Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M..
Commentario • 1
- 1. Concussione: paga la persona informata sui fatti per dichiarare il falso alla polizia, assolto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2010, n. 37306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37306 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/07/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1257
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 5714/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI AN, N. IL *03/05/1978*;
avverso il decreto n. 896/2008 GIP TRIBUNALE di LANCIANO, del 03/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Lette le richieste del Procuratore Generale che conclude per l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli al PM competente. FATTO E DIRITTO
1.- Il NI propone ricorso avverso il provvedimento di archiviazione disposto dal GIP del Tribunale di Lanciano, che ha argomentato che l'opposizione era inammissibile sia perché volta a dimostrare un fatto/comportamento che non costituisce reato sia in quanto indicava investigazioni suppletive non rilevanti ai fini della valutazione della veridicità o meno delle dichiarazioni rese dall'indagato in data 16 aprile 2008.
2.- Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in quanto le dichiarazioni false dell'indagato TI MA alla polizia giudiziaria costituirebbero il reato di cui all'art 371 c.p.. 3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, che riguardano prevalentemente violazioni del contraddittorio, mentre le deduzioni svolte dal ricorrente non rientrano in questo ambito avendo ad oggetto vizi di motivazione.
Nè possono ritenersi sussistenti violazioni di legge, in quanto le dichiarazioni alla polizia giudiziaria non era destinate a provare la verità ne costituivano calunnia come il GIP ha evidenziato, tenuto conto che nella condotta dell'indagato non si ravvisano incolpazioni a carico del querelante e lo stesso ricorrente ha precisato di non avere mai sostenuto di essere stato vittima di calunnia. Nè può sussistere il reato di cui all'art. 371 bis c.p., che punisce chi renda dichiarazioni reticenti o false alla polizia giudiziaria, perché soggetto attivo può essere soltanto colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, non chi è richiesto dalla polizia giudiziaria anche se per delega del primo (Cass. sez. 6, 8 febbraio 1993, Malena, Cass. sez. 6, 10 marzo 1993, n. 696, Cass., sez. 6, 6 maggio 1994, n. 2095). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, per le ragioni di inammissibilità, nella misura di Euro 1.000,00 in relazione alla sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e al fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010