CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22990 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG LI nato il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato LUIGI GINO VELANI, nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 12 maggio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva accertato la responsabilità penale di QI WA, che condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per aver concorso nella contraffazione di una patente di guida bulgara, non conforme ai modelli legali emessi dalle autorità della Bulgaria, fornendo la propria fotografia e copia della carta di identità italiana. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22990 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di QI WA consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'imputata concorrente nella contraffazione, con argomentazione illogica, in quanto neutri sono elementi quale l'utilizzo della fotografia e dei dati anagrafici. Da ciò deriverebbe la riqualificazione della condotta, e quindi la violazione di legge penale, in uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., depenalizzato, rispondente alla richiesta della WA di convertire il titolo di guida bulgaro in quello italiano. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione apparente e tautologica, senza una analisi dei criteri fissati dall'art. 131-bis cod. pen. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore con conclusioni scritte ha chiesto accogliersi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 3: dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Va premesso che nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, WA aveva presentato all'Ufficio della motorizzazione civile di Lucca una patente bulgara perché venisse convertita in patente italiana. Nel caso di specie si verte in tema di patente rilasciata da un paese aderente all'Unione Europea, cosicchè trova applicazione l'art. 136-bis, commi 1 e 3, Cod. strada, che prescrive rispettivamente che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, nonché che il titolare di patente di guida in corso di validità, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis Cod. strada, possa richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità. Tanto premesso, deve rilevare questa Corte come il motivo sia manifestamente infondato oltre che aspecifico. A ben vedere l'argomentazione della Corte territoriale non è viziata né da manifesta illogicità, né da contraddittorietà, in quanto le circostanze che vengono richiamate sono quelle afferenti la disponibilità da parte del contraffattore dei dati anagrafici e della fotografia dell'odierna ricorrente, oltre che l'interesse della stessa a ottenere la contraffazione. Il motivo si confronta solo con i primi due elementi indiziari, dati anagrafici e fotografia, non anche con quello dell'interesse, se non per trarne la riprova che si veda in tema di uso falso. Invece la Corte di appello richiama le tre circostanze congiuntamente e dalle stesse trae la prova del concorso nella contraffazione, in sostanza nell'avere dato mandato per falsificare il documento di guida al fine di ottenerne la conversione. A fronte della valutazione congiunta di tali tre elementi - fotografia, dati anagrafici, presentazione all'Ufficio della motorizzazione — il motivo risulta dunque viziato di aspecificità, in quanto manca la piena correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo„ Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Per altro, il motivo è anche manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato senza vizi logici ritenendo che dai tre elementi indiziari potesse trarsi la prova del concorso nella contraffazione. Sul punto la sentenza impugnata è in sintonia con il principio per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., per il quale anche vi è la distinzione fra la fattispecie di contraffazione e il mero uso, nel caso di possesso di una carta P. d'identità recante la foto del possessore cori false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione;
così anche Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01). Nel caso in esame la Corte con argomentazione non manifestamente illogica trae dall'insieme dei tre elementi indiziari la prova della colpevolezza. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Va premesso che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). A ben vedere la Corte di appello esclude la tenuità del fatto, riscontrando il pericolo nella circostanza che il titolare della patente di guida falsa possa sottrarsi ai controlli e così consentirsi la guida pur se priva di requisiti di abilitazione. La motivazione della Corte di appello non esplicita un pericolo aggiuntivo rispetto a quello che in sé la norma incriminatrice vuole evitare e, dunque, non aggiunge un quid pluris che possa ritenersi ostativo alla valutazione di tenuità del fatto reato. 4. Non essendo inammissibile il ricorso, e dovendosi procedere con l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo di ricorso, ne consegue invece l'annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per prescrizione a decorrere dal 22 dicembre 2022, non essendo intervenute ragioni di sospensione del predetto termine e risultando, per quanto in precedenza evidenziato, non sussistente l'evidenza di una diversa causa di proscioglimento nel merito. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato e' estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 08/03/2023 Il Consigliere estensore Il Pr nte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato LUIGI GINO VELANI, nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 12 maggio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva accertato la responsabilità penale di QI WA, che condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per aver concorso nella contraffazione di una patente di guida bulgara, non conforme ai modelli legali emessi dalle autorità della Bulgaria, fornendo la propria fotografia e copia della carta di identità italiana. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22990 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di QI WA consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'imputata concorrente nella contraffazione, con argomentazione illogica, in quanto neutri sono elementi quale l'utilizzo della fotografia e dei dati anagrafici. Da ciò deriverebbe la riqualificazione della condotta, e quindi la violazione di legge penale, in uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., depenalizzato, rispondente alla richiesta della WA di convertire il titolo di guida bulgaro in quello italiano. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione apparente e tautologica, senza una analisi dei criteri fissati dall'art. 131-bis cod. pen. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore con conclusioni scritte ha chiesto accogliersi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 3: dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Va premesso che nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, WA aveva presentato all'Ufficio della motorizzazione civile di Lucca una patente bulgara perché venisse convertita in patente italiana. Nel caso di specie si verte in tema di patente rilasciata da un paese aderente all'Unione Europea, cosicchè trova applicazione l'art. 136-bis, commi 1 e 3, Cod. strada, che prescrive rispettivamente che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, nonché che il titolare di patente di guida in corso di validità, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis Cod. strada, possa richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità. Tanto premesso, deve rilevare questa Corte come il motivo sia manifestamente infondato oltre che aspecifico. A ben vedere l'argomentazione della Corte territoriale non è viziata né da manifesta illogicità, né da contraddittorietà, in quanto le circostanze che vengono richiamate sono quelle afferenti la disponibilità da parte del contraffattore dei dati anagrafici e della fotografia dell'odierna ricorrente, oltre che l'interesse della stessa a ottenere la contraffazione. Il motivo si confronta solo con i primi due elementi indiziari, dati anagrafici e fotografia, non anche con quello dell'interesse, se non per trarne la riprova che si veda in tema di uso falso. Invece la Corte di appello richiama le tre circostanze congiuntamente e dalle stesse trae la prova del concorso nella contraffazione, in sostanza nell'avere dato mandato per falsificare il documento di guida al fine di ottenerne la conversione. A fronte della valutazione congiunta di tali tre elementi - fotografia, dati anagrafici, presentazione all'Ufficio della motorizzazione — il motivo risulta dunque viziato di aspecificità, in quanto manca la piena correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo„ Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Per altro, il motivo è anche manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato senza vizi logici ritenendo che dai tre elementi indiziari potesse trarsi la prova del concorso nella contraffazione. Sul punto la sentenza impugnata è in sintonia con il principio per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., per il quale anche vi è la distinzione fra la fattispecie di contraffazione e il mero uso, nel caso di possesso di una carta P. d'identità recante la foto del possessore cori false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione;
così anche Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01). Nel caso in esame la Corte con argomentazione non manifestamente illogica trae dall'insieme dei tre elementi indiziari la prova della colpevolezza. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Va premesso che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). A ben vedere la Corte di appello esclude la tenuità del fatto, riscontrando il pericolo nella circostanza che il titolare della patente di guida falsa possa sottrarsi ai controlli e così consentirsi la guida pur se priva di requisiti di abilitazione. La motivazione della Corte di appello non esplicita un pericolo aggiuntivo rispetto a quello che in sé la norma incriminatrice vuole evitare e, dunque, non aggiunge un quid pluris che possa ritenersi ostativo alla valutazione di tenuità del fatto reato. 4. Non essendo inammissibile il ricorso, e dovendosi procedere con l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo di ricorso, ne consegue invece l'annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per prescrizione a decorrere dal 22 dicembre 2022, non essendo intervenute ragioni di sospensione del predetto termine e risultando, per quanto in precedenza evidenziato, non sussistente l'evidenza di una diversa causa di proscioglimento nel merito. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato e' estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 08/03/2023 Il Consigliere estensore Il Pr nte