Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7834 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPR07834/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO etto SEZIO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22596/00 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron. 12182 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/01/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante * 2003 in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio OZZOLA, che lo rappresenta e 304 dell'avvocato MASSIMO -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 22839/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/11/99 R.G.N. 20533/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PALUMBO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma. BI LV, dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a.. sostenendo di avere prestato servizio pre ruolo alle dipendenze di ditte appaltatrici per 63 mensilità e che la Società gli aveva valutato questo servizio con l'attribuzione di lire 800 per ogni mensilità, e che la somma era stata rivalutata solo con decorrenza dal 1 gennaio 1986, chiese la condanna della predetta Società al pagamento Ancho della differenza per la rivalutazione con decorrenza dal 1° gennaio 1981 (inizio del suo servizio). Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 18 novembre 1999 il Tribunale di Roma. accogliendo l'appello. ha respinto la domanda. Il Tribunale ricostruisce in primo luogo l'iter della normativa in materia: l'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 (che attribuì ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato l'indennità di lire 800 per ogni mese. o maggior frazione, di servizio prestato presso l'Azienda stessa od altre amministrazioni dello Stato). l'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220 (con cui ai fini di questa indennità si valutarono anche i periodi di lavoro alle dipendenze di ditte appaltatrici di lavori ferroviari), e la successiva legge 1° luglio 1982 n. 426 (con cui si dispose la rivalutazione dell'indennità. in riferimento, tuttavia, al servizio prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato). Il Tribunale non ignora l'estensiva interpretazione della legge 1° luglio 1982 n. 426 data dalla giurisprudenza di legittimità. che con la sentenza n. 11926 del 1992 e con successive decisioni ne aveva ritenuto 3 l'applicabilità anche in relazione al servizio prestato servizio alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari (sentenza, pagg. 5. 6). Non ignora le ragioni poste a base di questa interpretazione: la ragione testuale (il normativo riferimento dell'art. 4 terzo comma della legge 1 luglio 1982 n. 426 alle “successive modificazioni ed integrazioni” dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42. riferimento che sarebbe diretto all'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220: e pertanto al servizio presso ditte appaltatrici), e la ragione logica (l'illogicità d'una discriminazione cui LV giungerebbe la diversa interpretazione, per la sua intrinseca irrazionalità e per il contrasto con la finalità cui le leggi 6 febbraio 1979 n. 42 e 30 aprile 1982 n. 220 sono ispirate: la perequazione funzionale e retributiva del personale, l'acquisizione delle attività precedentemente svolte in appalto e del relativo personale, che di fatto aveva svolto esclusivamente mansioni riferibili ad interessi gestionali dell'amministrazione). Né ignora i relativi riscontri extratestuali (la relazione illustrativa del disegno di legge per l'inquadramento in ruolo degli incaricati di servizi presso ditte appaltatrici. e la relazione dell'ottava commissione senatoriale per la discussione in aula: documenti dai quali, secondo l'indicata giurisprudenza di legittimità, si desumerebbe che l'art. 10 quinto comma della legge 30 aprile 1982 n. 220 avrebbe natura interpretativa dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42. nell'indicazione dei servizi utili ai fini dell'indennità). E tuttavia, criticamente esaminando questi elementi interpretativi, il Tribunale giunge a divergente conclusione, ritenendo che la disposizione dell'art. 4 della legge 1° luglio 1982 n. 426 non sia applicabile al servizio prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici di lavori ferroviari. 4 Nell'ambito di questa indagine. il Tribunale, Osserva preliminarmente che la letterale formulazione dell'art. 4 primo comma della legge 1° luglio 1982 n. 426, ove si limita il beneficio al servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Azienda Ferrovie o presso altre amministrazioni dello Stato, non solo è chiara (tacitamente escludendo i servizi resi presso ditte appaltatrici), bensì è letterale risonanza dell'art. 15 della legge febbraio 1979 n. 42 (che aveva attribuito inizialmente l'indennità): c. con l'espressione "servizio non di ruolo" la norma resta chiaramente riferibile solo a precari rapporti con la pubblica amministrazione (pag. 7). La diversa interpretazione esigerebbe che si attribuisse all'espressione "servizio non di ruolo" il significato atecnico di servizio reso "in favore" (e non alle dipendenze) dell'Azienda Ferrovie (pag. 10). Ampliando l'esame del quadro letterale, il Tribunale osserva che, a differenza del primo comma dell'indicato art. 4, che ha la funzione di delineare l'ambito oggettivo del beneficio, il terzo comma, che non potrebbe porsi in contrasto logico con questa definizione oggettiva. ha la limitata funzione di disciplinare le modalità di attribuzione;
ed in particolare, il rinvio che in questo terzo comma si prevede (all'art. 15 primo e secondo comma della legge 6 febbraio 1979 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni) è diretto a distinguere i soggetti nei confronti dei quali il beneficio è attribuibile d'ufficio (per i quali. essendo stata applicata la legge 6 febbraio 1979 n. 42 con relative modificazioni ed integrazioni, i servizi pregressi erano stati accertati). dai soggetti per i quali l'accertamento non era stato eseguito, e si esigeva la domanda (pag. 4). 5 Il richiamo del terzo comma a modificazioni ed integrazioni è ben riferibile all'art. 3 della legge n. 564 del 1981, che aveva riaperto i termini per la proposizione della domanda di attribuzione dell'importo (pagg. 7, 8). Ancora sul piano letterale. poiché l'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220 aveva previsto il termine per la domanda dell'indennità (in applicazione dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42) e poiché il termine era ancora pendente all'ingresso della successiva legge 1° luglio tuso 1982 n. 426, il particolare riferirsi dell'art. 4 di questa legge al personale cui l'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 “è stato applicato" (e non "cui è applicabile”), escludeva l'ipotizzabilità d'un suo indiretto richiamo al predetto art. 10 (che avrebbe richiesta diversa formulazione). Ben diverso era l'ampliamento della portata oggettiva della disposizione. formulato nell'art. 4 quinto comma, con cui il beneficio della rivalutazione era espressamente esteso ad uno specifico servizio ivi indicato. F. pertanto, osserva il Tribunale, ove il legislatore aveva voluto estendere la valutazione ad altri servizi, lo aveva fatto espressamente: ciò. nell'art. 4 quinto comma della legge 1° luglio 1982 n. 426 (ove si dispone che è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960) e nell'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220. di pochi mesi anteriore (pag. 8). Da questi elementi il Tribunale deduce che la presenza, fra le "successive modificazioni ed integrazioni" (dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42). della legge 30 aprile 1982 n. 220, non consente di ritenere che il beneficio sia applicabile ai periodi relativi a servizi prestati alle dipendenze di ditte appaltatrici. In ordine all'argomento logico, il Tribunale osserva che da un canto la diversità di trattamento fra personale statale e personale di ditte appaltatrici è espressione della discrezionalità legislativa;
d'altro canto l'intenzione legislativa, pur ispirata a finalità perequatrici, tendeva ad inserire gli incaricati delle ditte appaltatrici ex nunc. e non “come se avessero sempre prestato servizio presso lo Stato"; e ciò rispondeva anche ad un criterio di ragionevolezza (e pertanto costituzionalmente legittimo), in relazione alla diversa natura (originariamente privatistica) del rapporto di ёмко questi lavoratori (pag. 9). Per quanto attiene ai riscontri extratestuali, il Tribunale, osservando che per l'accertamento dell'intenzione legislativa assume funzione fondamentale (pur non esclusiva) la lettera fin quando il suo significato non sia ambiguo od incompatibile con il sistema normativo, ritiene che la volontà emergente dai lavori parlamentari non possa sovrapporsi e prevalere sulla volontà oggettiva della legge, distinta da quella dei singoli partecipanti ed emergente dalla stessa lettera del testo (pag. 6). Per la cassazione di questa sentenza ricorre BI LV. percorrendo le linee d'un unico motivo;
la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220. dell'art. 15 primo comma della legge 6 febbraio 1979 n. 42 e dell'art. 4 primo comma della legge 1° luglio 1982 n. 426 nonché carente e contraddittoria motivazione. il ricorrente richiama analiticamente la 7 normativa in materia e l'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità. Ad avviso del ricorrente, “il legislatore ha voluto porre il personale non di ruolo in una posizione di effettiva parità con quello già alle dipendenze dell'Amministrazione; e non vi sarebbe alcun motivo per discriminare le diverse discipline delle due autonome tipologie di dipendenti a seconda della distinzione se inquadrati o non inquadrati in ruolo". сного Da ciò deduce che la decisione impugnata è errata poiché "isola la lettura della norma della legge 6 febbraio 1979 n. 42 dai successivi interventi legislativi (legge 30 aprile 1982 n. 220 e legge 1° luglio 1982 n. 426)" Il ricorso è fondato. Con l'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42. al personale dell'Azienda delle Ferrovie fu attribuito. fra l'altro, l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda stessa o presso altre amministrazioni dello Stato. Con l'art. 10 primo comma della legge 30 aprile 1982 n. 220, avente per oggetto “l'inquadramento degli incaricati di particolari servizi nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", si attribui a questo personale, "ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 anche l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di servizio reso". Il quarto comma dello stesso articolo dispose che "il beneficio previsto dal primo comma compete" anche "per ogni mese o frazione di mese di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari". Con l'art. 4 della legge 1 luglio 1982 n. 426 si dispose che "il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato" era da valutarsi in lire 4.905 (per la categoria rivestita dal ricorrente). Il “beneficio" disposto dall'art. 10 quarto comma della legge 30 aprile 1982 n. 220 (che, per espresso richiamo, è quello indicato dall'art. 10 Curre primo comma) ha per oggetto ciò che è previsto dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 (espressamente richiamato dal primo comma): è costituito dall'importo di lire 800 per la durata del servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda o di altre amministrazioni dello Stato. E tuttavia, il beneficio in esame. poiché è commisurato alla durata del servizio prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici, è ipotizzato (pur con non corretta forma) attraverso l'identificazione normativa fra questo servizio ed il servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda o di altre amministrazioni statali (il primo è valutato “come" prestato alle dipendenze dell'Azienda o di altre amministrazioni dello Stato). Attraverso questa identificazione, che esprime in modo formale l'intenzione di equiparare le due forme di servizio. la rivalutazione, poi disposta con l'art. 4 primo comma della legge 1° luglio 1982 n. 426, del servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda (o di altre amministrazioni dello Stato) coinvolge necessariamente il servizio prestato presso ditte appaltatrici. 9 Esaminando i singoli elementi esposti a fondamento della sentenza impugnata (di cui è tuttavia da apprezzare l'attenta analisi), si condivide la distinzione di funzioni delineata, nell'ambito dell'art. 4 della legge 1° luglio 1982 n. 426. fra il primo comma, diretto a fissare l'oggettivo ambito del diritto. ed il terzo comma, diretto a disciplinarne le modalità di attribuzione (pag. 4). E, nell'ambito di queste funzioni. il terzo comma diventa riscontro dello spazio delineato dal primo e precedentemente descritto. duces La ritenuta identificazione giustifica anche la rilevata risonanza letterale fra l'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 e l'art. primo comma della legge di rivalutazione. La limitazione del richiamo contenuto nel terzo comma (per cui "l'attribuzione degli importi è effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni") alla sola riapertura dei termini per la domanda di attribuzione (prevista con la legge n. 564 del 1981) non solo è estremamente riduttiva (nei confronti dell'ampia apertura letterale). bensì, in assenza di ogni normativa limitazione (alle “modificazioni ed integrazioni”), non è legittimamente fondata. Jine 10 Poiché “l'attribuzione d'ufficio" della rivalutazione era ipotizzabile solo se la valutazione iniziale fosse stata eseguita, l'art. 4 terzo comma della legge n. 426 del 1982 doveva riferirsi necessariamente al personale cui “è stato applicato l'art. 15 della legge 6 febbraio 1979 n. 42: poiché la diversa formulazione (al personale "cui è applicabile”) non era ipotizzabile, la pur acuta osservazione del giudicante è inconferente. Много Inconferente è anche l'argomento relativo all'art. 4 quinto comma (della legge n. 426 del 1982). Ed invero, poiché il servizio prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici era stato identificato con il servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda (con l'art. 10 quarto comma della precedente legge 30 aprile 1982 n. 220). non era necessario estendere espressamente al predetto servizio la rivalutazione poi disposta con la successiva legge: e pertanto, l'espressa estensione della rivalutazione a particolari servizi (non prestati alle dipendenze dell'Azienda o di altre amministrazioni statali: come previsto dal quinto comma precedentemente indicato) non consente di dedurre l'esclusione dell'estensione al servizio prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici. L'intenzione del legislatore è leggibile anche nell'art. 10 quarto comma della legge 30 aprile 1982 n. 220: l'estensione del beneficio a favore dei dipendenti “comunque assunti nei ruoli dell'Azienda", per i servizi (“di cui ai precedenti commi") resi “prima dell'assunzione", esprime la volontà di equiparare, ai fini del beneficio, questi pregressi servizi al servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda. Ciò che giustifica normativamente il beneficio (in relazione a quanto disposto nel terzo, come nel quarto comma) non è la qualità del datore (alle 11 cui dipendenze il servizio è stato svolto), bensì il servizio stesso, per il fatto di esser stato svolto (questo fatto storico appare anche corrispondere, più dell'ipotizzata differenziazione. ad un parametro di “ragionevolezza“: idonea legittimazione che la stessa sentenza ritiene necessaria per la scelta normativa). Da questa angolazione. appare determinante il fatto che l'equiparazione, affermata con la legge 30 aprile 1982 n. 220) (e fondata sul Жинего servizio prestato), non poteva poi essere negata a breve distanza di tempo: ed un'eventuale negazione (di cui resterebbe problematica non tanto la legittimità costituzionale bensì la logica ipotizzabilità) avrebbe richiesto espressa differenziazione ed adeguata motivazione. Anche l'argomentazione genericamente fondata sulla discrezionalità legislativa non appare pertanto conferente. In particolare, poi, anche l'affermata volontà legislativa diretta ad un “inquadramento ex nunc" (peraltro in contrasto con la valutazione del servizio pregresso) non escludeva, di per sé (in assenza di specifica differenziazione), l'estensione dei benefici successivi (pur relativi a periodi pregressi). E pertanto da riaffermare il pensiero di questa Corte, pur non condiviso dall'impugnata sentenza, per cui “il beneficio previsto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1982 n. 426 spetta, ancorché il primo comma di tale articolo faccia riferimento solo al servizio di ruolo e non di ruolo presso 1*Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato. anche agli incaricati di particolari servizi ferroviari inquadrati nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle 12 Ferrovie dello Stato ai sensi della legge 30 aprile 1982 n. 220; tale interpretazione dell'art. 4 che è conforme alla finalità di parificazione perseguita dal legislatore e che esclude dubbi di legittimità costituzionale della norma con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione si fonda, in particolare, sui rilievi che l'art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220 estende agli incaricati predetti (già dipendenti da terzi appaltatori) l'indennità жного introdotta dalla legge 6 febbraio 1979 n. 42 e che il secondo comma dello stesso art. 4 della legge 1° luglio 1982 n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le quali rientrano le disposizioni del citato art. 10 della legge 30 aprile 1982 n. 220" (Cass. 3 ottobre 1995 n. 10373, 24 gennaio 1996 n. 509). Il ricorso deve esser accolto. Con la cassazione della sentenza. la causa. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve comente essere decisa nel merito, con l'accoglimento della domanda del Ruske e, a tal fine, con la conferma della decisione di primo grado. In ordine alle spese, con la conferma (anche per tale aspetto) della disciplina pretorile e la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e. Patio Iuliatore, c. decidendo nel merito, accoglie la domanda del ricorrente. per l'effetto, conferma la decisione di primo grado, anche per le spese;
Quora compensa le spese del giudizio di secondo grado;
condanna la resistente al 13 pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre ad EURO 2.500 per onorario. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Dietro Cuaro IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi19 MAG 2003 МалеJanelle CANCELLIERE 14 liquidate in EURO 15,es Il Presidente Vihin. Niviaan.