dr. ER IO dopo che quest'ultimo aveva cessato il servizio per il pensionamento. Se, infatti, costituisce indubbiamente un illecito - quantomeno sotto il profilo amministrativo per violazione dei doveri nascenti dalla Convenzione - il fatto che il dr. RI DA si sia fatto sostituire nell'attività di assistenza medica dal dr. ER IO, tuttavia tale condotta non è riconducibile alla fattispecie legale tipica del reato di truffa. E' ben vero che in una fattispecie parzialmente simile, questa Corte, con la sentenza n. 51144 del 18/9/2013, ha ritenuto sussistente il delitto di truffa, osservando che: ai fini della configurazione del danno non rileva il carattere necessitato della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, la legittimità della sua erogazione proprio all'autorema лд dell'induzione in errore. In sostanza la presenza di una controprestazione fornita da un soggetto diverso rispetto all'obbligato non può essere indifferente rispetto alla qualità dell'aspettativa riposta dall'Ente pubblico, rispetto alla funzionalità del servizio, la cui efficienza va considerata nella complessa struttura operativa organizzata per l'erogazione del servizio>>. Il principio di diritto espresso con tale pronuncia tuttavia non può - - trovare applicazione nel caso di specie per la diversità delle circostanze fattuali. Non è contestabile, infatti, che nella fattispecie i pazienti passati in carico al dr. RI abbiano, comunque, ricevuto l'assistenza medica prevista dalla Convenzione per i medici di famiglia, da soggetto qualificato, dotato di competenza specifica. Pertanto l'Asl ha pagato al dr. RI DA la quota individuale destinata a garantire l'assistenza del medico di famiglia a ciascun paziente a fronte di una situazione in cui RI DA ha assicurato comunque il servizio, sia pure facendosi indebitamente sostituire da altro medico dotato, comunque, della necessaria competenza e qualificazione professionale. Il danno patrimoniale si sarebbe verificato per l'Asl soltanto nell'ipotesi che avesse pagato la quota paziente a fronte di un'assistenza medica non effettivamente prestata, ovvero prestata da soggetto non qualificato, ovvero se avesse dovuto pagare un compenso extra al sostituto del medico convenzionato.
8. A differenti conclusioni si deve, invece, pervenire in ordine alla seconda incolpazione di truffa, afferente al rimborso dei farmaci che l'ASL ha dovuto effettuare sulla base di ricette false (per falsità materiale o ideologica). Rispetto a tale condotta è astrattamente ipotizzabile il requisito del danno materiale subito dal soggetto passivo che deve, peraltro, essere quantificato ai fini della determinazione del sequestro. Di conseguenza si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Genova per un nuovo esame della vicenda nel quale il Tribunale si conformerà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per il riesame di Genova per nuovo esame. Così deciso, il 20 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. enico Gallo) (dr.Antonio Esposito)TM The Fello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 6 NOV. 2015 IL 5 CANCELERE M E Claudia Pianelli R P U S (४०० I O E L N