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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13770 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13770 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto nei confronti di LA RD, la revoca della misura dell'affidamento al servizio sociale con decorrenza dal 10 gennaio 2022. Era stato accertato il concorso di RD nel furto di materiale ferroso, utilizzando il furgone della ditta per cui lavorava. 2. Il difensore di LA RD ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'omessa assunzione di prova decisiva e il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato le dichiarazioni dei testi FA e RM - depositate dalla difesa - che provavano l'estraneità al furto del RD e confermavano le dichiarazioni di Glaudi, che si era assunta l'intera responsabilità del fatto. Si trattava, comunque, di fatto di modesta entità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deduce motivo generico e con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. A fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale, che ha ritenuto RD concorrente nel furto sulla base delle immagini del servizio di video sorveglianza presente sul luogo del fatto, l'unico motivo sostiene, invece, che le dichiarazioni acquisite (della persona offesa RM, del correo Glaudì e del teste FA) erano convergenti nel provare l'estraneità di RD, conducente del furgone, rispetto al furto commesso dal solo Glaudì. In particolare, il Tribunale non aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni liberatorie, per RD, rese dal Glaudì, senza considerare le dichiarazioni di FA e RM, che alle prime avevano dato riscontro. Infine, le dichiarazioni della persona offesa RM davano contezza della modestia del fatto e, dunque, della sua inidoneità a giustificare la revoca della misura alternativa. 2. In ordine alla ricostruzione del fatto e al coinvolgimento in esso del ricorrente, il ricorso valorizza, con una prospettiva consentita solo nel giudizio di merito, direttamente le dichiarazioni rese dal Glaudì, che ha riferito che RD era ignaro di concorrere, materialmente, in un furto, dichiarazioni che il Tribunale ha valutato e ritenuto non attendibili. Il motivo poi, genericamente, deduce che le dichiarazioni di FA e RM avevano riscontrato quanto dichiarato da Glaudì, senza peraltro precisare in quali termini sarebbero state confermative del narrato di Glaudì. In parte qua, dunque, il motivo ha contenuto di merito, sollecitando una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità. 3. Infine, il motivo esprime dissenso rispetto al giudizio sulla gravità del fatto e sulla idoneità dello stesso a giustificare la revoca della misura alternativa. Il motivo, dunque, contrappone al giudizio del Tribunale una diversa valutazione, senza peraltro confrontarsi con l'ulteriore rilievo secondo il quale l'utilizzazione nella consumazione del furto del furgone di cui RD aveva disponibilità per motivi di lavoro era dato significativo dell'assenza di una occupazione lavorativa con valenza socializzante. 4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che sì reputa equo determinare in € 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13770 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto nei confronti di LA RD, la revoca della misura dell'affidamento al servizio sociale con decorrenza dal 10 gennaio 2022. Era stato accertato il concorso di RD nel furto di materiale ferroso, utilizzando il furgone della ditta per cui lavorava. 2. Il difensore di LA RD ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'omessa assunzione di prova decisiva e il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato le dichiarazioni dei testi FA e RM - depositate dalla difesa - che provavano l'estraneità al furto del RD e confermavano le dichiarazioni di Glaudi, che si era assunta l'intera responsabilità del fatto. Si trattava, comunque, di fatto di modesta entità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deduce motivo generico e con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. A fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale, che ha ritenuto RD concorrente nel furto sulla base delle immagini del servizio di video sorveglianza presente sul luogo del fatto, l'unico motivo sostiene, invece, che le dichiarazioni acquisite (della persona offesa RM, del correo Glaudì e del teste FA) erano convergenti nel provare l'estraneità di RD, conducente del furgone, rispetto al furto commesso dal solo Glaudì. In particolare, il Tribunale non aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni liberatorie, per RD, rese dal Glaudì, senza considerare le dichiarazioni di FA e RM, che alle prime avevano dato riscontro. Infine, le dichiarazioni della persona offesa RM davano contezza della modestia del fatto e, dunque, della sua inidoneità a giustificare la revoca della misura alternativa. 2. In ordine alla ricostruzione del fatto e al coinvolgimento in esso del ricorrente, il ricorso valorizza, con una prospettiva consentita solo nel giudizio di merito, direttamente le dichiarazioni rese dal Glaudì, che ha riferito che RD era ignaro di concorrere, materialmente, in un furto, dichiarazioni che il Tribunale ha valutato e ritenuto non attendibili. Il motivo poi, genericamente, deduce che le dichiarazioni di FA e RM avevano riscontrato quanto dichiarato da Glaudì, senza peraltro precisare in quali termini sarebbero state confermative del narrato di Glaudì. In parte qua, dunque, il motivo ha contenuto di merito, sollecitando una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità. 3. Infine, il motivo esprime dissenso rispetto al giudizio sulla gravità del fatto e sulla idoneità dello stesso a giustificare la revoca della misura alternativa. Il motivo, dunque, contrappone al giudizio del Tribunale una diversa valutazione, senza peraltro confrontarsi con l'ulteriore rilievo secondo il quale l'utilizzazione nella consumazione del furto del furgone di cui RD aveva disponibilità per motivi di lavoro era dato significativo dell'assenza di una occupazione lavorativa con valenza socializzante. 4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che sì reputa equo determinare in € 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2023.