Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 68
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il giudice non può disattendere la pronuncia della Corte Costituzionale perché l' art. 137, comma terzo Costituzione, non ammette alcuna impugnazione avverso le decisioni della predetta Corte e quindi a maggior ragione non possono esser disapplicate dal giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia, ancorché questi ritenga che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia, abbia invaso la sfera di potere riservata al legislativo. Conseguentemente il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici - nella specie della Regione Abruzzo - non può declinare la propria giurisdizione a promuovere di ufficio i giudizi di sua competenza a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ritenendo inapplicabile, perché esorbitante dai limiti assegnatile dalla Costituzione, la decisione n. 46 del 1995 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 29, comma secondo, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario degli Usi Civici di esercitare d' ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle predette funzioni, previste dal primo comma dell' articolo medesimo, stante l'assenza di un organo dello Stato abilitato ad agire davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell' interesse della comunità nazionale alla conservazione dell' ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico.

Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il giudice non può disattendere la pronuncia della Corte Costituzionale perché l' art. 137, comma terzo Costituzione, non ammette alcuna impugnazione avverso le decisioni della predetta Corte e quindi a maggior ragione non possono esser disapplicate dal giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia, ancorché questi ritenga che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia, abbia invaso la sfera di potere riservata al legislativo. Conseguentemente il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici - nella specie della Regione Abruzzo - non può declinare la propria giurisdizione a promuovere di ufficio i giudizi di sua competenza a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ritenendo inapplicabile, perché esorbitante dai limiti assegnatile dalla Costituzione, la decisione n. 46 del 1995 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 29, comma secondo, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario degli Usi Civici di esercitare d' ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle predette funzioni, previste dal primo comma dell' articolo medesimo, stante l'assenza di un organo dello Stato abilitato ad agire davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell' interesse della comunità nazionale alla conservazione dell' ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 68
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 68
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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