CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12789 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LE NN AM, nato in [...] 1'01/03/2001, El HA EL, nato in [...] 1'01/01/1970, avverso la sentenza in data 27/03/2025 della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/03/2025, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza con cui, in precedente 29/05/2020, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di LE ME AM e di El HA EL in ordine ai plurimi delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti loro rispettivamente ascritti ai capi 15, 26, 27 e 28 e 16-b, 16-bis e 16-ter e, per l'effetto, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia (con tale pronunzia il secondo era stato assolto da delitti di analoga natura indicati ai capi 16-a e 16-quater); nello specifico, la Corte Penale Sent. Sez. 4 Num. 12789 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 territoriale, con riguardo a LE ME AM, ne ha disposto l'assoluzione dal delitto di illecita cessione di stupefacenti di cui al capo 27, ha confermato la condanna relativa agli analoghi delitti di cui ai capi 15, 26 e 28 e ha, conseguentemente, ridotto la pena inflittagli, mentre, nei confronti di El HA EL, ha diversamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 i delitti di illecita cessione di stupefacenti di cui ai capi 16-b e 16- bis, per cui v'era stata condanna in primo grado, ha confermato la condanna relativa all'analogo delitto di cui al capo 16-ter e ha, quindi, ridotto la pena inflittagli. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dello LE e dell'E! HA, avv.ti Nicola Muncibì e Cristiano Toraldo, che hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di LE ME AM il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per manifesta illegittimità in punto di denegata riqualificazione dei fatti ai sensi della menzionata disposizione incriminatrice. Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negata l'indicata derubricazione, posto che non costituirebbero fattori ostativi né il continuativo svolgimento dell'attività di spaccio, né l'esistenza di un'organizzazione a supporto di tale attività e che sarebbe frutto di un evidente travisamento della prova l'affermata significatività dei quantitativi di stupefacenti complessivamente commercializzati. 2.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di El HA EL il suo difensore, con esclusivo riguardo al delitto di cui al capo 16-ter, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per manifesta illogicità. Assume segnatamente che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente esclusa l'invocata riqualificazione dei fatti di cui alla contestazione rubricata al capo 16-ter, essendosi valorizzate, a tal fine, circostanze, quali il consistente valore ponderale dello stupefacente ceduto, l'elevato numero di dosi dallo stesso ricavabili e l'inserimento della cessione in un contesto para-associativo efficientemente organizzato, ritenute dai giudici di legittimità di per sé non ostative. 2 2.3. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto l'anzidetto difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illegittimità in punto di disposta espulsione del condannato a pena espiata. Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente confermata la statuizione relativa all'indicata misura di sicurezza, in quanto si sarebbe evidenziata la sola pericolosità sociale del suo destinatario, attestata dalla pervicacia da costui manifestata nell'illecita attività di spaccio, proseguita a dispetto degli analoghi provvedimenti da cui era stato in precedenza attinto, senza tener conto del suo stabile radicamento sul territorio nazionale e della notevole riduzione della pena inflittagli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di LE ME AM e di El HA EL sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE ME AM, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per illogicità manifesta, in punto di denegata riqualificazione dei fatti ai sensi della menzionata disposizione incriminatrice, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negata l'indicata derubricazione, atteso che non la precluderebbero né il continuativo svolgimento dell'illecita attività di spaccio, né, tantomeno, l'esistenza di un'organizzazione a supporto e che, per altro verso, sarebbe frutto di un travisamento della prova la ritenuta rilevanza dei quantitativi di droga, di volta in volta, commercializzati. Ritiene in proposito il Collegio, diversamente opinando, che i giudici del merito abbiano argomentato in maniera tutt'altro che illogica la denegata riqualificazione dei fatti nei termini indicati dalla difesa, evidenziando, in specie, che costituivano fattori ostativi la sistematica reiterazione, in un tempo considerevole, dell'illecita attività di cessione, l'ampia platea dei consumatori sistematicamente riforniti e l'efficiente organizzazione di cui si era dotato il soggetto agente, che aveva adibito la propria abitazione a luogo di svolgimento del fruttuoso commercio e che utilizzava, di regola, utenze cellulari a lui non intestate. 3 Tale impianto motivazionale, oltre che congruo, appare in linea con l'ermeneusi che della norma di cui s'invoca l'applicazione offre, da tempo, la Suprema Corte, essendosi chiarito che «In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente» (così: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 24/01/2018, Cesarano e altro, Rv. 272140-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, NA e altri, Rv. 270767-01). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di El HA EL, con cui il suo difensore lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente esclusa la richiesta riqualificazione dei fatti di cui alla contestazione rubricata al capo 16-ter, essendosi valorizzate, a tal fine, circostanze - quali il consistente valore ponderale dello stupefacente ceduto, l'elevato numero di dosi dallo stesso ricavabili e l'inserimento della cessione in un contesto para-associativo efficientemente organizzato - ritenute dai giudici di legittimità, ex se, non ostative. Reputa il Collegio che la censura fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno. Ciò perché la Corte di appello di Firenze ha ragionevolmente fondato la denegata derubricazione del delitto di cui al capo 16-ter su elementi specifici - quali il valore ponderale dello stupefacente compravenduto, l'elevato numero di dosi medie singole ricavabili e l'inserimento del cedente in una rete atta a supportare i soggetti coinvolti nello spaccio nei momenti di difficoltà nel reperimento della sostanza - la cui sussistenza giustificava, all'evidenza, l'esclusione della lieve entità dei fatti. D'altro canto, deve pure rilevarsi che, con il motivo di ricorso in trattazione, il ricorrente, a ben vedere, non ha lamentato una carenza argomentativa, come pure formalmente dedotto, ma ha sollecitato, in sostanza, un'inammissibile rivalutazione dei fatti, caldeggiando una lettura dell'accaduto alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. 4 È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella precedentemente effettuata dai giudici del merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione dei fatti. 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso de quo, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illegittimità, in punto di disposta espulsione del condannato a pena espiata, assumendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente confermata la statuizione relativa a tale misura di sicurezza, in quanto si sarebbe posta in rilievo la sola pericolosità sociale del destinatario, attestata dalla sua pervicacia nell'attività di spaccio, proseguita a dispetto degli analoghi provvedimenti già in precedenza emessi al suo indirizzo dall'Autorità competente, senza tener conto dello stabile radicamento del predetto sul territorio nazionale e della considerevole riduzione della pena inflittagli in grado di appello. Ritiene al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia fatto buon governo del norma di cui s'è ipotizzata la violazione, corredando la statuizione relativa alla disposta misura di sicurezza di un apparato argomentativo coerente, tutt'altro che contraddittorio e privo, all'evidenza, di illogicità palesi, nel corpo del quale ha avuto cura di evidenziare la spiccata pericolosità sociale di El HA EL, individuo stabilmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, come attestato dai molteplici provvedimenti di espulsione, rimasti, tuttavia, ineseguiti, di cui era stato destinatario nel corso degli anni. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'08/01/2026
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/03/2025, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza con cui, in precedente 29/05/2020, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di LE ME AM e di El HA EL in ordine ai plurimi delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti loro rispettivamente ascritti ai capi 15, 26, 27 e 28 e 16-b, 16-bis e 16-ter e, per l'effetto, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia (con tale pronunzia il secondo era stato assolto da delitti di analoga natura indicati ai capi 16-a e 16-quater); nello specifico, la Corte Penale Sent. Sez. 4 Num. 12789 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 territoriale, con riguardo a LE ME AM, ne ha disposto l'assoluzione dal delitto di illecita cessione di stupefacenti di cui al capo 27, ha confermato la condanna relativa agli analoghi delitti di cui ai capi 15, 26 e 28 e ha, conseguentemente, ridotto la pena inflittagli, mentre, nei confronti di El HA EL, ha diversamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 i delitti di illecita cessione di stupefacenti di cui ai capi 16-b e 16- bis, per cui v'era stata condanna in primo grado, ha confermato la condanna relativa all'analogo delitto di cui al capo 16-ter e ha, quindi, ridotto la pena inflittagli. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dello LE e dell'E! HA, avv.ti Nicola Muncibì e Cristiano Toraldo, che hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di LE ME AM il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per manifesta illegittimità in punto di denegata riqualificazione dei fatti ai sensi della menzionata disposizione incriminatrice. Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negata l'indicata derubricazione, posto che non costituirebbero fattori ostativi né il continuativo svolgimento dell'attività di spaccio, né l'esistenza di un'organizzazione a supporto di tale attività e che sarebbe frutto di un evidente travisamento della prova l'affermata significatività dei quantitativi di stupefacenti complessivamente commercializzati. 2.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di El HA EL il suo difensore, con esclusivo riguardo al delitto di cui al capo 16-ter, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per manifesta illogicità. Assume segnatamente che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente esclusa l'invocata riqualificazione dei fatti di cui alla contestazione rubricata al capo 16-ter, essendosi valorizzate, a tal fine, circostanze, quali il consistente valore ponderale dello stupefacente ceduto, l'elevato numero di dosi dallo stesso ricavabili e l'inserimento della cessione in un contesto para-associativo efficientemente organizzato, ritenute dai giudici di legittimità di per sé non ostative. 2 2.3. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto l'anzidetto difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illegittimità in punto di disposta espulsione del condannato a pena espiata. Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente confermata la statuizione relativa all'indicata misura di sicurezza, in quanto si sarebbe evidenziata la sola pericolosità sociale del suo destinatario, attestata dalla pervicacia da costui manifestata nell'illecita attività di spaccio, proseguita a dispetto degli analoghi provvedimenti da cui era stato in precedenza attinto, senza tener conto del suo stabile radicamento sul territorio nazionale e della notevole riduzione della pena inflittagli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di LE ME AM e di El HA EL sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE ME AM, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per illogicità manifesta, in punto di denegata riqualificazione dei fatti ai sensi della menzionata disposizione incriminatrice, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente negata l'indicata derubricazione, atteso che non la precluderebbero né il continuativo svolgimento dell'illecita attività di spaccio, né, tantomeno, l'esistenza di un'organizzazione a supporto e che, per altro verso, sarebbe frutto di un travisamento della prova la ritenuta rilevanza dei quantitativi di droga, di volta in volta, commercializzati. Ritiene in proposito il Collegio, diversamente opinando, che i giudici del merito abbiano argomentato in maniera tutt'altro che illogica la denegata riqualificazione dei fatti nei termini indicati dalla difesa, evidenziando, in specie, che costituivano fattori ostativi la sistematica reiterazione, in un tempo considerevole, dell'illecita attività di cessione, l'ampia platea dei consumatori sistematicamente riforniti e l'efficiente organizzazione di cui si era dotato il soggetto agente, che aveva adibito la propria abitazione a luogo di svolgimento del fruttuoso commercio e che utilizzava, di regola, utenze cellulari a lui non intestate. 3 Tale impianto motivazionale, oltre che congruo, appare in linea con l'ermeneusi che della norma di cui s'invoca l'applicazione offre, da tempo, la Suprema Corte, essendosi chiarito che «In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente» (così: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 24/01/2018, Cesarano e altro, Rv. 272140-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, NA e altri, Rv. 270767-01). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di El HA EL, con cui il suo difensore lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente esclusa la richiesta riqualificazione dei fatti di cui alla contestazione rubricata al capo 16-ter, essendosi valorizzate, a tal fine, circostanze - quali il consistente valore ponderale dello stupefacente ceduto, l'elevato numero di dosi dallo stesso ricavabili e l'inserimento della cessione in un contesto para-associativo efficientemente organizzato - ritenute dai giudici di legittimità, ex se, non ostative. Reputa il Collegio che la censura fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno. Ciò perché la Corte di appello di Firenze ha ragionevolmente fondato la denegata derubricazione del delitto di cui al capo 16-ter su elementi specifici - quali il valore ponderale dello stupefacente compravenduto, l'elevato numero di dosi medie singole ricavabili e l'inserimento del cedente in una rete atta a supportare i soggetti coinvolti nello spaccio nei momenti di difficoltà nel reperimento della sostanza - la cui sussistenza giustificava, all'evidenza, l'esclusione della lieve entità dei fatti. D'altro canto, deve pure rilevarsi che, con il motivo di ricorso in trattazione, il ricorrente, a ben vedere, non ha lamentato una carenza argomentativa, come pure formalmente dedotto, ma ha sollecitato, in sostanza, un'inammissibile rivalutazione dei fatti, caldeggiando una lettura dell'accaduto alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. 4 È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella precedentemente effettuata dai giudici del merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione dei fatti. 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso de quo, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illegittimità, in punto di disposta espulsione del condannato a pena espiata, assumendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente confermata la statuizione relativa a tale misura di sicurezza, in quanto si sarebbe posta in rilievo la sola pericolosità sociale del destinatario, attestata dalla sua pervicacia nell'attività di spaccio, proseguita a dispetto degli analoghi provvedimenti già in precedenza emessi al suo indirizzo dall'Autorità competente, senza tener conto dello stabile radicamento del predetto sul territorio nazionale e della considerevole riduzione della pena inflittagli in grado di appello. Ritiene al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia fatto buon governo del norma di cui s'è ipotizzata la violazione, corredando la statuizione relativa alla disposta misura di sicurezza di un apparato argomentativo coerente, tutt'altro che contraddittorio e privo, all'evidenza, di illogicità palesi, nel corpo del quale ha avuto cura di evidenziare la spiccata pericolosità sociale di El HA EL, individuo stabilmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, come attestato dai molteplici provvedimenti di espulsione, rimasti, tuttavia, ineseguiti, di cui era stato destinatario nel corso degli anni. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'08/01/2026