Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2010, n. 37306
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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Massime1

Non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M..

Commentario1

  • 1Concussione: paga la persona informata sui fatti per dichiarare il falso alla polizia, assolto.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023

    La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2010, n. 37306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37306
Data del deposito : 14 luglio 2010

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