Sentenza 26 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 0 6 6 / 020 N NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 4611/99 on.2571 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cr Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RI IA RA OS, SO CH, SO ON, SO NI EO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TE IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 201 presso lo studio dell'avvocato 2001 ALBISINNI LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato 3744 ROCCO ITALO CH, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 649/98 del Tribunale di MATERA, depositata il 18/12/98 R.G.N. 347/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Matera del 7 aprile 1994, TE RI esponeva che un precedente giudizio, da lei promosso per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento durante il periodo di maternità ai sensi della legge n. 1204 del 1971, si era concluso con sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato l'inefficacia del provvedimento espulsivo ed aveva poi affermato che era nuova - in quanto proposta solo in grado d'appello- l'ulteriore domanda da lei avanzata per ottenere la declaratoria di nullità di un successivo licenziamento, che era stato adottato durante il periodo relativo alla nascita del secondo figlio, quando il primo non aveva ancora raggiunto l'anno di età; soggiungeva che con lettera del 5 marzo 1984, pur essendo ancora efficace il primo licenziamento, aveva comunicato al datore di lavoro SO MP lo stato di gravidanza, allegando il certificato medico. La TE p chiedeva quindi venisse dichiarata la nullità del secondo licenziamento intimatole, con pagamento delle retribuzioni maturate fino al raggiungimento dell'anno di età del bambino. Costituitisi gli eredi di MP SO, deceduto nelle more, il Pretore con sentenza del 15 gennaio 1998 accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto alla conservazione del posto fino al 21 ottobre 1985 e condannando i convenuti al pagamento di lire 28.123.508. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 18 dicembre 1998, rigettava l'appello principale proposto dagli SO e dichiarava inammissibile per tardività quello incidentale proposto dalla lavoratrice riguardante alla compensazione delle spese disposta in primo grado. Il Tribunale, conformandosi all'opinione del Pretore, riteneva dimostrato che il marito della lavoratrice TO TI avesse proceduto alla tempestiva consegna dei certificati di gravidanza e di nascita, avendo questi precisato che, vicino all' lavorando sotte 'ufficio del SO, aveva avuto modo di incontrarlo tutti i 1 giorni, e di avergli consegnato una busta chiusa contenente il certificato medico attestante la seconda gravidanza, e di avergli poi consegnato il certificato di nascita della figlia dopo dieci giorni dal suo verificarsi, precisando che il certificato recante la data del 3 marzo 1984 era stato da lui consegnato il giorno 5 successivo. Affermava il Tribunale che diversi elementi rendevano attendibile la deposizione del TI e cioè la circostanza non contestata che egli lavorasse nei pressi dell'ufficio del SO, il carattere preciso e dettagliato della sua testimonianza, essendo peraltro plausibile che la lavoratrice, impegnata nella cura del primo figlio, avesse incaricato il marito della consegna dei certificati. Né ciò poteva essere smentito dalla deposizione di RI HE di non avere mai visto il marito della lavoratrice, essendo quel teste condizionato dal rapporto di dipendenza con il SO, ed inoltre, essendo impegnato come for contabile poteva non avere visto il TI in quanto estraneo alla sua funzione. Aggiungeva il Tribunale che il ritardo con cui la lavoratrice aveva esercitato i diritti relativi alla seconda maternità non aveva di per sé alcuna valenza negativa, ed era spiegabile per il fatto che la medesima aveva tentato di fare valere quei medesimi diritti nell'altro giudizio, in cui però quella domanda fu ritenuta nuova e quindi inammissibile. Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione di giudicato sollevata dagli appellanti, perché nel primo giudizio non si era esaminato il merito della domanda relativa ai diritti nascenti dalla seconda maternità, avendola ritenuta domanda nuova. Avverso questa sentenza gli eredi di MP SO, ossia CA RI RA RO, SO HE, SO ON e SO OL MP propongono ricorso affidato a quattro motivi. Resiste la TE con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ.; assumono che dopo la sentenza di primo grado erano venuti in possesso di documentazione di data certa che dimostrerebbe il mendacio del teste TI;
ed infatti con raccomandata del 10 luglio 1990 la TE scriveva che con sentenza ormai passata in giudicato era stato dichiarato inefficace il primo licenziamento intimatole fino alla data del 5 marzo 1984, data di compimento dell'anno del figlio di avere inviato con lettera del medesimo 5 marzo 1984 il certificato attestante il successivo stato di gravidanza, e poi il certificato di nascita del secondo figlio del 21 ottobre 1984 ; nella medesima lettera la lavoratrice sosteneva che l'efficacia del licenziamento doveva ritenersi sospesa fino al 21 ottobre 1995, data di compimento dell'anno del secondo figlio. La TE, che non aveva risposto alla raccomandata del 17 luglio 1990 con cui il SO aveva affermato di non avere ricevuto alcuna comunicazione sullo stato di gravidanza, solo con ricorso del 1994 si era ricordata di rivendicare i suoi diritti. La morte del SO aveva consentito al teste TI di affermare circostanze ictu oculi poco credibili, ed il Tribunale non aveva valutato che nei capitoli di prova del ricorso di primo grado si deduceva che il certificato di gravidanza era stato “inviato” e non “consegnato”. Erroneamente il Tribunale aveva affermato che il comportamento endo ed extracontrattuale (recte extraprocessuale) della TE era corretto e lineare, perché non si comprende perché, se il primo licenziamento era inefficace fino al 5 marzo 1984, ella aveva dovuto attendere lo stesso 5 marzo, ultimo giorno disponibile per inviare la certificazione sullo stato di gravidanza. I giudici di merito avevano anche omesso di considerare che il giudizio era stato iniziato nell'imminenza del decesso del SO che era da tempo affetto da grave malattia. Con il secondo mezzo si denunziano varie incongruenze di motivazione sia in ordine al contrasto tra il teste TI ed il teste RI, che come cassiere poteva 3 controllare gli avventori dell'ufficio ed aveva sicuramente un minore interesse in causa rispetto al TI che era marito della lavoratrice;
sia per il fatto che nello stesso ricorso introduttivo la lavoratrice aveva dedotto di non avere alcun obbligo di comunicazione della gravidanza perché, essendo stata allontanata dal posto di lavoro per effetto del licenziamento, il rapporto di lavoro non era in corso. Con il terzo mezzo si denunzia ancora difetto di motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare che la lavoratrice nella memoria difensiva in appello aveva deferito il giuramento suppletivo sull'invio dei certificati di gravidanza e di nascita del secondo figlio. Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia eccezione di giudicato, perché vi era stata una pronunzia giudiziale sulla domanda relativa al secondo W licenziamento. Il ricorso non merita accoglimento. Con i primi tre motivi infatti, lungi dall'evidenziare incongruenze ed omissioni della sentenza impugnata, si sollecita la Corte a reiterare sostanzialmente il giudizio di merito, apprezzando diversamente gli elementi già valutati dal Tribunale, per attribuire maggiore rilievo ad alcuni e minore ad altri. Ed invero, come ha già affermato il Tribunale, nessuno dei dati contenuti nella lettera spedita dalla lavoratrice il 10 luglio 1990 vale a smentire le deposizioni del teste TI. Nessuna efficacia dirimente si può poi attribuire né al rilievo per cui nei capitoli di prova si deduceva che il certificato di gravidanza era stato "inviato" e non “consegnato”, né alle argomentazioni in diritto svolte nel ricorso introduttivo, e neppure al fatto che il giudizio sia stato iniziato nell'imminenza del decesso del SO. I giudici di merito hanno poi ampiamente spiegato le ragioni del ritardo con cui era stato iniziato il giudizio relativo alla seconda gravidanza, rilevando che la lavoratrice aveva tentato di far valere il diritto nel precedente giudizio, in cui però detta ulteriore domanda fu ritenuta inammissibile. Nessuna incongruenza è ravvisabile nelle argomentazioni con cui il Tribunale ha ritenuto veritiera la deposizione del teste TI, ed ha negato che vi fosse effettiva contraddizione con quanto dichiarato dal teste RI, sicché si rimane nell'ambito del libero apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito e insindacabile in questa sede. Non valgono ad inficiare la sentenza neppure i rilievi svolti con il terzo motivo, sulla sollecitazione fatta al Tribunale di ammettere il giuramento suppletivo sull'avvenuto invio dei certificati, non trattandosi certo della pretermissione di un elemento decisivo, tale cioè che se valutato, avrebbe condotto con ragionevole certezza ad una decisione di diverso segno. Parimenti destituito di fondamento è il quarto motivo, perché il giudicato si è formato solo sulla inammissibilità della domanda a causa della sua tardività, e proprio il tenore della pronunzia non vale a precluderne la riproposizione in un diverso giudizio. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in lire 40000 € 1066/oltre lire quattro milioni e mezzo per onoraripoxied EURO 2.324.06 Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEвишишно рецитай Maire Le line Love Jeerselle inae IL CANCELLIERE A : 5 3 3 D E L L L E G G E 1 1 - 8 - 7 3 N 0 . 1 T A ' L R E L D I N S S A E I Depositato in Cancelleria O T T I I D R O , E R E G I S T R O D A O G N I S P E A , A S T S S A 26 GEN.2002 E D A I E S E N T M P O S T D O L A I B L O , D I oggi, IL CANCELLIERE 5