Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle cosiddette "droghe leggere", non impone al giudice di appello o del rinvio di rimodulare la sanzione adeguandosi ai criteri in precedenza utilizzati dal giudice di merito, potendo egli rideterminarla nell'ambito della nuova cornice edittale, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Fattispecie in cui la Corte, rilevato che, nessuno dei precedenti giudici di merito aveva espresso alcuna valutazione di scarsa offensività della condotta, pur risultando determinata la pena nell'allora vigente minimo edittale, ha ritenuto legittima la decisione del giudice del rinvio che aveva rideterminato la pena discostandosi dal minimo senza tuttavia attestarsi nel massimo edittale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2015, n. 46973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46973 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
469 7 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N 1839/2015 - Rel. Presidente - N. Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - N. 21119/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - EUGENIA SERRAODott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS LA N. IL 29/08/1970 avverso la sentenza n. 903/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 05/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rifetto del ricorse. } Udito, per la parte civile, l'Avv- Udit i difensor Avv. – La Corte osserva: I) La terza sezione di questa Corte, con sentenza 30 maggio 2014, ha annullato con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza 18 febbraio 2013 della Corte d'Appello di Ancona che aveva ridotto ad anni sette di reclusione ed euro 48.000,00 di multa la pena inflitta in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, a IS LA ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 73 e 80 del d.p.r. 309 del 1990 per aver detenuto e trasportato (utilizzando un sottofondo ricavato nel rimorchio di un autotreno da lui condotto) kg. 112,706 di marijuana. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la pena inflitta fosse da ritenere illegale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, e ha rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame sul punto. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza 5 dicembre 2014, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni cinque ed euro 30.000,00 di multa. II) Contro la sentenza del giudice di rinvio ha proposto ricorso IS LA il quale ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione dell'art. 133 c.p. nonché il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Secondo il ricorrente il giudice del rinvio avrebbe "operato un radicale ribaltamento dell'approccio sanzionatorio" perché mentre la prima sentenza d'appello aveva determinato la pena attestandosi sugli allora vigenti minimi edittali (due anni di reclusione oltre il minimo) la Corte d'Appello di Perugia, in sede di rinvio, si sarebbe attestata su una pena prossima al massimo (un anno di reclusione al di sotto del massimo). E ciò sarebbe avvenuto senza che il giudice di merito indicasse le ragioni di una tale mutata considerazione della gravità del reato. III) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Com'è noto il tema della disciplina del traffico illecito di sostanze stupefacenti ha subito, negli ultimi tempi, profonde innovazioni;
ciò è avvenuto, inizialmente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 2 degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49) e, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. Con la sentenza indicata il Giudice delle leggi ha sostanzialmente fatto venir meno gli effetti della ricordata legge di conversione n. 272 del 2006 ripristinando la distinzione tra droghe "leggere" e droghe "pesanti" prevista dalla previgente normativa;
con le successive innovazioni ricordate che non riguardano il presente processo - il legislatore ha poi - mutato la disciplina del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, che è divenuto autonoma ipotesi di reato e non costituisce più, di conseguenza, una circostanza attenuante come nel sistema previgente, con una duplice e sensibile riduzione della pena edittale in precedenza prevista. Nel nostro caso l'annullamento con rinvio, da parte della terza sezione, è stato disposto perché la pena inflitta dal giudice di secondo grado era da ritenere illegale e doveva quindi essere rideterminata in base al nuovo quadro sanzionatorio reintrodotto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. IV) Il problema che si pone nel presente processo riguarda l'individuazione dei criteri che il giudice di appello (nel caso di condanna in primo grado pronunziata sulla base del precedente quadro sanzionatorio) o il giudice del rinvio (nel caso in cui l'annullamento sia stato operato dal giudice di legittimità, come nel caso di specie) devono seguire nel rideterminare la pena inflitta sulla base del precedente assetto normativo sanzionatorio. A questo quesito sono state fornite, dalla giurisprudenza di legittimità, risposte di contenuto diverso. Secondo un primo orientamento della sesta sezione di questa Corte (si vedano le sentenze 25 novembre 2014 n. 6067, Graviano, rv. 262339; 23 novembre 2014 n. 53734, Pagano, non massimata;
20 marzo 2014 n. 15152, Murgeri, rv. 258748) il giudice del rinvio deve attenersi strettamente ai criteri individuati dal primo giudice rimodulando la pena secondo criteri identici quelli utilizzati dal primo giudice;
nei casi indicati la pena era stata determinata dal primo giudice nel minimo del vecchio trattamento sanzionatorio e la Corte di cassazione ha ritenuto che, intervenuta la modifica ricordata, l'imputato avesse diritto a vedersi 3 commisurare la pena nel minimo della nuova disciplina;
diversamente, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, si verificherebbe un caso di reformatio in pejus. A questo orientamento se ne è contrapposto altro che invece ritiene che, nei casi di cui trattasi, al giudice di appello o a quello di rinvio abbiano "una plena cognitio per quanto riguarda la quantificazione della pena stessa" (così Cass., sez. III, 30 aprile 2015 n. 23952, Di Pietro, rv. 263849; nello stesso senso v. sez. III, 24 aprile 2015 n. 33396, Calvigioni, rv. 264195). Secondo questo secondo orientamento, dunque, l'unico vincolo, per il giudice d'appello o per quello di rinvio, nelle situazioni descritte, è quello di ricondurre la pena inflitta nella nuova forbice edittale ma non esiste alcun obbligo di adeguarsi ai criteri in precedenza utilizzati dal giudice di merito per determinare la pena in base al precedente quadro sanzionatorio. laV) E' opinione di questo collegio che, in linea di massima, precedente decisione del giudice di merito non comporti un automatico obbligo di trasposizione dei criteri utilizzati in base alla previgente normativa nel nuovo giudizio di determinazione della pena. La formazione del giudicato interno avviene infatti con riferimento alle statuizioni e non alle motivazioni che le fondano;
non possono dunque vincolare il giudice dell'appello o del rinvio anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Ne consegue che la reviviscenza del precedente trattamento sanzionatorio non comporta le conseguenze invocate dal ricorrente. In particolare non comporta una riproduzione aritmetica o percentualistica delle pene inflitte in base al precedente assetto sanzionatorio. Il giudice di appello e quello di rinvio, quando si trovino in presenza di una sentenza pronunziata prima dell'innovazione, vengono rimessi nella piena facoltà di rideterminare la pena in base ai nuovi criteri sanzionatori e hanno il solo obbligo di infliggerla nell'ambito della nuova cornice edittale e secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 c.p. Esiste però un limite a questo potere ed è costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. Se questi ha ritenuto di applicare il minimo della pena spiegando in modo logico e adeguato come la condotta dell'imputato non rivestisse alcun carattere di gravità per ragioni specificamente indicate in sentenza non potrà il giudice di appello, o quello del rinvio, discostarsi significativamente 4 dai limiti edittali minimi perché ciò è imposto non solo dal mutamento normativo ma dal precedente accertamento valutativo del giudice di merito;
accertamento valutativo che realizza non più soltanto una spiegazione delle ragioni della decisione ma una vera e propria statuizione sulla minima offensività del fatto addebitato all'imputato. Di questa minima offensività il giudice di appello o del rinvio deve tener conto nella nuova determinazione della pena;
ciò non significa che debba applicare il minimo se il primo giudice su tale livello si era attestato. Ciò che non può mutare è la valutazione sulla gravità del reato formulata con l'utilizzazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. con le conseguenze che ne derivano sulla determinazione della pena. VI) Alla luce dei principi indicati le censure formulate dal ricorrente devono ritenersi infondate. Alcuno dei giudici di merito che si sono, nelle varie fasi, occupati di questa vicenda processuale, ha infatti espresso alcuna valutazione di scarsa offensività della condotta ascritta all'imputato della quale, al contrario, è stata in ogni occasione sottolineata la gravità e la rilevante offensività; gravità del resto difficilmente contestabile ove si tenga conto del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente (oltre 122 chili) e del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80 comma 2 d.p.r. 309/1990. E proprio in considerazione di queste caratteristiche del caso concreto il giudice del rinvio ha ritenuto, nella determinazione della pena base, di discostarsi dal minimo edittale senza peraltro attestarsi nel massimo della pena edittale prevista in base alle innovazioni descritte. E questa valutazione, per le ragioni indicate, si sottrae alle censure proposte perché conforme ai principi in precedenza enunciati ed esente da alcuna illogicità o contradditorietà. VII) In conseguenza delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
5 R La Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 6 ottobre 2015. Il presidente relatore (Carlo Giuseppe Brusco CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE TV Sezione Pensle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 NOV. 2015 Il Direttore Amministrativol Dott.ssa Loredana SCHLONY ! b