Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/08/2001, n. 10886
CASS
Sentenza 6 agosto 2001

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La sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. è adeguatamente motivata quando espone e valuta in modo logico e corretto i fatti costituenti "mancanza ai doveri" o integranti "condotta immeritevole", accertando lo stato soggettivo della colpa e quello oggettivo della compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario; pertanto, se spetta alla Sezione disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per il magistrato che svolge funzioni di PM, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. civ. quando ricorrono "gravi ragioni di convenienza", la stessa è tenuta a motivare adeguatamente sulle circostanze addotte dal magistrato a propria giustificazione (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità disciplinare del PM che non aveva tempestivamente esercitato la facoltà di astensione, in presenza della cosiddetta competenza incrociata, in un procedimento penale a carico di PM a sua volta titolare di un procedimento che lo riguardava, senza motivare sulla dedotta impossibilità di formalizzare immediatamente l'astensione per non aggravare lo stato di precarietà dell'ufficio, e sulla negata ammissione delle relative prove orali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/08/2001, n. 10886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10886
    Data del deposito : 6 agosto 2001

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