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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2024, n. 6292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6292 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI IO nato a [...] il [...] ME CC nato a [...] il [...] BA DA nato a [...] il [...] AN AN NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 22/09/2022 ELla CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato GARIS NADIA EL foro di Torino, in sostituzione ELl'avvocato AL EN, in difesa di BA DA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, depositando nomina ex art. 102 cpp. E' presente, inoltre, l'avvocato DE SANCTIS FRANCESCO PAOLO EL foro di FOGGIA, in difesa di LI IO, il quale insiste per l'accoglimento EL ricorso. E' presente, infine, l'avvocato GAROFANO MICHELE EL foro di FOGGIA, in difesa di Penale Sent. Sez. 4 Num. 6292 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 30/11/2023 ME CC e AN AN NN, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 22 settembre 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma ELla pronuncia EL G.U.P. EL Tribunale di Foggia EL 14 luglio 2021, ha - per quanto di specifico interesse in questa sede — riqualificato il ELitto ex art. 648 cod. pen., contestato sub C), in quello previsto dagli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen.; la fattispecie ex art. 648 cod. pen., ascritta al capo D), nel reato di cui all'art. 379 cod. pen.; escluso la ricorrenza ELla circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. dall'ipotesi rubricata al capo A). Per l'effetto la Corte di merito ha rideterminando le pene imposte agli imputati, in particolare infliggendo: a TA AN, in ordine ai reati ascrittigli, anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
a ME RD, per i reati a lui contestati, anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
a IN DA, in ordine ai reati ascrittile, mesi otto di reclusione;
a AN OR NA, per il ELitto contestatole, mesi quattro di reclusione. Nello specifico, TA AN e ME RD sono stati ritenuti responsabili dei ELitti di furto loro contestati ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo C), nonché dei reati previsti dagli artt. 2 e 4 lett. c) I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo B) e artt. 110, 424, comma 2, cod. pen. (capo F); altresì configurando rispetto al solo ME pure la responsabilità per il ELitto previsto dagli artt. 110, 337 e 339 cod. pen. (capo E). Con riferimento a quest'ultimo reato, quindi, è stata riconosciuta anche la colpevolezza ELle imputate AN OR NA e IN DA, ritenendo tale ultima parimenti responsabile per il ELitto ascrittole ai sensi ELl'art. 379 cod. pen. (capo D). 2. Avverso la sentenza ELla Corte di appello sono stati proposti quattro distinti ricorsi per cassazione da parte dei suddetti imputati. 2.1. TA AN ha eccepito tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato erronea applicazione degli artt. 624, 625 e 648 cod. pen. ed improcedibilità EL furto rubricato sub C). Avrebbero errato i giudici di merito nel ritenere la ricorrenza ELla suddetta fattispecie, comunque assumendo decisivo rilievo, in ragione ELla effettuata riqualificazione EL fatto nel ELitto di furto aggravato ex artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen., la circostanza che, giusta novellazione disposta dall'art. 2, comma 1, lett. i) EL d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oggi trattasi di un ELitto procedibile a querela, quindi subordinato alla presenza di una condizione di procedibilità nel 2 caso di specie non sussistente, per essere stata unicamente presentata una denuncia di furto da parte ELla persona offesa. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché improcedibilità EL furto rubricato al capo A), osservando come, allo stesso modo, a seguito ELl'entrata in vigore ELla c.d. "riforma Cartabia", la fattispecie di furto aggravato nella specie contestatagli sia divenuta procedibile a querela, per l'effetto imponendosi, rispetto a tale ELitto, una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela, avendo la persona offesa proposto solo una denuncia, con successiva integrazione, in cui ha omesso di manifestare la propria volontà di procedere alla punizione dei colpevoli. Con la terza doglianza il TA ha eccepito erronea applicazione degli artt. 69, 81 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla recidiva, all'aumento per la continuazione e al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe errato nell'applicare un aumento per la recidiva palesemente eccessivo e sproporzionato rispetto a quello ritenuto nei riguardi EL coimputato ME, peraltro non sussistendo neanche i presupposti per ritenere la ricorrenza ELla recidiva reiterata, invece riconosciuta nei suoi confronti. Il buon comportamento processuale da lui mantenuto avrebbe dovuto consentire, poi, la concessione in suo favore ELle circostanze attenuanti generiche, da porsi in termini almeno equivalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestategli. 2.2. ME RD ha dedotto tre motivi di censura. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge penale per sopravvenuta procedibilità a querela dei reati contestati ai capi A) e C) di imputazione, stante l'entrata in vigore ELl'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 150 EL 2022, n. 150 in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen. Le circostanze che i reati di furto aggravato, così come riqualificati nella pronuncia ELla Corte di appello, siano divenuti procedibili a querela in ragione ELla nuova disciplina introdotta dalla c.d. "riforma Cartabia" e che nella specie le persone offese avessero unicamente presentato ELle denunce rappresenterebbero, per il ricorrente, i presupposti per emettere una sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela relativamente ai ELitti rubricati ai capi A) e C). Con la seconda doglianza il ME ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione alla fattispecie ex art. 337 cod. pen. contestata al capo E). A dire EL ricorrente, mancherebbe la configurazione nei suoi confronti ELl'elemento soggettivo EL ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale, 3 considerato che, trovandosi trasportato in un'autovettura condotta dal TA, non avrebbe potuto in alcun modo prevedere la condotta con cui quest'ultimo, in maniera EL tutto improvvisa, aveva deciso di forzare un posto di blocco ELla P.G. Il ME, pertanto, non avrebbe perpetrato nessuna condotta Pericolosa finalizzata a consentirgli di sfuggire alla cattura ELle forze ELl'ordine, né avrebbe avuto il tempo di operare alcuna scelta ovvero di supportare l'estemporanea decisione assunta da parte EL TA, rinforzandone i propositi criminosi. Latiterebbe, pertanto, la ricorrenza EL dolo specifico richiesto dalla norma ELl'art. 337 cod. pen., d'altro canto neppure ravvisato in sede cautelare sia da parte EL P.M. che da parte EL G.I.P. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) n. 2 cod. proc. pen. in ordine alla quantificazione ELla pena irrogata, al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione ELla recidiva e all'eccessivo aumento di pena determinato ai sensi ELl'art. 81 cod. pen. dall'applicazione EL vincolo ELla continuazione. Sarebbero, in particolare, irragionevoli e prive di idonea motivazione le determinazioni con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di non accogliere le indicate istanze ELl'imputato, conducendo, infine, all'applicazione di un trattamento sanzionatorio palesemente eccessivo. 2.3. Il ricorso proposto da IN DA si compone di due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale con riferimento all'art. 384 cod. pen., oltre a vizio di motivazione. Risulterebbe, in particolare, contraddittoria e illogica la motivazione con cui la Corte territoriale, dopo avere affermato di voler riqualificare il fatto sub D) nell'ipotesi criminosa di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., ha effettuato un espresso riferimento alla diversa fattispecie EL favoreggiamento personale, persino affermando di non poter applicare alla ricorrente la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., unicamente riferentesi al ELitto previsto dall'art. 378 cod. pen. Ciò renderebbe palesemente incomprensibile il percorso logico seguito dalla Corte di merito, impedendo di comprendere a quale dei due ELitti i giudici di appello abbiano inteso riferirsi nell'ambito ELle proprie argomentazioni. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale con riferimento all'art. 337 cod. pen., oltre a mancanza, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. 4 Per la IN sarebbe impossibile ascriverle la responsabilità per il ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale contestatole al capo E), non potendosi ravvisare nei suoi confronti la ricorrenza EL dolo specifico richiesto per l'integrazione di tale reato, di certo non evincibile, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, dal fatto che costei avesse occultato sulla sua persona EL denaro costituente il provento di una precedente azione furtiva. Essendo stata trasportata sull'autovettura EL TA, unico autore materiale ELla condotta ex art. 337 cod. pen., non avrebbe potuto offrire, né avrebbe concretamente reso, alcun tipo di contributo causale alla perpetrata azione ELittuosa, rinforzando il proposito criminoso EL TA, ed anzi essendosi, perfino, prodigata per convincere quest'ultimo ad interrompere la marcia ELl'auto alla vista ELle forze ELl'ordine, come peraltro comprovato dalle testimonianze rese da parte degli altri coimputati. 2.4. AN OR NA ha, infine, dedotto due motivi di ricorso. Con il primo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale in relazione alla fattispecie prevista dall'artt. 337 cod. pen. A dire ELla ricorrente, il riconoscimento ELla sua responsabilità penale in ordine all'integrazione EL ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale, rubricato sub E), sarebbe avvenuto in carenza EL richiesto elemento soggettivo, essendo stata lei unicamente trasportata sull'autovettura guidata dal TA, autore ELla condotta di forzatura EL posto di blocco ELla P.G., senza offrire alcun tipo di contribuzione causale, ed anzi essendosi limitata a rimanere seduta nell'autovettura senza fuggire, come invece effettuato da parte degli altri occupanti, per sottrarsi alla cattura ELle forze ELl'ordine. Sarebbe, in particolare, erronea la motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato tale condotta per il solo fatto che la AN fosse stata allora in stato interessante, e quindi per il timore di mettere a rischio la salute EL proprio nascituro, altresì evidenziando, in modo parimenti errato, come costei avesse comunque espresso la propria volontà di condividere le sorti dei fuggitivi decidendo di accompagnare la IN a recuperare gli altri dopo la perpetrazione di un furto, atteso che in tale presunta condivisione non sarebbe stato comunque possibile far rientrare, neppure in via implicita, l'intendimento di voler fuggire assieme a loro e forzare un posto di blocco qualora vi fosse stata l'eventualità di essere fermati dalle forze ELl'ordine. D'altro canto, l'insussistenza EL dolo specifico era stata nell'immediatezza ritenuta sia da parte EL P.M. che EL G.I.P. nel corso ELl'espletamento ELla fase cautelare. Con la seconda •censura la AN ha eccepito inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale in relazione al mancato riconoscimento ELle 5 circostanze attenuanti generiche in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., oltre ad omessa motivazione. La ricorrente lamenta che il suo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale, sin da subito mantenuto, giustificherebbero, in antitesi a quanto ritenuto dai giudici di merito, il riconoscimento in suo favore EL beneficio ex art. 62-bis cod. pen., così da potersi congruamente ridurre l'eccessiva entità ELla pena inflittale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio rileva la fondatezza dei motivi di ricorso eccepiti da ME RD (seconda censura), IN DA (secondo motivo) e AN OR NA (prima doglianza) in ordine alla ritenuta ricorrenza EL ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale loro concorsualmente ascritto al capo E) ELla rubrica, con conseguente annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata sul punto, nel resto ritenendosi l'inammissibilità di tutte le ulteriori doglianze dedotte. 2. In primo luogo inammissibili sono i motivi eccepiti da TA AN nelle sue prime due censure e da ME RD nella sua prima doglianza, riguardanti una presunta violazione di legge derivante dalla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela dei reati di furto aggravato loro contestati ai capi A) e C) ELla rubrica, dovendo, nella specie, trovare applicazione la nuova disciplina introdotta dalla c.d. "riforma Cartabia", per cui i suddetti ELitti sono, per l'appunto, divenuti procedibili a querela. Per il Collegio, infatti, i dedotti motivi sono inammissibili perché si pongono in contrasto con i principi autorevolmente affermati dal Supremo Collegio nella sentenza Sez. U, n. 40150 EL 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, che ha espressamente ricondotto l'ipotesi ELla sopravvenuta procedibilità a querela nel novero dei casi in cui l'inammissibilità EL ricorso non è travolta dalla regola ELl'applicazione ELla disposizione più favorevole (essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima ELla novazione normativa, quando già procedibili di ufficio). Per come affermato nell'indicata sentenza, «il disposto ELl'art. 129 cod. proc. pen. nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado EL processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio ELla Corte di cassazione, non pone una 6 regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità ELl'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo ELle impugnazioni. Cioè, quello che consente l'introduzione EL giudizio di impugnazione esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto ELle regole poste dal codice». Quindi, «è anche da escludere che la sopravvenienza ELla procedibilità a querela» possa «operare come una ipotesi di aboliti° criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità EL ricorso». Dopo aver escluso che le questioni riguardanti la procedibilità EL reato vengano in gioco alla stregua EL mutamento degli elementi essenziali EL reato e quindi nel campo di applicazione ELl'art. 2, comma 2 cod. pen., le Sezioni Unite hanno concluso affermando che deve farsi applicazione ELl'art. 2, comma 4 cod. pen., ma senza «che possa valere la regola ELla cedevolezza EL giudicato». La conclusione EL Supremo Collegio è, pertanto, nel senso che non ci sono «argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato [...] ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed in particolare di cause estintive EL reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite ELla presentazione di ricorso inammissibile». L'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo EL processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio ELla giurisdizione. Non riveste, pertanto, per quanto qui d'interesse, valenza prioritaria rispetto alla disciplina ELla inammissibilità, attribuendo al giudice ELl'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura EL processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione, come, all'evidenza, non è dato ravvisare nel caso di specie con riferimento ai motivi così prospettati. 3. Stesso giudizio deve essere espresso, poi, con riguardo al vizio di motivazione dedotto sia da parte EL TA che EL ME - con il loro terzo motivo di ricorso - in ordine ad aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, come la quantificazione ELla pena irrogata, il mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione ELla recidiva e l'eccessivo aumento di pena determinato dall'applicazione ELla continuazione. 7 3.1. Con riferimento alla ritenuta eccessiva entità EL trattamento sanzionatorio inflitto, in particolar modo lamentato da parte EL ME, il Collegio rileva come la pena applicata, per come congruamente motivato nella sentenza impugnata, sia tale da conformarsi pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. D'altro canto, in tema di determinazione ELla pena, ove venga irrogata una sanzione al di sotto ELla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte EL giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo ELla sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione ELla pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 EL 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum ELla sentenza, non può essere in questa sede in alcun modo censurata. 3.2. Altresì manifestamente infondata è la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato l'erroneità ELla decisione con cui è stato loro negato il riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. Risulta, infatti, EL tutto logica e congrua, nonché esente da vizi, la motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno deciso di non concedere le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., espressamente evidenziando come, a tale proposito, non sia possibile conferire rilievo alcuno alle condotte confessorie assunte da parte degli imputati, in quanto da ritenersi mera conseguenza EL fatto di essere stati «colti nella disponibilità di tracce deponenti per la certa ascrivibilità ai medesimi ELl'azione ELittuosa». Trattasi, in ogni modo, di decisione attinente al merito, che, a fronte di una motivazione adeguatamente e logicamente espressa, non può essere oggetto di censura da parte di questo giudice di legittimità. 3.3. La Corte di merito ha, quindi, fornito adeguata risposta anche all'invocata esclusione ELl'applicazione ELla contestata recidiva nei confronti dei due imputati, facendo espresso riferimento alle precedenti condanne subìte sia da parte EL TA che dal ME, indice di una loro maggiore pericolosità sociale. Si tratta di una motivazione EL tutto logica e adeguata, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico dei soggetti condannati, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo ELl'esistenza di precedenti penali, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra i fatti per cui si procede e le antecedenti condanne da loro subite, in particolar modo verificando se ed in quale misura la pregressa 8 condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al ELitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione EL reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 EL 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 EL 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). Parimenti congruo e logico, nonché adeguatamente motivato, è, altresì, l'aumento di pena riconosciuto per la recidiva ai due imputati, peraltro risultando EL tutto inconferente la ritenuta sproporzionatezza tra l'aumento per la recidiva inflitto al TA rispetto a quello applicato nei riguardi EL coimputato ME, dovendo trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui sono inammissibili le questioni con cui si deduca la disparità di trattamento tra coimputati, avendo questa Corte espressamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento EL caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (così, in particolare: Sez. 3, n. 9450 EL 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01; Sez. 3, n. 27115 EL 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 EL 23/05/2012, NE e altri, Rv. 252880-01), come, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie. 3.4. Palesemente generico e aspecifico, poi, è il motivo con cui il ME ha lamentato l'eccessiva entità ELl'aumento di pena disposto ai sensi ELl'art. 81 cpv. cod. pen., trattandosi di censura che non si confronta adeguatamente con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni di determinazione ELl'indicato aumento per la continuazione. 4. Con riguardo, quindi, alla doglianza dedotta da IN DA con il primo motivo di ricorso - inerente alla presunta ricorrenza di una contraddittorietà motivazionale, per avere la Corte territoriale dapprima affermato di voler riqualificare il fatto sub D) nel favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., per poi operare un espresso riferimento al diverso reato di favoreggiamento personale, persino affermando di non poter riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., unicamente riferentesi al ELitto ex art. 378 cod. pen. - il Collegio rileva come, all'evidenza, non si tratti di un'incongruenza idonea a rendere incomprensibile il percorso motivazionale seguito da parte dei giudici di appello, bensì solo di un errore materiale insufficiente a determinare conseguenze significative e rilevanti, risultando EL 9 tutto palese come la motivazione resa sul punto sia stata integralmente svolta dalla Corte di merito al fine di giustificare la riqualificazione EL fatto rubricato al capo D) nel ELitto di favoreggiamento reale, senza palesare alcun tipo di incertezza o di illogicità al riguardo. Ne consegue la manifesta infondatezza ELla censura così eccepita. 5. Invece fondati, come detto, sono i motivi di ricorso eccepiti da ME RD (seconda censura), IN DA (secondo motivo) e AN OR NA (prima doglianza) in ordine alla configurazione EL ELitto ex art. 337 cod. pen. loro contestato al capo E), conseguentemente imponendo, su tale punto, l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata. Ed invero, con riferimento all'elemento soggettivo EL reato di resistenza ad un pubblico ufficiale, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che esso si configura come dolo specifico, che si sostanzia nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto ELl'ufficio, mentre EL tutto estranei sono lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (cfr., Sez. 6, n. 35277 EL 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166-01; Sez. 6, n. 38786 EL 17/09/2014, Eki, Rv. 260469-01). La condotta posta in essere dagli autori EL ELitto deve, pertanto, avere una natura prettamente reattiva, e cioè violenta o minacciosa, causalmente finalizzata ad intralciare o ritardare il compimento ELl'atto da parte EL pubblico ufficiale - nel caso di specie rappresentato dall'intervento effettuato dai Carabinieri per fermare e identificare gli occupanti ELl'autovettura guidata dal TA ad un posto di blocco da costoro predisposto -. Per la compartecipazione soggettiva alla suddetta condotta ELittuosa, quindi, è indispensabile che vi sia la ricorrenza EL dolo, quanto meno sotto il profilo EL dolo eventuale, da identificarsi nella chiara rappresentazione da parte ELl'agente ELla significativa possibilità di verificazione ELl'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, vi stata la sua determinazione ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo (cfr., in questi termini, Sez. 6, n. 47152 EL 18/10/2022, De Pieri, Rv. 284330-01). Nella fattispecie, pertanto, dovrebbe essere ravvisata nella condotta riferibile al ME, alla IN e alla AN la prova ELla loro chiara rappresentazione, anteriormente alla verificazione ELl'evento, ELla concreta possibilità che il TA, alla guida ELl'autovettura ove si trovavano trasportati, potesse forzare un posto di blocco eventualmente predisposto dalle 10 forze ELl'ordine, al fine di evitare di essere fermati e quindi di essere trovati in possesso dei proventi scaturiti dalla loro precedente azione furtiva. Nella consapevolezza ELla genericità ELla motivazione con cui il primo giudice aveva ritenuto la ricorrenza negli imputati EL profilo soggettivo richiesto dalla norma ELl'art. 337 cod. pen. - in quanto solo desunta dalla consapevolezza di essere in possesso di denaro appena illecitamente sottratto - la Corte territoriale ha deciso di «integrare la motivazione» ELla sentenza impugnata considerando provato, sotto altri profili, «come la condotta dei passeggeri ELl'autovettura sia stata di indubbia diretta condivisione e supporto all'iniziativa EL TA di contrastare l'attività accertativa ELle forze ELl'ordine». Con palese illogicità motivazionale, tuttavia, la Corte di appello ha accertato la sicura condivisione ELl'azione di resistenza posta in essere dal TA, realizzata sostenendolo e incitandolo in quello specifico frangente, facendo richiamo a condotte solo successivamente realizzate da parte degli imputati - e quindi non 11) una fase antecedente o contestuale alla perpetrazione ELl'azione violenta -. Il riferimento, infatti, al tentativo di fuga EL ME, all'effettuato occultamento di parte ELla refurtiva da parte ELla DA o al comportamento inerte assunto dalla AN, unicamente determinato dal fatto di trovarsi in stato interessante, può essere sufficiente ad attestare, in termini logici, la loro consapevolezza ELl'azione furtiva preventivamente perpetrata e ELle conseguenti responsabilità che da essa sarebbero scaturite una volta fermati dalle forze ELl'ordine, ma non è idonea a dimostrare di avere preventivamente condiviso o supportatO, offrendo un'adeguata contribuzione causale al riguardo, la condotta con cui il TA aveva forzato il posto di blocco dei militari. La motivazione resa dai giudici di appello, pertanto, non è tale da dimostrare la ricorrenza nei suddetti tre imputati EL dolo specifico richiesto dalla norma ELl'art. 337 cod. pen., di fatto determinando, sotto tale profilo, il conseguente annullamento ELla sentenza impugnata, rimettendo al giudice EL rinvio una nuova indispensabile valutazione in ordine alla ricorrenza ELl'indicato aspetto. 6. L'accoglimento ELla superiore doglianza fa, all'evidenza, ritenere assorbita la seconda censura lamentata da parte di AN OR NA, inerente ai motivi EL mancato riconoscimento in suo favore ELle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di aspetto vagliabile solo all'esito ELl'eventuale riconoscimento, in sede di rinvio, ELla sua colpevolezza in ordine alla fattispecie criminosa ascrittale al capo E). 11 7. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento ELla sentenza impugnata nei confronti di ME RD, IN DA e AN OR, limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla Corte di appello di Bari, al contempo dichiarandosi l'inammissibilità nel resto dei ricorsi presentati dal ME e dalla IN. Il ricorso di TA AN deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con conseguente sua condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME RD, IN DA e AN OR, limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla Corte di appello di Bari. Dichiara i ricorsi EL ME e ELla IN inammissibili nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di TA AN che condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso in Roma il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato GARIS NADIA EL foro di Torino, in sostituzione ELl'avvocato AL EN, in difesa di BA DA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, depositando nomina ex art. 102 cpp. E' presente, inoltre, l'avvocato DE SANCTIS FRANCESCO PAOLO EL foro di FOGGIA, in difesa di LI IO, il quale insiste per l'accoglimento EL ricorso. E' presente, infine, l'avvocato GAROFANO MICHELE EL foro di FOGGIA, in difesa di Penale Sent. Sez. 4 Num. 6292 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 30/11/2023 ME CC e AN AN NN, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 22 settembre 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma ELla pronuncia EL G.U.P. EL Tribunale di Foggia EL 14 luglio 2021, ha - per quanto di specifico interesse in questa sede — riqualificato il ELitto ex art. 648 cod. pen., contestato sub C), in quello previsto dagli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen.; la fattispecie ex art. 648 cod. pen., ascritta al capo D), nel reato di cui all'art. 379 cod. pen.; escluso la ricorrenza ELla circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. dall'ipotesi rubricata al capo A). Per l'effetto la Corte di merito ha rideterminando le pene imposte agli imputati, in particolare infliggendo: a TA AN, in ordine ai reati ascrittigli, anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
a ME RD, per i reati a lui contestati, anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
a IN DA, in ordine ai reati ascrittile, mesi otto di reclusione;
a AN OR NA, per il ELitto contestatole, mesi quattro di reclusione. Nello specifico, TA AN e ME RD sono stati ritenuti responsabili dei ELitti di furto loro contestati ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo C), nonché dei reati previsti dagli artt. 2 e 4 lett. c) I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo B) e artt. 110, 424, comma 2, cod. pen. (capo F); altresì configurando rispetto al solo ME pure la responsabilità per il ELitto previsto dagli artt. 110, 337 e 339 cod. pen. (capo E). Con riferimento a quest'ultimo reato, quindi, è stata riconosciuta anche la colpevolezza ELle imputate AN OR NA e IN DA, ritenendo tale ultima parimenti responsabile per il ELitto ascrittole ai sensi ELl'art. 379 cod. pen. (capo D). 2. Avverso la sentenza ELla Corte di appello sono stati proposti quattro distinti ricorsi per cassazione da parte dei suddetti imputati. 2.1. TA AN ha eccepito tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato erronea applicazione degli artt. 624, 625 e 648 cod. pen. ed improcedibilità EL furto rubricato sub C). Avrebbero errato i giudici di merito nel ritenere la ricorrenza ELla suddetta fattispecie, comunque assumendo decisivo rilievo, in ragione ELla effettuata riqualificazione EL fatto nel ELitto di furto aggravato ex artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen., la circostanza che, giusta novellazione disposta dall'art. 2, comma 1, lett. i) EL d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oggi trattasi di un ELitto procedibile a querela, quindi subordinato alla presenza di una condizione di procedibilità nel 2 caso di specie non sussistente, per essere stata unicamente presentata una denuncia di furto da parte ELla persona offesa. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché improcedibilità EL furto rubricato al capo A), osservando come, allo stesso modo, a seguito ELl'entrata in vigore ELla c.d. "riforma Cartabia", la fattispecie di furto aggravato nella specie contestatagli sia divenuta procedibile a querela, per l'effetto imponendosi, rispetto a tale ELitto, una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela, avendo la persona offesa proposto solo una denuncia, con successiva integrazione, in cui ha omesso di manifestare la propria volontà di procedere alla punizione dei colpevoli. Con la terza doglianza il TA ha eccepito erronea applicazione degli artt. 69, 81 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla recidiva, all'aumento per la continuazione e al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe errato nell'applicare un aumento per la recidiva palesemente eccessivo e sproporzionato rispetto a quello ritenuto nei riguardi EL coimputato ME, peraltro non sussistendo neanche i presupposti per ritenere la ricorrenza ELla recidiva reiterata, invece riconosciuta nei suoi confronti. Il buon comportamento processuale da lui mantenuto avrebbe dovuto consentire, poi, la concessione in suo favore ELle circostanze attenuanti generiche, da porsi in termini almeno equivalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestategli. 2.2. ME RD ha dedotto tre motivi di censura. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge penale per sopravvenuta procedibilità a querela dei reati contestati ai capi A) e C) di imputazione, stante l'entrata in vigore ELl'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 150 EL 2022, n. 150 in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen. Le circostanze che i reati di furto aggravato, così come riqualificati nella pronuncia ELla Corte di appello, siano divenuti procedibili a querela in ragione ELla nuova disciplina introdotta dalla c.d. "riforma Cartabia" e che nella specie le persone offese avessero unicamente presentato ELle denunce rappresenterebbero, per il ricorrente, i presupposti per emettere una sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela relativamente ai ELitti rubricati ai capi A) e C). Con la seconda doglianza il ME ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione alla fattispecie ex art. 337 cod. pen. contestata al capo E). A dire EL ricorrente, mancherebbe la configurazione nei suoi confronti ELl'elemento soggettivo EL ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale, 3 considerato che, trovandosi trasportato in un'autovettura condotta dal TA, non avrebbe potuto in alcun modo prevedere la condotta con cui quest'ultimo, in maniera EL tutto improvvisa, aveva deciso di forzare un posto di blocco ELla P.G. Il ME, pertanto, non avrebbe perpetrato nessuna condotta Pericolosa finalizzata a consentirgli di sfuggire alla cattura ELle forze ELl'ordine, né avrebbe avuto il tempo di operare alcuna scelta ovvero di supportare l'estemporanea decisione assunta da parte EL TA, rinforzandone i propositi criminosi. Latiterebbe, pertanto, la ricorrenza EL dolo specifico richiesto dalla norma ELl'art. 337 cod. pen., d'altro canto neppure ravvisato in sede cautelare sia da parte EL P.M. che da parte EL G.I.P. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) n. 2 cod. proc. pen. in ordine alla quantificazione ELla pena irrogata, al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione ELla recidiva e all'eccessivo aumento di pena determinato ai sensi ELl'art. 81 cod. pen. dall'applicazione EL vincolo ELla continuazione. Sarebbero, in particolare, irragionevoli e prive di idonea motivazione le determinazioni con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di non accogliere le indicate istanze ELl'imputato, conducendo, infine, all'applicazione di un trattamento sanzionatorio palesemente eccessivo. 2.3. Il ricorso proposto da IN DA si compone di due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale con riferimento all'art. 384 cod. pen., oltre a vizio di motivazione. Risulterebbe, in particolare, contraddittoria e illogica la motivazione con cui la Corte territoriale, dopo avere affermato di voler riqualificare il fatto sub D) nell'ipotesi criminosa di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., ha effettuato un espresso riferimento alla diversa fattispecie EL favoreggiamento personale, persino affermando di non poter applicare alla ricorrente la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., unicamente riferentesi al ELitto previsto dall'art. 378 cod. pen. Ciò renderebbe palesemente incomprensibile il percorso logico seguito dalla Corte di merito, impedendo di comprendere a quale dei due ELitti i giudici di appello abbiano inteso riferirsi nell'ambito ELle proprie argomentazioni. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale con riferimento all'art. 337 cod. pen., oltre a mancanza, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. 4 Per la IN sarebbe impossibile ascriverle la responsabilità per il ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale contestatole al capo E), non potendosi ravvisare nei suoi confronti la ricorrenza EL dolo specifico richiesto per l'integrazione di tale reato, di certo non evincibile, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, dal fatto che costei avesse occultato sulla sua persona EL denaro costituente il provento di una precedente azione furtiva. Essendo stata trasportata sull'autovettura EL TA, unico autore materiale ELla condotta ex art. 337 cod. pen., non avrebbe potuto offrire, né avrebbe concretamente reso, alcun tipo di contributo causale alla perpetrata azione ELittuosa, rinforzando il proposito criminoso EL TA, ed anzi essendosi, perfino, prodigata per convincere quest'ultimo ad interrompere la marcia ELl'auto alla vista ELle forze ELl'ordine, come peraltro comprovato dalle testimonianze rese da parte degli altri coimputati. 2.4. AN OR NA ha, infine, dedotto due motivi di ricorso. Con il primo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale in relazione alla fattispecie prevista dall'artt. 337 cod. pen. A dire ELla ricorrente, il riconoscimento ELla sua responsabilità penale in ordine all'integrazione EL ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale, rubricato sub E), sarebbe avvenuto in carenza EL richiesto elemento soggettivo, essendo stata lei unicamente trasportata sull'autovettura guidata dal TA, autore ELla condotta di forzatura EL posto di blocco ELla P.G., senza offrire alcun tipo di contribuzione causale, ed anzi essendosi limitata a rimanere seduta nell'autovettura senza fuggire, come invece effettuato da parte degli altri occupanti, per sottrarsi alla cattura ELle forze ELl'ordine. Sarebbe, in particolare, erronea la motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato tale condotta per il solo fatto che la AN fosse stata allora in stato interessante, e quindi per il timore di mettere a rischio la salute EL proprio nascituro, altresì evidenziando, in modo parimenti errato, come costei avesse comunque espresso la propria volontà di condividere le sorti dei fuggitivi decidendo di accompagnare la IN a recuperare gli altri dopo la perpetrazione di un furto, atteso che in tale presunta condivisione non sarebbe stato comunque possibile far rientrare, neppure in via implicita, l'intendimento di voler fuggire assieme a loro e forzare un posto di blocco qualora vi fosse stata l'eventualità di essere fermati dalle forze ELl'ordine. D'altro canto, l'insussistenza EL dolo specifico era stata nell'immediatezza ritenuta sia da parte EL P.M. che EL G.I.P. nel corso ELl'espletamento ELla fase cautelare. Con la seconda •censura la AN ha eccepito inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale in relazione al mancato riconoscimento ELle 5 circostanze attenuanti generiche in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., oltre ad omessa motivazione. La ricorrente lamenta che il suo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale, sin da subito mantenuto, giustificherebbero, in antitesi a quanto ritenuto dai giudici di merito, il riconoscimento in suo favore EL beneficio ex art. 62-bis cod. pen., così da potersi congruamente ridurre l'eccessiva entità ELla pena inflittale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio rileva la fondatezza dei motivi di ricorso eccepiti da ME RD (seconda censura), IN DA (secondo motivo) e AN OR NA (prima doglianza) in ordine alla ritenuta ricorrenza EL ELitto di resistenza a un pubblico ufficiale loro concorsualmente ascritto al capo E) ELla rubrica, con conseguente annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata sul punto, nel resto ritenendosi l'inammissibilità di tutte le ulteriori doglianze dedotte. 2. In primo luogo inammissibili sono i motivi eccepiti da TA AN nelle sue prime due censure e da ME RD nella sua prima doglianza, riguardanti una presunta violazione di legge derivante dalla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela dei reati di furto aggravato loro contestati ai capi A) e C) ELla rubrica, dovendo, nella specie, trovare applicazione la nuova disciplina introdotta dalla c.d. "riforma Cartabia", per cui i suddetti ELitti sono, per l'appunto, divenuti procedibili a querela. Per il Collegio, infatti, i dedotti motivi sono inammissibili perché si pongono in contrasto con i principi autorevolmente affermati dal Supremo Collegio nella sentenza Sez. U, n. 40150 EL 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, che ha espressamente ricondotto l'ipotesi ELla sopravvenuta procedibilità a querela nel novero dei casi in cui l'inammissibilità EL ricorso non è travolta dalla regola ELl'applicazione ELla disposizione più favorevole (essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima ELla novazione normativa, quando già procedibili di ufficio). Per come affermato nell'indicata sentenza, «il disposto ELl'art. 129 cod. proc. pen. nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado EL processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio ELla Corte di cassazione, non pone una 6 regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità ELl'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo ELle impugnazioni. Cioè, quello che consente l'introduzione EL giudizio di impugnazione esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto ELle regole poste dal codice». Quindi, «è anche da escludere che la sopravvenienza ELla procedibilità a querela» possa «operare come una ipotesi di aboliti° criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità EL ricorso». Dopo aver escluso che le questioni riguardanti la procedibilità EL reato vengano in gioco alla stregua EL mutamento degli elementi essenziali EL reato e quindi nel campo di applicazione ELl'art. 2, comma 2 cod. pen., le Sezioni Unite hanno concluso affermando che deve farsi applicazione ELl'art. 2, comma 4 cod. pen., ma senza «che possa valere la regola ELla cedevolezza EL giudicato». La conclusione EL Supremo Collegio è, pertanto, nel senso che non ci sono «argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato [...] ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed in particolare di cause estintive EL reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite ELla presentazione di ricorso inammissibile». L'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo EL processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio ELla giurisdizione. Non riveste, pertanto, per quanto qui d'interesse, valenza prioritaria rispetto alla disciplina ELla inammissibilità, attribuendo al giudice ELl'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura EL processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione, come, all'evidenza, non è dato ravvisare nel caso di specie con riferimento ai motivi così prospettati. 3. Stesso giudizio deve essere espresso, poi, con riguardo al vizio di motivazione dedotto sia da parte EL TA che EL ME - con il loro terzo motivo di ricorso - in ordine ad aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, come la quantificazione ELla pena irrogata, il mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione ELla recidiva e l'eccessivo aumento di pena determinato dall'applicazione ELla continuazione. 7 3.1. Con riferimento alla ritenuta eccessiva entità EL trattamento sanzionatorio inflitto, in particolar modo lamentato da parte EL ME, il Collegio rileva come la pena applicata, per come congruamente motivato nella sentenza impugnata, sia tale da conformarsi pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. D'altro canto, in tema di determinazione ELla pena, ove venga irrogata una sanzione al di sotto ELla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte EL giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo ELla sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione ELla pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 EL 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum ELla sentenza, non può essere in questa sede in alcun modo censurata. 3.2. Altresì manifestamente infondata è la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato l'erroneità ELla decisione con cui è stato loro negato il riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. Risulta, infatti, EL tutto logica e congrua, nonché esente da vizi, la motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno deciso di non concedere le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., espressamente evidenziando come, a tale proposito, non sia possibile conferire rilievo alcuno alle condotte confessorie assunte da parte degli imputati, in quanto da ritenersi mera conseguenza EL fatto di essere stati «colti nella disponibilità di tracce deponenti per la certa ascrivibilità ai medesimi ELl'azione ELittuosa». Trattasi, in ogni modo, di decisione attinente al merito, che, a fronte di una motivazione adeguatamente e logicamente espressa, non può essere oggetto di censura da parte di questo giudice di legittimità. 3.3. La Corte di merito ha, quindi, fornito adeguata risposta anche all'invocata esclusione ELl'applicazione ELla contestata recidiva nei confronti dei due imputati, facendo espresso riferimento alle precedenti condanne subìte sia da parte EL TA che dal ME, indice di una loro maggiore pericolosità sociale. Si tratta di una motivazione EL tutto logica e adeguata, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico dei soggetti condannati, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo ELl'esistenza di precedenti penali, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra i fatti per cui si procede e le antecedenti condanne da loro subite, in particolar modo verificando se ed in quale misura la pregressa 8 condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al ELitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione EL reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 EL 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 EL 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). Parimenti congruo e logico, nonché adeguatamente motivato, è, altresì, l'aumento di pena riconosciuto per la recidiva ai due imputati, peraltro risultando EL tutto inconferente la ritenuta sproporzionatezza tra l'aumento per la recidiva inflitto al TA rispetto a quello applicato nei riguardi EL coimputato ME, dovendo trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui sono inammissibili le questioni con cui si deduca la disparità di trattamento tra coimputati, avendo questa Corte espressamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento EL caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (così, in particolare: Sez. 3, n. 9450 EL 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01; Sez. 3, n. 27115 EL 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 EL 23/05/2012, NE e altri, Rv. 252880-01), come, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie. 3.4. Palesemente generico e aspecifico, poi, è il motivo con cui il ME ha lamentato l'eccessiva entità ELl'aumento di pena disposto ai sensi ELl'art. 81 cpv. cod. pen., trattandosi di censura che non si confronta adeguatamente con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni di determinazione ELl'indicato aumento per la continuazione. 4. Con riguardo, quindi, alla doglianza dedotta da IN DA con il primo motivo di ricorso - inerente alla presunta ricorrenza di una contraddittorietà motivazionale, per avere la Corte territoriale dapprima affermato di voler riqualificare il fatto sub D) nel favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., per poi operare un espresso riferimento al diverso reato di favoreggiamento personale, persino affermando di non poter riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., unicamente riferentesi al ELitto ex art. 378 cod. pen. - il Collegio rileva come, all'evidenza, non si tratti di un'incongruenza idonea a rendere incomprensibile il percorso motivazionale seguito da parte dei giudici di appello, bensì solo di un errore materiale insufficiente a determinare conseguenze significative e rilevanti, risultando EL 9 tutto palese come la motivazione resa sul punto sia stata integralmente svolta dalla Corte di merito al fine di giustificare la riqualificazione EL fatto rubricato al capo D) nel ELitto di favoreggiamento reale, senza palesare alcun tipo di incertezza o di illogicità al riguardo. Ne consegue la manifesta infondatezza ELla censura così eccepita. 5. Invece fondati, come detto, sono i motivi di ricorso eccepiti da ME RD (seconda censura), IN DA (secondo motivo) e AN OR NA (prima doglianza) in ordine alla configurazione EL ELitto ex art. 337 cod. pen. loro contestato al capo E), conseguentemente imponendo, su tale punto, l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata. Ed invero, con riferimento all'elemento soggettivo EL reato di resistenza ad un pubblico ufficiale, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che esso si configura come dolo specifico, che si sostanzia nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto ELl'ufficio, mentre EL tutto estranei sono lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (cfr., Sez. 6, n. 35277 EL 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166-01; Sez. 6, n. 38786 EL 17/09/2014, Eki, Rv. 260469-01). La condotta posta in essere dagli autori EL ELitto deve, pertanto, avere una natura prettamente reattiva, e cioè violenta o minacciosa, causalmente finalizzata ad intralciare o ritardare il compimento ELl'atto da parte EL pubblico ufficiale - nel caso di specie rappresentato dall'intervento effettuato dai Carabinieri per fermare e identificare gli occupanti ELl'autovettura guidata dal TA ad un posto di blocco da costoro predisposto -. Per la compartecipazione soggettiva alla suddetta condotta ELittuosa, quindi, è indispensabile che vi sia la ricorrenza EL dolo, quanto meno sotto il profilo EL dolo eventuale, da identificarsi nella chiara rappresentazione da parte ELl'agente ELla significativa possibilità di verificazione ELl'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, vi stata la sua determinazione ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo (cfr., in questi termini, Sez. 6, n. 47152 EL 18/10/2022, De Pieri, Rv. 284330-01). Nella fattispecie, pertanto, dovrebbe essere ravvisata nella condotta riferibile al ME, alla IN e alla AN la prova ELla loro chiara rappresentazione, anteriormente alla verificazione ELl'evento, ELla concreta possibilità che il TA, alla guida ELl'autovettura ove si trovavano trasportati, potesse forzare un posto di blocco eventualmente predisposto dalle 10 forze ELl'ordine, al fine di evitare di essere fermati e quindi di essere trovati in possesso dei proventi scaturiti dalla loro precedente azione furtiva. Nella consapevolezza ELla genericità ELla motivazione con cui il primo giudice aveva ritenuto la ricorrenza negli imputati EL profilo soggettivo richiesto dalla norma ELl'art. 337 cod. pen. - in quanto solo desunta dalla consapevolezza di essere in possesso di denaro appena illecitamente sottratto - la Corte territoriale ha deciso di «integrare la motivazione» ELla sentenza impugnata considerando provato, sotto altri profili, «come la condotta dei passeggeri ELl'autovettura sia stata di indubbia diretta condivisione e supporto all'iniziativa EL TA di contrastare l'attività accertativa ELle forze ELl'ordine». Con palese illogicità motivazionale, tuttavia, la Corte di appello ha accertato la sicura condivisione ELl'azione di resistenza posta in essere dal TA, realizzata sostenendolo e incitandolo in quello specifico frangente, facendo richiamo a condotte solo successivamente realizzate da parte degli imputati - e quindi non 11) una fase antecedente o contestuale alla perpetrazione ELl'azione violenta -. Il riferimento, infatti, al tentativo di fuga EL ME, all'effettuato occultamento di parte ELla refurtiva da parte ELla DA o al comportamento inerte assunto dalla AN, unicamente determinato dal fatto di trovarsi in stato interessante, può essere sufficiente ad attestare, in termini logici, la loro consapevolezza ELl'azione furtiva preventivamente perpetrata e ELle conseguenti responsabilità che da essa sarebbero scaturite una volta fermati dalle forze ELl'ordine, ma non è idonea a dimostrare di avere preventivamente condiviso o supportatO, offrendo un'adeguata contribuzione causale al riguardo, la condotta con cui il TA aveva forzato il posto di blocco dei militari. La motivazione resa dai giudici di appello, pertanto, non è tale da dimostrare la ricorrenza nei suddetti tre imputati EL dolo specifico richiesto dalla norma ELl'art. 337 cod. pen., di fatto determinando, sotto tale profilo, il conseguente annullamento ELla sentenza impugnata, rimettendo al giudice EL rinvio una nuova indispensabile valutazione in ordine alla ricorrenza ELl'indicato aspetto. 6. L'accoglimento ELla superiore doglianza fa, all'evidenza, ritenere assorbita la seconda censura lamentata da parte di AN OR NA, inerente ai motivi EL mancato riconoscimento in suo favore ELle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di aspetto vagliabile solo all'esito ELl'eventuale riconoscimento, in sede di rinvio, ELla sua colpevolezza in ordine alla fattispecie criminosa ascrittale al capo E). 11 7. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento ELla sentenza impugnata nei confronti di ME RD, IN DA e AN OR, limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla Corte di appello di Bari, al contempo dichiarandosi l'inammissibilità nel resto dei ricorsi presentati dal ME e dalla IN. Il ricorso di TA AN deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con conseguente sua condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME RD, IN DA e AN OR, limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla Corte di appello di Bari. Dichiara i ricorsi EL ME e ELla IN inammissibili nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di TA AN che condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso in Roma il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente