Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 2
Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il giudice non può disattendere la pronuncia della Corte Costituzionale perché l' art. 137, comma terzo Costituzione, non ammette alcuna impugnazione avverso le decisioni della predetta Corte e quindi a maggior ragione non possono esser disapplicate dal giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia, ancorché questi ritenga che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia, abbia invaso la sfera di potere riservata al legislativo. Conseguentemente il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici - nella specie della Regione Abruzzo - non può declinare la propria giurisdizione a promuovere di ufficio i giudizi di sua competenza a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ritenendo inapplicabile, perché esorbitante dai limiti assegnatile dalla Costituzione, la decisione n. 46 del 1995 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 29, comma secondo, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario degli Usi Civici di esercitare d' ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle predette funzioni, previste dal primo comma dell' articolo medesimo, stante l'assenza di un organo dello Stato abilitato ad agire davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell' interesse della comunità nazionale alla conservazione dell' ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico.
Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il giudice non può disattendere la pronuncia della Corte Costituzionale perché l' art. 137, comma terzo Costituzione, non ammette alcuna impugnazione avverso le decisioni della predetta Corte e quindi a maggior ragione non possono esser disapplicate dal giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia, ancorché questi ritenga che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia, abbia invaso la sfera di potere riservata al legislativo. Conseguentemente il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici - nella specie della Regione Abruzzo - non può declinare la propria giurisdizione a promuovere di ufficio i giudizi di sua competenza a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ritenendo inapplicabile, perché esorbitante dai limiti assegnatile dalla Costituzione, la decisione n. 46 del 1995 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 29, comma secondo, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario degli Usi Civici di esercitare d' ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle predette funzioni, previste dal primo comma dell' articolo medesimo, stante l'assenza di un organo dello Stato abilitato ad agire davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell' interesse della comunità nazionale alla conservazione dell' ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
E R P SU E T 6 2 648 CASSAZ018 IS.U. L E D L. 2 4 A 6 . S . O . P D 1 SEZIONI UNITE CIVILI T N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S Oggetto E . t r a Dott. Michele CANTILLO Primo Presidente f.f. Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione R.G.N. 18236/98 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Cron.8884 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep.- Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Ud. 14/12/00 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere- Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato DI MARTINO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AR TA, DI LI OSVALDA, elettivamente 2000 domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 189 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 1 dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FUNZIONARIO DELEGATO CIPE EX ART. 84 DELLA L. 219/81, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 58/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito 1'Avvocato Paolo DI MARTINO, DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo del ricorso, accoglimento del secondo e terzo motivo e per quanto di ragione assorbito il quarto. 2 N.Mecfond Ordinanza interlocutoria La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, nella : composizione di cui al verbale dell'udienza in data 14 dicembre 2000; visto il ricorso (n. 18236/98) proposto da Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli, avverso la sentenza n. 58/98 resa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
visti i controricorsi dei signori Gaetano Ferrara e Di Litta Osvalda, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri- funz.C.I.P.E;
considerato che
altro collegio di questa Corte, a sezioni unite, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente la detta Giunta speciale per le espropriazioni;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la decisione e rimettere la causa sul ruolo, in attesa della pronunzia della Corte costituzionale;
p.q.m.
OM OSTA DI BOLLO FR an. Z tab. all.B D.P.K. 642 DEL 26-10-72 la Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Roma, 15 febbraio 2001. Il Presidente Depositato in Cancelleria Roma, lì 22 MAR. 2001-- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA