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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all'udienza del 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12548/25 R.G. tra
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cerotto, Nicola Zampieri, Walter Miceli,
Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso di essi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2
in persona dei l.r.p.t., rappresentato e difeso ex art. 417- Controparte_3
bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTEE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 22.5.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
deducendo: Controparte_1
- Di essere insegnante della Scuola d'infanzia a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso IC Massimo Troisi di CP_3
- Che aveva prestato servizio per l'amministrazione scolastica statale con contratto di supplenza presso nella annualità 2017/2018; a) che in particolare aveva lavorato dal 08/11/2017 al 30/06/2018, per n. 12 ore di servizio settimanale, presso Scuola Infanzia -Maddaloni 2- Valle di
Maddaloni per 235 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,26 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,26 di ferie;
- di aver goduto di 4 giorni di ferie per cui aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti per 17.26 giorni;
- che peraltro non aveva richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'avevano invitato a farlo o informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva;
- che tale indennità sostitutiva ammontava ad €. 491,19 (effettuava conteggi in ricorso);
- che di contro il aveva illegittimamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgevano le lezioni, ma che rientravano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola.
Tanto premesso, richiamate tre sentenze della CGUE del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), la Sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, le Sentenze della
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21780 del 2022 e n. 16715 del 17/06/2024 aveva chiesto che questo giudice volesse:
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 491,19 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici, 2017/2018, e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
*
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Si costituiva in giudizio il , l Controparte_1 [...]
con memoria depositata Controparte_5
il 5.9.25 eccependo e deducendo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Istituto scolastico;
- la sussistenza dell'obbligo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione della fruizione delle ferie e del divieto di monetizzazione delle stesse non godute;
- che, anche in caso di mancanza della formale richiesta di fruizione ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, le giornate venivano sottratte al monte ferie spettante se il docente avrebbe potuto richiederle;
- che le somme richieste a titolo di indennità retributiva erano prescritte stante il termine prescrizionale quinquennale;
- che la ricorrente aveva fruito di usufruito di n. 21 giorni di ferie retribuite al
100% di cui 4 richiesti dalla docente e 17 collocati d'ufficio per sospensione delle attività didattiche e specificamente: n. 4 giorni di ferie dal 27.12.2017 al
30.12.2017 (collocati d'ufficio); n. 04 giorni di ferie dal 02.01.2018 al
05.01.2018 (collocati d'ufficio); n. 01 giorno il 22.01.2018 (richiesto dal docente); n. 2 giorni dal 12.02.2018 al 13.02.2018 (collocati d'ufficio); n. 2 giorni dal 05.03.2018 al 06.03.2018 (collocati d'ufficio); n. 1 giorno dal
03.04.2018 al 03.04.2018 (collocati d'ufficio); n. 1 giorno dal 09.04.2018 al 09.04.2018 (collocati d'ufficio); n. 1 giorno dal 30.04.2018 al 30.04.2018
(richiesto dal docente); n. 1 giorno dal 26.06.2018 al 16.06.2018 (collocati d'ufficio).
Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice:
1) rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto;
2) nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
152-bis, disp. att. c.p.c.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
*****
Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione di parte convenuta in relazione all' . Infatti si tratta di mero organo del convenuto, privo Controparte_3 CP_1
della benchè minima soggettività giuridica.
Quanto alla legittimazione passiva deve solo osservarsi che il DPR 8 marzo 1999, n.
275 in nessuna sua disposizione conferisce alle scuole alcuna titolarità afferente i rapporti di lavoro del personale: datore di lavoro è solo il convenuto. CP_1
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La disciplina di riferimento per le ferie del personale docente consiste nell'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012.
Il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il comma 55, intervenendo sull'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 132/2012, determina una particolare deroga all'applicazione del suo contenuto normativo, aggiungendo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti, ossia dell'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e della monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato, ad opera della contrattazione collettiva.
Particolarmente rilevante per il caso in esame è la sopracitata modifica dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012, il cui contenuto recita che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie, i docenti a contratto di lavoro a tempo determinato non sono, dunque, obbligati a fruire delle ferie, bensì possono liberamente deciderne la fruizione durante l'anno scolastico e hanno diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
La citata normativa deve essere interpretata in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa
C-684/2016) la quale ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata.
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Conseguente è la ricaduta del relativo onere della prova sul datore di lavoro, il quale è tenuto a fornire la prova di aver adeguatamente informato ed invitato il lavoratore, con trasparenza ed in tempo utile, a godere delle ferie e della loro perdita in caso di mancata fruizione.
In senso identico la Corte di cassazione (Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024) ha statuito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, parte convenuta non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere né il periodo di sospensione delle lezioni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie può essere sottratto dal monte ferie spettante posto che consolidata giurisprudenza
(Cass. Sez. L. Ordinanza n. 16715/2024) esclude “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” e ancora “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite.
In ordine alla quantificazione, è possibile affermare la correttezza del conteggio in relazione alle ferie maturate.
Invero, deve rilevarsi che, secondo art. 38 del CCNL di riferimento, “al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato…”.
Ai fini del conteggio delle giornate di ferie effettivamente maturate, nel caso di specie,
è, correttamente, fatto riferimento all'art. 13 del CCNL di riferimento:
“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero…”.
Ciò vuol dire che devono ritenersi spettanti 20 giorni di ferie l'anno oltre 2 di festività soppresse.
Ha goduto di 4 giorni di ferie, in assenza di prova che i periodi di ferie nei quali l'istante
è stata posta in ferie d'ufficio siano stati ad essa comunicati.
Ne risulta dunque un residuo di ferie di giorni 18 pari ad una indennità sostitutiva di ferie non godute ammontante ad €. 512,18.
Le spese di lite sono integralmente rigettate vista la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 512,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
2) Condanna i convenuti al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 321,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 24.9.2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)