Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
L'art. 13, comma quarto, lett. c), della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in base al quale sono esclusi dalla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal primo comma anche i lavoratori per cui in data anteriore al 28 settembre 1994 fosse in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è applicabile ai lavoratori che abbiano dato le dimissioni con differimento degli effetti del recesso a data successiva e senza obbligo di dare il preavviso (fattispecie relativa a dipendente di azienda autoferrotranviaria, il cui rapporto di lavoro era soggetto alla disciplina di cui al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO ET, elettivamente domiciliato in Roma alla via Pisistrato n. 11, presso l'avv. Gianni Romoli, che unitamente all'avv. Nicola Cioce lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Corno n.960 del 13.7.1998, reg.gen. n.77/97.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Gianni Romoli e Alessandro Riccio per delega dell'avv. Di Lullo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.71998 il Tribunale di Corno, decidendo sull'appello proposto da OR RO nei confronti dell'Inps, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda del OR di retrodatare al 1.1.1995 la pensione di anzianità in applicazione dell'eccezione al blocco delle pensioni di anzianità prevista per i lavoratori che, alla data del 28.9.94, fossero nel periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro. Osservava in motivazione che lo speciale rapporto di lavoro disciplinato dal R.D. n. 148 del 1931 non prevede preavviso in caso di dimissioni ma solo che queste divengano operative con l'accettazione dell'azienda. Osservava i quindi, che la normativa di questo tipo di rapporto che prevede il diritto alla conservazione del posto esclude logicamente il diritto al preavviso. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il OR resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, OR RO, denunciando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la motivazione del Tribunale si sia occupata dell'obbligo del preavviso in capo al datore di lavoro e non anche del diritto al preavviso del lavoratore quando egli dia le dimissioni, aggiungendo che per il principio del favor per il lavoratore non può portare all'esclusione del diritto stabilito dall'art.2118 c.c. anche nei casi in cui esso non è previsto dalla normativa speciale di cui al R.D. n.148 del 1931. Lamenta anche che il Tribunale abbia equiparato il ricorrente ai dipendenti pubblici, che possono essere riammessi a domanda in servizio, mentre il OR non è dipendente pubblico. Afferma, quindi, che è inesatta l'interpretazione del Tribunale delle norme che hanno regolato il blocco delle pensioni di anzianità e le deroghe ad esso. Le censure sono infondate.
Deva premettersi che il preavviso, previsto dall'art.2118 c.c., costituisce un obbligo e non un diritto per il recedente e che pertanto il ricorrente non può dolersi che nello speciale rapporto regolato dal R.D. n. 148 del 1931, in cui si inquadra il suo rapporto di lavoro, non sia previsto l'istituto del preavviso per le dimissioni, cfr. tra le tante Cass. n. 2431 del 1980. Consegue che non può invocarsi il principio laburistico di una interpretazione dell'assetto normativo favorevole al lavoratore per ritenere la sussistenza di un obbligo a suo carico.
La legge ri.724 del 1994, confermando il blocco delle pensioni di anzianità. introdotto con i decreti legge non convertiti nn.553 e 654 del 1994 di cui ha fatto salvi gli effetti, art. 13 comma 9, ha escluso ai nn.3 e 4 del medesimo articolo una serie di casi nei quali la sospensione del trattamento previdenziale avrebbe potuto determinare la privazione di ogni reddito per l'assicurato. Così alle lettere a) e b) del n.4 dell'art. 13 sono esclusi dalla sospensione i lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato erano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994. Alla lettera c) vengono assimilati ai cessati dal servizio quelli per i quali è in corso il preavviso di recesso. La ratio della norma è di parificare ai cessati dal servizio ai fini del diritto al trattamento di anzianità quei lavoratori per i quali il recesso era già intervenuto, ma che continuavano a prestare servizio per effetto dell'obbligo di preavviso.
La disposizione che, costituendo eccezione alla regola generale della sospensione, è di stretta interpretazione secondo l'art. 14 delle disposizionì sulla legge in generale, cfr. Cass. n. 3868 del 1999, non può essere applicata al caso del OR, che non essendo obbligato a dare il preavviso, ha ritenuto di dare le dimissioni in data 23.9.94 con effetto dal 31.12.1994 e che quindi non era in preavviso o in una condizione ad esso equiparabile, ma un recedente che aveva volontariamente differito gli effetti del recesso rispetto alla data di esso. Il ricorso va rigettato. Il soccombente non è tenuto al rimborso delle spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la domanda oggetto una prestazione previdenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002