Sentenza 20 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10635 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2002 |
Testo completo
L L 4 ) O 7 E 3 B . C E N 1 063 5/02 A , r.g. n. cam. cons. 09.05.2002 1 A P T 9 R I T 9 D 1 S - 'oggetto : giudizio di equità 1 E 1 - C I 1 2 D A 1 U D G E E T N N I Grou.28.241 T E T ONE DEL POPOLO ITALIANO S R S A O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Vincenzo CARBONE ' Consigliere;
dott. Paolo VITTORIA ' dott. Ernesto LUPO " " dotti Roberto PREDEN ' dott. Francesco SABATINI relatore " ' ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da I.N.P.S. in persona del Presidente dott. Massimo ' anche e difeso rappresentato Paci ' ' procura in calce al e come da disgiuntamente 'ricorso , dagli avv. Mario Poti Manlio Nardi ed Antonino Sgroi con i quali è elett. dom. in Roma ' ' presso l'Avvocatura via della Frezza n. 17 Centrale dell'Istituto medesimo 1 1103 ricorrente
contro
FIRS s.p.a. in l.c.a. in persona del commissario ' liquidatore prof. avv. Ludovico Pazzaglia , elett. dom. in Roma via della Camilluccia n. 19 ' ' presso lo studio dell'avv. Giovanni Rizzo che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso controricorrente nonché LUDOVICO CH s.n.c. PISONI PAZZAGLIA ' MAURO e CATTOLICA ASSICURAZIONI s.p.a. intimati avverso la sentenza n. 7 in data 10 gennaio 2000 del Giudice di Pace di Trento ( r.g. n. 63/98 ) • Letta la requisitoria scritta con la quale il 1 in persona del sost. procuratore generale P.M. Francesco Mele chiede l'accoglimento del dott. ' ricorso perché manifestamente fondato . Sentito il relatore nella camera di consiglio del 9 magio 2002 • Osserva in fatto ed in diritto : فا Con la sentenza " indicata in epigrafe il I giudice di pace ha respinto per intervenuta 2 prescrizione la domanda di surrogazione per lire 403.628 , avanzata dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 1916 C.C. : premesso che nella specie termine biennale di cui al era applicabile il secondo comma dell'art. 2947 cc.c. decorrente dal ' '12 febbraio 1992 , ha ritenuto che sebbene l'atto interruttivo del 25 gennaio 1994 fosse stato tempestivamente inviato ad alcuni dei debitori ( il ON e la IO ' esso fu invece tardivamente recapitato agli altri debitori ' e da ' per tutti ciò ha fatto discendere l'applicazione ' della prescrizione . Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'I.n.p.s. il quale con l'unico motivo ' ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5deduce c.p.c. la violazione degli artt. 2943 e 2947 c.c. ' e dell'art. 22 legge 24.12.1969 n. 990 lamentando 1 senza alcuna motivazione la domanda sia che ' stata rigettata , ed affermando che la lettera del 25 gennaio 1994 di costituzione in mora doveva ritenersi com'era valido atto interruttivo ' ' Resiste con controricorso la Firs in 1.c.a. ' mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva . 3 Osserva la Corte che , trattandosi di decisione resa secondo equità a norma dell'art. 113 secondo per costante giurisprudenza lecomma c.p.c. violazioni della legge sostanziale non sono deducibili , mentre lo sono quelle - peraltro nella di norme processualispecie non allegate ' costituzionali e comunitarie ( Cass. sez. un. n. 716 del 1999 ) Quanto alla motivazione della decisione secondo equità , essa sulla base dello stesso indirizzo ' -che il collegio condivide e fa proprio può essere censurata in sede di legittimità nei soli casi di apparenza e radicale ed insanabileinesistenza contraddittorietà . Nella specie discende da quanto testé osservato che le dedotte violazioni della legge sostanziale ordinaria non possono essere prese in esame ' mentre è deducibile e manifestamente fondata la censura di omessa motivazione su punto decisivo Invero e diversamente da quanto anche preteso la lettera del 25 gennaio 1994dal ricorrente sembra essere stata ritenuta valido atto interruttivo peraltro improduttivo di effetti per la tardività biennale ' rispetto al termine 4 con il quale la lettera era stata anzidetto ' recapitata ad alcuni dei debitori in solido . Sul punto la motivazione è se non inesistente ' quanto meno solo apparente . L'art. 1310 primo comma c.c. dispone tra l'altro che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori . Di tale norma non è invocata la violazione censura che sarebbe stata inammissibile per quanto sopra rilevato - e tuttavia , il giudice di pace ' nel giudicare il caso da essa considerato , ' avrebbe dovuto specificare il criterio equitativo ' che aveva inteso applicare : il ed alternativo che ha del tutto omesso di fare . in tal senso ed a norma Si impone pertanto ' 'dell'art. 375 secondo comma c.p.c. come modificato dall'art. 1 legge 24 marzo 2001 n. 89 ' l'accoglimento del ricorso manifestamente fondato " con rinvio della causa ad altro giudice di pace ' della stessa sede il quale riesaminerà la questione attenendosi al criterio anzidetto e all'esito , provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione .
p.q.m.
5 La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro Giudice di Pace di Trento . ' Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte , il 9 maggio 2002 . Il Presidente Il Consigliere est. блогии дивечі IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 20 .07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 6