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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1986/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24.02.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 805279 del 18.12.2024 notificata il 02.01.2025 dalla SO.G.E.T. S.p.A. per il pagamento della somma di € 344,70 relativa alle seguenti ingiunzioni:
A) n. 279250/2013 relativa al contributo bonifica 2011 notificata il 17.10.2013 per € 7,50 (residuo diritti di notifica); B) n. 86073/2014 relativa al contributo bonifica 2012 notificata il 11.06.2014; C) n. 285192/2015 relativa al contributo bonifica 2013 notificata il 17.07.2015; D) n. 197253/2016 relativa al contributo bonifica 2014 notificata il 13.07.2016; E) n. 195368/2017 relativa al contributo bonifica 2015 notificata il
08.11.2017; F) n. 182362/2021 relativa al contributo bonifica 2017 notificata il 11.02.2022; G) n.
262772/2022 relativa al contributo bonifica 2018 notificata il 16.11.2022.
La ricorrente indicava quali motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento per tutte le ingiunzioni, sostenendo che il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero dei contributi consortili è quinquennale, e che dalla data di notifica delle ingiunzioni al 02.01.2025 erano trascorsi più di cinque anni senza alcuna azione interruttiva valida.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività delle ingiunzioni regolarmente notificate e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica delle ingiunzioni e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui il preavviso di fermo amministrativo notificato a mani proprie a mezzo posta il 22.05.2019 per i contributi anni 2012-2015, il preavviso di fermo notificato in data 08.03.2023 per il contributo 2017, nonché la regolare notifica dell'ingiunzione per l'anno 2018 avvenuta il 16.11.2022.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dalla SO.G.E.T. S.p.A. risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente.
Nel merito, le contestazioni della ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per contributi consortili relativi agli anni 2011-2018.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che gli atti presupposti, prodromici all'intimazione di pagamento, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione delle ingiunzioni entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte della SO.G.E.T. S.p.A. altri atti recettizi, successivi alle ingiunzioni, non impugnati:
Il preavviso di fermo amministrativo notificato a mani proprie a mezzo posta il 22.05.2019 avente ad oggetto le ingiunzioni relative ai contributi consortili anni 2012-2015, come da documenti probatori allegati;
Il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 08.03.2023 avente ad oggetto l'ingiunzione relativa al contributo consortile anno 2017, come da documenti probatori allegati;
L'ingiunzione per l'anno 2018 ritualmente notificata il 16.11.2022.
Si tratta, come è chiaro, di atti precedentemente notificati a quello oggi opposto e recanti la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Ciò posto, deve esaminarsi l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti per contributi consortili di bonifica è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione attraverso gli atti interruttivi sopra menzionati, ma con esiti differenziati per le diverse annualità.
In tema di prescrizione dei crediti tributari, occorre preliminarmente chiarire che il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che preveda un termine diverso, si prescrive nel termine quinquennale, trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento come il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario (cfr. rispettivamente cass. sez. trib. 22108/24 e cass. ordinanza 10820/2024). L'intimazione di pagamento, contenendo l'invito a provvedere al saldo della somma riportata nella cartella, manifesta inequivocabilmente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2943, comma 4, e 1219, comma 1, del codice civile, a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione.
Nel caso di specie, deve procedersi ad un esame differenziato per ciascuna annualità:
Per il contributo consortile anno 2011 (ingiunzione n. 279250/2013 notificata il 17.10.2013): dalla data di notifica dell'ingiunzione al 02.01.2025 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata) sono decorsi oltre cinque anni senza alcun atto interruttivo valido. Non risulta infatti documentata alcuna azione interruttiva specifica per tale annualità. Il termine quinquennale di prescrizione risulta pertanto decorso, rendendo il credito estinto per prescrizione. Per i contributi consortili anni 2012-2015 (ingiunzioni nn. 86073/2014, 285192/2015, 197253/2016,
195368/2017): il preavviso di fermo amministrativo notificato a mani proprie a mezzo posta il 22.05.2019 ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale originaria. Successivamente, deve tenersi conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") che ha sospeso i termini della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, comportando una sospensione di
24 mesi ex comma 4-bis, facendo iniziare un nuovo termine dalla data di fine sospensione.
Per il contributo consortile anno 2017 (ingiunzione n. 182362/2021 notificata il 11.02.2022): il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 08.03.2023 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento del 02.01.2025.
Per il contributo consortile anno 2018 (ingiunzione n. 262772/2022 notificata il 16.11.2022): l'ingiunzione è stata ritualmente notificata il 16.11.2022, pertanto il termine quinquennale di prescrizione non è ancora decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 02.01.2025.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente al contributo consortile anno 2011 e respinto per tutte le altre annualità.
La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, accoglie parzialmente il ricorso proposto e annulla l'intimazione di pagamento n.
805279 del 18.12.2024 limitatamente al contributo consortile anno 2011 (ingiunzione n. 279250/2013) per intervenuta prescrizione quinquennale;
respinge il ricorso per tutti gli altri contributi consortili (anni
2012-2018) in quanto non prescritti per la presenza di validi atti interruttivi e per l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale covid-19; compensa integralmente le spese processuali tra le parti per reciproca soccombenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1986/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 805279 Consorzio_1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24.02.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 805279 del 18.12.2024 notificata il 02.01.2025 dalla SO.G.E.T. S.p.A. per il pagamento della somma di € 344,70 relativa alle seguenti ingiunzioni:
A) n. 279250/2013 relativa al contributo bonifica 2011 notificata il 17.10.2013 per € 7,50 (residuo diritti di notifica); B) n. 86073/2014 relativa al contributo bonifica 2012 notificata il 11.06.2014; C) n. 285192/2015 relativa al contributo bonifica 2013 notificata il 17.07.2015; D) n. 197253/2016 relativa al contributo bonifica 2014 notificata il 13.07.2016; E) n. 195368/2017 relativa al contributo bonifica 2015 notificata il
08.11.2017; F) n. 182362/2021 relativa al contributo bonifica 2017 notificata il 11.02.2022; G) n.
262772/2022 relativa al contributo bonifica 2018 notificata il 16.11.2022.
La ricorrente indicava quali motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento per tutte le ingiunzioni, sostenendo che il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero dei contributi consortili è quinquennale, e che dalla data di notifica delle ingiunzioni al 02.01.2025 erano trascorsi più di cinque anni senza alcuna azione interruttiva valida.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., che controdeduceva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività delle ingiunzioni regolarmente notificate e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica delle ingiunzioni e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui il preavviso di fermo amministrativo notificato a mani proprie a mezzo posta il 22.05.2019 per i contributi anni 2012-2015, il preavviso di fermo notificato in data 08.03.2023 per il contributo 2017, nonché la regolare notifica dell'ingiunzione per l'anno 2018 avvenuta il 16.11.2022.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dalla SO.G.E.T. S.p.A. risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalla parte resistente.
Nel merito, le contestazioni della ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per contributi consortili relativi agli anni 2011-2018.
Preliminarmente si osserva, come precisato da parte resistente, che gli atti presupposti, prodromici all'intimazione di pagamento, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione delle ingiunzioni entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte della SO.G.E.T. S.p.A. altri atti recettizi, successivi alle ingiunzioni, non impugnati:
Il preavviso di fermo amministrativo notificato a mani proprie a mezzo posta il 22.05.2019 avente ad oggetto le ingiunzioni relative ai contributi consortili anni 2012-2015, come da documenti probatori allegati;
Il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 08.03.2023 avente ad oggetto l'ingiunzione relativa al contributo consortile anno 2017, come da documenti probatori allegati;
L'ingiunzione per l'anno 2018 ritualmente notificata il 16.11.2022.
Si tratta, come è chiaro, di atti precedentemente notificati a quello oggi opposto e recanti la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Ciò posto, deve esaminarsi l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti per contributi consortili di bonifica è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione attraverso gli atti interruttivi sopra menzionati, ma con esiti differenziati per le diverse annualità.
In tema di prescrizione dei crediti tributari, occorre preliminarmente chiarire che il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che preveda un termine diverso, si prescrive nel termine quinquennale, trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento come il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario (cfr. rispettivamente cass. sez. trib. 22108/24 e cass. ordinanza 10820/2024). L'intimazione di pagamento, contenendo l'invito a provvedere al saldo della somma riportata nella cartella, manifesta inequivocabilmente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2943, comma 4, e 1219, comma 1, del codice civile, a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione.
Nel caso di specie, deve procedersi ad un esame differenziato per ciascuna annualità:
Per il contributo consortile anno 2011 (ingiunzione n. 279250/2013 notificata il 17.10.2013): dalla data di notifica dell'ingiunzione al 02.01.2025 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata) sono decorsi oltre cinque anni senza alcun atto interruttivo valido. Non risulta infatti documentata alcuna azione interruttiva specifica per tale annualità. Il termine quinquennale di prescrizione risulta pertanto decorso, rendendo il credito estinto per prescrizione. Per i contributi consortili anni 2012-2015 (ingiunzioni nn. 86073/2014, 285192/2015, 197253/2016,
195368/2017): il preavviso di fermo amministrativo notificato a mani proprie a mezzo posta il 22.05.2019 ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale originaria. Successivamente, deve tenersi conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") che ha sospeso i termini della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, comportando una sospensione di
24 mesi ex comma 4-bis, facendo iniziare un nuovo termine dalla data di fine sospensione.
Per il contributo consortile anno 2017 (ingiunzione n. 182362/2021 notificata il 11.02.2022): il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 08.03.2023 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento del 02.01.2025.
Per il contributo consortile anno 2018 (ingiunzione n. 262772/2022 notificata il 16.11.2022): l'ingiunzione è stata ritualmente notificata il 16.11.2022, pertanto il termine quinquennale di prescrizione non è ancora decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 02.01.2025.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente al contributo consortile anno 2011 e respinto per tutte le altre annualità.
La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, accoglie parzialmente il ricorso proposto e annulla l'intimazione di pagamento n.
805279 del 18.12.2024 limitatamente al contributo consortile anno 2011 (ingiunzione n. 279250/2013) per intervenuta prescrizione quinquennale;
respinge il ricorso per tutti gli altri contributi consortili (anni
2012-2018) in quanto non prescritti per la presenza di validi atti interruttivi e per l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale covid-19; compensa integralmente le spese processuali tra le parti per reciproca soccombenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026