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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Tonino Giordan ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3864/2021 R.G. promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti N. Giobba e N. Mazzonetto Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro con il patrocinio dall'avv. R. Costa Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTO sulle seguenti conclusioni per parte attrice opponente: nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui è causa, accertato il grave inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contratte con l'opponente, dichiararsi la risoluzione del contratto di cui è causa e che l'opponente nulla deve all'opposta, condannarsi l'opposta a rimuovere a sua cura e spesa tutti i serramenti viziati indicati nella ctu a firma geom. , previo accordo con l'opponente per la data di esecuzione, CP_2 ovvero, in alternativa condannarsi l'opponente a rimborsare all'opposta la somma che andrà a sostenere per la rimozione e smaltimento dei serramenti viziati, somma da determinarsi in separata sede;
condannarsi l'opposta a restituire all'opponente la somma già corrisposta a titolo di acconto pari ad € 8.320,00 oltre ad interessi dal dovuto (data fattura 117/2019 sub doc. avversario) al saldo effettivo ed al risarcimento del danno provocato a causa dell'inadempimento e per il ritardo nell'esecuzione dell'opera, danno da pagina 1 di 8 liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata: in denegata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede, accertato il grave inadempimento dell'opposta alle obbligazioni del contratto di cui è causa, condannarsi l'opposta a risarcire all'opponente sia la somma necessaria ad eseguire le riparazioni come previste nella ctu a firma Geom.
, sia il danno per provocato a causa dell'inadempimento e per il ritardo CP_2 nell'esecuzione dell'opera, da liquidarsi in via equitativa e dichiararsi che l'opponente nulla deve all'opposta; in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui è causa e condannarsi l'opposta rimborsare all'opponente le somme sostenute per il procedimento di atp condotto avanti al Tribunale di Padova sia per spese e compensi legali che per compenso al ctu di € 2.191,78, come da nota spese che si è allegata;
Con vittoria di compensi e spese anche del presente giudizio. in via istruttoria: previa modifica dell'ordinanza del 3.10.2024, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica integrativa tesa a stimare - anche in via equitativa - il danno subito dall'attrice per aver vissuto nell'immobile ad elevata dispersione termica per almeno 4 anni consecutivi, visto che il ctu si è limitato ad indicare i costi delle riparazioni, senza considerare invece che avrebbe dovuto essere un'opera nuova e non riparata e priva di garanzia;
per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su gravi motivi. NEL MERITO In principalità:
Rigettarsi le domande tutte formulate dalla SI.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui al presente atto. Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: Nella denegata ipotesi di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi che la società va creditrice nei CP_1 confronti della SI.ra dell'importo complessivo di € 35.963,20, o di Parte_1 quel maggior o minor importo che risulterà di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa, con conseguente condanna della SI.ra al pagamento di quanto Parte_1 verrà accertato e dichiarato, oltre interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. In ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice disporsi la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti che verranno accertati nel corso del giudizio con conseguente condanna al pagamento del residuo importo che risulterà di giustizia a carico della parte soccombente pagina 2 di 8 oltre interessi da qualificarsi in base al credito residuo sussistente. IN OGNI CASO Spese
e compensi professionali di lite interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2021, la SI.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 17.03.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€35.963,20, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1 Cont (d'ora in avanti, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di serramenti ed infissi. Cont L'opponente eccepiva l'inadempimento della lamentando la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite, tali da renderle non conformi alla regola d'arte e giustificare il mancato pagamento del saldo. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo,
l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Cont Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la pretestuosità delle contestazioni, sollevate a suo dire solo a seguito dei solleciti di pagamento, e la corretta esecuzione delle opere. Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 02.05.2022, il Giudice originario assegnatario del fascicolo concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo per la minor somma di
€20.000,00.
Nelle more del giudizio, l'attrice opponente promuoveva avanti al Tribunale di Padova un procedimento per Accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare la sussistenza dei Cont vizi, procedimento al quale partecipava anche la sicché non può farsi questione nella presente vertenza di mancata integrità del contraddittorio tra le parti costituite.
L'elaborato consulenziale redatto in quella sede dal CTU Geom. veniva Persona_1 prodotto nel presente giudizio.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione della suddetta CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla SI.ra è fondata e merita accoglimento nei Parte_1 limiti di seguito esposti. Cont 1. La controversia verte sull'accertamento del diritto della a percepire il saldo del corrispettivo per un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente, SI.ra , la quale Pt_1 lamenta gravi vizi nell'esecuzione dell'opera.
L'eccezione inadimplenti non est adimplendum, prevista dall'art. 1460 c.c., costituisce un legittimo strumento di autotutela che consente a una parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare l'adempimento della propria obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. In tema di onere della prova, spetta al debitore (nel caso di specie, la committente ) che solleva tale eccezione Pt_1 semplicemente allegare l'altrui inadempimento, mentre grava sul creditore (l'appaltatrice Cont
che agisce per il pagamento dimostrare il proprio esatto adempimento.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di accertare la fondatezza delle doglianze dell'opponente. La Consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito del procedimento di A.T.P.
n. 1920/2022 R.G. del Tribunale di Padova, le cui conclusioni, basate su un'analisi approfondita e immune da vizi logici, vengono fatte proprie da questo Giudice, è chiarissima, priva di mende logiche e giuridiche e ben può essere posta a base della decisione. Cont Il CTU ha riscontrato vizi significativi e diffusi sui serramenti forniti e installati dalla tra cui scarsa consistenza delle guarnizioni di tenuta in corrispondenza dei montanti (pag.
11), errata posa in opera delle guarnizioni e non corretta sigillatura dei vetri (pag. 12), mancanza di tenuta all'aria dovuta alla non corretta posa delle guarnizioni, al disallineamento dei montanti e mancata registrazione del serramento stesso (pag. 12).
Tali difetti non sono di natura meramente estetica (come non troppo convintamente sostenuto dalla convenuta opposta), ma incidono sulla funzionalità essenziale dei serramenti. Il CTU ha infatti concluso che i vizi riscontrati nei serramenti portano il fabbricato a dei coefficienti di dispersione termica non giustificabili oltre che fuori tolleranza per la normativa vigente (pag. 13). La gravità dei vizi è tale che il Consulente ha ritenuto necessaria una radicale opera di rimozione degli stessi per rifacimento delle sigillature, sistemazione guarnizioni con conseguente rimontaggio e registrazioni finali
pagina 4 di 8 secondo la regola d'arte (pag. 13).
SInificativo dell'inidoneità della società opposta all'incarico ricevuto è altresì il maldestro tentativo di riparazione -sollecitato ai fini di un componimento bonario in sede di CTU- che ha portato a un ulteriore danneggiamento di un vetro, tale da indurre il Consulente in quella sede a soprassederne e a far abortire la possibile conciliazione tra le parti.
A fronte di tali risultanze, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla SI.ra Pt_1 risulta legittima e proporzionata alla gravità dei vizi riscontrati. Cont La non ha fornito la prova, che su di essa incombeva, di aver eseguito correttamente la propria prestazione, sicché la pretesa creditoria azionata in sede monitoria non spetta e il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato.
2. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. La risoluzione, tuttavia, non può essere pronunciata se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.). In materia di appalto, la giurisprudenza ha specificato che il rimedio risolutorio è esperibile solo qualora i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione (art. 1668, co. 2, c.c.), richiedendo un inadempimento di particolare gravità.
Nel caso di specie, le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di
A.T.P. dal Geom. , hanno accertato un quadro di inadempimento da parte Persona_1 Cont della che supera ampiamente la soglia della scarsa importanza e integra i presupposti per la risoluzione del contratto.
Il C.T.U. ha infatti evidenziato che i vizi riscontrati non sono di natura meramente estetica, ma strutturale, funzionale ed essenziale. In particolare, la Consulenza ha accertato che i vizi riscontrati nei serramenti portano il fabbricato a dei coefficienti di dispersione termica non giustificabili oltre che fuori tolleranza per la normativa vigente.
Tale conclusione è dirimente. La funzione primaria di un serramento in un'abitazione di nuova costruzione non è solo quella di consentire il passaggio di luce, ma anche quella di garantire l'isolamento termico e acustico, contribuendo all'efficienza energetica dell'edificio, viepiù se di nuova costruzione, secondo le normative vigenti.
L'opera realizzata è dunque del tutto inidonea alla sua destinazione, integrando così
l'ipotesi di grave inadempimento richiesta dall'art. 1668 c.c. per la risoluzione del pagina 5 di 8 contratto.
La gravità dell'inadempimento è ulteriormente corroborata dalla soluzione prospettata dal
CTU come necessaria per il ripristino, ovvero una radicale opera di rimozione di tutti i serramenti per rifacimento delle sigillature, sistemazione guarnizioni con conseguente rimontaggio e registrazioni finali a regola d'arte.
La necessità di un intervento così invasivo e radicale su tutti gli elementi forniti dimostra che non si tratta di difetti marginali o facilmente emendabili, ma di vizi sistemici Cont nell'esecuzione della prestazione da parte di
Infine, nella valutazione della gravità dell'inadempimento si deve tenere conto anche del comportamento delle parti durante il tentativo di conciliazione in sede di A.T.P.: come riportato negli atti e non smentito, il tentativo di riparazione da parte degli operai della Cont non solo è fallito, ma ha causato ulteriori danni ai serramenti, al punto che il CTU ha dovuto sospendere le operazioni. Episodio in sé significativo dell'imperizia dell'appaltatrice, minando irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra committente e appaltatore. L'interesse della SI.ra ad ottenere un'opera eseguita a regola Pt_1
d'arte è stato definitivamente frustrato dalla comprovata inaffidabilità della appaltatrice.
Alla luce di tali elementi di natura sia oggettiva (gravità e diffusione dei vizi, inidoneità dell'opera alla sua funzione essenziale) sia soggettiva (comportamento dell'appaltatrice), Cont l'inadempimento della deve essere qualificato come grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.), comportando l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite.
La pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, pari a €35.963,20, è pertanto infondata e il decreto deve essere revocato. Cont In conseguenza della risoluzione inoltre è tenuta a restituire alla SI.ra Parte_1
la somma di €8.320,00, versata a titolo di acconto (fattura n. 177/2019), oltre
[...] agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
4. L'attrice opponente ha formulato domanda di risarcimento per i danni derivanti dal ritardo e dalla ridotta fruibilità dell'immobile, chiedendone una liquidazione in via equitativa.
Tale domanda deve essere rigettata per carenza di prova.
L'opponente si è limitata ad allegazioni generiche, senza fornire alcun riscontro probatorio pagina 6 di 8 concreto del pregiudizio subito.
Anzi, dagli atti emerge che l'immobile è abitato dalla famiglia dell'attrice, circostanza che, pur non escludendo un irrisarcibile in quanto tale disagio, indebolisce tuttavia la pretesa di un danno da totale inabitabilità.
La liquidazione equitativa del danno presuppone che la sua esistenza sia certa, mentre nel caso di specie manca la prova stessa dell'an debeatur. L'opponente, d'altra parte, non ha nemmeno offerto di provare i maggiori costi sostenuti a causa della dispersione termica pure accertata dal Consulente.
Risulta invece fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute per il procedimento Cont di A.T.P. Tale procedimento si è reso necessario per accertare l'inadempimento della la quale ha resistito infondatamente alle contestazioni della committente. Le spese di tale giudizio, pertanto, devono essere poste a carico della parte il cui inadempimento ne ha causato l'instaurazione. L'opponente ha documentato di aver sostenuto un costo di
€2.191,78 per il compenso del CTU e di €4.718,08 per compensi professionali. Tali somme devono, ritenute congrue da questo Tribunale, debbono essere rimborsate dalla Cont all'opponente.
5. L'esito della lite configura un'ipotesi di soccombenza reciproca. Da un lato, infatti,
l'opposizione è stata accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Dall'altro lato, l'opponente è soccombente circa le domande risarcitorie avanzate. Tuttavia, la soccombenza della convenuta opposta risulta prevalente, avendo essa dato causa al giudizio con un'opera viziata e avendo visto la propria pretesa infondata. Si ritiene pertanto equo compensare le spese di lite per 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della Cont
liquidati come in dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento della tabella allegata al DM 55/2014, con dimidiazione della fase istruttoria e di trattazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 574/2021 emesso dal Tribunale di Venezia;
dichiara la risoluzione del contratto d'opera intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta opposta CP_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 condanna La alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di €8.320,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al
[...] saldo;
condanna La a rimborsare alla SI.ra le spese Controparte_1 Parte_1 sostenute per il procedimento di A.T.P., pari a complessivi €6.909,86; condanna La alla rifusione per la somma di 2/3 delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio in favore della SI.ra , che si liquidano in Parte_1 complessivi €286,00 per esborsi, €1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €903,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €2.905,00 per la fase decisionale, intendendosi per il resto compensate tra le parti, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Venezia, 9 dicembre 2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Tonino Giordan ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3864/2021 R.G. promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti N. Giobba e N. Mazzonetto Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro con il patrocinio dall'avv. R. Costa Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTO sulle seguenti conclusioni per parte attrice opponente: nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui è causa, accertato il grave inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contratte con l'opponente, dichiararsi la risoluzione del contratto di cui è causa e che l'opponente nulla deve all'opposta, condannarsi l'opposta a rimuovere a sua cura e spesa tutti i serramenti viziati indicati nella ctu a firma geom. , previo accordo con l'opponente per la data di esecuzione, CP_2 ovvero, in alternativa condannarsi l'opponente a rimborsare all'opposta la somma che andrà a sostenere per la rimozione e smaltimento dei serramenti viziati, somma da determinarsi in separata sede;
condannarsi l'opposta a restituire all'opponente la somma già corrisposta a titolo di acconto pari ad € 8.320,00 oltre ad interessi dal dovuto (data fattura 117/2019 sub doc. avversario) al saldo effettivo ed al risarcimento del danno provocato a causa dell'inadempimento e per il ritardo nell'esecuzione dell'opera, danno da pagina 1 di 8 liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata: in denegata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede, accertato il grave inadempimento dell'opposta alle obbligazioni del contratto di cui è causa, condannarsi l'opposta a risarcire all'opponente sia la somma necessaria ad eseguire le riparazioni come previste nella ctu a firma Geom.
, sia il danno per provocato a causa dell'inadempimento e per il ritardo CP_2 nell'esecuzione dell'opera, da liquidarsi in via equitativa e dichiararsi che l'opponente nulla deve all'opposta; in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui è causa e condannarsi l'opposta rimborsare all'opponente le somme sostenute per il procedimento di atp condotto avanti al Tribunale di Padova sia per spese e compensi legali che per compenso al ctu di € 2.191,78, come da nota spese che si è allegata;
Con vittoria di compensi e spese anche del presente giudizio. in via istruttoria: previa modifica dell'ordinanza del 3.10.2024, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica integrativa tesa a stimare - anche in via equitativa - il danno subito dall'attrice per aver vissuto nell'immobile ad elevata dispersione termica per almeno 4 anni consecutivi, visto che il ctu si è limitato ad indicare i costi delle riparazioni, senza considerare invece che avrebbe dovuto essere un'opera nuova e non riparata e priva di garanzia;
per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su gravi motivi. NEL MERITO In principalità:
Rigettarsi le domande tutte formulate dalla SI.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui al presente atto. Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: Nella denegata ipotesi di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi che la società va creditrice nei CP_1 confronti della SI.ra dell'importo complessivo di € 35.963,20, o di Parte_1 quel maggior o minor importo che risulterà di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa, con conseguente condanna della SI.ra al pagamento di quanto Parte_1 verrà accertato e dichiarato, oltre interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. In ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice disporsi la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti che verranno accertati nel corso del giudizio con conseguente condanna al pagamento del residuo importo che risulterà di giustizia a carico della parte soccombente pagina 2 di 8 oltre interessi da qualificarsi in base al credito residuo sussistente. IN OGNI CASO Spese
e compensi professionali di lite interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2021, la SI.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 17.03.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€35.963,20, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1 Cont (d'ora in avanti, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di serramenti ed infissi. Cont L'opponente eccepiva l'inadempimento della lamentando la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite, tali da renderle non conformi alla regola d'arte e giustificare il mancato pagamento del saldo. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo,
l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Cont Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la pretestuosità delle contestazioni, sollevate a suo dire solo a seguito dei solleciti di pagamento, e la corretta esecuzione delle opere. Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 02.05.2022, il Giudice originario assegnatario del fascicolo concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo per la minor somma di
€20.000,00.
Nelle more del giudizio, l'attrice opponente promuoveva avanti al Tribunale di Padova un procedimento per Accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare la sussistenza dei Cont vizi, procedimento al quale partecipava anche la sicché non può farsi questione nella presente vertenza di mancata integrità del contraddittorio tra le parti costituite.
L'elaborato consulenziale redatto in quella sede dal CTU Geom. veniva Persona_1 prodotto nel presente giudizio.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione della suddetta CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla SI.ra è fondata e merita accoglimento nei Parte_1 limiti di seguito esposti. Cont 1. La controversia verte sull'accertamento del diritto della a percepire il saldo del corrispettivo per un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente, SI.ra , la quale Pt_1 lamenta gravi vizi nell'esecuzione dell'opera.
L'eccezione inadimplenti non est adimplendum, prevista dall'art. 1460 c.c., costituisce un legittimo strumento di autotutela che consente a una parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare l'adempimento della propria obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. In tema di onere della prova, spetta al debitore (nel caso di specie, la committente ) che solleva tale eccezione Pt_1 semplicemente allegare l'altrui inadempimento, mentre grava sul creditore (l'appaltatrice Cont
che agisce per il pagamento dimostrare il proprio esatto adempimento.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di accertare la fondatezza delle doglianze dell'opponente. La Consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito del procedimento di A.T.P.
n. 1920/2022 R.G. del Tribunale di Padova, le cui conclusioni, basate su un'analisi approfondita e immune da vizi logici, vengono fatte proprie da questo Giudice, è chiarissima, priva di mende logiche e giuridiche e ben può essere posta a base della decisione. Cont Il CTU ha riscontrato vizi significativi e diffusi sui serramenti forniti e installati dalla tra cui scarsa consistenza delle guarnizioni di tenuta in corrispondenza dei montanti (pag.
11), errata posa in opera delle guarnizioni e non corretta sigillatura dei vetri (pag. 12), mancanza di tenuta all'aria dovuta alla non corretta posa delle guarnizioni, al disallineamento dei montanti e mancata registrazione del serramento stesso (pag. 12).
Tali difetti non sono di natura meramente estetica (come non troppo convintamente sostenuto dalla convenuta opposta), ma incidono sulla funzionalità essenziale dei serramenti. Il CTU ha infatti concluso che i vizi riscontrati nei serramenti portano il fabbricato a dei coefficienti di dispersione termica non giustificabili oltre che fuori tolleranza per la normativa vigente (pag. 13). La gravità dei vizi è tale che il Consulente ha ritenuto necessaria una radicale opera di rimozione degli stessi per rifacimento delle sigillature, sistemazione guarnizioni con conseguente rimontaggio e registrazioni finali
pagina 4 di 8 secondo la regola d'arte (pag. 13).
SInificativo dell'inidoneità della società opposta all'incarico ricevuto è altresì il maldestro tentativo di riparazione -sollecitato ai fini di un componimento bonario in sede di CTU- che ha portato a un ulteriore danneggiamento di un vetro, tale da indurre il Consulente in quella sede a soprassederne e a far abortire la possibile conciliazione tra le parti.
A fronte di tali risultanze, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla SI.ra Pt_1 risulta legittima e proporzionata alla gravità dei vizi riscontrati. Cont La non ha fornito la prova, che su di essa incombeva, di aver eseguito correttamente la propria prestazione, sicché la pretesa creditoria azionata in sede monitoria non spetta e il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato.
2. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. La risoluzione, tuttavia, non può essere pronunciata se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.). In materia di appalto, la giurisprudenza ha specificato che il rimedio risolutorio è esperibile solo qualora i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione (art. 1668, co. 2, c.c.), richiedendo un inadempimento di particolare gravità.
Nel caso di specie, le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di
A.T.P. dal Geom. , hanno accertato un quadro di inadempimento da parte Persona_1 Cont della che supera ampiamente la soglia della scarsa importanza e integra i presupposti per la risoluzione del contratto.
Il C.T.U. ha infatti evidenziato che i vizi riscontrati non sono di natura meramente estetica, ma strutturale, funzionale ed essenziale. In particolare, la Consulenza ha accertato che i vizi riscontrati nei serramenti portano il fabbricato a dei coefficienti di dispersione termica non giustificabili oltre che fuori tolleranza per la normativa vigente.
Tale conclusione è dirimente. La funzione primaria di un serramento in un'abitazione di nuova costruzione non è solo quella di consentire il passaggio di luce, ma anche quella di garantire l'isolamento termico e acustico, contribuendo all'efficienza energetica dell'edificio, viepiù se di nuova costruzione, secondo le normative vigenti.
L'opera realizzata è dunque del tutto inidonea alla sua destinazione, integrando così
l'ipotesi di grave inadempimento richiesta dall'art. 1668 c.c. per la risoluzione del pagina 5 di 8 contratto.
La gravità dell'inadempimento è ulteriormente corroborata dalla soluzione prospettata dal
CTU come necessaria per il ripristino, ovvero una radicale opera di rimozione di tutti i serramenti per rifacimento delle sigillature, sistemazione guarnizioni con conseguente rimontaggio e registrazioni finali a regola d'arte.
La necessità di un intervento così invasivo e radicale su tutti gli elementi forniti dimostra che non si tratta di difetti marginali o facilmente emendabili, ma di vizi sistemici Cont nell'esecuzione della prestazione da parte di
Infine, nella valutazione della gravità dell'inadempimento si deve tenere conto anche del comportamento delle parti durante il tentativo di conciliazione in sede di A.T.P.: come riportato negli atti e non smentito, il tentativo di riparazione da parte degli operai della Cont non solo è fallito, ma ha causato ulteriori danni ai serramenti, al punto che il CTU ha dovuto sospendere le operazioni. Episodio in sé significativo dell'imperizia dell'appaltatrice, minando irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra committente e appaltatore. L'interesse della SI.ra ad ottenere un'opera eseguita a regola Pt_1
d'arte è stato definitivamente frustrato dalla comprovata inaffidabilità della appaltatrice.
Alla luce di tali elementi di natura sia oggettiva (gravità e diffusione dei vizi, inidoneità dell'opera alla sua funzione essenziale) sia soggettiva (comportamento dell'appaltatrice), Cont l'inadempimento della deve essere qualificato come grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.), comportando l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite.
La pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, pari a €35.963,20, è pertanto infondata e il decreto deve essere revocato. Cont In conseguenza della risoluzione inoltre è tenuta a restituire alla SI.ra Parte_1
la somma di €8.320,00, versata a titolo di acconto (fattura n. 177/2019), oltre
[...] agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
4. L'attrice opponente ha formulato domanda di risarcimento per i danni derivanti dal ritardo e dalla ridotta fruibilità dell'immobile, chiedendone una liquidazione in via equitativa.
Tale domanda deve essere rigettata per carenza di prova.
L'opponente si è limitata ad allegazioni generiche, senza fornire alcun riscontro probatorio pagina 6 di 8 concreto del pregiudizio subito.
Anzi, dagli atti emerge che l'immobile è abitato dalla famiglia dell'attrice, circostanza che, pur non escludendo un irrisarcibile in quanto tale disagio, indebolisce tuttavia la pretesa di un danno da totale inabitabilità.
La liquidazione equitativa del danno presuppone che la sua esistenza sia certa, mentre nel caso di specie manca la prova stessa dell'an debeatur. L'opponente, d'altra parte, non ha nemmeno offerto di provare i maggiori costi sostenuti a causa della dispersione termica pure accertata dal Consulente.
Risulta invece fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute per il procedimento Cont di A.T.P. Tale procedimento si è reso necessario per accertare l'inadempimento della la quale ha resistito infondatamente alle contestazioni della committente. Le spese di tale giudizio, pertanto, devono essere poste a carico della parte il cui inadempimento ne ha causato l'instaurazione. L'opponente ha documentato di aver sostenuto un costo di
€2.191,78 per il compenso del CTU e di €4.718,08 per compensi professionali. Tali somme devono, ritenute congrue da questo Tribunale, debbono essere rimborsate dalla Cont all'opponente.
5. L'esito della lite configura un'ipotesi di soccombenza reciproca. Da un lato, infatti,
l'opposizione è stata accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Dall'altro lato, l'opponente è soccombente circa le domande risarcitorie avanzate. Tuttavia, la soccombenza della convenuta opposta risulta prevalente, avendo essa dato causa al giudizio con un'opera viziata e avendo visto la propria pretesa infondata. Si ritiene pertanto equo compensare le spese di lite per 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della Cont
liquidati come in dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento della tabella allegata al DM 55/2014, con dimidiazione della fase istruttoria e di trattazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 574/2021 emesso dal Tribunale di Venezia;
dichiara la risoluzione del contratto d'opera intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta opposta CP_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 condanna La alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di €8.320,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al
[...] saldo;
condanna La a rimborsare alla SI.ra le spese Controparte_1 Parte_1 sostenute per il procedimento di A.T.P., pari a complessivi €6.909,86; condanna La alla rifusione per la somma di 2/3 delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio in favore della SI.ra , che si liquidano in Parte_1 complessivi €286,00 per esborsi, €1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €903,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €2.905,00 per la fase decisionale, intendendosi per il resto compensate tra le parti, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Venezia, 9 dicembre 2025
Il Giudice Tonino Giordan
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