Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico, integra il reato formale e di pericolo di cui all'art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la violazione delle prescrizioni previste dalla autorizzazione amministrativa relative alla omessa tenuta di un registro vidimato in cui annotare i consumi di prodotto verniciante in quanto le stesse costituiscono regole dettate per consentire un agevole controllo delle attività potenzialmente inquinanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 24334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24334 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1294
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 2723/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON EN N. IL 15/02/1943;
VA OR N. IL 01/03/1945;
avverso la sentenza n. 452/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CESENA del 24/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. V. Arrigo in sost. F. Santucci. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Forlì - Sezione Distaccata di Cesena, con sentenza del 24.5.2013 ha affermato la penale responsabilità di ON EN e VA LL, che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, perché, nella loro qualità i legali rappresentanti della "NUOVA MOTONAUTICA di ON EN & C.", violavano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale e relative alle emissioni in atmosfera derivanti dall'assemblaggio di motori marini, essendo risultati sprovvisti dell'obbligatorio registro vidimato per l'annotazione dei consumi di prodotto verniciato (Cesenatico, 20.7.2010).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando di essere stati condannati per una violazione meramente formale, atteso che risulterebbe dimostrato che non vi sarebbe stato il superamento dei limiti di prodotto verniciante imposti dall'autorizzazione, stravolgendo così la ratio della norma incriminatrice, chiaramente finalizzata ad impedire il superamento effettivo dei limiti di consumo, rispetto ai quali la tenuta del registro è solo funzionale ad evitare che tale superamento venga in concreto effettuato.
Aggiungono che il controllo dei consumi sarebbe stato comunque possibile sulla base della documentazione fiscale regolarmente tenuta dagli imputati, come dichiarato da un teste escusso nel corso dell'istruzione dibattimentale.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, nell'attuale formulazione, sanziona, con pena alternativa (arresto o ammenda), la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati 1^, 2^, 3^ o 5^ alla parte quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271, o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del Titolo Primo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
Nella originaria stesura, vigente all'epoca dei fatti e fino al 25.8.2010, la fattispecie considerata era identica per ciò che concerne l'inosservanza delle prescrizioni, mancando il riferimento, poi inserito, ad alcuni Allegati ed all'autorizzazione integrata ambientale.
La disposizione si pone, del tutto pacificamente, per ciò che qui rileva, in posizione di continuità rispetto alla previgente disciplina in materia di inquinamento atmosferico regolata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, prevedendo, nell'art. 24, comma 4, la sanzione penale per chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osservava le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti. Tale continuità è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3^ n. 18774, 18 maggio 2010; Sez. 3^ n. 4536, 29 gennaio 2008; Sez. 3^ n. 47081, 19 dicembre 2007).
4. Questa Corte si è altresì pronunciata sulla tipologia delle prescrizioni contemplate dalla norma in esame, facendo rilevare come il riferimento alle prescrizioni dell'autorizzazione non contenga alcuna specificazione, con la conseguenza che esse possono avere il contenuto più ampio, con la precisazione che il provvedimento non deve comunque risultare affetto da eccesso di potere, come nel caso in cui la prescrizione non sia in alcun modo ricollegabile alle esigenze di precauzione e di controllo sottese all'investitura del potere autorizzazione in capo all'amministrazione pubblica (così, con riferimento al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 4, Sez. 3^ n. 4514, 3 febbraio 2006. In senso conforme, relativamente a fatti rientranti nell'attuale disciplina, Sez. 3^ n. 29967, 27 luglio 2011).
5. Ciò posto, deve rilevarsi che la contravvenzione in esame ha pacificamente natura di reato formale di pericolo.
Lo scopo del legislatore, come si deduce dal tenore complessivo dell'art. 279, è infatti non soltanto quello di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.
Tale affermazione non può peraltro prescindere dall'ulteriore considerazione che una previsione così ampia di limitazioni all'esercizio di un impianto, la cui imposizione è possibile anche attraverso specifiche prescrizioni inserite nel titolo abilitativo, è ampiamente giustificato non soltanto dalla natura del bene tutelato, di cui si è già detto, ma anche dalla necessità di conformare alla disciplina generale situazioni tra loro diverse e relative ad impianti ed insediamenti complessi.
Si tratta, a ben vedere, di un discorso estensibile a tutte le tipologie di attività potenzialmente incidenti sull'ambiente e sulla salute delle persone, poiché dette attività (si pensi, ad esempio, tanto per rimanere nell'ambito del D.Lgs. n. 152 del 2006, alle acque ed ai rifiuti) sono caratterizzate dallo svolgimento di operazioni eterogenee, effettuate in strutture talvolta ampiamente articolate, con il coinvolgimento di più soggetti e che implicano la soluzione di problemi tecnici complessi.
Di ciò si è reso dunque conto il legislatore, lasciando ai soggetti preposti al rilascio dei titoli abilitativi un ampio margine di discrezionalità che, sebbene non possa - ovviamente - sconfinare nell'arbitrio, richiede misure adeguate per assicurare l'osservanza di quanto imposto nell'atto amministrativo autorizzazione. Tale situazione è peraltro più facilmente intuibile con riferimento, ad esempio, all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rispetto alla quale, facendo ricorso al principio dell'"approccio integrato", di derivazione comunitaria e superando il sistema "settoriale", si è venuta ad operare una valutazione complessiva e coordinata degli impatti ambientali di un insediamento, anche al fine di evitare le conseguenze di fenomeni complessi dovuti al contestuale rilascio di più agenti inquinanti, il che pure giustifica il ricorso a prescrizioni estremamente dettagliate e l'esigenza di un puntuale rispetto delle stesse.
6. Non si tratta, dunque, di meri formalismi, inopportunamente sottoposti a sanzione penale, bensì di imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo di situazioni potenzialmente incidenti su beni collettivi di preminente rilievo. Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni in precedenza richiamate è, evidentemente, l'ambiente, la cui integrità viene tuttavia assicurata non soltanto attraverso la previsione di sanzioni per condotte produttive di effetti negativi concreti o determinanti situazioni di pericolo, ma anche attraverso un articolato sistema di autorizzazioni e controlli finalizzato al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione dei fenomeni inquinanti. Anche tali ultime attività sono, pertanto, certamente funzionali alla tutela dell'ambiente, cosicché non può validamente sostenersi che sia priva di offensività una condotta astrattamente idonea ad impedire o rendere meno agevole, attraverso l'inosservanza di una specifica disposizione imposta con l'autorizzazione, l'espletamento dei compiti attribuiti alla pubblica amministrazione.
7. L'ampio ambito di operatività della disposizione in esame sembra possa inoltre trovare ulteriore conferma in quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 278, in tema di potere di ordinanza. La disposizione, infatti, prevede l'esercizio di tale potere, da parte delle autorità competenti, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279, e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria" e, nel calibrare gli interventi secondo la gravità dell'infrazione, non si riferisce soltanto ad ipotesi in cui si manifestino (lett. b) o si determinino (lett. c) situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente, ma anche (lett. a) alle mere irregolarità, prevedendo, in tali casi, la diffida e l'assegnazione di un termine entro il quale eliminarle.
8. Venendo al caso in esame, si osserva che lo stesso riguarda l'omessa tenuta di un registro vidimato obbligatorio, richiesto dall'autorizzazione per l'annotazione dei consumi di prodotto verniciante al fine di poter valutare il rispetto dei limiti di consumo previsti dall'autorizzazione (così è precisato nella sentenza impugnata e riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell'atto di impugnazione).
È evidente che lo scopo di tali annotazioni è quello di consentire, anche attraverso il confronto di dati diversi, un agevole controllo delle condizioni di operatività dell'impianto e, conseguentemente, il raggiungimento di quelle finalità di prevenzione e contenimento dell'inquinamento che la normativa di settore si prefigge. La mancata istituzione del registro non può conseguentemente considerarsi quale mera inosservanza di una prescrizione formale del tutto priva di conseguenze, perché direttamente incidente sulle funzioni di controllo attribuite alla pubblica amministrazione. Va poi aggiunto che, avuto riguardo a quanto appena rilevato, non rileva la circostanza, addotta dai ricorrenti che il controllo dei consumi sarebbe stato comunque effettuato sulla base della documentazione fiscale tenuta dagli imputati poiché, in disparte la circostanza che il riferimento riguarda un dato fattuale non verificabile in questa sede, stante la preclusione dell'accesso agli atti del processo (nella specie, il verbale delle dichiarazioni testimoniali rese al dibattimento) al giudice di legittimità, detta evenienza rappresenterebbe una fortuita coincidenza che non sottrae rilievo alla astratta idoneità della condotta ad incidere sulle attività di controllo demandate alle autorità competenti e strumentali alla tutela dell'ambiente.
9. Va dunque affermato il principio secondo il quale, il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, relativo all'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato formale e di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell'ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti.
10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7 - 13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00 per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014