Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ENPOPOL ITA022 19 0 1 CASSAZIONE LA CORTI Oggetto responsabilita SEZIONE TERZA CIVILE Cint Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4294/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente - Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Consigliere 4602 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 201 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 21/06/00 ha pronunciato la seguente S E N TE N ZA sul ricorso proposto da: RI BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 175, presso lo studio dell'avvocato DARIO LUIGI ROBOL, giusta CANOVI, difeso dall'avvocato delega in atti;
CORTE SUPREMADIDASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia SOLE MORE contro dal Sig. COMUNE DI ROVERETO, in persona del Sindaco pro diritti L. 3000 Der #1 15 FEB 2001 IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA LIRE 3000 CANCELLERIA che lo difende, giusta delega in atti;
B 2000 controricorrente - - 1237 avverso la sentenza n. 375/97 della Corte d'Appello di CG064028 TRENTO, emessa il 21/10/97 e depositata il 05/11/97 (R. G. 57/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI FA conveniva in giudizio, innanzi al locale Tribunale, il Comune di Rovereto, asserendo di essere scivolato e caduto sulla rampa di accesso al parcheggio sotterraneo comunale sito nella Via Manzo- ni, а causa del forte pendio e della superficie troppo levigata della piazzola posta all'estremità della ram- pa, sulla quale era collocata la cassa. Costituiva Si conveniva il Comune convenuto, resistendo. Con sentenza del 17 ottobre 1993 il Tribunale ri- gettava la domanda. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 5 novem- bre 1997, la Corte d'Appello di Trento ha rigettato il gravame del SI. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il SOC- combente, formulando due motivi. 2 Resiste con controricorso l'intimato. Le parti hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura solle- vata dal Comune resistente col rilievo che essa, ap- posta a margine, non contiene uno specifico riferimen- to alla fase di legittimità. Rileva il Collegio che detta procura a margine ("delego а rappresentarmi, difendermi ed assistermi nel presente procedimento (...) l'avv. Luigi Robol") soddisfa pienamente il requisito della specialità ri- chiesto dall'art. 365 C.p.c., in quanto, costituendo un 所 "corpus" inscindibile con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e dunque al giudizio di legittimità che lo stesso introduce. Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art.2051 C.c., il ricorrente, ricordata la pre- sunzione di colpa gravante sul custode della cosa, Os- serva che il Comune non ha provato che la caduta sia stata determinata da un comportamento eccezionale e imprevisto dell'utente, tale da interrompere il nesso causale tra la conformazione dei luoghi e l'evento le- sivo. La Corte d'appello, senza nemmeno porsi tale problema, dà atto che la zona. in questione presentava 3 caratteristiche di difficoltà e di pericolo (tanto che il Comune, dopo l'incidente, sentì il bisogno di modi- ficarla), ma tuttavia, nel seguito della motivazione, non si preoccupa di indicare alcuna condotta del Fri- singhelli tale da costituire causa determinante e au- tonoma della caduta;
in tal modo dimenticando che la responsabilità presunta del custode della cosa può es- sere esclusa solo con la precisa individuazione di un eccezionale del danneggiato e non dacomportamento semplici ipotesi sulle probabili cause del danno. Col secondo motivo, denunciando omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte, non sus- sisteva alcun graduale raccordo tra la piazzuola sulla quale era collocata la cassa e la rampa di accesso al parcheggio sotterraneo;
e che nemmeno può dirsi che la situazione dei luoghi fosse nota al SI solo perché aveva parcheggiato la vettura nell'autorimessa ed era risalit a piedi lungo la rampa. Infatti, anche a voler ammettere quest'ultima circostanza, che non è provata, egli non sarebbe passato rasente alla cassa e non avrebbe quindi avuto modo di notare come quel pun- to fosse conformato. Tutte queste censure, da trattare congiuntamente, 4 sono destituite di fondamento. Ad avviso della Corte territoriale, il luogo dove si è verificato l'incidente non presentava tali da costituire anomalia poten- "caratteristiche zialmente lesiva, comunque apprezzabilmente pericolo- sa, sì da essere calealmente riconducibile all'evento stesso”. Ed infatti esisteva all'epoca un dislivello che gradualmente si raccordava alla rampa di accesso al parcheggio sotterraneo, non tale da rappresentare un'anomalia difettosa e men che meno insidia o traboc- chetto, e peraltro il suolo, formato da una normale M gettata di cemento, di per sé non era sdrucciolevole. Vero che il SI adduce come causa della cadu- ta la "levigatezza" del ristrettissimo spazio anti- stante alla cassa, in forte pendenza, ma, prosegue la sentenza impugnata, la situazione dei luoghi, per quanto detto, non era tale da giustificare le doglian- ze dell'appellante, il quale è evidentemente venuto meno al dovere di attenzione, perché quello spazio, digradante verso la rampa, presentava un pericolo non maggiore di quello "insito in ogni situazione del vi- vere quotidiano e che ciascuno normalmente controlla usando l'ordinaria diligenza". In conclusione il SI, che peraltro ben 5 conosceva la condizione del luogo, avendo già parcheg- giato la macchina e avendo risalito a piedi la rampa, se è caduto nel rigirarsi, deve imputarlo "ad un suo movimento maldestro ovvero ad una distrazione momenta- nea"; nulla rilevando le modifiche in seguito apporta- te ai luoghi, "in via estremamente prudenziale", dal Comune, intese a scongiurare le possibili conseguenze dell'altrui imprudenza e non certo interpretabili in termini di riconoscimento di una qualsiasi colpa nella predisposizione del servizio. A questa motivazione completa ed esauriente, immu- ne da vizi logici o errori di diritto, il ricorrente contrappone una sua ricostruzione dei fatti e sue personali valutazioni, con ciò introducendo, nel giu- เท dizio di legittimità, un'ammissibile istanza di riesa- me del merito della causa. Basterà osservare, più particolarmente, che la Corte, all'esito di una scrupolosa disamina dello sta- to dei luoghi, ha concluso che la caduta del Frisin- ghelli è avvenuta per sua esclusiva colpa e senza col- pa alcuna della pubblica amministrazione, proprietaria e custode dell'impianto; e quindi, non essendo dubbio che la fattispecie sia in astratto regolata dall'art.2051 C.c. (attesa la limitata estensione del bene pubblico e le connesse possibilità di una sua 6 idonea custodia), ha ineccepibilmente escluso due possibili profili della responsabilità in parola, OS- sia tanto l'intrinseca pericolosità del bene quanto implicito) l'insorgenza, in esso, di agenti(per esterni nocivi, in sostanza così ravvisando l'esimente del caso fortuito, al quale ultimo, come è noto, è in tutto parificata la colpa esclusiva del danneggiato. Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. hoooo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 290000 Così deciso a Roma, addì 21 giugno 2000. Il Presidente Il Consigliere est. uute kerakyDook Vittorio fuva Depositata in Conc i la IL CANCELL'EPG 01 Oggi, 15 FEB. 2001 Concetta Ammendglą IL CANCELLERE C1 Concetta Amendola UFFICIO DELLE ROMA 2 Pagistrato in 21 OTT. 2001 4 C ·45367. 290.0.10 versate S. QU IA AS p. Il Dirigente Area Se (D.ssa Maria Grazia Di Responsabile Servizio LF IZ (Dr. M. FACCIDIDA