Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
S 6 N 6 O 9 I 1 ee 71576 Z N / 4 A ес / R 6 M 2 T S I A R . G P . E L D R L T REPUBBLICA ITALIANA A L U E A . B UPRE90702 D B D I I A IN NOME DEL POPOLO SALIANO C R E T 060 6 A N T T I I E S N S R E I I CASSAZI NE E S A Oggetto T E N A SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 18647/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere - Cron. 1831 - Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71576 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AISA ALESSANDRO;
- intimato ли avversO la sentenza n. 314/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 524 10/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A n d residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito spettasse la e notificava alimponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando violazione = falsa applicazione degli la artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 @ 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, ། ། ། 7917 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 45 - | quale prevede che le somme relative 2 pagamenti delle impost ( 1 ) dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.D. 26 maggio 1934 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1995 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF ( 1 ) dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relacione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dopo dell'imponibile, scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nella rideterminazione la consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). il ricorso deve essereNon venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, tale indirizzo giurisprudenziale, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, 31/1/02 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons Estensore tes Oggi 29 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCE Osvaldo Ascanio wo 6 8 M 9 1 / 4 5 / 6 2 L L A R . P B A . I D A T R L E E 1 D 3 T 1 I A S . N E N M S I A