Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.
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Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2007, n. 31968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31968 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento