Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di sequestro di cose affidate ai sensi dell'art. 9 comma nono, legge 16 marzo 2006, n. 146, agli organi di polizia giudiziaria con facoltà d'uso per l'impiego nelle attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, è legittimo il rigetto dell'istanza di alienazione dell'autovettura in sequestro, fondata soltanto sul rischio di deprezzamento del mezzo in ragione del trascorrere del tempo e dell'utilizzo da parte delle forze dell'ordine, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensativo dell'eventuale danno patrimoniale, derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione, rientra nella discrezionalità del legislatore, che, con la norma in esame, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28846 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1281
Dott. ALMA Marco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 12621/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 55/2013 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 31/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore procuratore speciale della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di rigetto di istanza di alienazione di cose deperibili pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice della esecuzione, il 31 maggio 2013, e riferita ad una autovettura di proprietà dell'istituto istante e sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento rispetto al quale la Cassa di Risparmio è indagato ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001. Istanza di alienazione che era stata formulata sulla base della deteriorabilità del bene, attribuita al Corpo di polizia Penitenziaria che aveva formulato richiesta d'uso, secondo la previsione dettata dalla L. n. 146 del 2006, art. 9, comma 9. Il provvedimento impugnato si era fondato sull'assunto che le argomentazioni del richiedente (rapido deprezzamento delle autovetture, rispetto alla inflazione del denaro contante, aumentato dall'utilizzazione verosimilmente intensa da parte delle forze dell'ordine), benché valide sul piano generale, fossero recessive rispetto alla normativa speciale, che non avrebbe possibilità applicative in tutti i casi di affidamento di autovetture agli scopi istituzionali del custode. Lamenta il ricorrente che il giudice del merito non abbia operato una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 146 del 2006, giacché a ragionare diversamente si determinerebbe una forma subdola di esproprio, in contrasto con l'art. 42 Cost., comma 3. Si lamenta poi vizio di motivazione, in quanto l'assunto della ordinanza impugnata assegna prevalenza in modo del tutto apodittico alla legge speciale, senza operare alcun bilanciamento tra gli interessi contrapposti, in ragione della alta deperibilità del bene e la durata del sequestro. Con successiva memoria si è insistito per l'accoglimento del ricorso segnalando che il Tribunale di Forlì si è recentemente dichiarato incompetente per territorio, trasmettendo gli atti alla autorità giudiziaria di Rimini.
Il ricorso non è fondato. Va infatti rammentato che questa Corte ha avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9, comma 9, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensatorio circa l'eventuale danno patrimoniale derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione rientra nella discrezionalità del legislatore che, con l'attribuzione all'Autorità Giudiziaria del potere di affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le finalità di contrasto al crimine organizzato transnazionale, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose. (Sez. 5^, n. 40914 del 28/10/2010 - dep. 18/11/2010, Nigro, Rv. 248504). Si tratta, quindi, di un "bilanciamento" già normativamente effettuato e rispetto al quale nessun sindacato può essere condotto sul punto specifico della prevalenza degli interessi, nel senso che, essendo stata specificamente prevista - a norma della L. n. 146 del 2006, art. 9, comma 9, - la possibilità di affidamento dei beni sequestrati, con facoltà d'uso, "agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto", il fisiologico deterioramento che ne può conseguire = ha formato oggetto di un apprezzamento in linea generale ed astratta da parte del legislatore che ha reputato l'impiego del bene per fini di pubblica utilità, prevalente rispetto a quello del proprietario del bene e relativo alla mera conservazione di ciò che è stato sequestrato. Solo la presenza, dunque, di specifiche circostanze riconducibili al novero delle situazioni "eccezionali" (vale a dire, eccedenti l'uso "ordinario" del bene da parte delle forze di polizia) potrebbe presentare un risalto autonomo, ai fini che qui interessano, e legittimare l'esigenza di una riconsiderazione delle modalità di "gestione" del bene sequestrato e di un autonomo "bilanciamento" fra contrapposte esigenze (quella pubblica, da un lato, e quella del sequestratario, dall'altro); ma di tale "eccezionalità" non v'è traccia nelle deduzioni svolte in sede di merito ne' v'è stata prospettazione alcuna quale paradigma di apprezzamento della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015