Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28846
CASS
Sentenza 18 giugno 2015

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In tema di sequestro di cose affidate ai sensi dell'art. 9 comma nono, legge 16 marzo 2006, n. 146, agli organi di polizia giudiziaria con facoltà d'uso per l'impiego nelle attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, è legittimo il rigetto dell'istanza di alienazione dell'autovettura in sequestro, fondata soltanto sul rischio di deprezzamento del mezzo in ragione del trascorrere del tempo e dell'utilizzo da parte delle forze dell'ordine, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensativo dell'eventuale danno patrimoniale, derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione, rientra nella discrezionalità del legislatore, che, con la norma in esame, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28846
    Data del deposito : 18 giugno 2015

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