Articolo 4 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 giugno 2013
Art. 4. 1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' articolo 1119 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1119. Indivisibilita'.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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