Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Integra il delitto di istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata e lasci la quantificazione al destinatario della richiesta. (Nella specie era stato chiesto al pubblico ufficiale 'quanto volevà per omettere una denuncia di reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2004, n. 23018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23018 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 23/01/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 108
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 24296/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI RL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 23 maggio 2002 n. 4286, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina 28 febbraio 2001 n., è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 322 c. 2^ c.p., commesso in il 3 gennaio 1997, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di un anno di reclusione. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Francesco COSENTINO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28 febbraio 2001 n. il Tribunale di Latina dichiarava RL CA colpevole del reato previsto dagli artt. 319 e 321 c.p. - per aver promesso denaro agli agenti della Polizia di Stato Angelo Moccia e Claudio Felici affinché non procedessero al suo arresto - e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, assumendo con un primo motivo che, non essendo stata l'offerta accettata, nel fatto si dovesse ravvisare l'ipotesi dell'art. 322 c. 2^ c.p.p.; e chiedendo con un secondo motivo che l'imputato fosse assolto perché il fatto non costituisce reato.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 4286 del 23 maggio 2002, in riforma della decisione di primo grado, riqualificava il fatto come reato previsto dall'art. 322 c. 2^ c.p.p. e determinava la pena, con le già riconosciute attenuanti generiche, in anni uno di reclusione. Avverso la suddetta sentenza il CA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- erronea applicazione dell'art. 322 c.p. perché la mancata indicazione della somma offerta e la pratica impossibilità degli Ufficiali di sottrarsi al compimento dell'atto cui erano obbligati in quanto si erano già posti in contatto con il Centro Operativo precedentemente allertato non consentivano il perfezionamento della fattispecie dell'art. 322 c.p.. L'impugnazione è inammissibile.
Perché si abbia il reato impossibile occorre che l'azione sia intrinsecamente, originariamente e assolutamente inidonea (Cass., Sez. 6^, 11 marzo 1996 n. 8171, ric. P.G. in proc. Pecchiari;
Sez. 6^, 17 giugno 1993 n. 8267, ric. Chianale ed altri;
Sez. 2^, 23 maggio 1990 n. 3745, ric. Gustato;
Sez. 5^, 2 ottobre 1990 n. 15193, ric. Giliberti;
Sez. 2^, 27 febbraio 1990 n. 10835, ric. Moro;
Sez. 6^, 27 settembre 1989, ric. Fera;
Sez. 1^, 22 aprile 1988 n. 721, ric. Uccellatore;
Sez. 1^, 26 aprile 1988 n. 9624, ric. Marca;
Sez. 1^, 28 novembre 1987 n. 7185, ric. Addis;
Sez. 1^, 27 gennaio 1987, ric. Guastella;
Sez. 1^, 6 ottobre 1986, ric. Perrone;
Sez. 1^, 27 maggio 1986 n. 14251, ric. Palombo;
Sez. 1^, 2 aprile 1986, ric. Beramarco).
Pertanto, non può considerarsi impossibile il reato di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 322 secondo comma c.p. sol perché la determinazione della somma di denaro oggetto dell'offerta sia rimessa allo stesso pubblico ufficiale cui è rivolta. Non è, infatti, qualificabile come intrinsecamente e originariamente inidonea perché astratta, in quanto generica e indeterminata nel contenuto, l'offerta in cui la determinazione dell'oggetto sia rimessa allo stesso pubblico ufficiale che si intende corrompere, offerta che da invece l'avvio a una contrattazione effettiva e realizza, quindi, una condotta concretamente istigatrice, che il destinatario può direttamente accogliere quantificando lui stesso la somma che intende ricevere quale corrispettivo del mancato compimento dell'atto del proprio ufficio. Deve ritenersi, pertanto, idonea a commettere il reato suddetto l'offerta avanzata dall'autore al pubblico ufficiale chiedendogli "quanto vuole" per omettere il compimento di un atto del proprio ufficio, in particolare, per omettere la denuncia dell'offerente all'Autorità Giudiziaria o per scagionarlo dall'accusa dopo averlo denunciato, restando esclusa in questo caso la ' sussistenza del reato impossibile.
Per le medesime ragioni nell'ipotesi considerata il fatto che l'arresto sia gia' stato eseguito e l'esecuzione già comunicata al centro operativo non rende inidonea la condotta istigatrice perché l'azione non è originariamente e assolutamente inidonea. Infatti gli agenti sarebbero sempre in grado di accogliere l'istigazione alla corruzione con la successiva prospettazione di circostanze false, adducendo l'erronea identificazione dell'autore o altri elementi utili a scagionarlo o ad attenuare la gravita della condotta o l'intensità del dolo e ottenendogli comunque la richiesta liberazione (Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 1997 n. 1 1890, ric. Guidozzi M.). Nella specie l'imputato, mentre era condotto via in stato d'arresto quale autore del reato di resistenza agli agenti della P.S. intervenuti per sedare la rissa scoppiata in una discoteca, si era loro rivolto per chiedere quanto volevano per non procedere al suo arresto. E l'offerta così formulata, per le ragioni anzidette è stata correttamente ritenuta idonea a realizzare il reato d'istigazione alla corruzione.
Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha escluso in fatto l'impossibilità assoluta per gli agenti operanti di tenere il comportamento illecito richiesto, osservando che il personale del Centro Operativo era a conoscenza solo nelle linee generali di quanto era accaduto nella sala da ballo e gli Agenti della P.S. avrebbero potuto giustificare il mancato arresto con la falsa prospettazione di elementi successivamente acquisiti, come l'erronea individuazione del soggetto, tali da scagionarlo. Il ragionamento seguito appare assolutamente logico e giuridicamente corretto e pertanto anche sotto questo profilo il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha calcolato inesattamente nel dispositivo la riduzione della pena conseguente alla riqualificazione del fatto, che per disposizione dell'art. 322 c. 2^ c.p. dev'essere pari a un terzo. Tale errore risulta dalla motivazione, nella quale la pena è stata esattamente determinata in dieci mesi e venti giorni di reclusione, pari alla pena irrogata in primo grado ridotta di un terzo in applicazione dell'art. 322 c. 2^ c.p. cit. In tal senso dev'essere rettificata, in applicazione dell'art. 619 c. 2 c.p.p., la quantità della pena indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Visto l'art. 619 c. 2^ c.p.p., rettifica la misura della pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004