CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avv. CARLO ALBERTO CARUSO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato MO GN per il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente perché, quale messo notificatore per conto di UI, attestava falsamente che aveva notificato a mani proprie a RO AL due cartelle esattoriali e che il destinatario aveva rifiutato di sottoscrivere l'atto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10660 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 2. Contro la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le doglianze a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti di appello, secondo la Corte di merito trasmessi irritualmente a mezzo pec e senza firma digitale e attinenti ad un punto di diritto non attinto dall'appello principale. Di contro — si legge nel ricorso — la parte aveva correttamente depositato i motivi nuovi di appello mediante deposito telematico all'indirizzo dedicato, allegando l'atto in due formati, ovvero in pdf e in pdf.p7m che identifica un file firmato digitalmente. Quanto alla seconda ragione di inammissibilità dei motivi aggiunti, il ricorrente sostiene che questi ultimi attengono ad argomenti ed elementi di fatto a sostegno delle richieste originarie, in quanto — contestando la qualifica di pubblico ufficiale dell'operatore di poste private — sono comunque correlate al concetto di carenza dell'elemento oggettivo del reato di falso. Ciò che conta, ai fini dell'ammissibilità dei motivi nuovi, è che essi siano ricollegati ai punti della sentenza oggetto dell'impugnativa principale, ancorché affrontati con nuove ed ulteriori ragioni di carattere giuridico. E non vi è dubbio — sostiene il ricorrente — che, nel concetto di elemento oggettivo del reato, rientri anche la qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del fatto. L'imputato operava per la Nexive e, all'epoca del fatto, nel 2015, l'operatore di poste private non aveva la qualifica di pubblico ufficiale;
per sostenere le sue ragioni, il ricorrente fa riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 299 del 2020, depositata dopo il deposito dell'atto di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto all'esclusione della possibilità, da parte della Corte territoriale, che l'imputato si fosse trovato dinanzi un soggetto diverso da AL e con lui convivente, che avesse rifiutato l'atto. Non si sarebbe avveduta la Corte di merito che il certificato di famiglia dell'imputato che attesta che egli non avesse conviventi era del 13 dicembre 2017, mentre i fatti sono del 10 dicembre 2015 e, comunque, che tale certificato fotografa una situazione anagrafica, ma non quella effettiva. L'attività del messo notificatore non fornisce prova della verità sostanziale di quanto gli viene riferito, ma solo che una certa dichiarazione gli è stata fornita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta la ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti di appello e pone il tema della qualifica di Pubblico Ufficiale dell'imputato — è aspecifico, pur rendendosi necessarie le precisazioni che seguono 1.1. La Corte di appello ha reputato inammissibili i motivi nuovi di appello per due ragioni. L'una, che attiene alla mancata trasmissione dell'atto con la firma digitale prescritta, pare effettivamente errata in quanto, dalla consultazione degli atti processuali — possibile in virtù della natura processuale della censura — emerge che, alla mali del 19 novembre 2021 proveniente dal difensore del ricorrente, erano allegati due file, uno con estensione ".pdf" ed uno con estensione ".p7m" e quest'ultima indica un file firmato digitalmente. L'altra — che attiene alla non pertinenza del motivo nuovo con quelli dell'appello principale — è, invece, corretta. Per la definizione di punto della sentenza, occorre fare riferimento a Sezioni Unite LI (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239, in motivazione), secondo cui «Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo [ ] Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio». Se quindi, un punto della sentenza, distinto dall'accertamento del fatto, è quello della qualificazione giuridica, nel caso di specie si verte proprio in quel campo, posto che la qualità di pubblico ufficiale dell'imputato attiene alla possibilità di ricondurre la sua condotta al reato di falso contestato. Ne consegue che, tenuto conto del contenuto dei motivi dell'appello originario, il tema della qualifica soggettiva e della qualificazione giuridica della condotta non era stato avversato e che, quindi, i motivi aggiunti erano effettivamente inammissibili (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli , Rv. 272821; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 3 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780, che hanno ribadito il principio anche quanto alle circostanze aggravanti). 1.2. Ciò non esime, tuttavia, questa Corte dal pronunziarsi sul tema, trattandosi di questione di qualificazione giuridica, che non passa per una valutazione in fatto, sicché la necessità del suo vaglio da parte del Giudice di legittimità prescinde dall'ammissibilità del motivo di ricorso che si ricollega al motivo aggiunto di appello;
ciò a voler trascurare che comunque la Corte di appello, pur sancendo l'inammissibilità dei motivi aggiunti per le anzidette ragioni formali, ha comunque affrontato la quaestio iuris. Orbene, il ricorso è, come anticipato, privo di confronto con la sentenza impugnata, dal momento che indulge sulla qualifica rivestita dal dipendente di un servizio di poste private, mentre altra era la veste con la quale GN aveva proceduto al tentativo di notifica per conto di UI, veste ben delineata dalla Corte territoriale, con argomentazioni che il ricorrente non contrasta. La Corte territoriale, infatti, ha spiegato che, a norma dell'art. 26 del d.P.R. 602 del 1973, UI, quale concessionaria, per conto dello Stato, del servizio di riscossione, può procedere alla notifica della cartella esattoriale mediante plurimi canali. Per quanto di interesse in questa sede, uno di essi è costituito dal ricorso ai messi notificatori nominati da UI stessa. Tali figure — come pure precisato dalla Corte di merito — sono previste dall'art 45 d.lgs 112 del 1999 secondo cui: «L Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire». La ricostruzione normativa appare corretta. Il dettato dell'art. 45 cit. pone in luce che si tratta di soggetti specificamente prescelti da UI, come emerge dalla circostanza — contemplata nella norma predetta — che la loro attività non è sostituibile da quella di altri soggetti da loro stessi individuati, il che rimanda ad una prestazione da svolgersi intuitu personae. A ciò si aggiunga che lo svolgimento di un'attività essenziale del processo di riscossione — quale la notifica della cartella esattoriale — non consente di dubitare della qualifica di pubblico ufficiale rivestita, dato l'inserimento dell'attività dei messi notificatori ex art. 45 nell'ambito di quella della società concessionaria. In questo senso è significativo quanto sostenuto da Sez. 6, n. 43820 del 23/09/2014, LE e altro, Rv. 260710, che — sia pure in una 4 fattispecie non perfettamente sovrapponibile — ha ricostruito l'assetto normativo in cui si colloca l'attività di UI, non dubitando della qualità di pubblico ufficiale degli operatori della società e della rilevanza — per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. — della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti per conto di chi svolga attività di matrice pubblicistica e per finalità di interesse generale, quand'anche si tratti di attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali. Né rileva — come predicato dal ricorrente — che GN fosse un dipendente di una società di poste private, dal momento che il Collegio di merito ha sostenuto — e il ricorrente non ha smentito — che egli fosse anche messo notificatore per conto di UI gche, in tale qualità, avesse agito. Delineata così la figura professionale cui la Corte territoriale ha ricondotto quella dell'imputato, il ricorso mostra tutta la sua genericità estrinseca dal momento che sviluppa argomentazioni non tese a smentire la ratio decidendi della pronunzia avversata, cioè che GN fosse un messo notificatore per conto di UI nominato ex art. 45 dlgs. 13 aprile 1999 n. 112 ed incaricato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 29 settembre 1973, n. 602 della notifica della cartella esattoriale;
e che in tale qualità avesse effettuato la notifica della cartella esattoriale e non quale operatore di poste private incaricato della notifica e mezzo del servizio postale, servizio postale pure utilizzabile per la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/73 ma che, per quanto si evince dalle sentenze di merito, non era stato prescelto nel caso di specie. Ne consegue che le pur interessanti argomentazioni circa la valenza non retroattiva della I. 4 agosto 2017, n. 124 sancita dalle Sezioni Unite civili di questa Corte con la sentenza n. 299 del 2020 non colgono nel segno in quanto percorrono una direttrice censoria incongruente rispetto alle ragioni della conferma della condanna dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e portatore di una ricostruzione alternativa, già adeguatamente sconfessata dalla Corte di merito che — pur prendendo atto che l'accertamento circa il fatto che AL viveva da solo risaliva ad anni dopo — ne ha evidenziato la natura del tutto ipotetica, dovendosi immaginare che AL avesse ordito ed organizzato la presenza di altro uomo nella sua abitazione per sostituirsi a lui in caso di notifica di cartella esattoriale. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente 5 determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n,186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/1/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avv. CARLO ALBERTO CARUSO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato MO GN per il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente perché, quale messo notificatore per conto di UI, attestava falsamente che aveva notificato a mani proprie a RO AL due cartelle esattoriali e che il destinatario aveva rifiutato di sottoscrivere l'atto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10660 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 2. Contro la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le doglianze a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti di appello, secondo la Corte di merito trasmessi irritualmente a mezzo pec e senza firma digitale e attinenti ad un punto di diritto non attinto dall'appello principale. Di contro — si legge nel ricorso — la parte aveva correttamente depositato i motivi nuovi di appello mediante deposito telematico all'indirizzo dedicato, allegando l'atto in due formati, ovvero in pdf e in pdf.p7m che identifica un file firmato digitalmente. Quanto alla seconda ragione di inammissibilità dei motivi aggiunti, il ricorrente sostiene che questi ultimi attengono ad argomenti ed elementi di fatto a sostegno delle richieste originarie, in quanto — contestando la qualifica di pubblico ufficiale dell'operatore di poste private — sono comunque correlate al concetto di carenza dell'elemento oggettivo del reato di falso. Ciò che conta, ai fini dell'ammissibilità dei motivi nuovi, è che essi siano ricollegati ai punti della sentenza oggetto dell'impugnativa principale, ancorché affrontati con nuove ed ulteriori ragioni di carattere giuridico. E non vi è dubbio — sostiene il ricorrente — che, nel concetto di elemento oggettivo del reato, rientri anche la qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del fatto. L'imputato operava per la Nexive e, all'epoca del fatto, nel 2015, l'operatore di poste private non aveva la qualifica di pubblico ufficiale;
per sostenere le sue ragioni, il ricorrente fa riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 299 del 2020, depositata dopo il deposito dell'atto di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto all'esclusione della possibilità, da parte della Corte territoriale, che l'imputato si fosse trovato dinanzi un soggetto diverso da AL e con lui convivente, che avesse rifiutato l'atto. Non si sarebbe avveduta la Corte di merito che il certificato di famiglia dell'imputato che attesta che egli non avesse conviventi era del 13 dicembre 2017, mentre i fatti sono del 10 dicembre 2015 e, comunque, che tale certificato fotografa una situazione anagrafica, ma non quella effettiva. L'attività del messo notificatore non fornisce prova della verità sostanziale di quanto gli viene riferito, ma solo che una certa dichiarazione gli è stata fornita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta la ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti di appello e pone il tema della qualifica di Pubblico Ufficiale dell'imputato — è aspecifico, pur rendendosi necessarie le precisazioni che seguono 1.1. La Corte di appello ha reputato inammissibili i motivi nuovi di appello per due ragioni. L'una, che attiene alla mancata trasmissione dell'atto con la firma digitale prescritta, pare effettivamente errata in quanto, dalla consultazione degli atti processuali — possibile in virtù della natura processuale della censura — emerge che, alla mali del 19 novembre 2021 proveniente dal difensore del ricorrente, erano allegati due file, uno con estensione ".pdf" ed uno con estensione ".p7m" e quest'ultima indica un file firmato digitalmente. L'altra — che attiene alla non pertinenza del motivo nuovo con quelli dell'appello principale — è, invece, corretta. Per la definizione di punto della sentenza, occorre fare riferimento a Sezioni Unite LI (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239, in motivazione), secondo cui «Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo [ ] Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio». Se quindi, un punto della sentenza, distinto dall'accertamento del fatto, è quello della qualificazione giuridica, nel caso di specie si verte proprio in quel campo, posto che la qualità di pubblico ufficiale dell'imputato attiene alla possibilità di ricondurre la sua condotta al reato di falso contestato. Ne consegue che, tenuto conto del contenuto dei motivi dell'appello originario, il tema della qualifica soggettiva e della qualificazione giuridica della condotta non era stato avversato e che, quindi, i motivi aggiunti erano effettivamente inammissibili (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli , Rv. 272821; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 3 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780, che hanno ribadito il principio anche quanto alle circostanze aggravanti). 1.2. Ciò non esime, tuttavia, questa Corte dal pronunziarsi sul tema, trattandosi di questione di qualificazione giuridica, che non passa per una valutazione in fatto, sicché la necessità del suo vaglio da parte del Giudice di legittimità prescinde dall'ammissibilità del motivo di ricorso che si ricollega al motivo aggiunto di appello;
ciò a voler trascurare che comunque la Corte di appello, pur sancendo l'inammissibilità dei motivi aggiunti per le anzidette ragioni formali, ha comunque affrontato la quaestio iuris. Orbene, il ricorso è, come anticipato, privo di confronto con la sentenza impugnata, dal momento che indulge sulla qualifica rivestita dal dipendente di un servizio di poste private, mentre altra era la veste con la quale GN aveva proceduto al tentativo di notifica per conto di UI, veste ben delineata dalla Corte territoriale, con argomentazioni che il ricorrente non contrasta. La Corte territoriale, infatti, ha spiegato che, a norma dell'art. 26 del d.P.R. 602 del 1973, UI, quale concessionaria, per conto dello Stato, del servizio di riscossione, può procedere alla notifica della cartella esattoriale mediante plurimi canali. Per quanto di interesse in questa sede, uno di essi è costituito dal ricorso ai messi notificatori nominati da UI stessa. Tali figure — come pure precisato dalla Corte di merito — sono previste dall'art 45 d.lgs 112 del 1999 secondo cui: «L Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire». La ricostruzione normativa appare corretta. Il dettato dell'art. 45 cit. pone in luce che si tratta di soggetti specificamente prescelti da UI, come emerge dalla circostanza — contemplata nella norma predetta — che la loro attività non è sostituibile da quella di altri soggetti da loro stessi individuati, il che rimanda ad una prestazione da svolgersi intuitu personae. A ciò si aggiunga che lo svolgimento di un'attività essenziale del processo di riscossione — quale la notifica della cartella esattoriale — non consente di dubitare della qualifica di pubblico ufficiale rivestita, dato l'inserimento dell'attività dei messi notificatori ex art. 45 nell'ambito di quella della società concessionaria. In questo senso è significativo quanto sostenuto da Sez. 6, n. 43820 del 23/09/2014, LE e altro, Rv. 260710, che — sia pure in una 4 fattispecie non perfettamente sovrapponibile — ha ricostruito l'assetto normativo in cui si colloca l'attività di UI, non dubitando della qualità di pubblico ufficiale degli operatori della società e della rilevanza — per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. — della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti per conto di chi svolga attività di matrice pubblicistica e per finalità di interesse generale, quand'anche si tratti di attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali. Né rileva — come predicato dal ricorrente — che GN fosse un dipendente di una società di poste private, dal momento che il Collegio di merito ha sostenuto — e il ricorrente non ha smentito — che egli fosse anche messo notificatore per conto di UI gche, in tale qualità, avesse agito. Delineata così la figura professionale cui la Corte territoriale ha ricondotto quella dell'imputato, il ricorso mostra tutta la sua genericità estrinseca dal momento che sviluppa argomentazioni non tese a smentire la ratio decidendi della pronunzia avversata, cioè che GN fosse un messo notificatore per conto di UI nominato ex art. 45 dlgs. 13 aprile 1999 n. 112 ed incaricato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 29 settembre 1973, n. 602 della notifica della cartella esattoriale;
e che in tale qualità avesse effettuato la notifica della cartella esattoriale e non quale operatore di poste private incaricato della notifica e mezzo del servizio postale, servizio postale pure utilizzabile per la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/73 ma che, per quanto si evince dalle sentenze di merito, non era stato prescelto nel caso di specie. Ne consegue che le pur interessanti argomentazioni circa la valenza non retroattiva della I. 4 agosto 2017, n. 124 sancita dalle Sezioni Unite civili di questa Corte con la sentenza n. 299 del 2020 non colgono nel segno in quanto percorrono una direttrice censoria incongruente rispetto alle ragioni della conferma della condanna dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e portatore di una ricostruzione alternativa, già adeguatamente sconfessata dalla Corte di merito che — pur prendendo atto che l'accertamento circa il fatto che AL viveva da solo risaliva ad anni dopo — ne ha evidenziato la natura del tutto ipotetica, dovendosi immaginare che AL avesse ordito ed organizzato la presenza di altro uomo nella sua abitazione per sostituirsi a lui in caso di notifica di cartella esattoriale. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente 5 determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n,186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/1/2023.