CASS
Sentenza 2 gennaio 2023
Sentenza 2 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LV ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., dott. Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di LV TE, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Assise di appello di Torino dell'1.4.2008, irrevocabile dal 17.6.2008, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dell'omicidio di GI PE, avvenuto in San Mauro Torinese 1'11.7.2004, e dei connessi delitti in materia di armi;
2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 10.11.2000, parzialmente riformata in appello, irrevocabile dal 17.2.2009, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al mese di maggio 1998; 3) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14.6.2018, irrevocabile dal d:al 27.3.2019, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dall'ottobre 2003 al luglio 2005. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del condannato, avvocati Antonino TO e CO lana, hanno proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen.. Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 7 dell'ordinanza impugnata, l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita costituirebbero indici sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso;
peraltro, erano stati portati all'attenzione del Giudice dell'esecuzione ulteriori e differenti elementi valorizzabili in tal senso: intanto, il contesto temporale in cui si inserivano i reati commessi dall'LV sarebbe stato relativamente breve, in quanto inquadrabile tra il 1998 e il 2004, anno dell'omicidio del GI;
inoltre, fra gli elementi indicatori del medesimo disegno criminoso vi sarebbe la causale dell'omicidio; la circostanza che il ricorrente, al momento dell'uccisione di LM NI e LV NI, non fosse ancora nato non sarebbe rilevante, dovendosi tenere in considerazione il contesto criminale di riferimento in cui anche lo "sgarro" potrebbe dare vita a faide tra famiglie, che si protraggono in eterno e che non possono ritenersi sopite sol perché sia trascorso del tempo. Sempre secondo la difesa, LV PE, ancora prima di essere ucciso nel 2001, era stato presente all'omicidio di LM NI e LV NI e aveva giurato vendetta verso GI, bevendo il sangue del suo congiunto;
pertanto, sarebbe stato più che logico ritenere che il ricorrente, per poter compiere l'omicidio del IO, avesse avuto la programmata necessità di partecipare al sodalizio criminoso sia nel periodo accertato nell'ambito del processo "Virus", cioè dall'ottobre 2003 al luglio 2005, sia nel 2 periodo di tempo antecedente sino al 1998, così come accertato nell'ambito del processo "Prima"; l'intento criminoso sarebbe sorto ben prima del 1998, nonostante che il ricorrente fosse all'epoca appena diciottenne;
non sarebbe logico considerare l'uccisione di LV PE come un mero revirement della falda ormai sopita, se si considera il gesto del bere il sangue delle vittime (LM NI e LV NI) da parte di LV PE e la stessa affermazione di GI GI, figlio di GI PE, secondo cui "chi ha commesso questo omicidio ha avuto rancore per quarant'anni"; numerosi passaggi motivazionali delle sentenze di merito, inoltre, confermerebbero la ricorrenza di un medesimo contesto e di una medesima causale tra i reati associativi e l'omicidio, compiuto per "sanare" una faida familiare;
la circostanza che la cosca, per un breve periodo di tempo, fosse stata silente sarebbe riconducibile semplicemente al fatto che i vari sodali erano stati uccisi o incarcerati, per cui, appena usciti di prigione, avrebbero "riassestato" immediatamente il sodalizio, al fine di raggiungere fra i vari scopi anche quello dell'uccisione del IO a opera di LV TE;
l'uccisione di LV PE, poi, non sarebbe stato un fatto del tutto contingente e imprevedibile, tanto che il suo corpo fu rinvenuto in un luogo che rimandava alle ragioni dell'originaria disputa, in omaggio a un macabro simbolismo che "individualizza" le azioni violente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Orsi, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso;
fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria;
pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però dm~ programmati ab origine;
in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei 3 conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 2. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. L'ordinanza impugnata - dopo avere effettuato un'analisi dei fatti giudicati con le sentenze in comparazione (cfr. pagg. 5 - 7) - ha evidenziato che: sia nel momento in cui GI PE, in 24.6.1964, uccise i suoi aggressori, LM NI e LV NI, sia allorquando, dopo circa sette mesi, si verificò la reazione con la cd. strage di S. FE (dove trovarono la morte la moglie del GI e il figlio OS), sia ancora quando IO si allontanò per sempre dalla Calabria, LV TE, non solo non era ancora divenuto esponente dell'omonimo sodalizio, ma non era ancora neppure nato;
dal quel momento non vi furono altri fatti di sangue e il conflitto sembrava sopito;
solo nel 2001, ovvero dopo l'ingresso di LV TE nel sodalizio, un evento inatteso, come l'uccisione di LV PE, determinò la ripresa delle ostilità e, quindi, LV TE, in concorso con altri soggetti, provocò la morte del IO, ritenuto il responsabile della ripresa del conflitto;
nel periodo in cui fu ucciso LV PE, il GI era rientrato in Calabria, seppure per qualche giorno;
la suddetta chiave di lettura era avvalorata dalla confidenza ricevuta da IO PE e appuntata su un suo diario (Bernabè mi ha detto che devo morire come sono morti tutti ammazzati), collocata nel 2003, cioè dopo l'uccisione di LV PE;
tra l'uccisione di LV PE e la vendetta consumatasi nel 2004, LV TE aveva sofferto un periodo di detenzione di quasi un anno;
peraltro, l'appartenenza di LV TE al sodalizio era stata accertata, nel processo c. d. Prima, fino al maggio 1998 e, nel processo c. d. Virus, dal settembre 20003 al luglio 2005 (così l'imputazione), sebbene gli elementi di prova riguardanti l'LV fossero stati collocati tra il gennaio e il settembre 2005. 3. A fronte di tale argomentata valutazione, le censure difensive si sostanziano in un'indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e riproducono questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logico - giuridici. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di 4 inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del P.G., dott. Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di LV TE, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Assise di appello di Torino dell'1.4.2008, irrevocabile dal 17.6.2008, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dell'omicidio di GI PE, avvenuto in San Mauro Torinese 1'11.7.2004, e dei connessi delitti in materia di armi;
2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 10.11.2000, parzialmente riformata in appello, irrevocabile dal 17.2.2009, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al mese di maggio 1998; 3) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14.6.2018, irrevocabile dal d:al 27.3.2019, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dall'ottobre 2003 al luglio 2005. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del condannato, avvocati Antonino TO e CO lana, hanno proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen.. Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 7 dell'ordinanza impugnata, l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita costituirebbero indici sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso;
peraltro, erano stati portati all'attenzione del Giudice dell'esecuzione ulteriori e differenti elementi valorizzabili in tal senso: intanto, il contesto temporale in cui si inserivano i reati commessi dall'LV sarebbe stato relativamente breve, in quanto inquadrabile tra il 1998 e il 2004, anno dell'omicidio del GI;
inoltre, fra gli elementi indicatori del medesimo disegno criminoso vi sarebbe la causale dell'omicidio; la circostanza che il ricorrente, al momento dell'uccisione di LM NI e LV NI, non fosse ancora nato non sarebbe rilevante, dovendosi tenere in considerazione il contesto criminale di riferimento in cui anche lo "sgarro" potrebbe dare vita a faide tra famiglie, che si protraggono in eterno e che non possono ritenersi sopite sol perché sia trascorso del tempo. Sempre secondo la difesa, LV PE, ancora prima di essere ucciso nel 2001, era stato presente all'omicidio di LM NI e LV NI e aveva giurato vendetta verso GI, bevendo il sangue del suo congiunto;
pertanto, sarebbe stato più che logico ritenere che il ricorrente, per poter compiere l'omicidio del IO, avesse avuto la programmata necessità di partecipare al sodalizio criminoso sia nel periodo accertato nell'ambito del processo "Virus", cioè dall'ottobre 2003 al luglio 2005, sia nel 2 periodo di tempo antecedente sino al 1998, così come accertato nell'ambito del processo "Prima"; l'intento criminoso sarebbe sorto ben prima del 1998, nonostante che il ricorrente fosse all'epoca appena diciottenne;
non sarebbe logico considerare l'uccisione di LV PE come un mero revirement della falda ormai sopita, se si considera il gesto del bere il sangue delle vittime (LM NI e LV NI) da parte di LV PE e la stessa affermazione di GI GI, figlio di GI PE, secondo cui "chi ha commesso questo omicidio ha avuto rancore per quarant'anni"; numerosi passaggi motivazionali delle sentenze di merito, inoltre, confermerebbero la ricorrenza di un medesimo contesto e di una medesima causale tra i reati associativi e l'omicidio, compiuto per "sanare" una faida familiare;
la circostanza che la cosca, per un breve periodo di tempo, fosse stata silente sarebbe riconducibile semplicemente al fatto che i vari sodali erano stati uccisi o incarcerati, per cui, appena usciti di prigione, avrebbero "riassestato" immediatamente il sodalizio, al fine di raggiungere fra i vari scopi anche quello dell'uccisione del IO a opera di LV TE;
l'uccisione di LV PE, poi, non sarebbe stato un fatto del tutto contingente e imprevedibile, tanto che il suo corpo fu rinvenuto in un luogo che rimandava alle ragioni dell'originaria disputa, in omaggio a un macabro simbolismo che "individualizza" le azioni violente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Orsi, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso;
fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria;
pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però dm~ programmati ab origine;
in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei 3 conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 2. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. L'ordinanza impugnata - dopo avere effettuato un'analisi dei fatti giudicati con le sentenze in comparazione (cfr. pagg. 5 - 7) - ha evidenziato che: sia nel momento in cui GI PE, in 24.6.1964, uccise i suoi aggressori, LM NI e LV NI, sia allorquando, dopo circa sette mesi, si verificò la reazione con la cd. strage di S. FE (dove trovarono la morte la moglie del GI e il figlio OS), sia ancora quando IO si allontanò per sempre dalla Calabria, LV TE, non solo non era ancora divenuto esponente dell'omonimo sodalizio, ma non era ancora neppure nato;
dal quel momento non vi furono altri fatti di sangue e il conflitto sembrava sopito;
solo nel 2001, ovvero dopo l'ingresso di LV TE nel sodalizio, un evento inatteso, come l'uccisione di LV PE, determinò la ripresa delle ostilità e, quindi, LV TE, in concorso con altri soggetti, provocò la morte del IO, ritenuto il responsabile della ripresa del conflitto;
nel periodo in cui fu ucciso LV PE, il GI era rientrato in Calabria, seppure per qualche giorno;
la suddetta chiave di lettura era avvalorata dalla confidenza ricevuta da IO PE e appuntata su un suo diario (Bernabè mi ha detto che devo morire come sono morti tutti ammazzati), collocata nel 2003, cioè dopo l'uccisione di LV PE;
tra l'uccisione di LV PE e la vendetta consumatasi nel 2004, LV TE aveva sofferto un periodo di detenzione di quasi un anno;
peraltro, l'appartenenza di LV TE al sodalizio era stata accertata, nel processo c. d. Prima, fino al maggio 1998 e, nel processo c. d. Virus, dal settembre 20003 al luglio 2005 (così l'imputazione), sebbene gli elementi di prova riguardanti l'LV fossero stati collocati tra il gennaio e il settembre 2005. 3. A fronte di tale argomentata valutazione, le censure difensive si sostanziano in un'indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e riproducono questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logico - giuridici. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di 4 inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente