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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine indicato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 4293/2023 R.G. in materia di lavoro promossa
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonello Guggino e Parte_1
GE RI LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Termini Imerese in Via Falcone e Borsellino n.23, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59, nell' ufficio legale dell' presso l' avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di sentire dichiarare l'irripetibilità della somma di CP_1 €. 4.495,36, pretesa dall'ente a titolo di indebito relativo al periodo marzo 2015- dicembre 2017 e di €. 412,69 pretesa dall'ente a titolo di indebito relativo al periodo
01.01.2016-31.12.2022 sulla prestazione cat. AS n. 04041234 e, per l'effetto, ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme eventualmente trattenute per il periodo gennaio –ottobre 2023.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Deduceva, in particolare, che l'indebito è derivato dalla ricostituzione della prestazione a seguito della sussistenza dei redditi dell'anno 2016 dichiarati da parte ricorrente solo in seno alla domanda di ricostituzione presentata in data 6 aprile 2023.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 30.09.2025 per il deposito di note.
*******
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fini del decidere va richiamato il principio di diritto secondo cui “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità d'attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (nella specie, le sezioni unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato - attore l'onere di provare che il mancato superamento della soglia di reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata),” (Cass. n. 18046 del 2010 - ed ancora da Cass. n. 198/2011 e n. 1228/2011).
Per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre
2000 trova applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412, pone in capo all' l'onere di verificare CP_1
annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2
provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_2
successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1
debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Il sistema in esame poggia su obblighi di comunicazione a carico del pensionato variamente posti, in quanto: l'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L.
78/2010, convertito dalla L. 122/2010, prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il chiaro tenore letterale della norma unitamente a quanto si dirà appresso conduce inevitabilmente ad interpretare la norma in esame nel senso di prevedere un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun altro reddito, cioè soggetti che non abbiano assolutamente alcuna altra entrata di nessun genere. La finalità della norma è quella di porre l'ente che eroga la prestazione di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni [che abbiamo rilievo] della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Nella stessa circolare dell' n. 195 del 30/11/2015 (di interpretazione dell'art. 13, comma 6, CP_1
lettera c), del D.L n. 78 del 2010) è dato leggere : “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui l'assegno sociale] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, CP_2
laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”. Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti CP_2
nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto CP_1
ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il cittadino può, comunque, CP_2
confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve…..”.
Ne consegue che l non poteva revocare l'assegno sociale, né chiedere in CP_1
ripetizione quanto corrisposto negli anni in cui non ha provveduto alla comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED, per il solo fatto della omissione formale ossia per non aver provveduto alla comunicazione dei dati reddituali (ulteriori inesistenti), trattandosi di un obbligo che, contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
non sussiste per chi non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' stesso e considerato che l non ha neanche asserito che il ricorrente CP_2 CP_1
percepisse altri redditi oltre all'assegno sociale.
Quanto al pagamento dei ratei pari ad € 4.495,36 di mensilità non erogate se ne deve disporre la condanna a carico dell' , poiché trattenuti dall'ente soltanto per CP_1
compensazione della pretesa restitutoria ritenuta, invece, insussistente.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme richieste dall' CP_1
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.495,36 per le CP_1
causali indicate in motivazione;
- condanna, inoltre, l a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Termini Imerese, 29.10.2025
IL GIUDICE
GI JO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine indicato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 4293/2023 R.G. in materia di lavoro promossa
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonello Guggino e Parte_1
GE RI LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Termini Imerese in Via Falcone e Borsellino n.23, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59, nell' ufficio legale dell' presso l' avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di sentire dichiarare l'irripetibilità della somma di CP_1 €. 4.495,36, pretesa dall'ente a titolo di indebito relativo al periodo marzo 2015- dicembre 2017 e di €. 412,69 pretesa dall'ente a titolo di indebito relativo al periodo
01.01.2016-31.12.2022 sulla prestazione cat. AS n. 04041234 e, per l'effetto, ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme eventualmente trattenute per il periodo gennaio –ottobre 2023.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Deduceva, in particolare, che l'indebito è derivato dalla ricostituzione della prestazione a seguito della sussistenza dei redditi dell'anno 2016 dichiarati da parte ricorrente solo in seno alla domanda di ricostituzione presentata in data 6 aprile 2023.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 30.09.2025 per il deposito di note.
*******
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fini del decidere va richiamato il principio di diritto secondo cui “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità d'attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (nella specie, le sezioni unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato - attore l'onere di provare che il mancato superamento della soglia di reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata),” (Cass. n. 18046 del 2010 - ed ancora da Cass. n. 198/2011 e n. 1228/2011).
Per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre
2000 trova applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412, pone in capo all' l'onere di verificare CP_1
annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2
provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_2
successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1
debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Il sistema in esame poggia su obblighi di comunicazione a carico del pensionato variamente posti, in quanto: l'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L.
78/2010, convertito dalla L. 122/2010, prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il chiaro tenore letterale della norma unitamente a quanto si dirà appresso conduce inevitabilmente ad interpretare la norma in esame nel senso di prevedere un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun altro reddito, cioè soggetti che non abbiano assolutamente alcuna altra entrata di nessun genere. La finalità della norma è quella di porre l'ente che eroga la prestazione di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni [che abbiamo rilievo] della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Nella stessa circolare dell' n. 195 del 30/11/2015 (di interpretazione dell'art. 13, comma 6, CP_1
lettera c), del D.L n. 78 del 2010) è dato leggere : “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui l'assegno sociale] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, CP_2
laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”. Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti CP_2
nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto CP_1
ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il cittadino può, comunque, CP_2
confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve…..”.
Ne consegue che l non poteva revocare l'assegno sociale, né chiedere in CP_1
ripetizione quanto corrisposto negli anni in cui non ha provveduto alla comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED, per il solo fatto della omissione formale ossia per non aver provveduto alla comunicazione dei dati reddituali (ulteriori inesistenti), trattandosi di un obbligo che, contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
non sussiste per chi non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' stesso e considerato che l non ha neanche asserito che il ricorrente CP_2 CP_1
percepisse altri redditi oltre all'assegno sociale.
Quanto al pagamento dei ratei pari ad € 4.495,36 di mensilità non erogate se ne deve disporre la condanna a carico dell' , poiché trattenuti dall'ente soltanto per CP_1
compensazione della pretesa restitutoria ritenuta, invece, insussistente.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme richieste dall' CP_1
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.495,36 per le CP_1
causali indicate in motivazione;
- condanna, inoltre, l a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Termini Imerese, 29.10.2025
IL GIUDICE
GI JO