Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
Sussiste il delitto di sottrazione di cose sequestrate ogni volta che venga posta in essere una azione diretta ad eludere il vincolo imposto sulla cosa, in relazione alla particolare natura del bene. (Fattispecie in cui venivano concesse in uso a terzi, macchine per il gioco del videopoker, sottoposte al vincolo del sequestro, eludendo il vincolo imposto sulle stesse per impedire l'attività illecita.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2003, n. 31979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31979 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Saverio MANNINO "
dott. Ilario RE MARTELLA "
dott. Agnello ROSSI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE D'GE, n. a Mirabella Imbaccari il 23.7.1956;
avverso la sentenza in data 24.5.2002 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 24.5.2002 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 9.7.2001 con la quale RE D'GE era stato condannato alla pena di 2 mesi di reclusione e di lire 40000 di multa per il reato di cui all'art. 334 c.p. per aver sottratto, permettendone l'uso a terzi, due macchine di videopoker sottoposte a sequestro penale con provvedimento dell'11.6.1996 ed affidate alla sua custodia.
Ricorre per cassazione il D'GE con ricorso sottoscritto personalmente svolgendo un unico motivo di ricorso: la violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 334 c.p.. In particolare nel ricorso si rappresenta che alla tesi del ricorrente - mutuata da una precisa giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui non sussiste il reato di cui all'art. 334 c.p. ove l'uso del bene sequestrato non ne incida l'integrità (Cass. Sez. 6^, 12.12.1984) - la Corte territoriale ha contrapposto altre decisioni del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3^, 24.6.2000,Putiri) secondo cui l'uso criminoso o addirittura qualsiasi uso della cosa sequestrata sono sufficienti ad integrare gli estremi del reato ex art. 334 c.p.. Tanto premesso il ricorrente ricorda che: a) già il codice Zanardelli, all'art. 202, incentrava il disvalore della fattispecie in discussione nella manomissione delle cose sottoposte al vincolo del sequestro;
b) il codice vigente ha seguito la stessa scia collegando il disvalore del reato ad azioni che determinano la parziale o totale perdita del vincolo imposto con il sequestro lasciando fuori della previsione incriminatrice l'uso innocuo della cosa sequestrata;
c) le sentenze della Corte di cassazione citate nella sentenza impugnata non suffragano, se bene intese, l'impostazione seguita dalla Corte di appello di Catania. In un caso, infatti, il proprietario di un motoscafo sotto sequestro lo aveva ceduto a terzi per l'utilizzazione in attività di contrabbando, vanificando o almeno mettendo in pericolo la finalità probatoria del bene o il fine di confisca cui il sequestro era preordinato.
In un altra fattispecie (decisa dalla citata sentenza del 26.2.2000, Putiri) il campo di rilevanza penale dell'uso della cosa sequestrata non è esteso a qualsiasi utilizzazione della cosa sequestrata ma al contrario circoscritto alle sole ipotesi di utilizzo che compromettono la finalità di preservazione o causano comunque un deprezzamento del bene.
Nella fattispecie all'esame della Corte invece pacifico che l'uso non ha cagionato al bene sequestrato alcun danno.
Sulla base di queste considerazioni il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza dell'interpretazione dell'art. 334 del codice penale data dalla Corte di appello di Catania che - sulla scorta di alcune pronunce del giudice di legittimità - ha ritenuto tale reato configurabile in tutte le ipotesi di uso della cosa sequestrata da parte del custode che comprometta la finalità di preservazione proprie del sequestro o determini un deprezzamento della cosa in sequestro ed ha conseguentemente condannato l'imputato per aver sottratto, permettendone l'uso a terzi, due macchine di videopoker sottoposte a sequestro penale ed affidate alla sua custodia.
Ritiene il collegio che, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 334 c.p., si ha "sottrazione" di cose sequestrate tutte le volte che sia posta in essere, in relazione alla particolare natura del bene sequestrato, una azione diretta ad eludere il vincolo imposto sulla cosa, rendendo impossibile la realizzazione delle finalità cui la cosa stessa, per effetto del vincolo, è rivolta.
L'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è infatti quello della pubblica amministrazione a conservare il vincolo apposto con il sequestro su determinati beni.
Se questi sono i canoni di interpretazione dell'art. 334 c.p., il giudice di appello non ha errato nel qualificare come "sottrazione" penalmente rilevante il fatto dell'imputato che ha concesso in uso a terzi due macchine di videopoker sottoposte a sequestro penale ed affidate alla sua custodia poiché questi ha compiuto una azione consapevolmente diretta ad eludere il vincolo imposte sulle macchine ed a consentire (come affermato nella sentenza di appello) che esse venissero utilizzate per l'attività illecita prevista e punita dagli art. 718 e 720 c.p.. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 LUGLIO 2003.