CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24366 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da PA ES, nato a [...] il [...] AZ SC, nato in [...] il [...] ES GI TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Sezione staccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Regione Autonoma della Sardegna, l'avv. TO Urru in sostituzione dell'avv. Alessandra Putzu, che 144a concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Comune di OR OR, l'avv. TO Urru, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese e competenze del grado di legittimità; udito per la parte civile Lega per l'Abolizione della Caccia, l'avv. Stefano Piredda, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese "é competenze del grado di legittimità; Penale Sent. Sez. 3 Num. 24366 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 16/03/2023 udito per le parti civili ND e NN ES, l'avv. Pierluigi NN Ausonio Carta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese e competenze del grado di legittimità; udita per la parte civile A.N.P.A.N.A., l'avv. Monika Fazio, in sostituzione dell'avv. IA OR IA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese e competenze del grado di legittimità; uditi per i ricorrenti l'avv. Riccardo Olivo, l'avv. Cristiano Bianchini in sostituzione dell'avv. Grazia Volo, l'avv. Luigi Stella, anche in sostituzione dell'avv. Pierino AL RR, e l'avv. Fulvio ON, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 luglio 2016 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato SC AZ, ES PA e GI TO ES alla pena di un anno di reclusione ciascuno in relazione al reato di disastro ambientale di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 cod. pen., di cui al capo a), consumatosi nella NA Servizi del OR Industriale di OR OR e nelle aree limitrofe fino al 19 gennaio 2011; con la medesima sentenza gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ministero dell'Ambiente, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di OR OR, ES NN e ES ND, A.N.P.A.N.A., Lega per l'Abolizione della Caccia, Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna;
gli imputati erano poi 1111111111111Istati assolti per insussistenza del fatto dalla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. loro contestata sub b). Agli imputati, PA quale responsabile della gestione dei siti da bonificare della SY S.p.a., AZ quale responsabile Taf Management della medesima SY S.p.a., ES quale responsabile dell'area operativa Taf Management della SY S.p.a., era stato contestato al capo a) di avere cagionato, omettendo per colpa di adottare le opportune cautele, un disastro ambientale, conseguente allo sversamento in mare di sostanze inquinanti. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari, investita delle impugnazioni degli imputati, le ha respinte con sentenza del 14 dicembre 2021, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti a rifondere le spese processuali del giudizio di appello alle parti civili Regione Autonoma della Sardegna, Comune di OR OR, ES NN e ES ND, A.N.P.A.N.A., Lega per l'Abolizione della Caccia, Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, con gli Avvocati Grazia Volo, Riccardo Olivo, Luigi Stella, Fulvio ON e PI RR, che lo hanno affidato a nove motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 1, cod. proc. pen., per la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Hanno esposto che sia nel corso delle indagini preliminari, sia innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, la contestazione aveva sempre riguardato la causazione di un disastro ambientale colposo conseguente allo sversamento in mare di sostanze inquinanti;
nella sentenza di primo grado 3 era però stata esclusa la sussistenza della verificazione di un disastro ambientale nella matrice mare, per insussistenza di pericolo per la pubblica incolumità, ritenendolo invece sussistente nella diversa matrice ambientale aria, benché tale fatto diverso non fosse mai stato contestato, né nell'incidente probatorio, né nel corso del giudizio abbreviato, cosicché rispetto a esso gli imputati non avevano mai potuto difendersi in contraddittorio;
la relativa eccezione di nullità per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza era stata disattesa dalla Corte d'appello richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude, nei reati colposi, l'immutazione del fatto nel caso di aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica. Tale richiamo risultava, però, errato, in quanto non vi era stata aggiunta di profili di colpa, generica o specifica, rispetto alla originaria contestazione, bensì mutamento dello stesso fatto contestato, e la sola circostanza che le indagini avessero preso l'avvio dall'inquinamento dell'aria nella NA di OR OR non determinava l'estensione a tale matrice ambientale della contestazione, che era sempre rimasta fuori dal perimetro dell'imputazione e del processo, tanto che nessun accertamento specifico era mai stato condotto sull'aria e neppure i periti avevano mai affrontato il problema del rapporto tra concentrazione di benzene in acqua e in aria, con la conseguente compromissione del diritto di difesa degli imputati, che non avevano mai avuto la possibilità di difendersi in relazione a tale contestazione. 2.2. In secondo luogo, hanno lamentato l'omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla relazione tecnica del dott. Colombo e del dott. Dragoni, acquisita all'udienza del 15/9/2021, relativa alla assenza di pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza dell'inquinamento dell'aria, mediante la quale erano state sottolineate la errata individuazione da parte del primo giudice dei limiti normativi di riferimento (da rinvenire nel d.lgs. 81/2008, che stabilisce i limiti di esposizione dei lavoratori al benzene, anziché nel d.lgs. 155/2010, che riguarda solo e in modo generico la qualità dell'aria), e anche l'insussistenza di qualsiasi effetto negativo per la salute sulla sola base delle concentrazioni in aria rilevate nel monitoraggio dell'ARPAS e in considerazione della impossibilità di determinare una correlazione tra le concentrazioni di benzene nell'acqua e le concentrazioni della medesima sostanza nell'aria; nella medesima relazione era anche stata spiegata l'erroneità della correlazione operata dai giudici di merito tra le concentrazioni di benzene nell'acqua del mare e le concentrazioni della medesima sostanza nell'aria, che erano dipendenti anche dalle temperature e dalla pressione della colonna d'aria sovrastante le acque di mare, con il conseguente travisamento delle prove considerate dai giudici di merito. 2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 40 cpv., 434 e 449 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti. 4 Hanno, anzitutto, censurato l'affermazione della propria responsabilità, fondata sul non aver impedito la propagazione dell'inquinamento delle acque di falda provocato dalla gestione SIR al mare e all'aria, in quanto tale condotta non rientra tra quelle tipiche del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. in assenza di condotte ulteriori e successive a quelle che avevano determinato l'iniziale inquinamento, idonee a ledere ulteriormente le matrici ambientali e a sostenere causalmente l'evento (si richiama la sentenza n. 47779 del 2018). Nella vicenda in esame non vi era prova del rilascio di contaminanti nei terreni dello stabilimento successivamente al 21/12/1998 e gli imputati non avevano mai posto in essere condotte riconducibili a nuove emissioni inquinanti, cosicché le condotte puramente omissive addebitate ai ricorrenti non potevano essere considerate alla stregua di un contributo positivo di ulteriore inquinamento. In secondo luogo, hanno contestato la configurabilità nei propri confronti di una posizione di garanzia idonea a fondare l'addebito contestato, a titolo di responsabilità omissiva impropria, evidenziando che gli obblighi di bonifica di cui agli artt. 242 e ss. d.lgs. 152/2006 a carico della SY non erano sorti ex lege a seguito di condotte inquinanti poste in essere dalla stessa, bensì solo a seguito della determinazione dirigenziale n. 1969 del 11/4/2018 della Provincia di Sassari, ben oltre il periodo oggetto di contestazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa, all'epoca dei fatti, l'esistenza di una posizione di garanzia a carico degli imputati. 2.4. Con il quarto motivo hanno lamentato un ulteriore vizio della motivazione, a proposito della affermazione della riferibilità della contaminazione riscontrata nella NA alla SY e ai ricorrenti, non essendo, state adeguatamente considerate dalla Corte d'appello le censure sollevate sul punto con l'atto d'impugnazione. Mediante tale gravame era stato evidenziato il differente tipo di contaminazione riscontrato a monte e a valle della barriera idraulica;
con il medesimo atto era anche stato sottolineato come la conferenza dei servizi istruttoria dell'agosto 2011 avesse accertato che il benzene rinvenuto nel bacino della NA non aveva origine nella zona dello stabilimento a monte della barriera, che era perfettamente in funzione, ma proveniva da sacche di prodotto giacente nella fascia a valle del sistema di MISE, risalenti a epoca antecedente la messa in funzione del sistema stesso;
a tali rilievi la Corte d'appello aveva risposto in modo generico e non supportato da alcun accertamento tecnico, ipotizzando in modo congetturale che l'attraversamento da parte di acque di falda o superficiali di terreni contaminati da varie sostanze, come quelli del sito industriale di OR OR, potesse aver dato luogo a modifiche di composizione, sia in termini di rapporti percentuali tra i vari inquinanti, sia anche di comparsa o scomparsa di taluni composti. s Hanno aggiunto che con l'atto d'appello era stato evidenziato che l'estrema variabilità dei risultati confermava la tesi che il benzene non veniva veicolato dalle acque di falda ma doveva provenire da una ulteriore e diversa fonte di acqua sita nell'area della NA, giacché in caso di malfunzionamento della barriera idraulica l'afflusso di contaminanti avrebbe dovuto essere costante;
anche a tali rilievi la Corte d'appello aveva risposto in modo generico e assertivo, riproponendo gli argomenti di cui si era avvalso il primo giudice, costituiti dalla variabilità della portata della falda sotterranea e dalla influenza delle correnti marine, con la conseguente carenza e illogicità della motivazione anche su tale aspetto. Con l'atto d'appello era stata sottolineata anche l'anomalia della presenza di acqua dolce nella NA, spiegabile con la presenza di una fonte aggiuntiva di acqua nella NA, che doveva essere considerata l'origine della contaminazione ivi rinvenuta, e anche a tali rilievi la Corte d'appello aveva risposto in modo generico, sostanzialmente riportandosi a quanto esposto al riguardo nella sentenza di primo grado, nella quale tale presenza anomala di acqua dolce era stata ricondotta, in modo assertivo, al malfunzionamento della MISE. Col medesimo atto di impugnazione era stata criticata anche la rilevanza attribuita dal primo giudice all'arresto di un pozzo della barriera idraulica, che non poteva costituire conferma del malfunzionamento della barriera idraulica ritenuta causa del disastro, ma anche tali rilievi erano stati disattesi attraverso un generico e immotivato richiamo a quanto esposto sul punto nella sentenza di primo grado. 2.5. Con il quinto motivo hanno lamentato la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, in relazione ai profili di colpa ritenuti in sentenza e alla omessa assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta con l'atto d'appello, richiesta che la Corte d'appello aveva disatteso con motivazione generica e comunque insufficiente, in quanto meramente ripetitiva di quella della sentenza di primo grado. Hanno esposto che con il sesto motivo d'appello avevano evidenziato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo la quale gli imputati sarebbero stati consapevoli fin dal 2008 della inidoneità della barriera idraulica, la prima comunicazione all'azienda con cui erano stati comunicati i risultati delle analisi condotte nei mesi precedenti dalla ARPAS di iniziative necessarie per affrontare e risolvere tale problema, tra l'altro attivando la procedura per l'apertura in emergenza e in deroga alle procedure aziendali di una commessa avente a oggetto la predisposizione di un piano di indagine dell'area della NA, come richiesto dal Comune di OR OR, che tra l'altro aveva accertato l'efficienza della barriera idraulica. In relazione a tali censure svolte con il sesto motivo d'appello era stata chiesta l'acquisizione della documentazione comprovante le iniziative intraprese dagli imputati nel luglio/agosto 2010, successivamente alla ricezione delle comunicazioni con le quali erano stati resi noti i risultati delle indagini ambientali e lo stato di contaminazione da benzene riscontrato nella NA, e della relazione di consulenza ICRAM. La Corte d'appello, pur dando atto di tali doglianze e delle relative richieste, le aveva disattese sulla base delle medesime considerazioni del primo giudice, ripetendone in modo identico il percorso argomentativo, come emergeva dal raffronto tra le pagine 132 e seguenti della sentenza di primo grado e la pagina 176 della sentenza di secondo grado, il cui contenuto risultava identico, senza, comunque, esaminare i plurimi profili di censura devoluti alla Corte territoriale con l'atto d'impugnazione. Anche con riferimento alla sussistenza di una condotta colposa degli imputati non solo antecedente ma anche concomitante all'evento, oltre che alla prevedibilità di quest'ultimo, i ricorrenti hanno lamentato l'assoluta carenza della motivazione, non essendo stato considerato in alcun modo l'aspetto delle iniziative adottate dagli imputati dopo la comunicazione della contaminazione delle acque della NA. In particolare la Corte d'appello aveva ribadito la censura alla condotta degli imputati contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale essi avrebbero dovuto realizzare una barriera fisica sotterranea idonea a impedire il deflusso delle acque verso il mare, omettendo di considerare che il Ministero dell'Ambiente, con decreto del 28/11/2011, aveva approvato il progetto di bonifica della falda senza richiedere la realizzazione di alcuna barriera fisica, ma confermando l'idoneità dei sistemi di sbarramento idraulico già esistenti, e senza neppure considerare i limitati poteri di spesa e di intervento attribuiti agli imputati. 2.6. Con un sesto motivo hanno lamentato una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale e altri vizi della motivazione, con riferimento alla posizione di GI TO ES e anche con riguardo ai difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Hanno eccepito, anzitutto, che la contestazione faceva riferimento alla veste del ES di responsabile dell'area operativa Taf Management della SY, che questi aveva però assunto solamente dal 1/6/2011, con la conseguente irrilevanza della stessa, posto che le condotte contestate erano state limitate al periodo compreso tra febbraio 2010 e gennaio 2011, ma anche tale rilievo non era stato 7 n,,A considerato dalla Corte d'appello, che si era limitata anche su tale aspetto a riproporre la motivazione del primo giudice. Hanno, inoltre, lamentato la mancata considerazione della effettiva condotta tenuta dallo stesso ES, che non appena venuto a conoscenza degli esiti degli accertamenti effettuati dalla ARPAS e dalla ASL di Sassari si era attivato, entro i limiti delle sue attribuzioni dell'epoca, verificando la tempestiva e corretta risposta dell'intera struttura aziendale, garantendo il successivo coordinamento delle funzioni specialistiche di sede e affidandosi alla richieste di apertura delle commesse di emergenza attivate dalla struttura di sito, mediante le quali l'azienda aveva dato corso agli interventi richiesti dagli enti per fronteggiare la situazione emersa. Nonostante ciò, era stata affermata la responsabilità di tutti gli imputati senza considerare la specificità delle funzioni ricoperte da ciascuno di essi e i poteri di spesa loro conferiti. Tali aspetti erano stati tutti sottoposti alla Corte d'appello con i motivi di gravame, disattesi anche a tale proposito attraverso un generico e acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, privo di effettiva considerazione delle doglianze degli appellanti. 2.7. Con il settimo motivo hanno lamentato l'omessa acquisizione di una prova decisiva, con la conseguente violazione di disposizioni di legge processuale e mancanza di motivazione sul punto, con riferimento alla posizione di ES PA. Hanno esposto che in relazione alla contestazione di inerzia dell'Ingegner PA, con l'atto d'appello era stata chiesta l'acquisizione dei documenti allegati sub 4, 5 e 6, allo scopo di dimostrare come successivamente al febbraio 2010 lo stesso si fosse prontamente e immediatamente attivato allo scopo di dare risoluzione al problema dell'inquinamento della NA, riscontrato per la prima volta nel febbraio 2010, ma anche in relazione a tale richiesta la Corte d'appello non si era pronunciata, omettendo tra l'altro di considerare che solamente il 26/7/2010 gli enti pubblici avevano informato la SY dei risultati delle indagini ambientali dagli stessi eseguite;
che il 6/8/2010 il ricorrente aveva comunicato a tali enti la disponibilità della società a eseguire attività di monitoraggio per un valore di 700.000,00 euro per la redazione di un piano di monitoraggio ambientale, campionamento di acque di mare e piano di investigazione del sottosuolo;
che in data 11/8/2010, nel corso di una riunione tra gli enti e l'Ingegner PA, era stato concordato di effettuare le attività di campionamento in contraddittorio e il 13/8/2010 lo stesso Ingegner PA aveva inviato agli enti la copia della specifica tecnica per l'esecuzione del piano di indagine, predisposta dalla THEOLAB;
che il 18/8/2010 il Sindaco di OR OR, con ordinanza sindacale, aveva preso atto della disponibilità manifestata dalla SY. Tutto ciò era stato ignorato dalla Corte d'appello, che non aveva considerato l'attivazione del PA e degli altri ricorrenti non appena informati dell'inquinamento della NA. Hanno censurato anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto attivarsi anche prima del febbraio 2010, a far tempo dal 2008, allo scopo di verificare cosa avveniva in mare a distanza di quattro anni dalla attuazione della barriera idraulica e della trincea drenante, ovvero del sistema che avrebbe dovuto garantire la completa chiusura del sistema, in quanto la Corte d'appello aveva omesso di considerare la relazione tecnica richiesta dal pubblico ministero ai tecnici dell'ICRAM nell'ambito del procedimento penale n. 2946/2005 r.g.n.r., che conteneva una valutazione sulla tenuta ed efficienza del sistema di barrierannento idraulico e dava atto dell'esistenza di una contaminazione di tipo diverso, per la diversa distribuzione dei contaminanti nei campioni, tra l'area dello stabilimento e quella della NA. 2.8. Analoghi rilievi hanno sollevato con l'ottavo motivo riguardo alla posizione di garanzia e ai profili di colpa ritenuti in sentenza nei confronti di SC AZ. Hanno censurato, in particolare, l'affermazione secondo cui il AZ aveva, a far tempo dal maggio 2008, la responsabilità del controllo e attuazione delle opere di MISE, in quanto dalla documentazione prodotta risultava che al AZ era stata assegnata unicamente la responsabilità delle attività operative inerenti al funzionamento e alla manutenzione della barriera idraulica e dell'impianto TAF a essa asservito e che lo stesso AZ non aveva poteri di decisione né di spesa. Con l'atto d'appello, inoltre, era stato evidenziato che anche il AZ fino a tutto il mese di luglio 2010 non aveva alcuna evidenza del fenomeno di contaminazione da benzene delle acque della NA, né delle indagini eseguite dalla ARPAS a partire da febbraio 2010 e che, una volta venuto a conoscenza del fenomeno, si era immediatamente anch'egli adoperato per dare corso - come richiesto dal Comune di OR OR - a un piano di indagine finalizzato ad accertarne le cause, richiedendo fin dal 6/8/2010 all'Ingegner PA l'apertura di una commessa con iter di emergenza e in deroga alle procedure aziendali, per l'esecuzione di tale piano di indagine. Anche tali rilievi erano, però, stati del tutto ignorati dalla Corte d'appello, che aveva omesso di considerarli e di confrontarsi con essi, disattendendoli attraverso un pedissequo e acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, desumibile dal raffronto tra i testi delle due motivazioni, in particolare delle pagine da 175 a 177 della sentenza di secondo grado e di quelle 130, 131 e 133 della sentenza di primo grado. Anche le richieste di acquisizione di documenti avanzate dalla difesa del AZ ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. erano state disattese dalla Corte d'appello I n modo del tutto immotivato. 9 Hanno censurato anche l'affermazione della configurabilità di una posizione di garanzia in capo al AZ, ribadendo che lo stesso non aveva alcuna possibilità di attuare ulteriori interventi di MISE, né di realizzare una barriera fisica, per la indisponibilità dei poteri di decisione e di spesa necessari, e che il mancato esercizio da parte del AZ e degli altri ricorrenti dei poteri di segnalazione e sollecitazione nei confronti della SY (allo scopo di indurla a realizzare una barriera fisica, ritenuta dalla Corte d'appello l'unico intervento idoneo a impedire l'evento) non consentiva di ritenerli titolari di poteri impeditivi, giacché questi richiedono la titolarità in capo al garante di autonomi poteri di intervento, idonei a impedire il verificarsi dell'evento, che avrebbero richiesto, nella specie, la titolarità dei poteri di decisione e di spesa necessari per disporre la progettazione e la realizzazione di una barriera fisica, poteri di cui la stessa Corte d'appello aveva escluso la sussistenza in capo al AZ. Hanno censurato anche l'affermazione della prevedibilità dell'evento da parte del AZ, posto che il giudizio di prevedibilità va compiuto con riferimento all'evento concreto (si richiama la sentenza n. 38343 del 2014), cioè quello effettivamente verificatosi, in quanto tutte le verifiche effettuate (da SNAMPROGETTI, SAIPEM, GOLDER), fino al 2005, avevano concluso per l'idoneità dello sbarramento idraulico in esercizio. 2.9. Infine, con il nono motivo, hanno denunciato l'inosservanza degli artt. 185 cod. pen. e 311 d.lgs. 152/2006 e ulteriori vizi della motivazione, con riferimento alle statuizioni civili. Hanno ribadito quanto esposto nel decimo motivo d'appello, a proposito della mancata dimostrazione, da parte della Regione Sardegna e del Comune di OR OR, di aver dovuto affrontare oneri o sostenere spese correlate ai fatti oggetto d'imputazione, né di avere subito una lesione dell'immagine o del prestigio, che la Corte d'appello non aveva adeguatamente considerato, omettendo anche di tenere conto del fatto che le spese e gli oneri per le attività di indagine e monitoraggio per l'esecuzione del piano di indagine volto all'accertamento delle cause della contaminazione da benzene riscontrata nelle acque della NA erano state sostenute direttamente dalla SY e non dal Comune di OR OR, né dalla Regione Sardegna;
neppure vi era prova di danno non patrimoniale, cosicché anche la provvisionale di euro 100.000,00 assegnata a detti enti territoriali risultava ingiustificata. Analoghe censure hanno sollevato in relazione al diritto al risarcimento dei danni riconosciuto ad ND e NN ES e quanto alla misura della provvisionale, pari a euro 50.000,00, loro riconosciuta, confermati in modo apodittico e ignorando le censure sollevate anche su tale punto con l'atto d'appello, nel quale era stata evidenziata la mancata dimostrazione di qualsiasi conseguenza pregiudizievole per i ES, e anche a proposito del diritto al risarcimento del 10 danno morale riconosciuto alla ANPANA, alla Lega per l'Abolizione della Caccia, al Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, al Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna, nella misura di 10.000,00 euro ciascuno. Hanno anche eccepito la duplicazione del risarcimento del danno riconosciuto al Ministero dell'Ambiente, cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 200.000,00 euro, in quanto la SY, sin dal 2015, aveva dato avvio agli interventi di ripristino ambientale, attraverso la realizzazione di opere di impermeabilizzazione del bacino della NA Servizi, idonee a intercettare le acque sotterranee onde evitare l'afflusso di inquinanti, cosicché il risarcimento per equivalente a favore del Ministero dell'Ambiente costituiva una duplicazione risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, ampiamente riproduttivo dell'atto d'appello dagli stessi proposto, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte d'appello di Cagliari, è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 1, cod. proc. pen., a causa del mancato rispetto del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, che deriverebbe dalla affermazione della loro responsabilità per l'inquinamento della matrice ambientale aria benché fosse stato loro contestato solamente l'inquinamento del mare e tutti gli accertamenti svolti, sia nel corso delle indagini preliminari sia nel giudizio, avessero avuto a oggetto solo tale aspetto, non è fondato. Va, in premessa, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in Il sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di ES, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 dei 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Rv. 281477). Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 229756; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782). È stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052, nella quale è stato chiarito che non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa 12 dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, P., Rv. 238345; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D. Rv. 241446; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770). Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine. Ora, nel caso in esame la Corte d'appello di Cagliari, nel disattendere l'identica eccezione sollevata nel giudizio di secondo grado con il primo motivo d'appello, ha evidenziato che la contaminazione della matrice ambientale aria costituisce diretta e immediata conseguenza della contaminazione del mare, a causa della natura altamente cancerosa e volatile degli inquinanti rinvenuti nelle acque della NA, e che proprio l'inquinamento dell'aria nella zona della NA di OR OR aveva dato avvio alle indagini ed era stato uno dei vari aspetti in ordine ai quali gli imputati avevano avuto modo di interloquire, svolgendo le proprie difese anche su tale punto;
a sostegno di tale affermazione nella sentenza sono riportati stralci di comunicazioni dei Vigili del Fuoco di Sassari, dell'Arpas, della ASL di Sassari e del Comune di OR OR, nei quali si dà atto della presenza nell'area della NA di esalazioni nocive, della necessità di eseguire prelievi e analisi dell'acqua e dell'aria, di monitorare entrambe tali matrici ambientali, degli esiti delle investigazioni svolte, alle quali aveva partecipato anche la SY, che era stata informata dell'attività di monitoraggio delle condizioni dell'acqua e dell'aria, evidenziando come gli imputati avessero avuto la possibilità di svolgere le proprie difese al riguardo, anche perché l'aspetto dell'inquinamento dell'aria era stato ampiamente investigato anche dai periti nominati dal Giudice delle indagini preliminari nel corso dell'incidente probatorio che questi aveva disposto. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi ribaditi dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso circa la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, giacché, come evidenziato, e come è stato già ampiamente sottolineato 13 nella motivazione della sentenza impugnata, l'inquinamento dell'aria era stato ciò che aveva dato l'avvio alle indagini, prima amministrative e poi penali, e tale aspetto è sempre stato investigato, sia dagli organi amministrativi, sia dalla polizia giudiziaria, sia dai periti nominati dal giudice, ed era noto sia alla SY, sia a tutti e tre i ricorrenti, che anche a tale riguardo hanno potuto ampiamente interloquire e svolgere le proprie difese;
esso, inoltre, costituiva certamente sviluppo prevedibile della condotta contestata, consistente nell'aver cagionato, per colpa, lo sversamento di sostanze inquinanti in mare, senza alcun specificazione circa la matrice ambientale contaminata, cosicché deve escludersi essersi verificata una indebita estensione della condotta contestata o delle sue conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente e per la salute, che non erano state specificate nell'imputazione, nella quale è contestato solamente lo sversamento nel mare di sostanze inquinanti (accertato come proveniente dall'impianto della SY e che ha generato anche l'inquinamento dell'aria della zona circostante). Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, relativo all'omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla relazione tecnica del dott. Colombo e del dott. Dragoni, acquisita all'udienza del 15/9/2021, relativa alla assenza di pericolo per la pubblica incolumità in conseguenza della contaminazione dell'aria, e alla errata considerazione da parte dei giudici di merito degli elementi di prova acquisiti, stante il carattere indebito della correlazione dagli stessi compiuta tra la concentrazione di benzene nell'acqua del mare e la concentrazione della medesima sostanza nell'aria, è inammissibile. Attraverso la censura di omessa valutazione di una prova e del travisamento della stessa i ricorrenti, in realtà, propongono una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una diversa lettura, alternativa rispetto a quella dei giudici e da contrappore a essa, in guisa tale da escludere il pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza dell'inquinamento dell'aria a causa dello sversannento in mare di benzene. Si tratta, però, di prospettazione non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, 14 P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Neppure può dirsi che vi sia stato un travisamento della prova. Vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: i ricorrenti, infatti, non lamentano che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretendono una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censurano l'affermazione della sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza dell'inquinamento dell'aria, che, però, è stato ravvisato all'esito di un percorso argomentativo logico e approfondito, idoneo a illustrare le ragioni di tale affermazione, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiarito che il costante e risalente afflusso di benzene e altri inquinanti nelle acque della NA Servizi del OR Industriale di OR OR aveva determinato anche l'inquinamento dell'aria, a causa della estrema volatilità del benzene, capace di evaporare a contatto con l'aria e di essere pertanto trasportato ben oltre il luogo dove affluisce allo stato liquido, e che tale inquinamento, in ragione della sua risalenza nel tempo e della sua entità, costituiva un pericolo per la pubblica incolumità; tale conclusione, che è stata contestata dai ricorrenti sulla base di quanto esposto nella suddetta relazione tecnica del dott. Colombo e del dott. Dragoni (secondo cui vi sarebbe stata una errata considerazione degli elementi di prova, a causa del carattere indebito della correlazione compiuta tra la concentrazione di benzene presente nell'acqua del mare e la concentrazione della medesima sostanza nell'aria), è stata giustificata considerando l'entità del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di gran lunga superiore alla soglia massima prevista per le concentrazioni nel mare (anche di migliaia di volte) e quindi conseguentemente assai elevata anche per le concentrazioni nell'aria; la Corte d'appello ha sottolineato sul punto che la contaminazione dell'aria era emersa chiaramente sia dal monitoraggio eseguito dall'Arpas il 16/4/2010, sottolineando le concentrazioni di benzene rilevate nell'acqua della NA e nell'aria della zona circostante, sia 15 4-u dai rilievi eseguiti dai periti, evidenziando come il livello di contaminazione riscontrato in tale data fosse di 500 volte superiore alla media annua, concludendo nel senso della esistenza di una correlazione, resa evidente dalle analisi eseguite, tra il livello di inquinamento delle acque e quello di inquinamento dell'aria e per la pericolosità di quest'ultimo per la pubblica incolumità. Si tratta di considerazioni logiche e conformi alle regole razionali, oltre che corrette in diritto, non essendo richiesto dall'art. 434 cod. pen., ai fini della configurabilità di un disastro che sia fonte di pericolo per la pubblica incolumità, che tale pericolo sia desumibile dal superamento di determinati indici o criteri normativi„ quali, nel caso in esame, le concentrazioni soglia di contaminazione delle acque e dell'aria, in quanto tale requisito della condotta non è previsto dalla disposizione, che richiede solo che si determini un pericolo per l'incolumità pubblica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione dei giudici di merito e non deve avere necessariamente una base normativa (nel senso proposto dai ricorrenti), né richiede il superamento dei suddetti livelli ci concentrazione soglia di contaminazione (CSC), potendo fondarsi anche solo sul ragionamento logico e su massime di esperienza (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 58023 del 17/05/2017, Pellini, Rv. 271841), come è avvenuto nel caso in esame, nel quale tale situazione di pericolo è stata ravvisata in modo logico in considerazione della entità del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazioni in acqua e della loro stretta correlazione con la contaminazione dell'aria. Tali rilievi sono stati censurati dai ricorrenti proponendo, sia pure sulla base della suddetta relazione tecnica, una diversa valutazione sul piano del merito dei dati disponibili, fondata, tra l'altro, sul ritenuto carattere indebito della correlazione tra inquinamento dell'acqua e inquinamento dell'aria e sulla erroneità degli indici di riferimento considerare (da rinvenire nel d.lgs. 81/2008, che stabilisce i limiti di esposizione dei lavoratori al benzene, anziché nel d.lgs. 155/2010, che riguarda solo e in modo generico la qualità dell'aria), oltre che sulla insussistenza di qualsiasi effetto negativo per la salute sulla sola base delle concentrazioni in aria rilevate nel monitoraggio dell'ARPAS: si tratta, però, di doglianza che, come ricordato, non è consentita in sede di legittimità, in presenza di argomenti non manifestamente illogici posti a fondamento della affermazione della sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e della assenza di indici normativi vincolanti al fine dell'accertamento di una tale situazione di pericolo, essendo volta a conseguire una indebita rivisitazione delle risultanze istruttorie sul piano della loro lettura e del loro apprezzamento, non consentita in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo, relativo all'errata applicazione degli artt. 40 cpv., 434 e 449 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della 16 o-t: esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti, non è fondato, in quanto l'esistenza di tale posizione non è stata correlata esclusivamente al pregresso inquinamento della falda in corrispondenza dello stabilimento SIR (successivamente acquisito dalla SY di cui gli imputati erano dipendenti), né alla determinazione adottata dalla Provincia di Sassari nel 2018, ma a una ben più articolata situazione. La Corte d'appello ha, infatti, al riguardo evidenziato che la responsabilità degli imputati non è stata affermata per l'omessa bonifica del sito contaminato, ossia dell'area industriale in cui sorge lo stabilimento realizzato dalla SIR e poi trasferito alla ENICHEM, che aveva poi mutato la propria denominazione in SY (di cui i ricorrenti erano dipendenti), ma per aver omesso di evitare, adottando le opportune cautele, la prosecuzione della contaminazione ambientale, conseguente all'inquinamento del terreno e delle falde sotterranee, da cui derivava l'afflusso di benzene nelle acque del mare e la successiva contaminazione dell'aria; in proposito la Corte d'appello ha evidenziato quanto accertato dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, che hanno ricondotto l'inquinamento della falda acquifera e quello conseguente del mare al fatto che le acque meteoriche e quelle sotterranee provenienti dalla zona a monte idrogeologico dello stabilimento SY, passando per i terreni contaminati dove sorge il sito, estraevano e portavano a valle, e quindi al mare, le sostanze chimiche di origine industriale ivi presenti. Quanto alla efficacia dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) approntati dal gestore del sito (cioè la SY), costituite da una barriera idraulica e da una trincea drenante, è stato sottolineato quanto accertato dai periti, che hanno evidenziato che tali misure hanno solo parzialmente ridotto il deflusso a mare delle sostanze inquinanti presenti nel suolo e nella falda sottostante lo stabilimento, con la conseguenza che gli eventi meteorici e le acque sotterranee non avevano mai cessato, neppure dopo l'attuazione delle suddette opere di messa in sicurezza di emergenza (che avrebbero in breve tempo dovuto impedire l'estendersi dell'inquinamento), di raggiungere e inquinare il tratto di mare antistante il sito industriale di OR OR e anche l'area della NA Servizi e, conseguentemente, anche l'aria. Per ciò che concerne le specifiche responsabilità dei ricorrenti, la Corte d'appello, dopo aver precisato che la consumazione del reato doveva ritenersi cessata il 19 gennaio 2011, quando venne disposta l'interdizione dell'area, e non il 1 luglio 2013 come indicato nella imputazione, ha evidenziato che GI TO ES era stato responsabile del trattamento acque di falda (TAF) dal 1/6/2011 ed era quindi responsabile della gestione delle opere di bonifica delle acque di falda, ma sin dal 1/1/2008 era stato responsabile dell'Unità di Ingegneria e Tecnologie Ambientali della SY, con il compito di assicurare la definizione e lo sviluppo dei piani di caratterizzazione, dell'analisi del rischio e dei progetti 17 operativi ed esecutivi degli interventi di bonifica approvati e anche di fornire supporto ai direttori di stabilimento e ai responsabili dei siti bonificare;
con ordine di servizio n. 501 del 2010 era stato nominato, a decorrere dal 9/3/2010, responsabile dei siti (della SY) da bonificare, compreso quello di OR OR, con alle sue dirette dipendenze ES PA (responsabile dei siti da bonificare della Sardegna), con il compito, tra l'altro, di assicurare l'indirizzo e il controllo delle attività di indagine preliminare, messa in opera delle misure di prevenzione e mezza in sicurezza delle aree. Il suddetto ES PA aveva rivestito, dal 1/1/2008 al 1/6/2011 la funzione di responsabile della gestione siti da bonificare della Sardegna, compreso quello di OR OR. A proposito delle sue attribuzioni la Corte d'appello ha sottolineato che con l'ordine di servizio n. 472 del 2007 (confermato con ordine di servizio n. 501 del 2010) gli erano stati assegnati, evidentemente a far tempo dalla assunzione dell'incarico, i compiti di assicurare lo svolgimento delle indagini preliminari e la messa in opera delle misure di prevenzione e messa in sicurezza e anche di assicurare la definizione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione e di promuovere la definizione dei progetti operativi di bonifica per i siti di sua competenza. SC AZ, responsabile del trattamento acque di falda (TAF) del sito di OR OR dal 1/6/2011 già dal 7/5/2008 era stato indicato come responsabile dei siti da bonificare di OR OR e Ottana, alle dipendenze di ES PA, con il compito, tra l'altro, di seguire la caratterizzazione del sito, l'attuazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e di contribuire alla definizione delle bonifiche. Sulla base di queste attribuzioni la Corte d'appello, sottolineando le specifiche funzioni attribuite a tutti e tre i ricorrenti, tra l'altro proprio in relazione all'impianto di OR OR della SY, con responsabilità direttamente collegate al grave inquinamento dell'area, ha ritenuto che il disastro ambientale verificatosi nella NA Servizi di OR OR, quantomeno da febbraio 2010 a gennaio 2011, sia eziologicamente riconducibile alle condotte omissive dei ricorrenti, sottolineandone l'inerzia di fronte al malfunzionamento e alla insufficienza delle misure di sicurezza di emergenza adottate (cioè la barriera idraulica e la trincea drenante), che era stata reiteratamente segnalata dagli organi di controllo sulla base delle rilevazioni eseguite, che attestavano la grave presenza di inquinanti nei piezometri a valle della barriera, anche dopo l'attivazione a regime della stessa, ed evidenziando anche l'omissione da parte degli imputati di cautele e di misure ulteriori rispetto a quelle poste in essere e risultate inefficaci o comunque insufficienti, della cui necessità i ricorrenti, in virtù delle loro competenze e in considerazione delle loro specifiche attribuzioni, avrebbero dovuto rendersi conto. 18 " a t;
Nella motivazione della sentenza impugnata sono, in particolare, state ampiamente richiamate le plurime segnalazioni effettuate da vari organismi di controllo della inefficacia dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza adottati dalla SY;
è stata evidenziata l'inerzia degli imputati, che avevano ignorato tali segnalazioni facendo affidamento sugli studi commissionati dalla SY a società specializzate, circa la sufficienza di detti sistemi di messa in sicurezza di emergenza, nonché la prevedibilità della verificazione, o, comunque, dell'aggravamento dell'inquinamento per effetto del protrarsi della dispersione di inquinanti dall'area sottostante lo stabilimento verso il mare, e l'evitabilità dello stesso da parte degli imputati. Deve, dunque, escludersi che l'affermazione della responsabilità degli imputati sia stata fondata esclusivamente sulla pregressa contaminazione dell'area e sulla inottemperanza agli obblighi di bonifica gravanti sulla SY, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la loro responsabilità è stata affermata per non avere adottato, come pure loro incombeva in ragione degli specifici ruoli ricoperti, misure di messa in sicurezza ulteriori rispetto a quelle adottate e rivelatesi insufficienti, per evitare che dall'area contaminata proseguisse e si aggravasse l'inquinamento del mare e, con esso, quello dell'aria, che, dunque, proseguisse un fenomeno in atto ma non esaurito e che, anzi, proprio a causa della mancata adeguata attivazione degli imputati, proseguì e si aggravò. Ciò si ricava dall'ampia e approfondita ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, nella quale, come evidenziato, sono state illustrate le competenze, le attribuzioni e i ruoli dei ricorrenti, nonché quanto emerso dalle indagini amministrative e penali circa esistenza e origine dell'inquinamento, e anche l'inerzia degli imputati medesimi nonostante la segnalazione di tale inquinamento del mare e dell'aria e della origine di tali fenomeni e i loro obblighi di attivazione (derivanti dalla pacifica derivazione dell'inquinamento dalla contaminazione dell'area sottostante lo stabilimento della SY), la evitabilità di tali fenomeni attraverso l'adozione di cautele e misure ulteriori, che avrebbero contribuito quanto meno a ridurre l'entità dei fenomeni e della contaminazione del mare e dell'aria. Deve, pertanto, escludersi che, come prospettato nel ricorso, sia stata affermata una responsabilità da posizione o di natura oggettiva o per un reato diverso da quello da quello contestato, cioè per una omessa bonifica, essendo state chiaramente e logicamente individuate condotte omissive degli imputati positivamente orientate e messe in relazione causale con gli eventi di danno e di pericolo contestati, ossia l'inquinamento del mare e dell'aria e il pericolo per la pubblica incolumità verificatosi a causa dell'inquinamento dell'aria. La verificazione del disastro ambientale contestato non è stata, cioè, affermata per l'omessa bonifica dell'area, bensì a seguito dell'accertamento della 19 0. l;
verificazione degli eventi di danno e di pericolo per la pubblica incolumità conseguenti a comportamenti colposi causalmente produttivi dell'inquinamento dell'aria. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati con il terzo motivo di ricorso. 5. Il quarto motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato un ulteriore vizio della motivazione, a proposito della affermazione della riferibilità alla SY della contaminazione riscontrata nella NA, oggetto di espresse e specifiche censure formulate nell'atto d'appello e che non sarebbe state adeguatamente considerate dalla Corte territoriale, è inammissibile, in quanto, oltre a essere riproduttivo di doglianze sollevate nel corso del giudizio di primo grado e di quello d'appello, che non sono affatto state trascurate dai giudici di merito, attiene alla ricostruzione dei fatti, in particolare dell'origine della contaminazione delle acque della NA di OR OR, che è stata accertata in modo logico da entrambi i giudici di merito, che ne hanno dato giustificazione con motivazione idonea e priva di illogicità manifeste, come tale insuscettibile, come già ricordato, di rivisitazione sul piano della lettura degli elementi di prova. In particolare, la Corte d'appello ha indicato in modo logico i plurimi elementi ritenuti in modo logico dimostrativi della riconducibilità dell'inquinamento del mare e dell'aria alle sostanze inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo dello stabilimento della SY, tra cui, soprattutto, le risultanze delle indagini svolte dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, i quali hanno evidenziato la presenza nel tratto di mare nel quale furono eseguiti i campionamenti di sostanze chimiche del tutto estranee alla normale composizione delle acque marine e, in particolare, di benzene, in alcuni casi con concentrazioni anche superiori di 90.000 volte a quella prevista come soglia di contaminazione delle acque di falda dalla tabella allegata al d.lgs. n. 152 del 2006, spiegandone l'origine petrolchimica (non essendo tali sostanze normalmente presenti naturalmente né nelle acque marine né in quelle superficiali o sotterranee, né nel terreno), e attribuendone l'origine al sito industriale posto al monte idrogeologico della costa (cioè allo stabilimento della SY), avendone rilevato la presenza sia a monte sia a valle della barriera idraulica realizzata dalla SY proprio allo scopo di evitare il deflusso degli inquinanti;
è, inoltre, stato sottolineato come le sostanze inquinanti rilevate nelle acque del mare, in particolare il benzene, fossero presenti nei cicli produttivi dello stabilimento di OR OR della SY e che lo stesso gestore di tale impianto aveva comunicato, sin dal 21/12/1998, un pesantissimo stato di inquinamento dei terreni dello stabilimento, per effetto di sostanze impiegate o prodotte nel ciclo industriale (evidentemente disperse nel corso del tempo nel suolo), con la conseguenza che doveva ritenersi che l'inquinamento 20 della falda acquifera e quello conseguente del mare dovevano essere ricondotti al fatto che le acque meteoriche e quelle sotterranee provenienti dalla zona a monte idrogeologico dello stabilimento, passando per i terreni contaminati dove sorge il sito, estraevano e portavano a valle, e quindi al mare, le sostanze chimiche di origine industriale ivi presenti. Sulla base di questi accertamenti e delle considerazioni tecniche fondate su di essi, oltre che della mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa, che non è mai stata fornita, nel corso degli anni in cui si sono svolte le indagini amministrative e tecniche, né dai responsabili della SY o dello stabilimento, né dai ricorrenti, ai quali pure la presenza degli inquinanti era stata ripetutamente segnalata, la Corte d'appello ha, quindi, ribadito la derivazione causale dell'inquinamento del mare e dell'aria dalle sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo dello stabilimento in questione e dalle falde d'acqua ivi esistenti. Di tale accertamento, che è fondato su considerazioni razionali ed è stato spiegato in modo logico, i ricorrenti hanno proposto una rivisitazione, generica, in quanto priva di reale confronto critico con il complesso della motivazione della sentenza impugnata e di tutti i plurimi elementi di prova in esso indicati e considerati, e fondata su una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie, volta a conseguirne una considerazione e una interpretazione alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è insuscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità di tale motivo di ricorso. 6. Il quinto motivo, relativo ai profili di colpa ritenuti in sentenza e alla omessa assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta, costituita dalla documentazione attestante le iniziative adottate dai ricorrenti una volta appreso dello stato di contaminazione da benzene della NA e dalla relazione ICRAM prodotta in altro procedimento penale, è anch'esso inammissibile. Entrambe tali doglianze sono volte, anche a questo proposito, nella prospettiva della conoscenza da parte dei ricorrenti della perdurante contaminazione delle acque del mare in conseguenza della contaminazione del terreno sottostante lo stabilimento della SY e della loro adeguata attivazione una volta informati di tale situazione, a conseguire una rivisitazione di accertamenti di fatto, circa la conoscenza di tale situazione e la condotta tenuta dagli imputati, che sono stati adeguatamente illustrati, con argomenti idonei e non manifestamente illogici, non suscettibili di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito in questa sede di legittimità. La Corte d'appello, nel disattendere le analoghe censure formulate dagli imputati con l'atto d'appello, ha, infatti, evidenziato che la contaminazione da benzene accertata nella NA di OR OR a partire dal febbraio 2010 era un 21 evento ampiamente prevedibile, in quanto le varie autorità di controllo nazionali e locali avevano già in precedenza più volte evidenziato e segnalato, nelle varie conferenze di servizi relative alla attivazione della barriera idraulica, l'inidoneità di tale misura a contenere l'imponente afflusso di contaminanti provenienti dal sottosuolo dello stabilimento della SY, di cui, quindi, la società e i suoi organi erano pienamente informati. Ciò si ricavava anche dalla nota del 6/4/2009 con la quale SC AZ, quale responsabile del sito di OR OR, dava atto dei risultati di verifica dell'efficacia dello sbarramento idraulico eseguiti da OL Associates, omettendo poi però di considerare quanto emerso dall'istruttoria ISPRA del luglio 2009, redatta in vista della conferenza dei servizi decisoria del 30/7/2009, nella quale si dà conto dei dati forniti dal gestore, relativi a campionamenti eseguiti a valle della barriera idraulica dal dicembre 2007 al marzo 2009, dai quali era emerso che un numero cospicuo di analiti eccedeva la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) anche di diversi ordini di grandezza e che riguardo al benzene erano emersi dati allarmanti superiori di migliaia di volte alle CSC: tali risultati avrebbero dovuto, necessariamente, mettere in allarme i responsabili della SY, che, da tempo, erano informati della persistenza e della prosecuzione dell'inquinamento e della contaminazione delle acque del mare da parte di agenti inquinanti provenienti dal sottosuolo e dalle falde acquifere sottostanti l'area dello stabilimento della stessa SY. A fronte di tale situazione gli imputati, pur se dotati di limitati poteri di spesa e di iniziativa, come sottolineato nel ricorso e riconosciuto anche dalla Corte d'appello, non sollecitarono le iniziative necessarie per eliminare tale fenomeno, costituite, anche in considerazione della necessaria temporaneità delle misure di sicurezza di emergenza (MISE), dalla realizzazione di una barriera fisica (costituita da uno soarramento inserito verticalmente nel sottosuolo fino ad adeguata profondità atto a impedire il deflusso delle acque verso il mare), che era stata sollecitata dalla conferenza dei servizi decisoria del 6/12/2004 (epoca di attivazione della barriera), di cui la SY ha deliberato la realizzazione solamente nel novembre 2015, di cui invece gli imputati avrebbero dovuto segnalare e sollecitare la necessità, giacché ciò avrebbe costretto la società a prendere atto della insufficienza della barriera idraulica e anche della gravità dell'inquinamento del mare. A fronte di tali rilievi, del tutto idonei a giustificare l'affermazione della consapevolezza da parte degli imputati, sin dalla assunzione delle loro cariche, dunque dal 2008, della gravità e dell'origine dell'inquinamento e della insufficienza della barriera idraulica a farvi fronte, le doglianze in ordine alla mancata acquisizione della relazione ICRAM e riguardo alle iniziative adottate dagli imputati sono prive della necessaria specificità, in quanto non si confrontano con il complesso degli argomenti sulla base dei quali sono state disattese le doglianze 22 formulate con l'atto d'appello ed è stata ribadita la dichiarazione di responsabilità degli imputati;
tali doglianze, inoltre, non indicano come gli aspetti prospettati con il motivo di ricorso potrebbero sovvertire tale complesso di argomenti, ossia escludere la consapevolezza della provenienza dell'inquinamento e della sua gravità e della necessità di realizzare una barriera fisica per farvi fronte;
sono, altresì, volte, anche a tale proposito, a conseguire una riconsiderazione degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, per conseguirne una lettura alternativa, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità. Quanto alla omessa assunzione della suddetta relazione ICRAM va anche evidenziato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato cosicché le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d'ufficio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che nella specie non è neppure stata allegata, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le tante e da ultimo, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585, nonché, nel medesimo senso, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061, e Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318, e Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 266145). Ciò comporta che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute, che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (così Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163, e Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323). Poiché né detta assoluta necessità né l'esistenza di lacune, manifeste illogicità o contraddizioni sono state allegate, la doglianza circa la mancata acquisizione di detta relazione risulta inammissibile anche per tale ragione. 7. Il sesto motivo, mediante il quale è stata lamentata una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale e altri vizi della motivazione, con riferimento alla posizione di GI TO ES, anche con riguardo al difetto di correlazione tra l'accusa rivoltagli e la sentenza, è, complessivamente, infondato. Riguardo alla responsabilità di tale ricorrente la doglianza è volta, tra l'altro di nuovo genericamente, a censurare la ricostruzione delle modalità di realizzazione delle condotte e della loro relazione causale con l'evento contestato, proponendo 23 una diversa valutazione del ruolo e delle condotte dei ricorrenti, in particolare del ES, che, però, è stato chiarito adeguatamente dalla Corte d'appello, che, al riguardo, come già evidenziato a proposito del terzo motivo, ha evidenziato che GI TO ES era stato responsabile del trattamento acque di falda (TAF) dal 1/6/2011, ed era quindi responsabile della gestione delle opere di bonifica delle acque di falda, e che sin dal 1/1/2008 era stato responsabile dell'Unità di Ingegneria e Tecnologie Ambientali della SY, con il compito di assicurare la definizione e lo sviluppo dei piani di caratterizzazione, dell'analisi del rischio e dei progetti operativi ed esecutivi degli interventi di bonifica approvati e anche di fornire supporto ai direttori di stabilimento e ai responsabili dei siti bonificare;
con ordine di servizio n. 501 del 2010 egli era stato nominato, a decorrere dal 9/3/2010, responsabile dei siti (della SY) da bonificare, compreso quello di OR OR, con alle sue dirette dipendenze ES PA (responsabile dei siti da bonificare della Sardegna), con il compito, tra l'altro, di assicurare l'indirizzo e il controllo delle attività di indagine preliminare, messa in opera delle misure di prevenzione e mezza in sicurezza delle aree. Sulla base di tali elementi i giudici di merito, in modo concorde, hanno ravvisato la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento da parte del ES, in ragione del suo ruolo, delle sue attribuzioni, delle sue competenze e delle informazioni in suo possesso, da epoca certamente anteriore alla data di interdizione e sgombero dell'area nella quale si trova lo stabilimento della SY, cosicché anche le censure sollevate sul punto della sua responsabilità risultano volte a censurare un accertamento di fatto, che è stato motivato adeguatamente e in modo logico dai giudici di merito e non è dunque suscettibile di rivisitazioni sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. La doglianza in ordine alla mancanza di correlazione tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza, per ciò che concerne la qualifica soggettiva del ES, non è fondata per le ragioni già esposte a proposito del primo motivo, in quanto il nucleo essenziale della condotta è stato sufficientemente descritto nella imputazione e l'affermazione della responsabilità del ricorrente anche per le sue condotte anteriori al conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento acque di falda (TAF) indicato nella imputazione costituiva uno sviluppo prevedibile della contestazione ed era insito nella stessa, oltre a essere aspetto che è stato oggetto di ampio dibattito processuale, con la conseguente insussistenza di pregiudizio per il diritto di difesa del ES e l'infondatezza della censura sollevata su tale punto. 8. Il settimo motivo, relativo all'omessa acquisizione di una prova decisiva, con la conseguente violazione di disposizioni di legge processuale e mancanza di motivazione sul punto, con riferimento alla posizione di ES PA, è 24 inammissibile, sia perché è volto, anch'esso, a sollecitare una riconsiderazione delle prove nella valutazione della condotta del PA, che, come ricordato, non è consentita nel giudizio di legittimità; sia perché la sentenza di primo grado è stata resa a seguito di giudizio abbreviato e quindi, come ricordato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute, che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, aspetti, questi, che nel caso in esame non sono stati prospettati. Va aggiunto che anche a proposito di ES PA la Corte d'appello, come già evidenziato anche a questo riguardo a proposito del terzo motivo di ricorso, ha spiegato che lo stesso aveva rivestito, dal 1/1/2008 al 1/6/2011 la funzione di responsabile della gestione siti da bonificare della Sardegna, compreso quello di OR OR;
in particolare la Corte d'appello ha sottolineato che con l'ordine di servizio n. 472 del 2007 (confermato con ordine di servizio n. 501 del 2010) gli erano stati assegnati, evidentemente a far tempo dalla assunzione dell'incarico, i compiti di assicurare lo svolgimento delle indagini preliminari e la messa in opera delle misure di prevenzione e messa in sicurezza e anche di assicurare la definizione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione e di promuovere la definizione dei progetti operativi di bonifica per i siti di sua competenza. Sulla base di tali attribuzioni, oltre che di quanto ampiamente evidenziato a proposito delle ripetute comunicazioni alla SY dello stato di contaminazione da benzene della NA di OR OR, e dunque della conoscenza, anche da parte del PA, del protrarsi dell'inquinamento, chiaramente riconducibile alla contaminazione dell'area sottostante l'impianto della SY, la Corte d'appello ha ribadito la prevedibilità e la prevenibilità del disastro anche da parte di tale ricorrente, che ha censurato tale affermazione senza considerare il complesso di argomenti sulla base dei quali essa è stata giustificata e proponendo una non consentita rivalutazione della propria condotta, di cui è stata affermata la rilevanza nella produzione dell'evento di pericolo contestato sulla base di una ricostruzione dei fatti che risulta logica e priva di lacune. Ne consegue l'inammissibilità dei rilievi sollevati a proposito della affermazione della responsabilità del PA e anche di quelli relativi alla mancata acquisizione dei documenti dallo stesso allegati al suo atto d'appello, mediante i quali intendeva dimostrare la propria attivazione successivamente al febbraio 2010 per ridurre la contaminazione delle acque del mare, in quanto privi del necessario carattere di 25 indispensabilità e volti, in realtà, a conseguire una rivisitazione della condotta del ricorrente, in particolare dell'epoca della conoscenza della prosecuzione della contaminazione delle acque e dell'aria e del giudizio della inadeguatezza della sua attivazione, oltre che degli altri imputati, che non è consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità. 9. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito dell'ottavo motivo, relativo alla posizione di garanzia e ai profili di colpa ritenuti in sentenza nei confronti di SC AZ, e anche quanto alla mancata acquisizione dei documenti allegati all'atto d'appello, di cui, anche a questo proposito, non è stata illustrata l'assoluta indispensabilità (o la presenza di lacune nella motivazione della sentenza impugnata da colmare attraverso l'esame di tali documenti, lacune che, invero, non sussistono). Va poi ricordato che, come già esposto a proposito del terzo motivo, a proposito del AZ la Corte d'appello ha evidenziato che questi, responsabile del trattamento acque di falda (TAF) del sito di OR OR dal 1/6/2011, già dal 7/5/2008 era stato indicato come responsabile dei siti da bonificare di OR OR e Ottana, alle dipendenze di ES PA, con il compito, tra l'altro, di seguire la caratterizzazione del sito, l'attuazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e di contribuire alla definizione delle bonifiche. Sulla base di queste attribuzioni e tenendo conto delle plurime comunicazioni inviate dalle varie amministrazioni alla SY, anche in relazione alle conferenze dei servizi svolte a tale riguardo sin dal 2004, è stata affermata la prevedibilità del disastro anche da parte del AZ e il rilievo causale della sua omessa attivazione verso i vertici della SY, allo scopo di segnalare la prosecuzione dell'inquinamento e l'insufficienza della barriera idraulica (costituente, tra l'altro, misura di emergenza e provvisoria), e di sollecitare ulteriori interventi, tra cui la realizzazione della barriera fisica, unico strumento ritenuto idoneo a interrompere l'afflusso degli inquinanti verso il mare e da questo all'aria; la Corte territoriale, pur considerando i limitati poteri di spesa attribuiti al AZ, in relazione ai quali era stato stabilito un tetto massimo di 5.000,00 euro, come rimarcato nel ricorso, ha, tuttavia, ravvisato una responsabilità anche di tale ricorrente a causa di dette mancate segnalazioni e sollecitazioni, rilevanti e doverose proprio in considerazione delle funzioni di vigilanza, controllo e intervento sulle MISE attribuite al AZ (oltre che agli altri due ricorrenti), evidenziando che gli interventi tardivamente realizzati dalla SY a far tempo dal 2015, finalizzati a impermeabilizzare il bacino della NA Servizi e a intercettare le acque sotterranee, avrebbero consentito di evitare o comunque contenere l'inquinamento delle acque della NA, ravvisando, di conseguenza, la responsabilità del ricorrente, oltre che degli altri due imputati, per la mancata 26 a-U sollecitazione di tali interventi, che rientravano nel patrimonio tecnico - finanziario della SY. Tali considerazioni, certamente non manifestamente illogiche, sono state censurate dal AZ sul piano delle valutazioni di merito, ossia affermando la propria ignoranza della gravità dell'inquinamento e delle sue cause e l'adeguatezza della propria attivazione, sia pure nei limiti dei poteri conferitigli, dunque proponendo una non consentita riconsiderazione degli elementi di prova e una rivalutazione della condotta, non consentite, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità. 10. Il nono motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato l'inosservanza degli artt. 185 cod. pen. e 311 d.lgs. 152/2006 e ulteriori vizi della motivazione, con riferimento alle statuizioni civili, per non essere stato dimostrato, né da parte di ND e NN ES, né da parte della Regione Sardegna e del Comune di OR OR, di aver subito danni o di aver dovuto affrontare oneri o sostenere spese correlate ai fatti oggetto d'imputazione, né di aver subito una lesione dell'immagine o del prestigio, o di aver sofferto danni non patrimoniali, come pure ciò non sarebbe stato dimostrato da parte della ANPANA, della Lega per l'Abolizione della Caccia, del Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara e del Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna, tutti costituiti parte civile, non è fondato. Va premesso, al fine della miglior comprensione della portata della censura, che con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati in via generica al risarcimento dei danni in favore del Ministero dell'Ambiente, cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 200.000,00 euro, nonché in favore della Regione Sardegna e del Comune di OR OR, ai quali era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000,00 euro ciascuno, e anche di ND e NN ES, ai quali era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000,00 euro ciascuno;
con la medesima sentenza gli imputati erano anche stati condannati a risarcire i danni alla A.N.P.A.N.A., alla Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, al Comitato Cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara e al Comitato di Azione, Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest della Sardegna, liquidato per ciascuna di tali parti in 10.000,00 euro. Tali statuizioni sono tutte state confermate dalla Corte d'appello, che, nel rigettare le impugnazioni degli imputati, li ha anche condannati a rifondere alle parti civili le spese del giudizio di secondo grado. La Corte d'appello, nel disattendere le censure sollevate dagli imputati in ordine alle statuizioni civili, dopo aver riassunto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione degli enti locali territoriali, 27 delle associazioni ambientaliste e degli enti esponenziali a domandare il risarcimento dei danni, diversi da quello ambientale di cui all'art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006, conseguenti alla realizzazione di un disastro ambientale, ha evidenziato l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Regione Sardegna, dal Comune di OR OR e da ND e NN AL, per gli oneri sostenuti nelle attività di intervento urgente conseguenti all'inquinamento del mare e dell'aria derivante dall'impianto della SY, di monitoraggio e avvio delle procedure amministrative, per la lesione all'immagine e, per ND e NN ES, per gli oneri e i disagi sostenuti per lo sgombero dell'area nella quale svolgevano attività lavorativa, prospiciente la NA, e per i pregiudizi psicologici che ne sono derivati. Si tratta di motivazione idonea a dar conto della esistenza di un danno ulteriore rispetto al danno ambientale (inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente di cui all'art. 311 d.lgs. 152/2006 citato, derivante da qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, compreso l'inquinamento dell'aria, cfr. Sez. 3, n. 51475 del 03/07/2018, Bevilacqua, Rv. 274422), essendo stati indicati i concreti pregiudizi astrattamente produttivi di danni, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente conseguenti al disastro ambientale che gli imputati hanno concorso a provocare, con la conseguente correttezza della affermazione della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni subiti dagli enti locali territoriali (Regione Sardegna e Comune di OR OR) e dalle persone fisiche (ND e NN AL), direttamente pregiudicati dal disastro ambientale verificatosi, la cui esatta entità sarà determinata nel giudizio relativo alla liquidazione di tali danni. Le doglianze in ordine all'ammontare delle provvisionali assegnate a tali soggetti, in relazione alle quali i ricorrenti hanno lamentato l'eccessività dei relativi importi, che sarebbero stati determinati senza tenere conto delle attività di ricerca, monitoraggio e prevenzione svolte dalla SY e dei costi da questa sostenuti, sono inammissibili, in quanto la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; in precedenza già Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054). Le doglianze relative ai risarcimenti liquidati agli enti esponenziali di interessi collettivi, A.N.P.A.N.A., Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, Comitato 28 Cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, Comitato di Azione, Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest della Sardegna, pari a 10.000,00 euro per ciascuno, sono inammissibili, in quanto tendono a censurare una valutazione di merito, circa l'esistenza di un pregiudizio per gli interessi tutelati da tali enti e la sua entità, che è stata giustificata adeguatamente dai giudici di merito, che hanno spiegato di aver liquidato solamente il danno non patrimoniale, in particolare il solo danno morale, subito da tali enti per la lesione della pubblica considerazione circa la capacità di ciascuno di essi di perseguire le proprie finalità di tutela dell'ambiente, gravemente compromesso dal disastro ambientale che gli imputati hanno concorso a provocare;
la misura del risarcimento è stata, anch'essa, adeguatamente giustificata, sottolineando la gravità del disastro e il generale perturbamento che ne era derivato (ampiamente illustrati nella parte della motivazione relativa alla ricostruzione della vicenda e delle responsabilità degli imputati). Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, essendo stati indicati i criteri, non manifestamente illogici, considerati per liquidare i danni non patrimoniali subiti da detti enti esponenziali, trattandosi, in considerazione della tipologia di danno, di liquidazione necessariamente equitativa (cfr. Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450), per la cui giustificazione è sufficiente l'indicazione del criterio seguito per addivenirvi e degli indici considerati (cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513), che è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa manchi totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, trattandosi valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini e altri, Rv. 257123), evenienza, questa, non ricorrente nel caso in esame, alla luce della adeguatezza e della non manifesta illogicità della motivazione anche su tale aspetto, con la conseguente inammissibilità dei rilievi sollevati dai ricorrenti sul punto. 11. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, a cagione della infondatezza del primo, del terzo, del sesto e del nono motivo, e della inammissibilità del secondo, del quarto, del quinto, del settimo e dell'ottavo motivo. Conseguono la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessità della vicenda e dell'impegno profuso nella difesa delle parti civili.
P.Q.M.
29 • • • Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili di seguito indicate, che liquida negli importi di seguito indicati, oltre accessori di legge: Regione Sardegna euro 3.152,15; Comune di OR OR euro 3.686; Lega per l'Abolizione della Caccia euro 3.642,05; ES NN e ES ND euro 4.680. Condanna, altresì, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.N.P.A.N.A. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 16/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Regione Autonoma della Sardegna, l'avv. TO Urru in sostituzione dell'avv. Alessandra Putzu, che 144a concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Comune di OR OR, l'avv. TO Urru, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese e competenze del grado di legittimità; udito per la parte civile Lega per l'Abolizione della Caccia, l'avv. Stefano Piredda, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese "é competenze del grado di legittimità; Penale Sent. Sez. 3 Num. 24366 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 16/03/2023 udito per le parti civili ND e NN ES, l'avv. Pierluigi NN Ausonio Carta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese e competenze del grado di legittimità; udita per la parte civile A.N.P.A.N.A., l'avv. Monika Fazio, in sostituzione dell'avv. IA OR IA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore della parte civile delle spese e competenze del grado di legittimità; uditi per i ricorrenti l'avv. Riccardo Olivo, l'avv. Cristiano Bianchini in sostituzione dell'avv. Grazia Volo, l'avv. Luigi Stella, anche in sostituzione dell'avv. Pierino AL RR, e l'avv. Fulvio ON, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 luglio 2016 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato SC AZ, ES PA e GI TO ES alla pena di un anno di reclusione ciascuno in relazione al reato di disastro ambientale di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 cod. pen., di cui al capo a), consumatosi nella NA Servizi del OR Industriale di OR OR e nelle aree limitrofe fino al 19 gennaio 2011; con la medesima sentenza gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ministero dell'Ambiente, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di OR OR, ES NN e ES ND, A.N.P.A.N.A., Lega per l'Abolizione della Caccia, Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna;
gli imputati erano poi 1111111111111Istati assolti per insussistenza del fatto dalla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. loro contestata sub b). Agli imputati, PA quale responsabile della gestione dei siti da bonificare della SY S.p.a., AZ quale responsabile Taf Management della medesima SY S.p.a., ES quale responsabile dell'area operativa Taf Management della SY S.p.a., era stato contestato al capo a) di avere cagionato, omettendo per colpa di adottare le opportune cautele, un disastro ambientale, conseguente allo sversamento in mare di sostanze inquinanti. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari, investita delle impugnazioni degli imputati, le ha respinte con sentenza del 14 dicembre 2021, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti a rifondere le spese processuali del giudizio di appello alle parti civili Regione Autonoma della Sardegna, Comune di OR OR, ES NN e ES ND, A.N.P.A.N.A., Lega per l'Abolizione della Caccia, Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, con gli Avvocati Grazia Volo, Riccardo Olivo, Luigi Stella, Fulvio ON e PI RR, che lo hanno affidato a nove motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 1, cod. proc. pen., per la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Hanno esposto che sia nel corso delle indagini preliminari, sia innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, la contestazione aveva sempre riguardato la causazione di un disastro ambientale colposo conseguente allo sversamento in mare di sostanze inquinanti;
nella sentenza di primo grado 3 era però stata esclusa la sussistenza della verificazione di un disastro ambientale nella matrice mare, per insussistenza di pericolo per la pubblica incolumità, ritenendolo invece sussistente nella diversa matrice ambientale aria, benché tale fatto diverso non fosse mai stato contestato, né nell'incidente probatorio, né nel corso del giudizio abbreviato, cosicché rispetto a esso gli imputati non avevano mai potuto difendersi in contraddittorio;
la relativa eccezione di nullità per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza era stata disattesa dalla Corte d'appello richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude, nei reati colposi, l'immutazione del fatto nel caso di aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica. Tale richiamo risultava, però, errato, in quanto non vi era stata aggiunta di profili di colpa, generica o specifica, rispetto alla originaria contestazione, bensì mutamento dello stesso fatto contestato, e la sola circostanza che le indagini avessero preso l'avvio dall'inquinamento dell'aria nella NA di OR OR non determinava l'estensione a tale matrice ambientale della contestazione, che era sempre rimasta fuori dal perimetro dell'imputazione e del processo, tanto che nessun accertamento specifico era mai stato condotto sull'aria e neppure i periti avevano mai affrontato il problema del rapporto tra concentrazione di benzene in acqua e in aria, con la conseguente compromissione del diritto di difesa degli imputati, che non avevano mai avuto la possibilità di difendersi in relazione a tale contestazione. 2.2. In secondo luogo, hanno lamentato l'omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla relazione tecnica del dott. Colombo e del dott. Dragoni, acquisita all'udienza del 15/9/2021, relativa alla assenza di pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza dell'inquinamento dell'aria, mediante la quale erano state sottolineate la errata individuazione da parte del primo giudice dei limiti normativi di riferimento (da rinvenire nel d.lgs. 81/2008, che stabilisce i limiti di esposizione dei lavoratori al benzene, anziché nel d.lgs. 155/2010, che riguarda solo e in modo generico la qualità dell'aria), e anche l'insussistenza di qualsiasi effetto negativo per la salute sulla sola base delle concentrazioni in aria rilevate nel monitoraggio dell'ARPAS e in considerazione della impossibilità di determinare una correlazione tra le concentrazioni di benzene nell'acqua e le concentrazioni della medesima sostanza nell'aria; nella medesima relazione era anche stata spiegata l'erroneità della correlazione operata dai giudici di merito tra le concentrazioni di benzene nell'acqua del mare e le concentrazioni della medesima sostanza nell'aria, che erano dipendenti anche dalle temperature e dalla pressione della colonna d'aria sovrastante le acque di mare, con il conseguente travisamento delle prove considerate dai giudici di merito. 2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 40 cpv., 434 e 449 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti. 4 Hanno, anzitutto, censurato l'affermazione della propria responsabilità, fondata sul non aver impedito la propagazione dell'inquinamento delle acque di falda provocato dalla gestione SIR al mare e all'aria, in quanto tale condotta non rientra tra quelle tipiche del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. in assenza di condotte ulteriori e successive a quelle che avevano determinato l'iniziale inquinamento, idonee a ledere ulteriormente le matrici ambientali e a sostenere causalmente l'evento (si richiama la sentenza n. 47779 del 2018). Nella vicenda in esame non vi era prova del rilascio di contaminanti nei terreni dello stabilimento successivamente al 21/12/1998 e gli imputati non avevano mai posto in essere condotte riconducibili a nuove emissioni inquinanti, cosicché le condotte puramente omissive addebitate ai ricorrenti non potevano essere considerate alla stregua di un contributo positivo di ulteriore inquinamento. In secondo luogo, hanno contestato la configurabilità nei propri confronti di una posizione di garanzia idonea a fondare l'addebito contestato, a titolo di responsabilità omissiva impropria, evidenziando che gli obblighi di bonifica di cui agli artt. 242 e ss. d.lgs. 152/2006 a carico della SY non erano sorti ex lege a seguito di condotte inquinanti poste in essere dalla stessa, bensì solo a seguito della determinazione dirigenziale n. 1969 del 11/4/2018 della Provincia di Sassari, ben oltre il periodo oggetto di contestazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa, all'epoca dei fatti, l'esistenza di una posizione di garanzia a carico degli imputati. 2.4. Con il quarto motivo hanno lamentato un ulteriore vizio della motivazione, a proposito della affermazione della riferibilità della contaminazione riscontrata nella NA alla SY e ai ricorrenti, non essendo, state adeguatamente considerate dalla Corte d'appello le censure sollevate sul punto con l'atto d'impugnazione. Mediante tale gravame era stato evidenziato il differente tipo di contaminazione riscontrato a monte e a valle della barriera idraulica;
con il medesimo atto era anche stato sottolineato come la conferenza dei servizi istruttoria dell'agosto 2011 avesse accertato che il benzene rinvenuto nel bacino della NA non aveva origine nella zona dello stabilimento a monte della barriera, che era perfettamente in funzione, ma proveniva da sacche di prodotto giacente nella fascia a valle del sistema di MISE, risalenti a epoca antecedente la messa in funzione del sistema stesso;
a tali rilievi la Corte d'appello aveva risposto in modo generico e non supportato da alcun accertamento tecnico, ipotizzando in modo congetturale che l'attraversamento da parte di acque di falda o superficiali di terreni contaminati da varie sostanze, come quelli del sito industriale di OR OR, potesse aver dato luogo a modifiche di composizione, sia in termini di rapporti percentuali tra i vari inquinanti, sia anche di comparsa o scomparsa di taluni composti. s Hanno aggiunto che con l'atto d'appello era stato evidenziato che l'estrema variabilità dei risultati confermava la tesi che il benzene non veniva veicolato dalle acque di falda ma doveva provenire da una ulteriore e diversa fonte di acqua sita nell'area della NA, giacché in caso di malfunzionamento della barriera idraulica l'afflusso di contaminanti avrebbe dovuto essere costante;
anche a tali rilievi la Corte d'appello aveva risposto in modo generico e assertivo, riproponendo gli argomenti di cui si era avvalso il primo giudice, costituiti dalla variabilità della portata della falda sotterranea e dalla influenza delle correnti marine, con la conseguente carenza e illogicità della motivazione anche su tale aspetto. Con l'atto d'appello era stata sottolineata anche l'anomalia della presenza di acqua dolce nella NA, spiegabile con la presenza di una fonte aggiuntiva di acqua nella NA, che doveva essere considerata l'origine della contaminazione ivi rinvenuta, e anche a tali rilievi la Corte d'appello aveva risposto in modo generico, sostanzialmente riportandosi a quanto esposto al riguardo nella sentenza di primo grado, nella quale tale presenza anomala di acqua dolce era stata ricondotta, in modo assertivo, al malfunzionamento della MISE. Col medesimo atto di impugnazione era stata criticata anche la rilevanza attribuita dal primo giudice all'arresto di un pozzo della barriera idraulica, che non poteva costituire conferma del malfunzionamento della barriera idraulica ritenuta causa del disastro, ma anche tali rilievi erano stati disattesi attraverso un generico e immotivato richiamo a quanto esposto sul punto nella sentenza di primo grado. 2.5. Con il quinto motivo hanno lamentato la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, in relazione ai profili di colpa ritenuti in sentenza e alla omessa assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta con l'atto d'appello, richiesta che la Corte d'appello aveva disatteso con motivazione generica e comunque insufficiente, in quanto meramente ripetitiva di quella della sentenza di primo grado. Hanno esposto che con il sesto motivo d'appello avevano evidenziato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo la quale gli imputati sarebbero stati consapevoli fin dal 2008 della inidoneità della barriera idraulica, la prima comunicazione all'azienda con cui erano stati comunicati i risultati delle analisi condotte nei mesi precedenti dalla ARPAS di iniziative necessarie per affrontare e risolvere tale problema, tra l'altro attivando la procedura per l'apertura in emergenza e in deroga alle procedure aziendali di una commessa avente a oggetto la predisposizione di un piano di indagine dell'area della NA, come richiesto dal Comune di OR OR, che tra l'altro aveva accertato l'efficienza della barriera idraulica. In relazione a tali censure svolte con il sesto motivo d'appello era stata chiesta l'acquisizione della documentazione comprovante le iniziative intraprese dagli imputati nel luglio/agosto 2010, successivamente alla ricezione delle comunicazioni con le quali erano stati resi noti i risultati delle indagini ambientali e lo stato di contaminazione da benzene riscontrato nella NA, e della relazione di consulenza ICRAM. La Corte d'appello, pur dando atto di tali doglianze e delle relative richieste, le aveva disattese sulla base delle medesime considerazioni del primo giudice, ripetendone in modo identico il percorso argomentativo, come emergeva dal raffronto tra le pagine 132 e seguenti della sentenza di primo grado e la pagina 176 della sentenza di secondo grado, il cui contenuto risultava identico, senza, comunque, esaminare i plurimi profili di censura devoluti alla Corte territoriale con l'atto d'impugnazione. Anche con riferimento alla sussistenza di una condotta colposa degli imputati non solo antecedente ma anche concomitante all'evento, oltre che alla prevedibilità di quest'ultimo, i ricorrenti hanno lamentato l'assoluta carenza della motivazione, non essendo stato considerato in alcun modo l'aspetto delle iniziative adottate dagli imputati dopo la comunicazione della contaminazione delle acque della NA. In particolare la Corte d'appello aveva ribadito la censura alla condotta degli imputati contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale essi avrebbero dovuto realizzare una barriera fisica sotterranea idonea a impedire il deflusso delle acque verso il mare, omettendo di considerare che il Ministero dell'Ambiente, con decreto del 28/11/2011, aveva approvato il progetto di bonifica della falda senza richiedere la realizzazione di alcuna barriera fisica, ma confermando l'idoneità dei sistemi di sbarramento idraulico già esistenti, e senza neppure considerare i limitati poteri di spesa e di intervento attribuiti agli imputati. 2.6. Con un sesto motivo hanno lamentato una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale e altri vizi della motivazione, con riferimento alla posizione di GI TO ES e anche con riguardo ai difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Hanno eccepito, anzitutto, che la contestazione faceva riferimento alla veste del ES di responsabile dell'area operativa Taf Management della SY, che questi aveva però assunto solamente dal 1/6/2011, con la conseguente irrilevanza della stessa, posto che le condotte contestate erano state limitate al periodo compreso tra febbraio 2010 e gennaio 2011, ma anche tale rilievo non era stato 7 n,,A considerato dalla Corte d'appello, che si era limitata anche su tale aspetto a riproporre la motivazione del primo giudice. Hanno, inoltre, lamentato la mancata considerazione della effettiva condotta tenuta dallo stesso ES, che non appena venuto a conoscenza degli esiti degli accertamenti effettuati dalla ARPAS e dalla ASL di Sassari si era attivato, entro i limiti delle sue attribuzioni dell'epoca, verificando la tempestiva e corretta risposta dell'intera struttura aziendale, garantendo il successivo coordinamento delle funzioni specialistiche di sede e affidandosi alla richieste di apertura delle commesse di emergenza attivate dalla struttura di sito, mediante le quali l'azienda aveva dato corso agli interventi richiesti dagli enti per fronteggiare la situazione emersa. Nonostante ciò, era stata affermata la responsabilità di tutti gli imputati senza considerare la specificità delle funzioni ricoperte da ciascuno di essi e i poteri di spesa loro conferiti. Tali aspetti erano stati tutti sottoposti alla Corte d'appello con i motivi di gravame, disattesi anche a tale proposito attraverso un generico e acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, privo di effettiva considerazione delle doglianze degli appellanti. 2.7. Con il settimo motivo hanno lamentato l'omessa acquisizione di una prova decisiva, con la conseguente violazione di disposizioni di legge processuale e mancanza di motivazione sul punto, con riferimento alla posizione di ES PA. Hanno esposto che in relazione alla contestazione di inerzia dell'Ingegner PA, con l'atto d'appello era stata chiesta l'acquisizione dei documenti allegati sub 4, 5 e 6, allo scopo di dimostrare come successivamente al febbraio 2010 lo stesso si fosse prontamente e immediatamente attivato allo scopo di dare risoluzione al problema dell'inquinamento della NA, riscontrato per la prima volta nel febbraio 2010, ma anche in relazione a tale richiesta la Corte d'appello non si era pronunciata, omettendo tra l'altro di considerare che solamente il 26/7/2010 gli enti pubblici avevano informato la SY dei risultati delle indagini ambientali dagli stessi eseguite;
che il 6/8/2010 il ricorrente aveva comunicato a tali enti la disponibilità della società a eseguire attività di monitoraggio per un valore di 700.000,00 euro per la redazione di un piano di monitoraggio ambientale, campionamento di acque di mare e piano di investigazione del sottosuolo;
che in data 11/8/2010, nel corso di una riunione tra gli enti e l'Ingegner PA, era stato concordato di effettuare le attività di campionamento in contraddittorio e il 13/8/2010 lo stesso Ingegner PA aveva inviato agli enti la copia della specifica tecnica per l'esecuzione del piano di indagine, predisposta dalla THEOLAB;
che il 18/8/2010 il Sindaco di OR OR, con ordinanza sindacale, aveva preso atto della disponibilità manifestata dalla SY. Tutto ciò era stato ignorato dalla Corte d'appello, che non aveva considerato l'attivazione del PA e degli altri ricorrenti non appena informati dell'inquinamento della NA. Hanno censurato anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto attivarsi anche prima del febbraio 2010, a far tempo dal 2008, allo scopo di verificare cosa avveniva in mare a distanza di quattro anni dalla attuazione della barriera idraulica e della trincea drenante, ovvero del sistema che avrebbe dovuto garantire la completa chiusura del sistema, in quanto la Corte d'appello aveva omesso di considerare la relazione tecnica richiesta dal pubblico ministero ai tecnici dell'ICRAM nell'ambito del procedimento penale n. 2946/2005 r.g.n.r., che conteneva una valutazione sulla tenuta ed efficienza del sistema di barrierannento idraulico e dava atto dell'esistenza di una contaminazione di tipo diverso, per la diversa distribuzione dei contaminanti nei campioni, tra l'area dello stabilimento e quella della NA. 2.8. Analoghi rilievi hanno sollevato con l'ottavo motivo riguardo alla posizione di garanzia e ai profili di colpa ritenuti in sentenza nei confronti di SC AZ. Hanno censurato, in particolare, l'affermazione secondo cui il AZ aveva, a far tempo dal maggio 2008, la responsabilità del controllo e attuazione delle opere di MISE, in quanto dalla documentazione prodotta risultava che al AZ era stata assegnata unicamente la responsabilità delle attività operative inerenti al funzionamento e alla manutenzione della barriera idraulica e dell'impianto TAF a essa asservito e che lo stesso AZ non aveva poteri di decisione né di spesa. Con l'atto d'appello, inoltre, era stato evidenziato che anche il AZ fino a tutto il mese di luglio 2010 non aveva alcuna evidenza del fenomeno di contaminazione da benzene delle acque della NA, né delle indagini eseguite dalla ARPAS a partire da febbraio 2010 e che, una volta venuto a conoscenza del fenomeno, si era immediatamente anch'egli adoperato per dare corso - come richiesto dal Comune di OR OR - a un piano di indagine finalizzato ad accertarne le cause, richiedendo fin dal 6/8/2010 all'Ingegner PA l'apertura di una commessa con iter di emergenza e in deroga alle procedure aziendali, per l'esecuzione di tale piano di indagine. Anche tali rilievi erano, però, stati del tutto ignorati dalla Corte d'appello, che aveva omesso di considerarli e di confrontarsi con essi, disattendendoli attraverso un pedissequo e acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, desumibile dal raffronto tra i testi delle due motivazioni, in particolare delle pagine da 175 a 177 della sentenza di secondo grado e di quelle 130, 131 e 133 della sentenza di primo grado. Anche le richieste di acquisizione di documenti avanzate dalla difesa del AZ ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. erano state disattese dalla Corte d'appello I n modo del tutto immotivato. 9 Hanno censurato anche l'affermazione della configurabilità di una posizione di garanzia in capo al AZ, ribadendo che lo stesso non aveva alcuna possibilità di attuare ulteriori interventi di MISE, né di realizzare una barriera fisica, per la indisponibilità dei poteri di decisione e di spesa necessari, e che il mancato esercizio da parte del AZ e degli altri ricorrenti dei poteri di segnalazione e sollecitazione nei confronti della SY (allo scopo di indurla a realizzare una barriera fisica, ritenuta dalla Corte d'appello l'unico intervento idoneo a impedire l'evento) non consentiva di ritenerli titolari di poteri impeditivi, giacché questi richiedono la titolarità in capo al garante di autonomi poteri di intervento, idonei a impedire il verificarsi dell'evento, che avrebbero richiesto, nella specie, la titolarità dei poteri di decisione e di spesa necessari per disporre la progettazione e la realizzazione di una barriera fisica, poteri di cui la stessa Corte d'appello aveva escluso la sussistenza in capo al AZ. Hanno censurato anche l'affermazione della prevedibilità dell'evento da parte del AZ, posto che il giudizio di prevedibilità va compiuto con riferimento all'evento concreto (si richiama la sentenza n. 38343 del 2014), cioè quello effettivamente verificatosi, in quanto tutte le verifiche effettuate (da SNAMPROGETTI, SAIPEM, GOLDER), fino al 2005, avevano concluso per l'idoneità dello sbarramento idraulico in esercizio. 2.9. Infine, con il nono motivo, hanno denunciato l'inosservanza degli artt. 185 cod. pen. e 311 d.lgs. 152/2006 e ulteriori vizi della motivazione, con riferimento alle statuizioni civili. Hanno ribadito quanto esposto nel decimo motivo d'appello, a proposito della mancata dimostrazione, da parte della Regione Sardegna e del Comune di OR OR, di aver dovuto affrontare oneri o sostenere spese correlate ai fatti oggetto d'imputazione, né di avere subito una lesione dell'immagine o del prestigio, che la Corte d'appello non aveva adeguatamente considerato, omettendo anche di tenere conto del fatto che le spese e gli oneri per le attività di indagine e monitoraggio per l'esecuzione del piano di indagine volto all'accertamento delle cause della contaminazione da benzene riscontrata nelle acque della NA erano state sostenute direttamente dalla SY e non dal Comune di OR OR, né dalla Regione Sardegna;
neppure vi era prova di danno non patrimoniale, cosicché anche la provvisionale di euro 100.000,00 assegnata a detti enti territoriali risultava ingiustificata. Analoghe censure hanno sollevato in relazione al diritto al risarcimento dei danni riconosciuto ad ND e NN ES e quanto alla misura della provvisionale, pari a euro 50.000,00, loro riconosciuta, confermati in modo apodittico e ignorando le censure sollevate anche su tale punto con l'atto d'appello, nel quale era stata evidenziata la mancata dimostrazione di qualsiasi conseguenza pregiudizievole per i ES, e anche a proposito del diritto al risarcimento del 10 danno morale riconosciuto alla ANPANA, alla Lega per l'Abolizione della Caccia, al Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, al Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna, nella misura di 10.000,00 euro ciascuno. Hanno anche eccepito la duplicazione del risarcimento del danno riconosciuto al Ministero dell'Ambiente, cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 200.000,00 euro, in quanto la SY, sin dal 2015, aveva dato avvio agli interventi di ripristino ambientale, attraverso la realizzazione di opere di impermeabilizzazione del bacino della NA Servizi, idonee a intercettare le acque sotterranee onde evitare l'afflusso di inquinanti, cosicché il risarcimento per equivalente a favore del Ministero dell'Ambiente costituiva una duplicazione risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, ampiamente riproduttivo dell'atto d'appello dagli stessi proposto, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte d'appello di Cagliari, è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 1, cod. proc. pen., a causa del mancato rispetto del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, che deriverebbe dalla affermazione della loro responsabilità per l'inquinamento della matrice ambientale aria benché fosse stato loro contestato solamente l'inquinamento del mare e tutti gli accertamenti svolti, sia nel corso delle indagini preliminari sia nel giudizio, avessero avuto a oggetto solo tale aspetto, non è fondato. Va, in premessa, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in Il sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di ES, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 dei 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Rv. 281477). Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 229756; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782). È stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052, nella quale è stato chiarito che non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa 12 dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, P., Rv. 238345; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D. Rv. 241446; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770). Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine. Ora, nel caso in esame la Corte d'appello di Cagliari, nel disattendere l'identica eccezione sollevata nel giudizio di secondo grado con il primo motivo d'appello, ha evidenziato che la contaminazione della matrice ambientale aria costituisce diretta e immediata conseguenza della contaminazione del mare, a causa della natura altamente cancerosa e volatile degli inquinanti rinvenuti nelle acque della NA, e che proprio l'inquinamento dell'aria nella zona della NA di OR OR aveva dato avvio alle indagini ed era stato uno dei vari aspetti in ordine ai quali gli imputati avevano avuto modo di interloquire, svolgendo le proprie difese anche su tale punto;
a sostegno di tale affermazione nella sentenza sono riportati stralci di comunicazioni dei Vigili del Fuoco di Sassari, dell'Arpas, della ASL di Sassari e del Comune di OR OR, nei quali si dà atto della presenza nell'area della NA di esalazioni nocive, della necessità di eseguire prelievi e analisi dell'acqua e dell'aria, di monitorare entrambe tali matrici ambientali, degli esiti delle investigazioni svolte, alle quali aveva partecipato anche la SY, che era stata informata dell'attività di monitoraggio delle condizioni dell'acqua e dell'aria, evidenziando come gli imputati avessero avuto la possibilità di svolgere le proprie difese al riguardo, anche perché l'aspetto dell'inquinamento dell'aria era stato ampiamente investigato anche dai periti nominati dal Giudice delle indagini preliminari nel corso dell'incidente probatorio che questi aveva disposto. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi ribaditi dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso circa la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, giacché, come evidenziato, e come è stato già ampiamente sottolineato 13 nella motivazione della sentenza impugnata, l'inquinamento dell'aria era stato ciò che aveva dato l'avvio alle indagini, prima amministrative e poi penali, e tale aspetto è sempre stato investigato, sia dagli organi amministrativi, sia dalla polizia giudiziaria, sia dai periti nominati dal giudice, ed era noto sia alla SY, sia a tutti e tre i ricorrenti, che anche a tale riguardo hanno potuto ampiamente interloquire e svolgere le proprie difese;
esso, inoltre, costituiva certamente sviluppo prevedibile della condotta contestata, consistente nell'aver cagionato, per colpa, lo sversamento di sostanze inquinanti in mare, senza alcun specificazione circa la matrice ambientale contaminata, cosicché deve escludersi essersi verificata una indebita estensione della condotta contestata o delle sue conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente e per la salute, che non erano state specificate nell'imputazione, nella quale è contestato solamente lo sversamento nel mare di sostanze inquinanti (accertato come proveniente dall'impianto della SY e che ha generato anche l'inquinamento dell'aria della zona circostante). Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, relativo all'omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla relazione tecnica del dott. Colombo e del dott. Dragoni, acquisita all'udienza del 15/9/2021, relativa alla assenza di pericolo per la pubblica incolumità in conseguenza della contaminazione dell'aria, e alla errata considerazione da parte dei giudici di merito degli elementi di prova acquisiti, stante il carattere indebito della correlazione dagli stessi compiuta tra la concentrazione di benzene nell'acqua del mare e la concentrazione della medesima sostanza nell'aria, è inammissibile. Attraverso la censura di omessa valutazione di una prova e del travisamento della stessa i ricorrenti, in realtà, propongono una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una diversa lettura, alternativa rispetto a quella dei giudici e da contrappore a essa, in guisa tale da escludere il pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza dell'inquinamento dell'aria a causa dello sversannento in mare di benzene. Si tratta, però, di prospettazione non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, 14 P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Neppure può dirsi che vi sia stato un travisamento della prova. Vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: i ricorrenti, infatti, non lamentano che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretendono una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censurano l'affermazione della sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza dell'inquinamento dell'aria, che, però, è stato ravvisato all'esito di un percorso argomentativo logico e approfondito, idoneo a illustrare le ragioni di tale affermazione, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiarito che il costante e risalente afflusso di benzene e altri inquinanti nelle acque della NA Servizi del OR Industriale di OR OR aveva determinato anche l'inquinamento dell'aria, a causa della estrema volatilità del benzene, capace di evaporare a contatto con l'aria e di essere pertanto trasportato ben oltre il luogo dove affluisce allo stato liquido, e che tale inquinamento, in ragione della sua risalenza nel tempo e della sua entità, costituiva un pericolo per la pubblica incolumità; tale conclusione, che è stata contestata dai ricorrenti sulla base di quanto esposto nella suddetta relazione tecnica del dott. Colombo e del dott. Dragoni (secondo cui vi sarebbe stata una errata considerazione degli elementi di prova, a causa del carattere indebito della correlazione compiuta tra la concentrazione di benzene presente nell'acqua del mare e la concentrazione della medesima sostanza nell'aria), è stata giustificata considerando l'entità del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di gran lunga superiore alla soglia massima prevista per le concentrazioni nel mare (anche di migliaia di volte) e quindi conseguentemente assai elevata anche per le concentrazioni nell'aria; la Corte d'appello ha sottolineato sul punto che la contaminazione dell'aria era emersa chiaramente sia dal monitoraggio eseguito dall'Arpas il 16/4/2010, sottolineando le concentrazioni di benzene rilevate nell'acqua della NA e nell'aria della zona circostante, sia 15 4-u dai rilievi eseguiti dai periti, evidenziando come il livello di contaminazione riscontrato in tale data fosse di 500 volte superiore alla media annua, concludendo nel senso della esistenza di una correlazione, resa evidente dalle analisi eseguite, tra il livello di inquinamento delle acque e quello di inquinamento dell'aria e per la pericolosità di quest'ultimo per la pubblica incolumità. Si tratta di considerazioni logiche e conformi alle regole razionali, oltre che corrette in diritto, non essendo richiesto dall'art. 434 cod. pen., ai fini della configurabilità di un disastro che sia fonte di pericolo per la pubblica incolumità, che tale pericolo sia desumibile dal superamento di determinati indici o criteri normativi„ quali, nel caso in esame, le concentrazioni soglia di contaminazione delle acque e dell'aria, in quanto tale requisito della condotta non è previsto dalla disposizione, che richiede solo che si determini un pericolo per l'incolumità pubblica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione dei giudici di merito e non deve avere necessariamente una base normativa (nel senso proposto dai ricorrenti), né richiede il superamento dei suddetti livelli ci concentrazione soglia di contaminazione (CSC), potendo fondarsi anche solo sul ragionamento logico e su massime di esperienza (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 58023 del 17/05/2017, Pellini, Rv. 271841), come è avvenuto nel caso in esame, nel quale tale situazione di pericolo è stata ravvisata in modo logico in considerazione della entità del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazioni in acqua e della loro stretta correlazione con la contaminazione dell'aria. Tali rilievi sono stati censurati dai ricorrenti proponendo, sia pure sulla base della suddetta relazione tecnica, una diversa valutazione sul piano del merito dei dati disponibili, fondata, tra l'altro, sul ritenuto carattere indebito della correlazione tra inquinamento dell'acqua e inquinamento dell'aria e sulla erroneità degli indici di riferimento considerare (da rinvenire nel d.lgs. 81/2008, che stabilisce i limiti di esposizione dei lavoratori al benzene, anziché nel d.lgs. 155/2010, che riguarda solo e in modo generico la qualità dell'aria), oltre che sulla insussistenza di qualsiasi effetto negativo per la salute sulla sola base delle concentrazioni in aria rilevate nel monitoraggio dell'ARPAS: si tratta, però, di doglianza che, come ricordato, non è consentita in sede di legittimità, in presenza di argomenti non manifestamente illogici posti a fondamento della affermazione della sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e della assenza di indici normativi vincolanti al fine dell'accertamento di una tale situazione di pericolo, essendo volta a conseguire una indebita rivisitazione delle risultanze istruttorie sul piano della loro lettura e del loro apprezzamento, non consentita in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo, relativo all'errata applicazione degli artt. 40 cpv., 434 e 449 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della 16 o-t: esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti, non è fondato, in quanto l'esistenza di tale posizione non è stata correlata esclusivamente al pregresso inquinamento della falda in corrispondenza dello stabilimento SIR (successivamente acquisito dalla SY di cui gli imputati erano dipendenti), né alla determinazione adottata dalla Provincia di Sassari nel 2018, ma a una ben più articolata situazione. La Corte d'appello ha, infatti, al riguardo evidenziato che la responsabilità degli imputati non è stata affermata per l'omessa bonifica del sito contaminato, ossia dell'area industriale in cui sorge lo stabilimento realizzato dalla SIR e poi trasferito alla ENICHEM, che aveva poi mutato la propria denominazione in SY (di cui i ricorrenti erano dipendenti), ma per aver omesso di evitare, adottando le opportune cautele, la prosecuzione della contaminazione ambientale, conseguente all'inquinamento del terreno e delle falde sotterranee, da cui derivava l'afflusso di benzene nelle acque del mare e la successiva contaminazione dell'aria; in proposito la Corte d'appello ha evidenziato quanto accertato dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, che hanno ricondotto l'inquinamento della falda acquifera e quello conseguente del mare al fatto che le acque meteoriche e quelle sotterranee provenienti dalla zona a monte idrogeologico dello stabilimento SY, passando per i terreni contaminati dove sorge il sito, estraevano e portavano a valle, e quindi al mare, le sostanze chimiche di origine industriale ivi presenti. Quanto alla efficacia dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) approntati dal gestore del sito (cioè la SY), costituite da una barriera idraulica e da una trincea drenante, è stato sottolineato quanto accertato dai periti, che hanno evidenziato che tali misure hanno solo parzialmente ridotto il deflusso a mare delle sostanze inquinanti presenti nel suolo e nella falda sottostante lo stabilimento, con la conseguenza che gli eventi meteorici e le acque sotterranee non avevano mai cessato, neppure dopo l'attuazione delle suddette opere di messa in sicurezza di emergenza (che avrebbero in breve tempo dovuto impedire l'estendersi dell'inquinamento), di raggiungere e inquinare il tratto di mare antistante il sito industriale di OR OR e anche l'area della NA Servizi e, conseguentemente, anche l'aria. Per ciò che concerne le specifiche responsabilità dei ricorrenti, la Corte d'appello, dopo aver precisato che la consumazione del reato doveva ritenersi cessata il 19 gennaio 2011, quando venne disposta l'interdizione dell'area, e non il 1 luglio 2013 come indicato nella imputazione, ha evidenziato che GI TO ES era stato responsabile del trattamento acque di falda (TAF) dal 1/6/2011 ed era quindi responsabile della gestione delle opere di bonifica delle acque di falda, ma sin dal 1/1/2008 era stato responsabile dell'Unità di Ingegneria e Tecnologie Ambientali della SY, con il compito di assicurare la definizione e lo sviluppo dei piani di caratterizzazione, dell'analisi del rischio e dei progetti 17 operativi ed esecutivi degli interventi di bonifica approvati e anche di fornire supporto ai direttori di stabilimento e ai responsabili dei siti bonificare;
con ordine di servizio n. 501 del 2010 era stato nominato, a decorrere dal 9/3/2010, responsabile dei siti (della SY) da bonificare, compreso quello di OR OR, con alle sue dirette dipendenze ES PA (responsabile dei siti da bonificare della Sardegna), con il compito, tra l'altro, di assicurare l'indirizzo e il controllo delle attività di indagine preliminare, messa in opera delle misure di prevenzione e mezza in sicurezza delle aree. Il suddetto ES PA aveva rivestito, dal 1/1/2008 al 1/6/2011 la funzione di responsabile della gestione siti da bonificare della Sardegna, compreso quello di OR OR. A proposito delle sue attribuzioni la Corte d'appello ha sottolineato che con l'ordine di servizio n. 472 del 2007 (confermato con ordine di servizio n. 501 del 2010) gli erano stati assegnati, evidentemente a far tempo dalla assunzione dell'incarico, i compiti di assicurare lo svolgimento delle indagini preliminari e la messa in opera delle misure di prevenzione e messa in sicurezza e anche di assicurare la definizione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione e di promuovere la definizione dei progetti operativi di bonifica per i siti di sua competenza. SC AZ, responsabile del trattamento acque di falda (TAF) del sito di OR OR dal 1/6/2011 già dal 7/5/2008 era stato indicato come responsabile dei siti da bonificare di OR OR e Ottana, alle dipendenze di ES PA, con il compito, tra l'altro, di seguire la caratterizzazione del sito, l'attuazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e di contribuire alla definizione delle bonifiche. Sulla base di queste attribuzioni la Corte d'appello, sottolineando le specifiche funzioni attribuite a tutti e tre i ricorrenti, tra l'altro proprio in relazione all'impianto di OR OR della SY, con responsabilità direttamente collegate al grave inquinamento dell'area, ha ritenuto che il disastro ambientale verificatosi nella NA Servizi di OR OR, quantomeno da febbraio 2010 a gennaio 2011, sia eziologicamente riconducibile alle condotte omissive dei ricorrenti, sottolineandone l'inerzia di fronte al malfunzionamento e alla insufficienza delle misure di sicurezza di emergenza adottate (cioè la barriera idraulica e la trincea drenante), che era stata reiteratamente segnalata dagli organi di controllo sulla base delle rilevazioni eseguite, che attestavano la grave presenza di inquinanti nei piezometri a valle della barriera, anche dopo l'attivazione a regime della stessa, ed evidenziando anche l'omissione da parte degli imputati di cautele e di misure ulteriori rispetto a quelle poste in essere e risultate inefficaci o comunque insufficienti, della cui necessità i ricorrenti, in virtù delle loro competenze e in considerazione delle loro specifiche attribuzioni, avrebbero dovuto rendersi conto. 18 " a t;
Nella motivazione della sentenza impugnata sono, in particolare, state ampiamente richiamate le plurime segnalazioni effettuate da vari organismi di controllo della inefficacia dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza adottati dalla SY;
è stata evidenziata l'inerzia degli imputati, che avevano ignorato tali segnalazioni facendo affidamento sugli studi commissionati dalla SY a società specializzate, circa la sufficienza di detti sistemi di messa in sicurezza di emergenza, nonché la prevedibilità della verificazione, o, comunque, dell'aggravamento dell'inquinamento per effetto del protrarsi della dispersione di inquinanti dall'area sottostante lo stabilimento verso il mare, e l'evitabilità dello stesso da parte degli imputati. Deve, dunque, escludersi che l'affermazione della responsabilità degli imputati sia stata fondata esclusivamente sulla pregressa contaminazione dell'area e sulla inottemperanza agli obblighi di bonifica gravanti sulla SY, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la loro responsabilità è stata affermata per non avere adottato, come pure loro incombeva in ragione degli specifici ruoli ricoperti, misure di messa in sicurezza ulteriori rispetto a quelle adottate e rivelatesi insufficienti, per evitare che dall'area contaminata proseguisse e si aggravasse l'inquinamento del mare e, con esso, quello dell'aria, che, dunque, proseguisse un fenomeno in atto ma non esaurito e che, anzi, proprio a causa della mancata adeguata attivazione degli imputati, proseguì e si aggravò. Ciò si ricava dall'ampia e approfondita ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, nella quale, come evidenziato, sono state illustrate le competenze, le attribuzioni e i ruoli dei ricorrenti, nonché quanto emerso dalle indagini amministrative e penali circa esistenza e origine dell'inquinamento, e anche l'inerzia degli imputati medesimi nonostante la segnalazione di tale inquinamento del mare e dell'aria e della origine di tali fenomeni e i loro obblighi di attivazione (derivanti dalla pacifica derivazione dell'inquinamento dalla contaminazione dell'area sottostante lo stabilimento della SY), la evitabilità di tali fenomeni attraverso l'adozione di cautele e misure ulteriori, che avrebbero contribuito quanto meno a ridurre l'entità dei fenomeni e della contaminazione del mare e dell'aria. Deve, pertanto, escludersi che, come prospettato nel ricorso, sia stata affermata una responsabilità da posizione o di natura oggettiva o per un reato diverso da quello da quello contestato, cioè per una omessa bonifica, essendo state chiaramente e logicamente individuate condotte omissive degli imputati positivamente orientate e messe in relazione causale con gli eventi di danno e di pericolo contestati, ossia l'inquinamento del mare e dell'aria e il pericolo per la pubblica incolumità verificatosi a causa dell'inquinamento dell'aria. La verificazione del disastro ambientale contestato non è stata, cioè, affermata per l'omessa bonifica dell'area, bensì a seguito dell'accertamento della 19 0. l;
verificazione degli eventi di danno e di pericolo per la pubblica incolumità conseguenti a comportamenti colposi causalmente produttivi dell'inquinamento dell'aria. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati con il terzo motivo di ricorso. 5. Il quarto motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato un ulteriore vizio della motivazione, a proposito della affermazione della riferibilità alla SY della contaminazione riscontrata nella NA, oggetto di espresse e specifiche censure formulate nell'atto d'appello e che non sarebbe state adeguatamente considerate dalla Corte territoriale, è inammissibile, in quanto, oltre a essere riproduttivo di doglianze sollevate nel corso del giudizio di primo grado e di quello d'appello, che non sono affatto state trascurate dai giudici di merito, attiene alla ricostruzione dei fatti, in particolare dell'origine della contaminazione delle acque della NA di OR OR, che è stata accertata in modo logico da entrambi i giudici di merito, che ne hanno dato giustificazione con motivazione idonea e priva di illogicità manifeste, come tale insuscettibile, come già ricordato, di rivisitazione sul piano della lettura degli elementi di prova. In particolare, la Corte d'appello ha indicato in modo logico i plurimi elementi ritenuti in modo logico dimostrativi della riconducibilità dell'inquinamento del mare e dell'aria alle sostanze inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo dello stabilimento della SY, tra cui, soprattutto, le risultanze delle indagini svolte dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, i quali hanno evidenziato la presenza nel tratto di mare nel quale furono eseguiti i campionamenti di sostanze chimiche del tutto estranee alla normale composizione delle acque marine e, in particolare, di benzene, in alcuni casi con concentrazioni anche superiori di 90.000 volte a quella prevista come soglia di contaminazione delle acque di falda dalla tabella allegata al d.lgs. n. 152 del 2006, spiegandone l'origine petrolchimica (non essendo tali sostanze normalmente presenti naturalmente né nelle acque marine né in quelle superficiali o sotterranee, né nel terreno), e attribuendone l'origine al sito industriale posto al monte idrogeologico della costa (cioè allo stabilimento della SY), avendone rilevato la presenza sia a monte sia a valle della barriera idraulica realizzata dalla SY proprio allo scopo di evitare il deflusso degli inquinanti;
è, inoltre, stato sottolineato come le sostanze inquinanti rilevate nelle acque del mare, in particolare il benzene, fossero presenti nei cicli produttivi dello stabilimento di OR OR della SY e che lo stesso gestore di tale impianto aveva comunicato, sin dal 21/12/1998, un pesantissimo stato di inquinamento dei terreni dello stabilimento, per effetto di sostanze impiegate o prodotte nel ciclo industriale (evidentemente disperse nel corso del tempo nel suolo), con la conseguenza che doveva ritenersi che l'inquinamento 20 della falda acquifera e quello conseguente del mare dovevano essere ricondotti al fatto che le acque meteoriche e quelle sotterranee provenienti dalla zona a monte idrogeologico dello stabilimento, passando per i terreni contaminati dove sorge il sito, estraevano e portavano a valle, e quindi al mare, le sostanze chimiche di origine industriale ivi presenti. Sulla base di questi accertamenti e delle considerazioni tecniche fondate su di essi, oltre che della mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa, che non è mai stata fornita, nel corso degli anni in cui si sono svolte le indagini amministrative e tecniche, né dai responsabili della SY o dello stabilimento, né dai ricorrenti, ai quali pure la presenza degli inquinanti era stata ripetutamente segnalata, la Corte d'appello ha, quindi, ribadito la derivazione causale dell'inquinamento del mare e dell'aria dalle sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo dello stabilimento in questione e dalle falde d'acqua ivi esistenti. Di tale accertamento, che è fondato su considerazioni razionali ed è stato spiegato in modo logico, i ricorrenti hanno proposto una rivisitazione, generica, in quanto priva di reale confronto critico con il complesso della motivazione della sentenza impugnata e di tutti i plurimi elementi di prova in esso indicati e considerati, e fondata su una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie, volta a conseguirne una considerazione e una interpretazione alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è insuscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità di tale motivo di ricorso. 6. Il quinto motivo, relativo ai profili di colpa ritenuti in sentenza e alla omessa assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta, costituita dalla documentazione attestante le iniziative adottate dai ricorrenti una volta appreso dello stato di contaminazione da benzene della NA e dalla relazione ICRAM prodotta in altro procedimento penale, è anch'esso inammissibile. Entrambe tali doglianze sono volte, anche a questo proposito, nella prospettiva della conoscenza da parte dei ricorrenti della perdurante contaminazione delle acque del mare in conseguenza della contaminazione del terreno sottostante lo stabilimento della SY e della loro adeguata attivazione una volta informati di tale situazione, a conseguire una rivisitazione di accertamenti di fatto, circa la conoscenza di tale situazione e la condotta tenuta dagli imputati, che sono stati adeguatamente illustrati, con argomenti idonei e non manifestamente illogici, non suscettibili di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito in questa sede di legittimità. La Corte d'appello, nel disattendere le analoghe censure formulate dagli imputati con l'atto d'appello, ha, infatti, evidenziato che la contaminazione da benzene accertata nella NA di OR OR a partire dal febbraio 2010 era un 21 evento ampiamente prevedibile, in quanto le varie autorità di controllo nazionali e locali avevano già in precedenza più volte evidenziato e segnalato, nelle varie conferenze di servizi relative alla attivazione della barriera idraulica, l'inidoneità di tale misura a contenere l'imponente afflusso di contaminanti provenienti dal sottosuolo dello stabilimento della SY, di cui, quindi, la società e i suoi organi erano pienamente informati. Ciò si ricavava anche dalla nota del 6/4/2009 con la quale SC AZ, quale responsabile del sito di OR OR, dava atto dei risultati di verifica dell'efficacia dello sbarramento idraulico eseguiti da OL Associates, omettendo poi però di considerare quanto emerso dall'istruttoria ISPRA del luglio 2009, redatta in vista della conferenza dei servizi decisoria del 30/7/2009, nella quale si dà conto dei dati forniti dal gestore, relativi a campionamenti eseguiti a valle della barriera idraulica dal dicembre 2007 al marzo 2009, dai quali era emerso che un numero cospicuo di analiti eccedeva la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) anche di diversi ordini di grandezza e che riguardo al benzene erano emersi dati allarmanti superiori di migliaia di volte alle CSC: tali risultati avrebbero dovuto, necessariamente, mettere in allarme i responsabili della SY, che, da tempo, erano informati della persistenza e della prosecuzione dell'inquinamento e della contaminazione delle acque del mare da parte di agenti inquinanti provenienti dal sottosuolo e dalle falde acquifere sottostanti l'area dello stabilimento della stessa SY. A fronte di tale situazione gli imputati, pur se dotati di limitati poteri di spesa e di iniziativa, come sottolineato nel ricorso e riconosciuto anche dalla Corte d'appello, non sollecitarono le iniziative necessarie per eliminare tale fenomeno, costituite, anche in considerazione della necessaria temporaneità delle misure di sicurezza di emergenza (MISE), dalla realizzazione di una barriera fisica (costituita da uno soarramento inserito verticalmente nel sottosuolo fino ad adeguata profondità atto a impedire il deflusso delle acque verso il mare), che era stata sollecitata dalla conferenza dei servizi decisoria del 6/12/2004 (epoca di attivazione della barriera), di cui la SY ha deliberato la realizzazione solamente nel novembre 2015, di cui invece gli imputati avrebbero dovuto segnalare e sollecitare la necessità, giacché ciò avrebbe costretto la società a prendere atto della insufficienza della barriera idraulica e anche della gravità dell'inquinamento del mare. A fronte di tali rilievi, del tutto idonei a giustificare l'affermazione della consapevolezza da parte degli imputati, sin dalla assunzione delle loro cariche, dunque dal 2008, della gravità e dell'origine dell'inquinamento e della insufficienza della barriera idraulica a farvi fronte, le doglianze in ordine alla mancata acquisizione della relazione ICRAM e riguardo alle iniziative adottate dagli imputati sono prive della necessaria specificità, in quanto non si confrontano con il complesso degli argomenti sulla base dei quali sono state disattese le doglianze 22 formulate con l'atto d'appello ed è stata ribadita la dichiarazione di responsabilità degli imputati;
tali doglianze, inoltre, non indicano come gli aspetti prospettati con il motivo di ricorso potrebbero sovvertire tale complesso di argomenti, ossia escludere la consapevolezza della provenienza dell'inquinamento e della sua gravità e della necessità di realizzare una barriera fisica per farvi fronte;
sono, altresì, volte, anche a tale proposito, a conseguire una riconsiderazione degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, per conseguirne una lettura alternativa, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità. Quanto alla omessa assunzione della suddetta relazione ICRAM va anche evidenziato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato cosicché le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d'ufficio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che nella specie non è neppure stata allegata, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le tante e da ultimo, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585, nonché, nel medesimo senso, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061, e Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318, e Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 266145). Ciò comporta che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute, che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (così Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163, e Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323). Poiché né detta assoluta necessità né l'esistenza di lacune, manifeste illogicità o contraddizioni sono state allegate, la doglianza circa la mancata acquisizione di detta relazione risulta inammissibile anche per tale ragione. 7. Il sesto motivo, mediante il quale è stata lamentata una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale e altri vizi della motivazione, con riferimento alla posizione di GI TO ES, anche con riguardo al difetto di correlazione tra l'accusa rivoltagli e la sentenza, è, complessivamente, infondato. Riguardo alla responsabilità di tale ricorrente la doglianza è volta, tra l'altro di nuovo genericamente, a censurare la ricostruzione delle modalità di realizzazione delle condotte e della loro relazione causale con l'evento contestato, proponendo 23 una diversa valutazione del ruolo e delle condotte dei ricorrenti, in particolare del ES, che, però, è stato chiarito adeguatamente dalla Corte d'appello, che, al riguardo, come già evidenziato a proposito del terzo motivo, ha evidenziato che GI TO ES era stato responsabile del trattamento acque di falda (TAF) dal 1/6/2011, ed era quindi responsabile della gestione delle opere di bonifica delle acque di falda, e che sin dal 1/1/2008 era stato responsabile dell'Unità di Ingegneria e Tecnologie Ambientali della SY, con il compito di assicurare la definizione e lo sviluppo dei piani di caratterizzazione, dell'analisi del rischio e dei progetti operativi ed esecutivi degli interventi di bonifica approvati e anche di fornire supporto ai direttori di stabilimento e ai responsabili dei siti bonificare;
con ordine di servizio n. 501 del 2010 egli era stato nominato, a decorrere dal 9/3/2010, responsabile dei siti (della SY) da bonificare, compreso quello di OR OR, con alle sue dirette dipendenze ES PA (responsabile dei siti da bonificare della Sardegna), con il compito, tra l'altro, di assicurare l'indirizzo e il controllo delle attività di indagine preliminare, messa in opera delle misure di prevenzione e mezza in sicurezza delle aree. Sulla base di tali elementi i giudici di merito, in modo concorde, hanno ravvisato la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento da parte del ES, in ragione del suo ruolo, delle sue attribuzioni, delle sue competenze e delle informazioni in suo possesso, da epoca certamente anteriore alla data di interdizione e sgombero dell'area nella quale si trova lo stabilimento della SY, cosicché anche le censure sollevate sul punto della sua responsabilità risultano volte a censurare un accertamento di fatto, che è stato motivato adeguatamente e in modo logico dai giudici di merito e non è dunque suscettibile di rivisitazioni sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. La doglianza in ordine alla mancanza di correlazione tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza, per ciò che concerne la qualifica soggettiva del ES, non è fondata per le ragioni già esposte a proposito del primo motivo, in quanto il nucleo essenziale della condotta è stato sufficientemente descritto nella imputazione e l'affermazione della responsabilità del ricorrente anche per le sue condotte anteriori al conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento acque di falda (TAF) indicato nella imputazione costituiva uno sviluppo prevedibile della contestazione ed era insito nella stessa, oltre a essere aspetto che è stato oggetto di ampio dibattito processuale, con la conseguente insussistenza di pregiudizio per il diritto di difesa del ES e l'infondatezza della censura sollevata su tale punto. 8. Il settimo motivo, relativo all'omessa acquisizione di una prova decisiva, con la conseguente violazione di disposizioni di legge processuale e mancanza di motivazione sul punto, con riferimento alla posizione di ES PA, è 24 inammissibile, sia perché è volto, anch'esso, a sollecitare una riconsiderazione delle prove nella valutazione della condotta del PA, che, come ricordato, non è consentita nel giudizio di legittimità; sia perché la sentenza di primo grado è stata resa a seguito di giudizio abbreviato e quindi, come ricordato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute, che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, aspetti, questi, che nel caso in esame non sono stati prospettati. Va aggiunto che anche a proposito di ES PA la Corte d'appello, come già evidenziato anche a questo riguardo a proposito del terzo motivo di ricorso, ha spiegato che lo stesso aveva rivestito, dal 1/1/2008 al 1/6/2011 la funzione di responsabile della gestione siti da bonificare della Sardegna, compreso quello di OR OR;
in particolare la Corte d'appello ha sottolineato che con l'ordine di servizio n. 472 del 2007 (confermato con ordine di servizio n. 501 del 2010) gli erano stati assegnati, evidentemente a far tempo dalla assunzione dell'incarico, i compiti di assicurare lo svolgimento delle indagini preliminari e la messa in opera delle misure di prevenzione e messa in sicurezza e anche di assicurare la definizione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione e di promuovere la definizione dei progetti operativi di bonifica per i siti di sua competenza. Sulla base di tali attribuzioni, oltre che di quanto ampiamente evidenziato a proposito delle ripetute comunicazioni alla SY dello stato di contaminazione da benzene della NA di OR OR, e dunque della conoscenza, anche da parte del PA, del protrarsi dell'inquinamento, chiaramente riconducibile alla contaminazione dell'area sottostante l'impianto della SY, la Corte d'appello ha ribadito la prevedibilità e la prevenibilità del disastro anche da parte di tale ricorrente, che ha censurato tale affermazione senza considerare il complesso di argomenti sulla base dei quali essa è stata giustificata e proponendo una non consentita rivalutazione della propria condotta, di cui è stata affermata la rilevanza nella produzione dell'evento di pericolo contestato sulla base di una ricostruzione dei fatti che risulta logica e priva di lacune. Ne consegue l'inammissibilità dei rilievi sollevati a proposito della affermazione della responsabilità del PA e anche di quelli relativi alla mancata acquisizione dei documenti dallo stesso allegati al suo atto d'appello, mediante i quali intendeva dimostrare la propria attivazione successivamente al febbraio 2010 per ridurre la contaminazione delle acque del mare, in quanto privi del necessario carattere di 25 indispensabilità e volti, in realtà, a conseguire una rivisitazione della condotta del ricorrente, in particolare dell'epoca della conoscenza della prosecuzione della contaminazione delle acque e dell'aria e del giudizio della inadeguatezza della sua attivazione, oltre che degli altri imputati, che non è consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità. 9. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito dell'ottavo motivo, relativo alla posizione di garanzia e ai profili di colpa ritenuti in sentenza nei confronti di SC AZ, e anche quanto alla mancata acquisizione dei documenti allegati all'atto d'appello, di cui, anche a questo proposito, non è stata illustrata l'assoluta indispensabilità (o la presenza di lacune nella motivazione della sentenza impugnata da colmare attraverso l'esame di tali documenti, lacune che, invero, non sussistono). Va poi ricordato che, come già esposto a proposito del terzo motivo, a proposito del AZ la Corte d'appello ha evidenziato che questi, responsabile del trattamento acque di falda (TAF) del sito di OR OR dal 1/6/2011, già dal 7/5/2008 era stato indicato come responsabile dei siti da bonificare di OR OR e Ottana, alle dipendenze di ES PA, con il compito, tra l'altro, di seguire la caratterizzazione del sito, l'attuazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e di contribuire alla definizione delle bonifiche. Sulla base di queste attribuzioni e tenendo conto delle plurime comunicazioni inviate dalle varie amministrazioni alla SY, anche in relazione alle conferenze dei servizi svolte a tale riguardo sin dal 2004, è stata affermata la prevedibilità del disastro anche da parte del AZ e il rilievo causale della sua omessa attivazione verso i vertici della SY, allo scopo di segnalare la prosecuzione dell'inquinamento e l'insufficienza della barriera idraulica (costituente, tra l'altro, misura di emergenza e provvisoria), e di sollecitare ulteriori interventi, tra cui la realizzazione della barriera fisica, unico strumento ritenuto idoneo a interrompere l'afflusso degli inquinanti verso il mare e da questo all'aria; la Corte territoriale, pur considerando i limitati poteri di spesa attribuiti al AZ, in relazione ai quali era stato stabilito un tetto massimo di 5.000,00 euro, come rimarcato nel ricorso, ha, tuttavia, ravvisato una responsabilità anche di tale ricorrente a causa di dette mancate segnalazioni e sollecitazioni, rilevanti e doverose proprio in considerazione delle funzioni di vigilanza, controllo e intervento sulle MISE attribuite al AZ (oltre che agli altri due ricorrenti), evidenziando che gli interventi tardivamente realizzati dalla SY a far tempo dal 2015, finalizzati a impermeabilizzare il bacino della NA Servizi e a intercettare le acque sotterranee, avrebbero consentito di evitare o comunque contenere l'inquinamento delle acque della NA, ravvisando, di conseguenza, la responsabilità del ricorrente, oltre che degli altri due imputati, per la mancata 26 a-U sollecitazione di tali interventi, che rientravano nel patrimonio tecnico - finanziario della SY. Tali considerazioni, certamente non manifestamente illogiche, sono state censurate dal AZ sul piano delle valutazioni di merito, ossia affermando la propria ignoranza della gravità dell'inquinamento e delle sue cause e l'adeguatezza della propria attivazione, sia pure nei limiti dei poteri conferitigli, dunque proponendo una non consentita riconsiderazione degli elementi di prova e una rivalutazione della condotta, non consentite, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità. 10. Il nono motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato l'inosservanza degli artt. 185 cod. pen. e 311 d.lgs. 152/2006 e ulteriori vizi della motivazione, con riferimento alle statuizioni civili, per non essere stato dimostrato, né da parte di ND e NN ES, né da parte della Regione Sardegna e del Comune di OR OR, di aver subito danni o di aver dovuto affrontare oneri o sostenere spese correlate ai fatti oggetto d'imputazione, né di aver subito una lesione dell'immagine o del prestigio, o di aver sofferto danni non patrimoniali, come pure ciò non sarebbe stato dimostrato da parte della ANPANA, della Lega per l'Abolizione della Caccia, del Comitato cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara e del Comitato di Azione Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest Sardegna, tutti costituiti parte civile, non è fondato. Va premesso, al fine della miglior comprensione della portata della censura, che con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati in via generica al risarcimento dei danni in favore del Ministero dell'Ambiente, cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 200.000,00 euro, nonché in favore della Regione Sardegna e del Comune di OR OR, ai quali era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000,00 euro ciascuno, e anche di ND e NN ES, ai quali era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000,00 euro ciascuno;
con la medesima sentenza gli imputati erano anche stati condannati a risarcire i danni alla A.N.P.A.N.A., alla Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, al Comitato Cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara e al Comitato di Azione, Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest della Sardegna, liquidato per ciascuna di tali parti in 10.000,00 euro. Tali statuizioni sono tutte state confermate dalla Corte d'appello, che, nel rigettare le impugnazioni degli imputati, li ha anche condannati a rifondere alle parti civili le spese del giudizio di secondo grado. La Corte d'appello, nel disattendere le censure sollevate dagli imputati in ordine alle statuizioni civili, dopo aver riassunto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione degli enti locali territoriali, 27 delle associazioni ambientaliste e degli enti esponenziali a domandare il risarcimento dei danni, diversi da quello ambientale di cui all'art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006, conseguenti alla realizzazione di un disastro ambientale, ha evidenziato l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Regione Sardegna, dal Comune di OR OR e da ND e NN AL, per gli oneri sostenuti nelle attività di intervento urgente conseguenti all'inquinamento del mare e dell'aria derivante dall'impianto della SY, di monitoraggio e avvio delle procedure amministrative, per la lesione all'immagine e, per ND e NN ES, per gli oneri e i disagi sostenuti per lo sgombero dell'area nella quale svolgevano attività lavorativa, prospiciente la NA, e per i pregiudizi psicologici che ne sono derivati. Si tratta di motivazione idonea a dar conto della esistenza di un danno ulteriore rispetto al danno ambientale (inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente di cui all'art. 311 d.lgs. 152/2006 citato, derivante da qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, compreso l'inquinamento dell'aria, cfr. Sez. 3, n. 51475 del 03/07/2018, Bevilacqua, Rv. 274422), essendo stati indicati i concreti pregiudizi astrattamente produttivi di danni, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente conseguenti al disastro ambientale che gli imputati hanno concorso a provocare, con la conseguente correttezza della affermazione della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni subiti dagli enti locali territoriali (Regione Sardegna e Comune di OR OR) e dalle persone fisiche (ND e NN AL), direttamente pregiudicati dal disastro ambientale verificatosi, la cui esatta entità sarà determinata nel giudizio relativo alla liquidazione di tali danni. Le doglianze in ordine all'ammontare delle provvisionali assegnate a tali soggetti, in relazione alle quali i ricorrenti hanno lamentato l'eccessività dei relativi importi, che sarebbero stati determinati senza tenere conto delle attività di ricerca, monitoraggio e prevenzione svolte dalla SY e dei costi da questa sostenuti, sono inammissibili, in quanto la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; in precedenza già Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054). Le doglianze relative ai risarcimenti liquidati agli enti esponenziali di interessi collettivi, A.N.P.A.N.A., Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, Comitato 28 Cittadino Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, Comitato di Azione, Protezione e Sostenibilità Ambientale per il Nord Ovest della Sardegna, pari a 10.000,00 euro per ciascuno, sono inammissibili, in quanto tendono a censurare una valutazione di merito, circa l'esistenza di un pregiudizio per gli interessi tutelati da tali enti e la sua entità, che è stata giustificata adeguatamente dai giudici di merito, che hanno spiegato di aver liquidato solamente il danno non patrimoniale, in particolare il solo danno morale, subito da tali enti per la lesione della pubblica considerazione circa la capacità di ciascuno di essi di perseguire le proprie finalità di tutela dell'ambiente, gravemente compromesso dal disastro ambientale che gli imputati hanno concorso a provocare;
la misura del risarcimento è stata, anch'essa, adeguatamente giustificata, sottolineando la gravità del disastro e il generale perturbamento che ne era derivato (ampiamente illustrati nella parte della motivazione relativa alla ricostruzione della vicenda e delle responsabilità degli imputati). Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, essendo stati indicati i criteri, non manifestamente illogici, considerati per liquidare i danni non patrimoniali subiti da detti enti esponenziali, trattandosi, in considerazione della tipologia di danno, di liquidazione necessariamente equitativa (cfr. Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450), per la cui giustificazione è sufficiente l'indicazione del criterio seguito per addivenirvi e degli indici considerati (cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513), che è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa manchi totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, trattandosi valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini e altri, Rv. 257123), evenienza, questa, non ricorrente nel caso in esame, alla luce della adeguatezza e della non manifesta illogicità della motivazione anche su tale aspetto, con la conseguente inammissibilità dei rilievi sollevati dai ricorrenti sul punto. 11. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, a cagione della infondatezza del primo, del terzo, del sesto e del nono motivo, e della inammissibilità del secondo, del quarto, del quinto, del settimo e dell'ottavo motivo. Conseguono la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessità della vicenda e dell'impegno profuso nella difesa delle parti civili.
P.Q.M.
29 • • • Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili di seguito indicate, che liquida negli importi di seguito indicati, oltre accessori di legge: Regione Sardegna euro 3.152,15; Comune di OR OR euro 3.686; Lega per l'Abolizione della Caccia euro 3.642,05; ES NN e ES ND euro 4.680. Condanna, altresì, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.N.P.A.N.A. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 16/3/2023