CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38321 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. FRANCO TIANI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento degli stessi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38321 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/05/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 10 ottobre 2022, con cui la Corte d'appello di Torino, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di RM Forte, per concorso, quale co-amministratore di fatto del Centro Logistico Servizi s.r.I., dichiarata fallita in data 22 settembre 2015, 1.1. nei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e per cagionamento per effetto di operazioni dolose del fallimento (capo A);
1.2. nel delitto di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74 del 2000, per avere omesso di versare entro il termine di legge le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate a dipendenti e lavoratori autonomi (capo A ter);
1.3. nel delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo A quater), nonché, quale co-amministratore di fatto della GIVI Service s.c.a.r., dichiarata fallita in data 18 maggio 2016; 1.4. nei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e per cagionamento per effetto di operazioni dolose del fallimento (capo B);
1.5. nel delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo B bis). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, Avv. Piero Monti e Avv. Franco Tiani, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto provato lo svolgimento, da parte del Forte, del ruolo di amministratore di fatto delle due società fallite, non risultando accertato né l'esercizio continuativo e non occasionale delle funzioni svolte dall'imputato né l'autonomia decisionale dello stesso nelle attività delle due società. I fatti posti dai Giudici di merito alla base della penale responsabilità del Forte sarebbero, secondo la difesa, ben compatibili con un generico interesse dimostrato dall'imputato nei confronti delle due società, cui egli affidava semplicemente subappalti per le attività di autotrasporto che egli, da solo, non riusciva altrimenti a gestire. La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di valutare un fatto decisivo, vale a dire l'assenza di procura in capo al Forte ad operare ad negotia, così come l'assenza operazioni bancarie disposte dall'imputato a favore delle società da lui asseritannente rappresentate. A ulteriore conferma dell'estraneità dell'imputato alle vicende gestionali delle fallite società, la difesa ricorda l'episodio dell'elargizione di 35.000 euro da parte della GV Service s.c.a.r., di cui il ricorrente era stato legale rappresentante, alla Centro logistico Servizi s.r.I., in data successiva al fallimento di quest'ultima; ciò che comproverebbe l'inconsapevolezza dell'imputato dell'intervenuto fallimento della società di cui, secondo il capo d'accusa, egli sarebbe stato amministratore di fatto. 1 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ascritto reato, di cui al capo A ter, di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, previsto dall'art. 10 bis del d. Igs. 74/2000. Secondo la difesa, la prova di tale reato non può ricavarsi da indagini basate su dichiarazioni di dipendenti escussi a campione, richiedendo invece la norma la prova della totale omissione del versamento delle ritenute effettuate. Il reato in parola sarebbe stato quindi contestato in difetto di prova dell'elemento oggettivo, difettando l'allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti le somme corrisposte e le ritenute operate. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 25 maggio 2023 si è svolta la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che la dimostrazione della continuità dei poteri gestori da parte dell'amministratore di fatto, in un sistema processuale improntato al libero convincimento del giudice, può ben essere desunta da considerazioni logiche, che la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado - le cui motivazioni sono destinate ad integrarsi con quelle della sentenza impugnata - ha razionalmente tratto non solo dalle dichiarazioni rese dal medesimo imputato, ma dalla strumentalità della costituzione delle due società satellite, poi fallite, affidate a dipendenti del tutto privi di esperienza imprenditoriale, a restare gravate di costi e debiti, al fine di consentire alla società madre, la GV Service s.r.I., della quale il Forte aveva conservato la titolarità, di conservare il rapporto e i vantaggi con il primo fornitore. Le considerazioni svolte dal ricorrente sono del tutto generiche rispetto a questa traiettoria argomentativa. Lo stesso è a dirsi della presunta inconsapevolezza dell'intervenuto fallimento della Centro Logistico Servizi s.r.l. che, indipendentemente dalla aspeficità della deduzione, sul piano logico - e il rilievo è assorbente - non dimostra la pregressa esistenza di poteri gestori, quali ricostruiti dalla sentenza impugnata. 2 Del resto, la sentenza di primo grado, in termini puntuali, ha dato conto delle direttive impartite dal Forte ai dipendenti delle due società satellite, come pure del suo protagonismo nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. • È certamente esatto che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770) - deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. (Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801 - 01). Ma, appunto, nel caso di specie, come riconosce lo stesso ricorrente, le risultanze del mod. 770 e dei CUD sono state integrate anche dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti, peraltro in coerenza logica con il complessivo disegno strategico perseguito dall'imputato - e ricostruito dalla sentenza impugnata occupandosi dei reati fallimentari - di scaricare sulle società satellite i costi retributivi e i debiti erariali, condannandole al fallimento. D'altra parte, il motivo d'appello, al riguardo, è caratterizzato da assoluta genericità di formulazione. 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
3 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. FRANCO TIANI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento degli stessi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38321 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/05/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 10 ottobre 2022, con cui la Corte d'appello di Torino, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di RM Forte, per concorso, quale co-amministratore di fatto del Centro Logistico Servizi s.r.I., dichiarata fallita in data 22 settembre 2015, 1.1. nei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e per cagionamento per effetto di operazioni dolose del fallimento (capo A);
1.2. nel delitto di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74 del 2000, per avere omesso di versare entro il termine di legge le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate a dipendenti e lavoratori autonomi (capo A ter);
1.3. nel delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo A quater), nonché, quale co-amministratore di fatto della GIVI Service s.c.a.r., dichiarata fallita in data 18 maggio 2016; 1.4. nei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e per cagionamento per effetto di operazioni dolose del fallimento (capo B);
1.5. nel delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo B bis). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, Avv. Piero Monti e Avv. Franco Tiani, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto provato lo svolgimento, da parte del Forte, del ruolo di amministratore di fatto delle due società fallite, non risultando accertato né l'esercizio continuativo e non occasionale delle funzioni svolte dall'imputato né l'autonomia decisionale dello stesso nelle attività delle due società. I fatti posti dai Giudici di merito alla base della penale responsabilità del Forte sarebbero, secondo la difesa, ben compatibili con un generico interesse dimostrato dall'imputato nei confronti delle due società, cui egli affidava semplicemente subappalti per le attività di autotrasporto che egli, da solo, non riusciva altrimenti a gestire. La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di valutare un fatto decisivo, vale a dire l'assenza di procura in capo al Forte ad operare ad negotia, così come l'assenza operazioni bancarie disposte dall'imputato a favore delle società da lui asseritannente rappresentate. A ulteriore conferma dell'estraneità dell'imputato alle vicende gestionali delle fallite società, la difesa ricorda l'episodio dell'elargizione di 35.000 euro da parte della GV Service s.c.a.r., di cui il ricorrente era stato legale rappresentante, alla Centro logistico Servizi s.r.I., in data successiva al fallimento di quest'ultima; ciò che comproverebbe l'inconsapevolezza dell'imputato dell'intervenuto fallimento della società di cui, secondo il capo d'accusa, egli sarebbe stato amministratore di fatto. 1 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ascritto reato, di cui al capo A ter, di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, previsto dall'art. 10 bis del d. Igs. 74/2000. Secondo la difesa, la prova di tale reato non può ricavarsi da indagini basate su dichiarazioni di dipendenti escussi a campione, richiedendo invece la norma la prova della totale omissione del versamento delle ritenute effettuate. Il reato in parola sarebbe stato quindi contestato in difetto di prova dell'elemento oggettivo, difettando l'allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti le somme corrisposte e le ritenute operate. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 25 maggio 2023 si è svolta la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che la dimostrazione della continuità dei poteri gestori da parte dell'amministratore di fatto, in un sistema processuale improntato al libero convincimento del giudice, può ben essere desunta da considerazioni logiche, che la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado - le cui motivazioni sono destinate ad integrarsi con quelle della sentenza impugnata - ha razionalmente tratto non solo dalle dichiarazioni rese dal medesimo imputato, ma dalla strumentalità della costituzione delle due società satellite, poi fallite, affidate a dipendenti del tutto privi di esperienza imprenditoriale, a restare gravate di costi e debiti, al fine di consentire alla società madre, la GV Service s.r.I., della quale il Forte aveva conservato la titolarità, di conservare il rapporto e i vantaggi con il primo fornitore. Le considerazioni svolte dal ricorrente sono del tutto generiche rispetto a questa traiettoria argomentativa. Lo stesso è a dirsi della presunta inconsapevolezza dell'intervenuto fallimento della Centro Logistico Servizi s.r.l. che, indipendentemente dalla aspeficità della deduzione, sul piano logico - e il rilievo è assorbente - non dimostra la pregressa esistenza di poteri gestori, quali ricostruiti dalla sentenza impugnata. 2 Del resto, la sentenza di primo grado, in termini puntuali, ha dato conto delle direttive impartite dal Forte ai dipendenti delle due società satellite, come pure del suo protagonismo nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. • È certamente esatto che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770) - deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. (Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801 - 01). Ma, appunto, nel caso di specie, come riconosce lo stesso ricorrente, le risultanze del mod. 770 e dei CUD sono state integrate anche dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti, peraltro in coerenza logica con il complessivo disegno strategico perseguito dall'imputato - e ricostruito dalla sentenza impugnata occupandosi dei reati fallimentari - di scaricare sulle società satellite i costi retributivi e i debiti erariali, condannandole al fallimento. D'altra parte, il motivo d'appello, al riguardo, è caratterizzato da assoluta genericità di formulazione. 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
3 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere estensore