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1 giugno 2007
1 giugno 2007
Art. 156-bis. (( 1. Il notaio puo' comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
2. Il notaio puo' farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.
3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.
4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.
5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non e' adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
6. La discussione orale e' aperta con la relazione svolta dal relatore.
7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalita' previste per i testimoni dal codice di procedura civile , in quanto compatibili.
8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravita', il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi e' intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.
11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, puo' rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se e' assistito da un difensore )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
2. Il notaio puo' farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.
3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.
4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.
5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non e' adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
6. La discussione orale e' aperta con la relazione svolta dal relatore.
7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalita' previste per i testimoni dal codice di procedura civile , in quanto compatibili.
8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravita', il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi e' intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.
11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, puo' rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se e' assistito da un difensore )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Commentari • 2
- 1. Decreto Ministeriale 1/2012Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 24 marzo 2014 · 0.8156199
(Decreto “Liberalizzazioni “Monti” – testo aggiornato al 24/3/2014 ) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (1) (2). Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte d'Appello Palermo, ordinanza 30/01/2023Provvedimento: […] Nel merito, con il primo motivo, il notaio reclamante rileva “l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, sotto il profilo dell'assenza di cessione a titolo oneroso”, e l'avvenuta violazione degli artt. 156 bis comma 7 della legge n.89 del 1913, 2721 e 2724 c.c. e 246 c.p.c.. […] Dato atto, in primis, che tale eccezione, in ossequio al dettato del Codice di procedura civile richiamato dall'art.156 bis comma 7 della legge n.89 del 1913, avrebbe dovuto essere sollevata all'atto della audizione, non è sostenibile, argomentando ex art. 246 c.p.c., che il Per_1 avesse un interesse nella causa, trattandosi di un procedimento disciplinare.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- procedimento disciplinare notai·
- art. 26 D.lgs. n. 150/2011·
- dovere di imparzialità·
- violazione art. 31 codice deontologico·
- art. 147 legge notarile·
- inammissibilità reclamo·
- art. 153 legge notarile·
- rilevazione a titolo oneroso studio notarile·
- onere della prova