CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
STEFANI ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-250203 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-250203 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-250203 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (Rgr. n. 534/25) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal prof. avv. Difensore_1
adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena contro l'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Modena per chiedere l'annullamento dell'iscrizione a ruolo n. 2025/250203, portata dalla cartella di pagamento n. 070 2025 00131585 69 000 notificata il 21.7.2025.
Il ricorrente espone :” Facendo seguito alla comunicazione n. 04218042283 elaborata il 25.11.2024 ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 (doc. 2), l'Ufficio ha iscritto a ruolo l'Irpef e le addizionali di complessivi € 7.795, oltre a interessi e sanzioni, disconoscendo il credito d'imposta di € 7.125 dichiarato dal ricorrente per redditi prodotti in Brasile, perché “la documentazione risulta incompleta e quindi inidonea a dimostrare l'ammontare del reddito prodotto all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo e quindi la spettanza del credito stesso
(ed in particolare non risulta traduzione giurata della documentazione brasiliana, peraltro incompleta, non risulta prodotta attestazione dell'amministrazione estera attestante versamento)”.
Il ricorrente ritiene il ruolo illegittimo, sussistendo tutte le condizioni richieste per la fruizione del credito d'imposta in quanto “ l'art. 23 della convenzione italo-brasiliana contro le doppie imposizioni, ratificata in
Italia dalla legge n. 844/1980, dispone che l'Italia “deve dedurre dalle imposte calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile” (par. 2) e che “ai fni della deduzione stabilita al par. 2 del presente articolo, l'imposta brasiliana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25% dell'ammontare lordo” del reddito. La norma riconosce in detrazione dall'Irpef un'imposta figurativa del 25% (matching credit), così denominata perché detraibile a prescindere dal pagamento di imposte in Brasile”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che chiede il rigetto del ricorso con la condanna alle spese evidenziando che “ il contribuente, come indicato nelle motivazioni dell'avviso bonario, non ha mai indicato l'esistenza di un credito figurativo in dichiarazione, bensì ha avanzato la richiesta di fruizione di un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero. (vedasi dichiarazione dei redditi rigo RN29 in cui NON risulta compilato la casella dedicata a crediti d'imposta derivante da imposte figurative – all. 2). L'Ufficio, di conseguenza, in sede di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 della dichiarazione, ha correttamente richiesto al contribuente la prova dei presupposti per la fruizione di detto credito d'imposta per redditi prodotti all'estero come da
Circolare n. 9/2015 (dichiarazione redditi, prova del pagamento definitivo del pagamento dell'imposta all'estero): prove che non sono mai state fornite all'Ufficio, con conseguente recupero fiscale del credito dichiarato.... Anche l'eventuale riconoscimento di un credito figurativo non può comunque prescindere dalla prova della effettiva percezione di un reddito estero: visto che il controllo riguarda il 2021, il reddito deve risultare percepito in tale periodo d'imposta".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso la Corte osserva che la stessa circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/2015 al par. 2.4, stabilisce che “in alcune Convenzioni stipulate dall'Italia, ad esempio quelle con l'Argentina e il Brasile, viene riconosciuto eccezionalmente un credito d'imposta figurativo (c.d. matching credit) a fronte di imposte non effettivamente pagate. Si tratta di una misura finalizzata a consentire il mantenimento degli incentivi fiscali concessi da tali Paesi per attrarre gli investimenti stranieri ed evitare il completo trasferimento dell'onere impositivo su tali redditi dal Paese della fonte al Paese della residenza, tenuto conto che quest'ultimo, non dovendo concedere credito, preleverebbe interamente le imposte, cui ha rinunciato lo Stato della fonte”.
Nella fattispecie già nella comunicazione inviata all'Associazione_1 tramite canale Civis il 6.5.2024 (prima della notifca dell'avviso bonario del 25.11.2024) il contribuente ha precisato che “spetta un credito d'imposta figurativo
(matching credit) pari al 25% dei dividendi lordi percepiti indipendentemente dalle imposte effettivamente pagate all'estero” ed ha successivamente prodotto “ la declaracao de distribucao de lucro emessa dalla società brasiliana e la comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte rilasciata dall'Amministrazione fnanziaria brasiliana (docc. 3 e 4)” e per di più anche un estratto della dichiarazione dei redditi presentata in Brasile (tradotto in italiano), da cui si evincono gli utili prodotti nel
2021. A nulla vale, dunque, quanto sostenuto dall'Ufficio che il ricorrente ha erroneamente dichiarato nel rigo N29 della dichiarazione dei redditi relativa al 2021 il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nella casella 2 e non nella casella 1 (relativa ai crediti derivanti da imposte figurative) in quanto è la legge a prevedere che “resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito” (art. 2, comma 8 bis, d.p.r. n. 322/98). Nella fattispecie il ricorrente ha prodotto all'Agenzia tutta la documentazione utile per il riconoscimento del credito anche prima della fase contenziosa e la Corte, pur convenendo con l'Ufficio che è “ una contraddizione in termini che da una non imponibilità nello Stato estero derivi un credito d'imposta nello Stato italiano, senza che su quel reddito neppure sia intervenuto un prelievo fiscale” non può che accogliere il ricorso in quanto la legislazione italiana prevede chiaramente con l'art.23 della convenzione italo-brasiliana la detrazione dall'Irpef di un'imposta figurativa del 25%, così denominata proprio perché detraibile a prescindere dal fatto che in Brasile siano dovute o siano pagate imposte sul reddito tassabile in Italia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
STEFANI ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-250203 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-250203 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-250203 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (Rgr. n. 534/25) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal prof. avv. Difensore_1
adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena contro l'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Modena per chiedere l'annullamento dell'iscrizione a ruolo n. 2025/250203, portata dalla cartella di pagamento n. 070 2025 00131585 69 000 notificata il 21.7.2025.
Il ricorrente espone :” Facendo seguito alla comunicazione n. 04218042283 elaborata il 25.11.2024 ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 (doc. 2), l'Ufficio ha iscritto a ruolo l'Irpef e le addizionali di complessivi € 7.795, oltre a interessi e sanzioni, disconoscendo il credito d'imposta di € 7.125 dichiarato dal ricorrente per redditi prodotti in Brasile, perché “la documentazione risulta incompleta e quindi inidonea a dimostrare l'ammontare del reddito prodotto all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo e quindi la spettanza del credito stesso
(ed in particolare non risulta traduzione giurata della documentazione brasiliana, peraltro incompleta, non risulta prodotta attestazione dell'amministrazione estera attestante versamento)”.
Il ricorrente ritiene il ruolo illegittimo, sussistendo tutte le condizioni richieste per la fruizione del credito d'imposta in quanto “ l'art. 23 della convenzione italo-brasiliana contro le doppie imposizioni, ratificata in
Italia dalla legge n. 844/1980, dispone che l'Italia “deve dedurre dalle imposte calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile” (par. 2) e che “ai fni della deduzione stabilita al par. 2 del presente articolo, l'imposta brasiliana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25% dell'ammontare lordo” del reddito. La norma riconosce in detrazione dall'Irpef un'imposta figurativa del 25% (matching credit), così denominata perché detraibile a prescindere dal pagamento di imposte in Brasile”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che chiede il rigetto del ricorso con la condanna alle spese evidenziando che “ il contribuente, come indicato nelle motivazioni dell'avviso bonario, non ha mai indicato l'esistenza di un credito figurativo in dichiarazione, bensì ha avanzato la richiesta di fruizione di un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero. (vedasi dichiarazione dei redditi rigo RN29 in cui NON risulta compilato la casella dedicata a crediti d'imposta derivante da imposte figurative – all. 2). L'Ufficio, di conseguenza, in sede di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 della dichiarazione, ha correttamente richiesto al contribuente la prova dei presupposti per la fruizione di detto credito d'imposta per redditi prodotti all'estero come da
Circolare n. 9/2015 (dichiarazione redditi, prova del pagamento definitivo del pagamento dell'imposta all'estero): prove che non sono mai state fornite all'Ufficio, con conseguente recupero fiscale del credito dichiarato.... Anche l'eventuale riconoscimento di un credito figurativo non può comunque prescindere dalla prova della effettiva percezione di un reddito estero: visto che il controllo riguarda il 2021, il reddito deve risultare percepito in tale periodo d'imposta".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso la Corte osserva che la stessa circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/2015 al par. 2.4, stabilisce che “in alcune Convenzioni stipulate dall'Italia, ad esempio quelle con l'Argentina e il Brasile, viene riconosciuto eccezionalmente un credito d'imposta figurativo (c.d. matching credit) a fronte di imposte non effettivamente pagate. Si tratta di una misura finalizzata a consentire il mantenimento degli incentivi fiscali concessi da tali Paesi per attrarre gli investimenti stranieri ed evitare il completo trasferimento dell'onere impositivo su tali redditi dal Paese della fonte al Paese della residenza, tenuto conto che quest'ultimo, non dovendo concedere credito, preleverebbe interamente le imposte, cui ha rinunciato lo Stato della fonte”.
Nella fattispecie già nella comunicazione inviata all'Associazione_1 tramite canale Civis il 6.5.2024 (prima della notifca dell'avviso bonario del 25.11.2024) il contribuente ha precisato che “spetta un credito d'imposta figurativo
(matching credit) pari al 25% dei dividendi lordi percepiti indipendentemente dalle imposte effettivamente pagate all'estero” ed ha successivamente prodotto “ la declaracao de distribucao de lucro emessa dalla società brasiliana e la comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte rilasciata dall'Amministrazione fnanziaria brasiliana (docc. 3 e 4)” e per di più anche un estratto della dichiarazione dei redditi presentata in Brasile (tradotto in italiano), da cui si evincono gli utili prodotti nel
2021. A nulla vale, dunque, quanto sostenuto dall'Ufficio che il ricorrente ha erroneamente dichiarato nel rigo N29 della dichiarazione dei redditi relativa al 2021 il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nella casella 2 e non nella casella 1 (relativa ai crediti derivanti da imposte figurative) in quanto è la legge a prevedere che “resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito” (art. 2, comma 8 bis, d.p.r. n. 322/98). Nella fattispecie il ricorrente ha prodotto all'Agenzia tutta la documentazione utile per il riconoscimento del credito anche prima della fase contenziosa e la Corte, pur convenendo con l'Ufficio che è “ una contraddizione in termini che da una non imponibilità nello Stato estero derivi un credito d'imposta nello Stato italiano, senza che su quel reddito neppure sia intervenuto un prelievo fiscale” non può che accogliere il ricorso in quanto la legislazione italiana prevede chiaramente con l'art.23 della convenzione italo-brasiliana la detrazione dall'Irpef di un'imposta figurativa del 25%, così denominata proprio perché detraibile a prescindere dal fatto che in Brasile siano dovute o siano pagate imposte sul reddito tassabile in Italia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.