Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2011, n. 44997
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Sentenza 28 ottobre 2011

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Sono utilizzabili le intercettazioni effettuate su veicolo dell'indagato diverso da quello per cui sia stata concessa regolare autorizzazione, in quanto solo quando occorra, a fini captativi, la mediazione di mezzi tecnici ( intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate con l'uso del telefono o di altre forme di telecomunicazione o di sistemi informatici o telematici) - come tali necessariamente provvisti di dati identificativi, che devono essere precisati in modo specifico nei rispettivi decreti di autorizzazione - l'autorizzazione vale esclusivamente per dette apparecchiature o sistemi specifici, mentre nel caso di intercettazioni ambientali, la modifica dell'ambiente da intercettare, purché omogeneo a quello autorizzato, attenendo alla fase esecutiva del provvedimento, non richiede la rinnovazione del decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2011, n. 44997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44997
    Data del deposito : 28 ottobre 2011

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