Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
La sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. è adeguatamente motivata quando espone e valuta in modo logico e corretto i fatti costituenti "mancanza ai doveri" o integranti "condotta immeritevole", accertando lo stato soggettivo della colpa e quello oggettivo della compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario; pertanto, se spetta alla Sezione disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per il magistrato che svolge funzioni di PM, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. civ. quando ricorrono "gravi ragioni di convenienza", la stessa è tenuta a motivare adeguatamente sulle circostanze addotte dal magistrato a propria giustificazione (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità disciplinare del PM che non aveva tempestivamente esercitato la facoltà di astensione, in presenza della cosiddetta competenza incrociata, in un procedimento penale a carico di PM a sua volta titolare di un procedimento che lo riguardava, senza motivare sulla dedotta impossibilità di formalizzare immediatamente l'astensione per non aggravare lo stato di precarietà dell'ufficio, e sulla negata ammissione delle relative prove orali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/08/2001, n. 10886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10886 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIAR0 - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 192.25/2000 proposto da
E1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio del Prof. Avv. NOME2 che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.05.2000/18.07.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. NOME2.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una complessa ed articolata inchiesta ispettiva di cui alla dettagliata relazione del 29.5.1998, il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. E1, Procuratore Aggiunto della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2.
Al dott. E1 venivano contestate le seguenti incolpazioni:
a) violazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31.5.1946 n. 511, per aver violato il dovere di correttezza m quanto, in qualità di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, non si asteneva dal trattare un procedimento penale nei confronti di un magistrato inquirente di altro distretto - il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA3 dott. ME - nonostante fosse a conoscenza che questo ultimo fosse a sua volta titolare di un procedimento penale che lo riguardava ed inoltre per avere evidenziato "detta competenza incrociata" nel corso di una visita al collega, finalizzata a sollecitare la definizione del procedimento a suo carico;
b) violazione dell'art. 18 r.d. lgs. 31.5.1946 n. 511, per aver violato il dovere di correttezza in quanto, con negligenza determinata da superficialità e leggerezza considerata vieppiù la pendenza a LOCALITA4 di procedimenti contro magistrati di LOCALITA2, instaurava formalmente un procedimento penale nei confronti dei Sostituti LOCALITA4 per il reato di abuso di ufficio ipotizzato per avere i predetti disposto il trasferimento in località protetta di NOME4 (suocera del collaboratore di giustizia NOME5), già colpita da misura di prevenzione (con obbligo di dimora)
disposta dal Tribunale di LOCALITA2.
Il dott. E1, nel corso dell'istruttoria sommaria condotta dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, respingeva l'addebito, escludendo sia di aver esercitato pressioni sul Pubblico Ministero di LOCALITA3 sia di aver promosso il procedimento penale nei confronti dei magistrati di LOCALITA4, essendosi anzi astenuto formalmente dalla relativa trattazione. Disposto il rinvio a giudizio dell'incolpato ed espletata l'istruttoria, anche mediante acquisizione della produzione documentale prodotta dalla parte e l'audizione come teste del magistrato LOCALITA3 ME, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 20.05.2000/18.07.2000, infliggeva al dott. E1, ritenuto responsabile soltanto della incolpazione di cui al capo a) (corrispondente al capo 3 dell'originaria imputazione), la sanzione disciplinare della censura.
I fatti storici venivano dalla Sezione disciplinare così ricostruiti.
Il dott. E1 si rivolgeva alla Procura di LOCALITA3, competente ai sensi dellart. 11 del codice di procedura penale, per lamentare nell'aprile 1997 comportamenti da lui considerati penalmente rilevanti (in particolare sotto il profilo della violazione del segreto d'ufficio e del falso ideologico) che avrebbero tenuto i magistrati della Procura di LOCALITA4 che lo avevano sottoposto ad indagini. Dopo un incontro iniziale tra il dott. E1 e il dott. ME, avente carattere del tutto generico in quanto coincidente con il deposito dell'esposto del primo contro i P.M. di LOCALITA4, ne seguiva un altro (in data 11.12.1997) in cui il dott. E1, dopo essersi informato dell'andamento delle indagini da lui richieste, rivelava al dott. ME che egli stava trattando a LOCALITA2 un esposto contro di lui inviato da tale NOME6, per un'indagine a propria volta condotta dal dott. ME nei riguardi dello stesso NOME6. In
quell'occasione il dott. E1 chiedeva al magistrato LOCALITA3 di quali organi della Polizia Giudiziaria si fosse avvalso nella conduzione del procedimento relativo al suddetto NOME6, rivelando l'intenzione di ascoltarli come persone informate sui fatti. Dopo sei giorni, effettivamente, il Dott. E1, che aveva avviato l'indagine sull'esposto del NOME6, ascoltava in data 17.12.1997 l'Ispettore OM della Polizia Giudiziaria di LOCALITA3, al quale poneva numerose e puntuali domande sull'indagine condotta a suo tempo del dott. ME, compiendo nei mesi successivi altri atti istruttori, allorché il numero degli esposti del NOME6, che riguardavano altri magistrati LOCALITA3, andava aumentando. Solo in data 14 marzo 1998, con dichiarazione inviata al Procuratore Capo, il dott. E1 presentava istanza di astensione, facendo mero riferimento a ragioni di opportunità oralmente espresse. In base a tali fatti, osservava la Sezione disciplinare, risultava chiaro l'intricato contesto nel quale per un periodo ne' breve ne' processualmente insignificante il dott. E1 aveva operato nella duplice veste di parte processuale e di titolare di un procedimento relativo alla persona del magistrato che si occupava di un suo esposto. Infatti, malgrado tale sua posizione, il dott. E1 aveva iniziato e proseguito le indagini, aveva comunicato indebitamente la circostanza al dott. ME, che era rimasto turbato, aveva approfondito con l'Ispettore OM fatti afferenti alla posizione dello stesso dott. ME, aveva compiuto varie attività istruttorie e si era astenuto senza rendere note e trasparenti le ragioni e senza spiegare perché tale decisione non fosse stata presa prima, quando cioè si era accorto della competenza incrociata sopra evidenziata.
La Sezione disciplinare, ritenuto che il comportamento complessivo del dott. E1 era deontologicamente riprovevole, sia per l'obiettiva consistenza strutturale ed effettuale sia per l'impatto negativamente suscitato nell'animo del dott. OM e nell'ambiente LOCALITA3, da quest'ultimo tempestivamente informato, irrogava, in base alla gravità della condotta e del suo carattere malizioso, la sanzione della censura.
Avverso tale decisione del Consiglio Superiore della Magistratura il dott. E1 ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministro della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria e note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del dott. E1 contiene un unico motivo col quale si denuncia "violazione e falsa applicazione di legge: artt. 18 RDLGS 31.5.1946 n. 511, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 c.p.c.".
1.1. Si assume che l'impugnata sentenza con motivazione assolutamente inadeguata ha ravvisato l'illecito disciplinare allorché ha ritenuto che il comportamento complessivo tenuto dal dott. E1 "ben si presti, sia per l'obiettiva consistenza strutturale ed effettuale che per l'impatto negativamente suscitato nell'animo del ME e nell'ambiente LOCALITA3 alla riprovazione disciplinare", senza darsi carico di applicare il criterio, desumibile dal cit. art. 18, di qualificazione dell'illecito disciplinare, senza cioè verificare, in primo luogo, se il comportamento del magistrato fosse illegittimo, in secondo luogo se il comportamento stesso fosse imputabile a titolo di dolo o colpa, in terzo luogo se si fosse verificato in concreto l'evento della lesione del prestigio del magistrato e dell'Ordine Giudiziario.
1.2. La violazione di legge, con correlativa e conseguente carenza motivazionale, viene dedotta anche con riferimento alla sanzione inflitta, per non essere state indicate le ragioni che hanno determinato, tra le molteplici sanzioni, la scelta della censura, peraltro senza considerare l'ampia e articolata memoria difensiva presentata dal dott. E1 in data 10.12.1999, le cui prospettazioni se fossero state analizzate avrebbero comportato che nessun illecito. disciplinare si sarebbe potuto configurare. Al riguardo viene esposta una dettagliata analisi cronologica dei fatti (articolata nei punti da A a Q), nel rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso, per inferirne la assoluta illegittimità della sentenza impugnata.
1.3. Ed invero si afferma che:
a) il procedimento penale nato dalla memoria-esposto presentata il 12.4.97 non riguardava solo il dott. E1 (come si potrebbe erroneamente dedurre dalla formulazione del capo di incolpazione) ma l'intero Ufficio di Procura, e specificatamente la DDA di LOCALITA2. b) il procedimento medesimo risultava coassegnato al Procuratore Capo di LOCALITA3 dott. NO, all'Aggiunto dott. E9 e al Sostituto dott. ME e non affidato in esclusiva a quest'ultimo. c) i vari procedimenti penali riguardanti il dott. ME, successivamente tutti riuniti al procedimento n. 2757/97 RGNR, risultavano coassegnati ai dott. E1 e E10 dal Procuratore Capo dott. E11 in ottemperanza della direttiva n. 127/97 DDA e nella perfetta consapevolezza della situazione di competenza reciproca tra i distretti di LOCALITA2 e LOCALITA3.
d) l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza, previste dall'art. 52 c.p.p., per giustificare l'uso della facoltà di astensione da parte del dott. E1 di trattare un procedimento penale che vedeva coinvolto il dott. ME, a sua volta coassegnatario di un procedimento che interessava il dott. E1, fu ritenuta non solo dal Procuratore Capo di LOCALITA2, ma anche dal Procuratore Capo di LOCALITA3, dall'Aggiunto E9 e dallo stesso dott. ME, che nulla recriminarono al E1 nel corso dell'incontro avuto nel mese di dicembre del 1997.
e) in detto incontro non venne evidenziato alcun incrocio di competenze, come contestato, ma si parlò di vari argomenti e anche degli esposti dell'avv. NOME6, dando implicitamente per scontato che costui, insoddisfatto per le indagini svolte dalla Procura di LOCALITA3, si era rivolto alla Procura di LOCALITA2. f) anche a voler ritenere la sussistenza delle "gravi ragioni di convenienza", come preteso dagli ispettori, non si comprende in che cosa si concretizzi la censura di non essersi astenuto dal trattare il procedimento penale contro il dott. ME, dal momento che il dott. E1 presentò formalmente richiesta scritta di astensione in data 14.3.1998.
g) tali considerazioni trovano conferma e conforto nelle dichiarazioni rese agli ispettori ministeriali in data 31.3.1998 dallo stesso dott. ME.
1.4. Si sostiene che non essendo stata mai ravvisata nella vicenda una ipotesi di competenza incrociata, il dott. E1 non poteva essere ritenuto responsabile di alcun comportamento illecito sotto il profilo disciplinare, quanto meno, per mancanza del requisito essenziale della colpa;
conseguentemente, non avendo il giudice disciplinare considerato questo aspetto, la sentenza impugnata risulta illegittima sia per violazione del più volte citato art. 18, sia per carenza assoluta di motivazione. L'assenza del requisito essenziale della colpa emerge non solo dal fatto che il dott. E1, pur avendo manifestato l'intento di astenersi, non formalizzò immediatamente tale sua determinazione con. istanza di astensione, come avrebbe voluto, per non accentuare il già grave stato di precarietà che caratterizzava l'ufficio, ma anche dal fatto che egli, seppure non formalizzò l'istanza di astensione, in concreto non compì alcun atto rilevante relativamente ai procedimenti penali nei confronti del dott. ME. Pertanto, ove la Sezione disciplinare avesse considerato tutte le suddette circostanze, avrebbe dovuto trarre la conclusione che nessuna violazione del dovere di correttezza fosse imputabile al dott. E1, il quale, al contrario, si comportò in modo aderente all'interesse dell'ufficio, carente di personale, e quindi in una situazione di grave disagio che non consentiva di astenersi immediatamente dalla trattazione della pratica.
1.5. Infine si lamenta il mancato accoglimento della richiesta, fatta propria, avanzata dal P.G. di udienza di ammissione ed escussione del teste dott. E11 (Procuratore Capo di LOCALITA2), nonché la mancata ammissione - senza alcuna motivazione - dei testi E9 (Procuratore Aggiunto di LOCALITA3) e NO (Procuratore Capo di LOCALITA3), con conseguente violazione del diritto di difesa.
2. Del complesso motivo solo alcuni profili sono selettivamente fondati.
2. L Nell'esercizio della sua giurisdizione, la Sezione disciplinare del C.S.M. ha il grave e delicato compito di accertare, nei casi concreti, e quindi punire, quei comportamenti del magistrato che, trasgredendo la rigorosa deontologia professionale consona al suo ruolo, lo rendano immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, ovvero compromettano il prestigio dell'Ordine Giudiziario. Infatti, ai sensi dell'art. 18 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511 si configura la responsabilità disciplinare del magistrato se questi "manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario".
Trattandosi di principi deontologici, questi non possono essere compresi in schemi preordinati, non essendo identificabili e catalogabili tutti i possibili comportamenti con essi contrastanti e che potrebbero provocare. una negativa reazione nell'ambiente sociale;
tantè che anche nelle leggi in vigore prima dell'art. 18 (r.d.l. 6 dicembre 1865 n. 2626 e l. 17 luglio 1908 n. 438) vi era sempre una norma di chiusura generica, diretta appunto a sanzionare tutti i comportamenti capaci di ledere la reputazione del singolo magistrato o la dignità dell'ordine al quale appartiene. La disposizione di cui al cit. art. 18 integra, quindi, gli estremi di una fattispecie normativa caratterizzata, sotto il profilo dei comportamenti da essa sottesi, da una ampiezza ed indeterminatezza tali da consentire all'interprete un cospicuo margine di valutazione discrezionale nell'adattamento della previsione legale al caso concreto, e ciò non solo con specifico riferimento al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento del magistrato al fine di evitare che si possa fondatamente dubitare della sua condotta nell'adempimento dei propri compiti. In così delicata materia, il giudizio di merito è riservato alla Sezione disciplinare, la cui decisione presenta il requisito dell'adeguatezza di motivazione quando espone e valuta in modo logico e giuridicamente corretto i fatti costituenti "mancanza ai doveri" (la quale può manifestarsi anche in aspetti comportamentali), ovvero integranti "condotta immeritevole" (che a sua volta può anche consistere in fatti di antidoverosità), accertando la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa (contrapposta allo stato di necessità ovvero al caso fortuito) e di quello oggettivo della compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario.
Conseguentemente spetta alla Sezione disciplinare individuare la configurabilità di situazioni in cui sussista, per il magistrato che svolge le funzioni di P.M., un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen., quando ricorrono "gravi ragioni di convenienza", poiché
egli è tenuto, nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche, ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali che l'ordinamento gli assegna, e quindi, in particolare, non può ispirare la propria condotta a fini diversi da quelli propri dell'ufficio di appartenenza e perseguire, o anche soltanto dare l'impressione di voler perseguire, obiettivi e scopi personali, ingenerando così una situazione di turbamento ovvero tale da indurre a sospetti di compiacenza o animosità.
2.3. Nel caso specifico la sentenza impugnata ha ritenuto di dover affermare la responsabilità disciplinare del dott. E1, in relazione all'incolpazione (di cui al capo a), in base al complessivo comportamento del medesimo, ravvisando la configurabilità dell'illecito nel mancato tempestivo esercizio della facoltà di astensione, in presenza della cd. competenza incrociata, dal trattare un procedimento penale nei confronti del dott. ME, pur essendo a conoscenza che quest'ultimo, a sua volta era titolare di un procedimento penale che lo riguardava, essendo la compromissione della credibilità della funzione, ovvero del prestigio dell'ordine, intrinseca alla condotta stessa del magistrato.
È però da ravvisare vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata adeguatamente motivato su una delle circostanze dedotte dal magistrato a giustificazione del proprio operato che escluderebbe una condotta tenuta in colpevole violazione del mancato immediato esercizio della facoltà di astensione, su cui si fonda tutta l'architettura argomentativa del giudice disciplinare. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto non solo che l'ipotesi della cd. competenza incrociata all'inizio non sembrava rientrare tra le gravi ragioni di convenienza determinanti l'astensione, ma aveva anche affermato che non aveva potuto formalizzare immediatamente, come avrebbe voluto, l'istanza di astensione per non accentuare il già grave stato di precarietà che caratterizzava l'ufficio, chiedendo su tali circostanze, in conformità dell'istanza avanzata dal P.G. di udienza, l'ammissione e l'escussione dei testi E11, Procuratore Capo di LOCALITA2, NO, Procuratore Capo di LOCALITA3, e E9, Procuratore Aggiunto di LOCALITA3.
La Sezione disciplinare, riservatasi di provvedere, non ha spiegato le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di della richiesta di ammissione di suddetta prova testimoniale vertente su un punto sicuramente rilevante, che se esaminato e favorevole all'incolpato, avrebbe potuto condurre ad una decisione della controversia diversa da quella adattata.
Invero il mancato tempestivo esercizio della facoltà di astenersi non rileva tutte le volte che risulti determinato non da un comportamento di scarsa sensibilità o correttezza ovvero da maliziosità o negligenza o superficialità, bensì da situazioni eccezionali e straordinarie gravanti sul magistrato per motivi d'ufficio.
È ovvio che siffatta valutazione, rimessa al giudice disciplinare, deve essere effettuata con riguardo alla complessiva situazione in cui è venuto a trovarsi l'incolpato, tenendo presenti i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti alla complessiva organizzazione dell'ufficio, con particolare riferimento al comportamento del magistrato, qualora il medesimo pur volendo immediatamente astenersi abbia dovuto differire la richiesta per motivi di servizio.
3. In considerazione di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto, nei limiti esposti, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché la Sezione disciplinare decida tenendo conto dello segnalata carenza motivazionale anche ai fini dell'individuazione della sanzione disciplinare, qualora dovesse risultare mutato, all'esito del giudizio di rinvio, il quadro di riferimento di siffatta valutazione. Da ciò consegue l'assorbimento di quella parte della censura che concerne, appunto, la determinazione della sanzione disciplinare.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001