Decreto cautelare 18 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 11 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/05/2026, n. 8218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8218 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11790 del 2025, proposto da-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Prioretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto della Prefettura di Roma di revoca delle licenze di polizia nr. -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, rilasciate (rectius rinnovate) in data 3 febbraio 2023, con le quali la Sig.ra -OMISSIS- è stata autorizzata ad esercitare, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S, l’attività di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati con riferimento alle tipologie di indagine di cui all’art. 5, comma 1, lettere a.l), a.ll), alll) ed a.lV) del D.M. 269/2010, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ex D.M. 6 ottobre 2009 ed i servizi steward ex D.M. 13 agosto 2013, in qualità di Amministratore Unico della-OMISSIS- presso la sede operativa ubicata in -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificata alla stessa -OMISSIS- in data 1° ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa LV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato e depositato l’8 ottobre 2025 la società-OMISSIS-(di seguito anche-OMISSIS-) ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto della Prefettura di Roma del 12 settembre 2025, notificato il 1° ottobre 2025, di revoca delle licenze di polizia nr. -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, rilasciate in data 3 febbraio 2023, con le quali la Sig.ra -OMISSIS-, in qualità di Amministratore Unico della suddetta società, è stata autorizzata ad esercitare, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. e art. 5 D.M. 26/2010, l’attività di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati con riferimento alle tipologie di indagine di cui all’art. 5, comma 1° lettere a.l), a.ll), alll) ed a.lV) del D.M. 269/2010, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ex D.M. 06/10/2009 ed i servizi steward ex D.M. 13/08/2013.
2. La revoca, disposta dalla Prefettura di Roma ai sensi dell’art. 10 TULPS (“ Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ”) e dell’art. 257 quater, comma 2, R.D. 635/1940 (“ Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica ”), è motivata in ragione del venir meno, in capo alla Sig.ra -OMISSIS-, dei presupposti che avevano legittimato il rilascio delle citate licenze, con particolare riferimento all'imprescindibile requisito della affidabilità e correttezza nella gestione dei titoli di polizia; ciò a causa delle violazioni poste in essere dalla -OMISSIS- tra il 2022 e il 2025.
3. In particolare, tra il 22 aprile 2022 e il 19 gennaio 2025, dai controlli effettuati dalle Questure competenti presso pubblici esercizi siti in Roma, -OMISSIS- e -OMISSIS-, sono emerse 10 violazioni della normativa di settore imputabili alla società ricorrente: dalle verifiche svolte è emerso, più nel dettaglio, l’utilizzo ripetuto presso i detti locali di personale della -OMISSIS- sprovvisto di regolare iscrizione, la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori presenti in violazione dell’art. 3 comma 11, della legge n. 94/2009 e, ancora, la non conformità dei tesserini di riconoscimento all’art. 7 D.M. 6 ottobre 2009. Inoltre, è risultato l’omesso pagamento di alcune delle sanzioni amministrative irrogate dal personale accertatore; infine, è risultato che, in occasione di un sinistro accaduto presso il locale “-OMISSIS-” in data 19 gennaio 2025, quando è deceduto un ragazzo a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, non sia stata data comunicazione al personale della Questura di Roma, in violazione del dovere di comunicazione e di collaborazione con le forze di polizia di cui all’art. 5 del citato D.M. 6 ottobre 2009 .
4. Secondo le valutazioni dell’Amministrazione, tali irregolarità, oltre a costituire in sé una reiterata violazione di legge, risultano espressamente in contrasto con le condizioni generali e le prescrizioni particolari ex art. 9 T.U.L.P.S. cui la legge e le autorità di pubblica sicurezza sottopongono le autorizzazioni, e che tali comportamenti configurino un abuso dei citati titoli autorizzatori, con una ricaduta negativa sull'ordine e la sicurezza pubblica, poiché rendono estremamente difficoltosa l'attività di controllo dei competenti organi di polizia sugli operatori di cui al D.M. 6 ottobre 2009 impiegati presso i diversi esercizi di pubblico spettacolo; da qui la revoca delle indicate autorizzazioni.
5. Avverso il suddetto provvedimento la società ricorrente ha proposto le seguenti censure:
I. Eccesso e sviamento di potere - difetto di motivazione . Sostiene parte ricorrente che tutte e dieci le violazioni contestate riguarderebbero controlli effettuati in locali di intrattenimento, riferendosi, pertanto, solamente all’attività di cui all’autorizzazione prot. n. -OMISSIS- Area 1 Ter OSP, di cui sopra al punto b). Il decreto impugnato, tuttavia, non si limita a revocare la citata licenza prot. n. -OMISSIS- per effettuare servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ma si estende anche le altre due licenze, relativamente alle quali non sarebbe stata accertata alcuna violazione; il provvedimento sarebbe, dunque, illegittimo per aver applicato la sanzione della revoca a licenze l’oggetto delle quali è estraneo ai fatti contestati e che richiedono requisiti e obblighi diversi rispetto all’attività di intrattenimento e spettacolo.
II. Eccesso e sviamento di potere - travisamento dei fatti – carenza di istruttoria- carenza di motivazione – genericità . L’Amministrazione avrebbe ignorato le argomentazioni dedotte dalla ricorrente nel corso del procedimento, limitandosi ad affermare che “… dalle argomentazioni addotte non emergono elementi tali da consentire una diversa valutazione dei fatti ”, mentre un’attenta considerazione delle stesse avrebbe consentito all’Amministrazione di valutare diversamente i singoli episodi oggetto di contestazione; rispetto ad essi la ricorrente deduce puntuali contestazioni.
III. Travisamento dei fatti - errata o carente motivazione - difetto di istruttoria-violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere – violazione di legge. La sanzione della revoca sarebbe sproporzionata, in quanto alcuni degli episodi contestati non si sarebbero verificati o sarebbero stati comunque tenui, alcune delle sanzioni amministrative sarebbero state pagate e in ogni caso la revoca non sarebbe stata preceduta da alcuna notifica, pur essendo la -OMISSIS- operativa da 6 anni con solo due violazioni contestate, e impiegando oltre 300 dipendenti.
6. In data 17 aprile 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Interni e la Prefettura di Roma, che, con successiva, memoria hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in particolare la correttezza delle valutazioni espresse alla luce dell’esito degli accertamenti amministrativi condotti dalle Autorità territoriali di P.S. presso diversi esercizi di pubblico spettacolo della città metropolitana di Roma e di analoghi controlli eseguiti dalle Questure di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
7. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- e con successiva ordinanza cautelare n. -OMISSIS- l’efficacia dell’atto impugnato è stata sospesa, al fine di preservare, nelle more della decisione di merito, la sopravvivenza dell’attività commerciale svolta dalla società ricorrente da svariati anni (dal 2019), che occupa peraltro numerosi dipendenti.
8. In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie e repliche.
9. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va respinto, per i motivi di seguito esposti.
11. Il provvedimento gravato è fondato sui seguenti accertamenti, puntualmente elencati dai punti 1) a 10) del testo dell’atto prefettizio:
- in data 22 aprile 2022 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 06/10/2009 della società "-OMISSIS-", tre e dei quali, da successivi accertamenti, sono risultati privi di regolare iscrizione, motivo per cui veniva elevata la relativa sanzione amministrativa il cui pagamento non risulta effettuato;
- in data 22 aprile 2022 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società "-OMISSIS-", due dei quali, da successivi accertamenti, sono risultati privi di regolare iscrizione, motivo per cui veniva elevata la relativa sanzione amministrativa il cui pagamento non risulta effettuato;
- in data 28 maggio 2022 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società -OMISSIS-", uno dei quali, da successivi accertamenti, è risultato privo di regolare iscrizione, motivo per cui veniva elevata la relativa sanzione amministrativa il cui pagamento non risulta effettuato;
- in data 8 giugno 2024 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società "-OMISSIS-", uno dei quali, da successivi accertamenti, è risultato privo di regolare iscrizione, inoltre, tutti i nominativi degli operatori presenti non erano stati comunicati in violazione dell'art. 3, comma 11, della L. 94 del 15 luglio 2009, i tesserini di riconoscimento non risultavano conformi all'art. 7 del D.M.6 ottobre 2009, motivi per cui venivano elevate le relative sanzioni amministrative il cui pagamento non risulta effettuato;
- in data 10 novembre 2024 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso l'attività commerciale denominata "-OMISSIS-", ubicata in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società-OMISSIS- cinque dei quali, da successivi accertamenti, sono risultati privi di regolare iscrizione, inoltre, tutti i nominativi degli operatori presenti non erano stati comunicati in violazione dell'art. 3, comma 11, della L. 94 del 15 luglio 2009, motivi per cui venivano elevate le relative sanzioni amministrative;
- in data 8 dicembre 2024 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato -OMISSIS-, ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 06/10/2009 della società "-OMISSIS-.", sedici dei quali, da successivi accertamenti, sono risultati privi di regolare iscrizione, inoltre, tutti i nominativi degli operatori presenti non erano stati comunicati in violazione dell'art. 3, comma 11, della L. 94 del 15/07/2009, motivi per cui venivano elevate le relative sanzioni amministrative;
- in data 19 gennaio 2025 personale della Questura di Roma — Divisione PAS ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società "-OMISSIS-", i cui nominativi non erano stati comunicati in violazione dell'art. 3, comma 11, della L. 94 del 15 luglio 2009, motivo per cui veniva elevata la relativa sanzione amministrativa;
- in merito ai controlli amministrativi esperiti in data 10 novembre 2024, 8 dicembre 2024 e 19 gennaio 2025 è risultato che i contratti per la prestazione dei servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 sono stati sottoscritti dagli organizzatori degli eventi di spettacolo e la società "-OMISSIS-", in violazione dell'art. 260 del Reg. di Es. del T.U.L.P.S. di cui al R.D. nr. 635 del 6 maggio 1940. In particolare, nel corso del controllo eseguito in data 8 dicembre 2024 presso il locale "-OMISSIS-", un giovane avventore, a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, veniva colpito da un malore e trasportato all'esterno dagli addetti alla sicurezza dove è deceduto; dell'avvenuto malore e del successivo decesso non veniva data alcuna comunicazione al personale della Questura di Roma presente nel locale da parte degli operatori della "-OMISSIS-" nonostante i continui contatti avuti nel corso della notte anche dopo il decesso del giovane, in violazione agli obblighi di comunicazione e collaborazione con le forze di Polizia previsti dall'art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009;
- in data 16 giugno 2023 personale della Questura di Torino ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava impiegato un addetto ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società "-OMISSIS-", il cui nominativo non era stati comunicato in violazione dell'art. 3, comma 11, della L. 94 del 15 luglio 2009, motivo per cui veniva elevata la relativa sanzione amministrativa;
- in data 8 marzo 2024 personale della Questura di Livorno ha effettuato un controllo amministrativo presso il locale denominato "-OMISSIS-", ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove risultava operativo un servizio a mezzo addetti ai servizi di controllo ex D.M. 6 ottobre 2009 della società "-OMISSIS-", i cui nominativi non erano stati comunicati in violazione dell'art. 3, comma 11, della L. 94 del 15 luglio 2009, motivo per cui veniva elevata la relativa sanzione amministrativa.
12. Tanto premesso, con la prima censura parte ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe illegittimamente esteso la revoca dall’attività di “ servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” , settore rispetto al quale sarebbero state accertate le violazioni, anche alle ulteriori licenze possedute dalla società, e segnatamente anche a quella per l'esercizio delle investigazioni per conto di privati e a quella dei servizi “stewarding”, relativamente alle quali non sarebbe stata imputata alcuna violazione e che richiederebbero requisiti e il rispetto di obblighi non coincidenti con quelli dell’attività oggetto degli accertamenti elencati nel provvedimento gravato.
13. La doglianza non merita accoglimento.
14. Come affermato da questa Sezione in un caso analogo al presente (cfr. Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n. 7666/2026), va considerato che in materia di autorizzazioni di polizia vale il principio della personalità sancito dall’art. 8 TULPS, norma che caratterizza in modo peculiare i titoli autorizzatori rilasciati ai sensi della legislazione di pubblica sicurezza. Tale principio impone che l’autorizzazione venga conferita “ intuitu personae ”, ossia sulla base di una rigorosa verifica dei requisiti soggettivi, morali e professionali posseduti dalla persona fisica del titolare o del legale rappresentante dell’ente giuridico.
15. In altri termini, l’autorizzazione di polizia non si configura come un titolo meramente oggettivo riferibile all’impresa, ma come un provvedimento strettamente collegato all’affidabilità complessiva del soggetto (persona fisica) che ne assume la responsabilità, la cui condotta deve garantire, in maniera continuativa, il corretto esercizio dell’attività autorizzata, nonché il rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
16. Dal carattere strettamente fiduciario, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, delle autorizzazioni di polizia (nel senso che le stesse presuppongono la sussistenza di precisi requisiti soggettivi del destinatario, evidentemente non trasmissibili se non previa ulteriore valutazione, e che si intendono rilasciate alle precise condizioni da esse espressamente stabilite), deriva quindi l’esistenza di un potere di sospensione e di revoca di tali autorizzazioni, sia in caso di abuso delle condizioni stabilite, sia allorché sopraggiungano o vengano successivamente a risultare circostanze che, ove note all’atto del rilascio del provvedimento, avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 598/2025).
17. In quest’ottica, la valutazione amministrativa non può che investire, in primis , la figura del legale rappresentante, nei cui confronti devono permanere, per tutta la durata dell’attività, i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa in materia.
18. Alla luce di ciò, pur essendo vero che le attività oggetto di revoca sono soggette, sul piano operativo, a discipline settoriali in parte differenti, esse vanno considerate, tuttavia, accomunate dalla necessità che il titolare delle autorizzazioni possieda i requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta previsti dall’art. 11 TULPS. Tali requisiti, di carattere generale, rappresentano infatti un presupposto essenziale e imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi attività soggetta al regime delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
19. Ne consegue, con riferimento al caso che occupa, che nel momento in cui l’amministrazione ha ritenuto il venir meno dell’affidabilità soggettiva della sig.ra -OMISSIS-, in qualità di amministratore unico e di legale rappresentante della -OMISSIS-, essa non poteva che procedere alla revoca unitaria di tutte le autorizzazioni rilasciate alla medesima sig.ra -OMISSIS-, non essendo possibile circoscrivere il difetto dei requisiti personali a una sola attività.
20. L’ordinamento, infatti, valorizza la dimensione soggettiva dell’autorizzazione di polizia, la quale è per sua natura unica e inscindibile rispetto al titolare: venendo meno il presupposto personale, viene quindi meno ogni titolo che su di esso si fonda.
21. Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha legittimamente proceduto alla revoca complessiva delle licenze intestate alla sig.ra -OMISSIS-, essendo il provvedimento coerente con la ratio dell’art. 11 TULPS e pienamente conforme al principio di proporzionalità, che risulta correttamente applicato nella misura in cui il venir meno dei requisiti personali incide trasversalmente su tutte le attività autorizzate. La censura è dunque infondata.
22. Col secondo motivo, la ricorrente deduce, oltre alla violazione del principio di proporzionalità, anche un difetto di istruttoria rispetto ai singoli episodi oggetto di contestazione.
23. Quanto alla censura relativa alla proporzionalità, si rinvia a quanto esposto con riferimento alla prima censura, avendo l’Amministrazione correttamente proceduto alla revoca di tutte le autorizzazioni intestate alla sig.ra -OMISSIS-.
24. Quanto al dedotto difetto di istruttoria, che parte ricorrente sostiene articolando una serie di puntuali contestazioni avverso i singoli accertamenti esperiti, ritiene il Collegio che la complessiva mole di riscontri raccolti nei confronti della -OMISSIS- dalle autorità di p.s. territorialmente competenti dimostri l’infondatezza complessiva della censura.
25. In particolare, la ricorrente asserisce che le violazioni consistenti nell'impiego di operatori privi di iscrizione nell'elenco prefettizio ex art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009, accertate rispettivamente in data 22 aprile 2022 e 28 maggio 2022 presso i locali ubicati in Roma e denominati -OMISSIS-, si riferirebbero ad un periodo (2022) anteriore al rilascio delle autorizzazioni revocate e rilasciate in nome e per conto delle società in premessa indicate, cioè quando risultava autorizzata in qualità di titolare di impresa individuale denominata "-OMISSIS-". Secondo la citata ricostruzione, le nuove autorizzazioni avrebbero di fatto "sanato" le violazioni contestate facendo venere meno ogni responsabilità.
26. In proposito, rileva il Collegio che nessuna norma di legge o principio giuridico desumibile dall'interpretazione del Titolo IV del T.U.L.P.S. ammette la "sanatoria" delle violazioni amministrative commesse da un titolare di licenza di polizia a seguito della semplice modifica della forma dell'impresa e della conseguente reintestazione del titolo autorizzatorio.
27. Pertanto, la mera ridefinizione dell'autorizzazione conseguente alla scelta dell'impresa in forma societaria non produce alcun effetto estintivo delle violazioni accertate nell'esercizio dell'attività.
28. L’argomento è dunque privo di pregio.
29. La ricorrente sostiene poi che, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, tre delle sanzioni pecuniarie irrogate sarebbero state pagate e che, per gli episodi dell’8 dicembre 2024 presso il locale “-OMISSIS-” e del 19 gennaio 2025 presso il locale “-OMISSIS-”, la -OMISSIS- avrebbe dimostrato di aver effettuato le prescritte comunicazioni alla Prefettura di Roma riguardo agli addetti alla sicurezza impiegati. E tuttavia, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie, in allegato al ricorso la ricorrente ha depositato dei moduli di pagamento, anziché le quietanze di avvenuto versamento, tale per cui non risulta dimostrato l’effettivo pagamento delle stesse; con riguardo agli episodi dell’8 dicembre 2024 presso il locale “-OMISSIS-” e del 19 gennaio 2025 presso il locale “-OMISSIS-”, dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che, come evidenziato dall’Amministrazione in sede difensiva, la comunicazione è stata effettuata, per la Prefettura, ad un indirizzo PEC errato (protocollo.prefrm@pec.iterno.it), tanto che l’Ufficio competente della Prefettura non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione; sul punto, inoltre, anche a voler considerare l’indirizzo della Questura dipps172.00N0@pecps.poliziadistato.it risultante dalle medesime comunicazioni, va rilevato che la comunicazione sarebbe stata effettuata, in entrambi i casi, quando era già stato superato il limite dei 3 giorni di cui all’art. 18 bis del TULPS; resta comunque il fatto che l'adempimento non farebbe venir meno le altre nove violazioni rilevate.
30. Dagli atti di causa emerge poi, nell’insieme, un quadro complessivo delle violazioni accertate piuttosto grave, tale da giustificare la misura della revoca.
31. Si osservi in proposito che gli episodi del 22 aprile 2022 e del 28 maggio 2022 non sono stati contestati dalla ricorrente; in tutti i casi, la -OMISSIS- ha violato l’art. 3, comma 11, della legge n. 94/2009, avendo impiegato personale non iscritto nell’elenco prefettizio di cui al comma 8 della medesima disposizione, né avendo provveduto a comunicare preventivamente alla Prefettura di Roma i nominativi degli addetti; tale condotta ha comportato, da un lato, l’impiego di personale non sottoposto ai controlli preventivi e alla formazione prevista dal D.M. 6 ottobre 2009 e, dall’altro, ha impedito alla Prefettura di programmare le necessarie verifiche; gli episodi dell’8 giugno 2024 e del 10 novembre 2024 (relativi ai locali -OMISSIS-) risultano correttamente addebitati alla-OMISSIS- e non alla -OMISSIS- come, invece, sostenuto dalla ricorrente: in particolare, è emerso che, quanto all’episodio dell’8 giugno 2024, il contratto era stato stipulato dalla proprietà del locale con la -OMISSIS- e non con la -OMISSIS-; inoltre, in entrambi i locali sono stati trovati addetti riconducibili alla -OMISSIS-, sebbene indossassero abbigliamento recante il marchio -OMISSIS-; peraltro, anche volendo attribuire le contestazioni alla -OMISSIS-, rimarrebbe comunque l’ulteriore rilievo, non trascurabile, che la -OMISSIS- si è avvalsa di una società che, al momento dei controlli, era priva delle necessarie autorizzazioni; non è stato contestato dalla ricorrente che, nel grave episodio dell’8 dicembre 2024 avvenuto presso il locale-OMISSIS- il personale della -OMISSIS-non abbia collaborato adeguatamente con le Forze dell’ordine; l’episodio verificatosi l’8 marzo presso il locale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- risulta confermato, pur essendo stata pagata la sanzione irrogata; anche l’episodio verificatosi nel locale -OMISSIS- di -OMISSIS- risulta accaduto, e da qui l’ennesima violazione dell’art. 3, comma 11, della legge n. 94/2009 (in proposito deve esclusivamente precisarsi, tuttavia, che l’episodio si è verificato l’8 marzo 2024 e non l’11 aprile 2024, data di redazione del verbale di contestazione, come erroneamente indicato).
32. Al riguardo deve, invero, evidenziarsi che la valutazione che compete all’Amministrazione in questi casi non è atomistica (episodio per episodio) ma complessiva, e nella specie risultano confermate una pluralità di violazioni a carico della -OMISSIS-, e dunque a carattere non occasionale né episodico, distribuite in un arco di tempo che va dal 2022 al 2025, in un settore particolarmente sensibile per l’ordine pubblico.
33. Va poi considerato che per le autorizzazioni di polizia la P.A. gode di un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza oppure del travisamento dei fatti, profili che, alla luce delle complessive risultanze istruttorie in atti, non possono ritenersi integrati nel caso di specie, risultando al contrario il provvedimento gravato validamente sorretto da un adeguato supporto fattuale e motivazionale.
34. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
35. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, la sig.ra -OMISSIS-, i locali e i luoghi indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
LV NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LV NE | SA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.