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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37783 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE LODI nei confronti di: ON TR nato a [...] il [...] con l'ordinanza del 14/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Napoli Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ALFREDO SORGE, per l'imputato ON, che nel riportarsi alla memoria depositata e ai relativi allegati, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza preliminare del 14 febbraio 2023, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dal difensore dell'imputato PI SO. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37783 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 20/06/2023 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che la difesa, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale, ha dubitato della competenza dell'autorità giudiziaria di Lodi poiché il giornale "il Riformista", sul quale sono stati pubblicati gli articoli ritenuti diffamatori in danno dei magistrati BE TO e UI Lo Foi-te, ha natura prevalentemente on line e che pertanto il luogo in cui la notizia asseritamente diffamatoria è pubblicata non sarebbe quello della stampa cartacea (San Giuliano Milanese, nel circondario di Lodi), quanto piuttosto quello in cui è presente il server ove è caricato il file dell'articolo ( nel caso di specie Napoli). A sostegno di tale argomentazione la difesa ha allegato un provvedimento della Procura Generale di questa Corte di Cassazione che, nel risolvere conflitto negativo di competenza tra diversi Uffici del Pubblico ministero in un caso analogo, in data 19 ottobre 2021, aveva ravvisato la competenza nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e non nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. 1.2. Il Pubblico ministero si è espresso per il rigetto della eccezione sostenendo che la denunzia querela ha per oggetto l'edizione cartacea e non quella on line e la difesa delle parti civili si è associata alla richiesta del Pubblico ministero. Il difensore dell'imputato ha invocato in subordine, l'applicabilità dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e dunque la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, luogo di residenza di PI SO. 2. Il giudice rimettente ha ritenuto che la questione di competenza non fosse manifestamente infondata, evidenziando che "la complessità della materia" gli impone di adire questa Corte anche al fine di scongiurare reiterate proposizioni dell'eccezione qualora non in linea con le aspettative di chi l'ha proposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza comporta la individuazione del giudice competente nell'attuale giudice che procede e, dunque, nel Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi. 2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. 2 Infatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Il contenuto dell'atto di parte di denuncia o "sollecitazione" di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri casi, e segnatamente nell'ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa. In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all'art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza territoriale. 2.2. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della "Commissione Lattanzi" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. La norma non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"; si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che 3 si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Atteso che il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Il giudice ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e nell'indicazione "delle parti e dei difensori". Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale del motivato atto di rimessione. 2.3. Il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. riproduce i termini decadenziali previsti dall'art. 21 cod. proc. pen. per la formulazione della eccezione dell'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01), alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione. La formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve, dunque, essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento. L'indicazione della legge delega sul rigido meccanismo preclusivo è stata espressamente riprodotta nel testo dell'art. 24-bis comma sesto cod. proc. pen., laddove dispone che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. 3. Orbene, nel caso in esame, sono rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale. Il giudice ha, inoltre, compiuto la doverosa delibazione della serietà della questione, rappresentando le prospettazioni delle parti, dichiarandosi non in grado 4 di effettuare una scelta definitiva, tanto che l'incertezza sulla questione di competenza potrebbe viziare gli ulteriori sviluppi processuali. Questa Corte regolatrice può, dunque, esaminare le questioni di competenza poste con il rinvio pregiudiziale. 3.1. A PI SO è contestato di avere posto in essere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di redattore e direttore del quotidiano "Il Riformista" condotte diffamatorie consistite nella redazione e pubblicazione di diversi articoli che offendevano la reputazione di UI Lo FO e BE TO in relazione alla loro funzione di magistrati (articoli del 10 agosto, 22 agosto e 14 ottobre 2020). Gli articoli in questione sono stati dalle persone offese allegati alla querela nella loro versione cartacea, ma risultano pubblicati anche nella versione on line come risulta dalle allegazioni difensive prodotte in sede di eccezione della incompetenza per territorio. La difesa ha prodotto una comunicazione dell'Editore del quotidiano che attesta le seguenti circostanze: - la copia del quotidiano risulta pubblicata prima nella sua edizione digitale;
- il pdf per la pubblicazione online dell'edizione digitale viene predisposto dalla redazione di Roma a chiusura del giornale, nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.30; - è poi caricato dalla redazione di Napoli sul sito web www.ilriformista.it e ciò tra le 20.30 e le 22.30: l'edizione digitale è quindi accessibile per gli abbonati da Area Riservata sul sito web e da App a partire dalle ore 21:30 circa;
- il server su cui gira il sistema editoriale e la rete dati è collocato presso la redazione di Napoli;
- i singoli articoli contenuti nelle edizioni digitali vengono pubblicati sul sito web per la fruizione gratuita a discrezione della redazione e sempre dal server collocato presso la sede di Napoli;
- lo stesso addetto che cura la messa in rete provvede, altresì, successivamente, alla trasmissione del file pdf alla tipografia per la stampa;
- la stampa della edizione cartacea avviene presso gli stabilimenti di UInia (Roma), laddove viene stampato prima e nel maggior numero di copie e, dopo, presso lo stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano) laddove viene stampato un minor numero di copie, ambedue della società News Print Italia S.r.l. 3.2. La questione della competenza per territorio è stata più volte affrontata in diversi analoghi giudizi interessanti le pubblicazioni su Il Riformista ed anche risolta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che, in data19.10.2021, statuendo su di un conflitto di competenza tra la Procura di Tivoli(competente per il luogo di stampa della edizione cartacea) e quella di Napoli(competente per il 5 luogo della divulgazione digitale dell'articolo), ha determinato, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, cod. proc. pen., nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli l'Ufficio al quale compete procedere così stabilendo: "Con riferimento alla diffamazione telematica, in particolare, il /ocus commissi delicti è da individuarsi in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Depone in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui quando un soggetto accede ad un sistema informatico, considerata l'ubiquità della rete internet, il luogo del fatto deve individuarsi non nel luogo di allocazione fisica del server host, bensì in quello dove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegamento con la rete, effettua l'accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 25/03/2015, Rocco, 2v. 263020). 3.3. Nel caso in esame dalla lettura: - dell'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del SO ("[..] redigeva e pubblicava diversi articoli che offendevano la reputazione di (..)Fatto commesso in San Giuliano Milanese[..]"); - delle denunzie querele che operano un espresso riferimento agli articoli pubblicati sul quotidiano in forma cartacea;
ad avviso del collegio, la prospettazione accusatoria attiene alla condotta diffamatoria commessa a mezzo della carta stampata, non operandosi alcun riferimento alla divulgazione del medesimo articolo nella forma on line (sia pure realizzato) Nel caso in esame non appare contestato, oltre il delitto di diffamazione a mezzo stampa, anche il delitto di diffamazione attraverso altre forme di pubblicità. Conseguentemente occorre far riferimento alla sede in cui risulta ufficialmente stampato il giornale, unico luogo che risulta indicato sul medesimo quotidiano e dunque San Giuliano Milanese. Si evidenzia al riguardo che è solo quest'ultimo Comune ad essere indicato quale luogo di stampa, mancando qualsivoglia riferimento, chiaramente rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, al Comune di UInia. Alla stregua delle considerazioni che precedono ricorre la competenza del Tribunale di Lodi, cui vanno ritrasmessi gli atti.
P.Q.M.
Determina la competenza per territorio del Tribunale di Lodi cui ritrasmette gli atti. Così deciso in Roma il 20 giugno 2023 Il Consiglier estensore Il Presidente
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Napoli Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ALFREDO SORGE, per l'imputato ON, che nel riportarsi alla memoria depositata e ai relativi allegati, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza preliminare del 14 febbraio 2023, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dal difensore dell'imputato PI SO. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37783 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 20/06/2023 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che la difesa, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale, ha dubitato della competenza dell'autorità giudiziaria di Lodi poiché il giornale "il Riformista", sul quale sono stati pubblicati gli articoli ritenuti diffamatori in danno dei magistrati BE TO e UI Lo Foi-te, ha natura prevalentemente on line e che pertanto il luogo in cui la notizia asseritamente diffamatoria è pubblicata non sarebbe quello della stampa cartacea (San Giuliano Milanese, nel circondario di Lodi), quanto piuttosto quello in cui è presente il server ove è caricato il file dell'articolo ( nel caso di specie Napoli). A sostegno di tale argomentazione la difesa ha allegato un provvedimento della Procura Generale di questa Corte di Cassazione che, nel risolvere conflitto negativo di competenza tra diversi Uffici del Pubblico ministero in un caso analogo, in data 19 ottobre 2021, aveva ravvisato la competenza nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e non nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. 1.2. Il Pubblico ministero si è espresso per il rigetto della eccezione sostenendo che la denunzia querela ha per oggetto l'edizione cartacea e non quella on line e la difesa delle parti civili si è associata alla richiesta del Pubblico ministero. Il difensore dell'imputato ha invocato in subordine, l'applicabilità dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e dunque la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, luogo di residenza di PI SO. 2. Il giudice rimettente ha ritenuto che la questione di competenza non fosse manifestamente infondata, evidenziando che "la complessità della materia" gli impone di adire questa Corte anche al fine di scongiurare reiterate proposizioni dell'eccezione qualora non in linea con le aspettative di chi l'ha proposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza comporta la individuazione del giudice competente nell'attuale giudice che procede e, dunque, nel Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi. 2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. 2 Infatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Il contenuto dell'atto di parte di denuncia o "sollecitazione" di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri casi, e segnatamente nell'ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa. In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all'art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza territoriale. 2.2. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della "Commissione Lattanzi" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. La norma non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"; si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che 3 si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Atteso che il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Il giudice ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e nell'indicazione "delle parti e dei difensori". Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale del motivato atto di rimessione. 2.3. Il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. riproduce i termini decadenziali previsti dall'art. 21 cod. proc. pen. per la formulazione della eccezione dell'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01), alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione. La formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve, dunque, essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento. L'indicazione della legge delega sul rigido meccanismo preclusivo è stata espressamente riprodotta nel testo dell'art. 24-bis comma sesto cod. proc. pen., laddove dispone che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. 3. Orbene, nel caso in esame, sono rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale. Il giudice ha, inoltre, compiuto la doverosa delibazione della serietà della questione, rappresentando le prospettazioni delle parti, dichiarandosi non in grado 4 di effettuare una scelta definitiva, tanto che l'incertezza sulla questione di competenza potrebbe viziare gli ulteriori sviluppi processuali. Questa Corte regolatrice può, dunque, esaminare le questioni di competenza poste con il rinvio pregiudiziale. 3.1. A PI SO è contestato di avere posto in essere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di redattore e direttore del quotidiano "Il Riformista" condotte diffamatorie consistite nella redazione e pubblicazione di diversi articoli che offendevano la reputazione di UI Lo FO e BE TO in relazione alla loro funzione di magistrati (articoli del 10 agosto, 22 agosto e 14 ottobre 2020). Gli articoli in questione sono stati dalle persone offese allegati alla querela nella loro versione cartacea, ma risultano pubblicati anche nella versione on line come risulta dalle allegazioni difensive prodotte in sede di eccezione della incompetenza per territorio. La difesa ha prodotto una comunicazione dell'Editore del quotidiano che attesta le seguenti circostanze: - la copia del quotidiano risulta pubblicata prima nella sua edizione digitale;
- il pdf per la pubblicazione online dell'edizione digitale viene predisposto dalla redazione di Roma a chiusura del giornale, nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.30; - è poi caricato dalla redazione di Napoli sul sito web www.ilriformista.it e ciò tra le 20.30 e le 22.30: l'edizione digitale è quindi accessibile per gli abbonati da Area Riservata sul sito web e da App a partire dalle ore 21:30 circa;
- il server su cui gira il sistema editoriale e la rete dati è collocato presso la redazione di Napoli;
- i singoli articoli contenuti nelle edizioni digitali vengono pubblicati sul sito web per la fruizione gratuita a discrezione della redazione e sempre dal server collocato presso la sede di Napoli;
- lo stesso addetto che cura la messa in rete provvede, altresì, successivamente, alla trasmissione del file pdf alla tipografia per la stampa;
- la stampa della edizione cartacea avviene presso gli stabilimenti di UInia (Roma), laddove viene stampato prima e nel maggior numero di copie e, dopo, presso lo stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano) laddove viene stampato un minor numero di copie, ambedue della società News Print Italia S.r.l. 3.2. La questione della competenza per territorio è stata più volte affrontata in diversi analoghi giudizi interessanti le pubblicazioni su Il Riformista ed anche risolta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che, in data19.10.2021, statuendo su di un conflitto di competenza tra la Procura di Tivoli(competente per il luogo di stampa della edizione cartacea) e quella di Napoli(competente per il 5 luogo della divulgazione digitale dell'articolo), ha determinato, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, cod. proc. pen., nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli l'Ufficio al quale compete procedere così stabilendo: "Con riferimento alla diffamazione telematica, in particolare, il /ocus commissi delicti è da individuarsi in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Depone in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui quando un soggetto accede ad un sistema informatico, considerata l'ubiquità della rete internet, il luogo del fatto deve individuarsi non nel luogo di allocazione fisica del server host, bensì in quello dove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegamento con la rete, effettua l'accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 25/03/2015, Rocco, 2v. 263020). 3.3. Nel caso in esame dalla lettura: - dell'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del SO ("[..] redigeva e pubblicava diversi articoli che offendevano la reputazione di (..)Fatto commesso in San Giuliano Milanese[..]"); - delle denunzie querele che operano un espresso riferimento agli articoli pubblicati sul quotidiano in forma cartacea;
ad avviso del collegio, la prospettazione accusatoria attiene alla condotta diffamatoria commessa a mezzo della carta stampata, non operandosi alcun riferimento alla divulgazione del medesimo articolo nella forma on line (sia pure realizzato) Nel caso in esame non appare contestato, oltre il delitto di diffamazione a mezzo stampa, anche il delitto di diffamazione attraverso altre forme di pubblicità. Conseguentemente occorre far riferimento alla sede in cui risulta ufficialmente stampato il giornale, unico luogo che risulta indicato sul medesimo quotidiano e dunque San Giuliano Milanese. Si evidenzia al riguardo che è solo quest'ultimo Comune ad essere indicato quale luogo di stampa, mancando qualsivoglia riferimento, chiaramente rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, al Comune di UInia. Alla stregua delle considerazioni che precedono ricorre la competenza del Tribunale di Lodi, cui vanno ritrasmessi gli atti.
P.Q.M.
Determina la competenza per territorio del Tribunale di Lodi cui ritrasmette gli atti. Così deciso in Roma il 20 giugno 2023 Il Consiglier estensore Il Presidente