Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12789
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità

    Il Collegio ritiene che i giudici di merito abbiano argomentato in modo logico la denegata riqualificazione, evidenziando come fattori ostativi la sistematica reiterazione dell'attività di cessione, l'ampia platea dei consumatori riforniti e l'efficiente organizzazione (uso dell'abitazione come luogo di spaccio, utenze cellulari non intestate). Tale motivazione è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità

    La Corte di appello ha fondato la denegata derubricazione su elementi specifici (valore ponderale, numero di dosi, rete di supporto) la cui sussistenza giustificava l'esclusione della lieve entità. Il ricorrente, inoltre, ha sollecitato un'inammissibile rivalutazione dei fatti, non lamentando una carenza argomentativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della misura di sicurezza

    La Corte territoriale ha corredato la statuizione sulla misura di sicurezza con un apparato argomentativo coerente, evidenziando la spiccata pericolosità sociale del soggetto, dedito allo spaccio e destinatario di molteplici provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12789
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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