Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI AN - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi AN - Consigliere -
Dott. TRIFONE AN - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALUMERIA B & C DI SU PA & PO NA (già Salumeria B&C di ON e SU ), in persona del suo titolare pro tempore Sig. SU AO, corrente in Pula (Ca), elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVIO DE MURTAS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO UT SNC DI CH NO & PA NAMARIA;
- Intimata -
avverso la sentenza n. 456/99 del Tribunale di PARMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 05/05/99 e depositata il 03/06/99 (R.G. 707/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 maggio 1995 la TT Salumeria di SU AO ed PP NA proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Parma aveva ingiunto di pagare, in favore della società RO RO s.n.c., la somma di lire 2.292.386 oltre accessori, quale prezzo per la fornitura di una partita di prosciutti.
La ditta opponente sosteneva di avere estinto il debito versando un assegno a tale RO AN, che aveva rilasciato regolare quietanza, in data 16 giugno 1987.
L'assegno risultava posto all'incasso dal RO.
La ditta creditrice contestava l'efficacia del pagamento nelle mani del falsus procurator, sottolineando che nella fattura d'ordine il pagamento era richiesto con le modalità della "rimessa diretta". Istruita la lite, il Pretore di Parma con la sentenza n. 487/97 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto e condannava la TT RO alle spese di lite.
Contro la decisione proponeva appello la società RO, chiedendo la riforma della decisione e precisando che con la salumeria SU era intercorso un unico rapporto di fornitura, sicché la detta salumeria non poteva invocare alcun affidamento. Si costituiva la TT SU e chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 3 maggio 1989 il Tribunale di Parma, quale giudice dell'appello, così decideva: accoglie l'appello, ed in totale riforma della sentenza, conferma il decreto ingiuntivo e condanna la ditta SU alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la salumeria SU deducendo tre motivi di gravame, non ha svolto difese la controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Con il primo motivo si deduce l'error iuris per la violazione dell'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente) sostenendosi che il RO, in base a circostanze univoche, appariva legittimato a ricevere il pagamento;
con il secondo motivo si deduce l'error in iudicando (art. 115 c.p.c.) nella valutazione delle prove in relazione alle circostanze univoche;
con il terzo motivo si assume che era la ditta che aveva l'onere di dimostrare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2967 c.c. In senso contrario si osserva che le censure investono la ricostruzione dei fatti data dai giudici del merito attraverso un prudente ed analito apprezzamento delle prove, incensurabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato. Ed in vero il Tribunale in sede di appello (cfr. ff. 4 e 5 della motivaz.) ha escluso la sussistenza della fattispecie del pagamento al creditore apparente, non avendo il debitore fornito la prova di circostanze univoche, ed il fallimento di tale prova non produce l'effetto liberatorio.
Nessun addebito può farsi alla condotta della parte creditrice e la fattura d'ordine recava le modalità del pagamento per "rimessa diretta", modalità che non sono state osservate.
Conseguentemente cadono tutte le censure soprariferite e la motivazione è congrua nella ricostruzione del fatto storico ed è giuridicamente corretta.
Nulla per le spese non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004