Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto, se l'autore ha consapevolezza della falsità del segno distintivo della provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2008, n. 45374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45374 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 1386
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 19707/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna;
nei confronti di:
EN IK, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in data 21.3.2007. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21.3.2007, il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, dichiarò EN IK colpevole del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, assolvendolo dal reato di ricettazione.
Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna lamentando violazione di legge in quanto il Tribunale ha assolto l'imputato dal delitto di ricettazione sull'assunto che le opere con marchi contraffatti siano prodotti e non provento di reato, sicché la ricettazione non sarebbe configurabile, sulla scorta di un'isolata pronunzia di questa Corte.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che il Collegio condivide, "Integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trame profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, cosi che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 cod. pen." (Cass. Sez. 2 sent. n. 11083 del 12.10.2000 dep. 28/10/2000 rv 217381, citata anche dal ricorrente. Cfr. Cass. Sez. 2 sent. 22.3.1986 n. 7392; Cass. Sez. 2 sent. 11.7.1989 n. 12349; Cass. Sez. 2 sent. 18.5.1990 n. 3720; Cass. Sez. 2 sent.
6.12.1991 n. 12336;
Cass. Sez. 2 sent. 27.7.1996, n. 3154). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'assoluzione dall'imputazione di ricettazione con rinvio alla Corte d'appello di Bologna ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.. Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione dall'imputazione di ricettazione, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008