Sentenza 5 febbraio 2003
Massime • 1
La ricongiunzione dei servizi resi alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, ed ai fini dell'indennità premio di servizio, va effettuata calcolando anche il servizio "non continuativo" prestato come graduato o militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, anche se per esso non vi sia stata iscrizione al Fondo di previdenza e non siano stati versati i relativi contributi previdenziali, in quanto detto servizio, in virtù della legge 1 novembre 1973, n. 761 ed ex art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, equivale al servizio reso nelle categorie del personale di ruolo dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA GI - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P.- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PP MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET AN, ET IO, ER UN, EN PP, RE PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato PIETRO Saija rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO PREVITI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 708/99 del Tribunale di MESSINA, emessa il 26/11/99 R.G.N. 2/95; dep. 18/01/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SADURNY CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Messina confermava le sentenza del Pretore della stessa sede (n. 2787, 2791, 2792 dell'1^ dicembre 1994, 2817 del 4 ottobre 1994 e 1681 del 22 settembre 1995) - appellate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - che avevano accolto le domande proposte, da GI TA e dagli altri attuali resistenti, contro l'Istituto medesimo, per ottenere, ai fini dell'indennità premio di servizio, la ricongiunzione del servizio da ciascuno reso (quale ex graduato o militare di truppa) nel Corpo delle guardie di finanza (Petti) o nell'Arma dei carabinieri (tutti gli altri) - in quanto "equivalente", al fine della ricongiunzione pretesa, al servizio reso nelle categorie del personale di ruolo dello Stato (ai sensi dell'articolo unico della r legge n. 761 del 1973) - al servizio dai medesimi prestato, da ultimo, alle dipendenze del comune di Messina, essenzialmente in base al rilievo che la prospettata "equivalenza" è stabilita "senza operare alcuna limitazione e senza richiamare, in particolare, le norme relative alle iscrizioni a gestioni previdenziali". Avverso la sentenza d'appello, l'Istituto soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, cpc) violazione e falsa applicazione - di norme di diritto (art 32 e 56 legge n. 833/61, anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 12 legge n. 523 del 1954, 17 e 53 DPR n. 1032/73) - l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto, preteso dalle controparti, alla ricongiunzione del servizio da ciascuno reso (quale ex graduato o militare) nel Corpo delle guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri, sebbene l'iscrizione al Fondo di previdenza sia previsto (art. 53, n. 9, DPR n. 1032/73, cit), per graduati e militari di truppa appunto, solo se in servizio continuativo. Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 19 DPR n. 1032/73) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto, preteso dalle controparti, alla ricongiunzione del servizio da ciascuno reso (quale ex graduato o militare), nel Corpo delle guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri, sebbene "la valutazione dei servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non (sia) ammessa se non per disposizione di legge" (ai sensi dell'art. 19 DPR n. 1032/73, cit). Il ricorso non è fondato.
2. Invero la ricongiunzione (ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 22 giugno 1954 n. 523, recante Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali) - del servizio alle dipendenze dello Stato con quello in favore di un ente locale - da luogo ad un'unica indennità di fine rapporto, qualificata dallo "status" del dipendente al momento della definitiva cessazione dal servizio, e determinata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 1188, 314/97, 4149/95, 11317/91, 3923/91 delle sezioni unite; n. 1972/ 94, 10213/91 della sezione lavoro) - in base alle norme che regolano lo stesso trattamento previdenziale, in quel momento, tenendo conto di tutti i servizi riconosciuti utili dai singoli ordinamenti.
Per quel che qui interessa, sono ricongiungibili (ai sensi dell'art. 17 del DPR n.1032 del 1973, recante Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) non solo i servizi prestati alle dipendenze dello stato e degli enti locali - con iscrizione ai Fondi rispettivi (1^ comma) - ma anche i servizi che, comunque, siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi medesimi (2^ comma).
Ora è ben vero che graduati o militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardie di finanza (e di altri corpi) sono iscritti nel Fondo di previdenza (ai sensi dell'art. 53, n. 9, del citato DPR n. 1032 del 1973),solo se "in servizio continuativo".
Tuttavia il servizio reso dagli stessi graduati e militari di truppa "equivale" (a norma dell'articolo unico della legge 1 novembre 1973, n. 761, recante Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali) - "al servizio reso nelle categorie del personale di ruolo dello Stato" - ai sensi e per gli effetti, appunto, della legge (n. 523 del 1954, cit.) sulla ricongiunzione, (anche) ai fini del trattamento di fine rapporto.
Ora impersonale di ruolo dello Stato" è iscritto a detto Fondo di previdenza (ai sensi dell'art. 53, n. 1, del DPR n. 1032 del 1973). E la prospettata "equivalenza" a tale "personale" risulta stabilita (dall'articolo unico della legge 1 novembre 1973, n. 761, cit.) - per graduati e militari di truppa - a prescindere dalla "continuatività" del servizio reso dai medesimi.
Del resto, sarebbe stata superflua l'esplicita previsione della "equivalenza" - per il "servizio continuativo" degli stessi graduati e militari di truppa - una volta che siffatto servizio è ricongiungibile - per quanto si è detto - in dipendenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza (ai sensi dell'ari 17, 1 comma, in relazione all'art. 53, n. 9, del DPR n. 1032 del 1973, cit).
È ben vero, peraltro, che "la valutazione dei servizi, senza il pagamento del contributo previdenziale, non è ammessa se non per disposizione di legge" (ai sensi dell'art. 19 dello stesso DPR n. 1032 del 1973). Tuttavia - essendo stabilita da disposizione di legge(articolo unico della legge 1 novembre 1973, n. 761, cit, appunto) - la prospettata
"equivalenza" consente, altresì, di "valutare" servizi di graduati e militari di truppa - benché resi "senza il pagamento del contributo previdenziale" - ai fini della ricongiunzione. La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.
3. Pertanto il ricorso va rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2003