Sentenza 30 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile ed al riguardo l'operatività della scriminante non può "scattare" sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. (Nella specie è stata esclusa l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. - nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 605 cod. pen., il quale aveva rapito, prelevandola a forza dalla sua abitazione con corde e manette per trasportarla in un diverso domicilio, ove permaneva per quattro giorni, una ragazza al fine di sottrarla alla dipendenza dalla cocaina - in ragione dell'artt. 32 e 13, comma quarto, Cost. - che vietano rispettivamente i trattamenti sanitari obbligatori e le violenze fisiche o morali sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà).
Commentario • 1
- 1. Lo stato di necessità: approfondimento e casiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2010, n. 26159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26159 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1114
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 44969/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI.Pi. , nata il (omesso) ;
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20.5.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. Angelo Di Popolo), che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
IN FATTO
Il ricorso della difesa di Pi..PI. , condannato - a seguito di giudizio abbreviato - dal GU di RE IL (in data 13.6.2006) con decisione riformata sostanzialmente nella sola previsione punitiva dalla Corte d'Appello di Bologna (in data 20.5.2009), riguarda la vicenda - oggettivamente certa, perché ampiamente ammessa dal suo protagonista - del violento rapimento della giovane L..P. (qui costituita parte civile), prelevata a forza dalla sua abitazione, narcotizzata e ristretta con corde e manette, per esser trasportata dall'abitazione di XXXX nel domicilio di (omesso) , appositamente a ciò attrezzato (ove permaneva per quattro giorni), all'asserito scopo di sottrarla alla dipendenza da cocaina. A sostegno del ricorso il ricorrente eccepisce:
- inosservanza della legge penale per avere omesso di riconoscere la ricorrenza dell'esimente dello stato dì necessità, quantomeno nella sua forma putativa. Ricorreva, infatti in primo luogo, a) l'attualità del pericolo attesa la dipendenza della ragazza dallo stupefacente ed il pericolo che la stessa ricadesse nell'assuefazione, irreversibile (essendo stata accertata l'assunzione di droghe leggere, dopo la sospensione dell'assunzione di cocaina) e trovandosi in istato psichicamente labile per crisi di anorresia o bulimia, circostanze ben note all'imputato nonché ai famigliari (madre e fratello) della persona offesa che lo coadiuvarono nella sua condotta.
b) Era ravvisabile, ancora, l'unicità del rimedio (non essendo altrimenti evitabile il pericolo), come convenuto anche dai famigliari e dell'amico D'. consapevolmente partecipi all'operazione, evidentemente convinti che quella fosse l'unica modalità per salvare la giovane essi, non avendo il ricorrente altro scopo che la salute della stessa (egli ritenne impraticabile la strada della comunità terapeutica desumendo ciò dal pregresso atteggiamento della giovane), essendo state escluse intenzioni di ordine sessuale non avendo egli mai chiesto alla ragazza prestazioni di quel tipo durante il sequestro (segnalando che la P. ebbe opportunità di fuga ma non ne approfittò).
c) Risultava, infine, proporzionato tra la condotta limitativa della libertà ed il pericolo incombente, dovendosi fare l'equazione in concreto tra i beni in gioco - di pari importanza - e non già tra i mezzi disponibili. Invero, dopo il primo momento di coazione, che cagionarono soltanto lesioni lievissime alla persona offesa, il PI. lasciò libertà di movimenti alla prigioniera.
- inosservanza della legge processuale per l'omessa motivazione sugli apporti difensivi versati nel corso del processo dalla difesa, dei quali non è adeguata considerazione nella pronuncia impugnata. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va subito detto che il secondo mezzo è manifestamente privo di aderenza al dato processuale, poiché la sentenza della Corte bolognese analizza distesamente le doglianze del gravame di appello ed, unitamente, le produzioni e memorie difensive, commentandole criticamente. Del resto l'ampiezza della motivazione esclude in ogni modo l'assenza patologica (addirittura ai sensi dell'art. 125 c.p.p.) dell'apparato giustificativo.
Anche il primo motivo non trova accoglimento.
In primo luogo, la Carta Costituzionale all'art. 32 stabilisce due principi fondamentali: non è mai possibile, nemmeno al legislatore, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ed è sempre vietato il trattamento sanitario obbligatorio, se non in forza di legge. Inoltre, all'art. 13, comma 4 proscrive in ogni modo la violenza fisica (e morale) sulle persone "comunque" sottoposte a restrizioni di libertà. Non è, quindi, possibile assegnare alla lettura dell'art. 54 un significato che urti direttamente contro questi radicali divieti posti dalla Costituzione.
Inoltre, l'impugnazione richiede valutazioni di fatto, esterne allo scrutinio di legittimità. Non è fondata la censura relativa all'attualità del pericolo perché, se è vero che la persona offesa era stata in passato intossicata per abuso di stupefacenti, tale condizione non risulta presente all'atto del sequestro attuato, atteso che la medesima aveva smesso completamente di assumere lo stupefacente da almeno tre mesi prima dei fatti di cui è processo (Sent. pag. 2). La convinzione che ella sarebbe ricaduta nel vizio, anche se fondata da un dato di esperienza, non può dirsi fondata su dati certi ne' tale poteva essere ritenuta dal ricorrente, senza più concreto e concludente riscontro obiettivo che non è desumibile dalla motivazione della pronuncia.
La giustificazione della Corte territoriale è, al proposito, adeguata ed in linea con la lettura giuridicamente corretta dell'esimente, che viene esclusa quando fronteggi un pericolo eventuale, futuro o meramente probabile, ovvero meramente temuto (Cass. Sez. 2, 3.10, 19678, n. 570) essendo rilevante soltanto il pericolo attuale ed imminente o faccia sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatta situazione di stato di necessità (cfr. per es. Cass., Sez. 1, 28.1.1991, CED Cass. 187110 per fattispecie omologabile al quesito dedotto;
Cass., Sez. 6,
4.6.2001, n. 4554; cfr. anche Cass., sez. 1, 26 maggio 1998, Maffettone, Ced Cass., rv. 211144).
Del pari, quanto alla caratteristica di inevitabilità l'applicazione della scriminante non può essere invocata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva, quando correttamente la Corte d'Appello richiama (pag. 13) l'esigenza della prova di una verifica rigorosa di altra concreta possibilità di una diversa soluzione del rimedio (cfr. Cass. Sez. 2, 4.6.2003, n. 24290). Il ricorso sul punto è generico poiché non affronta la motivazione, ma oppone argomentazioni del tutto inconferenti (consenso dei parenti, finalità dell'azione, ecc.) vertenti su circostanze di fatto. Ed anche la giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, 23.3.1990) pretende per il riconoscimento dell'esimente che il pericolo possa essere evitato attraverso altri metodi "terapeutici". La motivazione si dispiega nel respingere la ragionevolezza dell'ipotesi di un'erronea convinzione al riguardo in capo all'imputato (pag. 14 e ss.), sottolineando come mancasse del tutto la manifestazione esterna della temuta ricaduta e che il pericolo al proposito (ovviamente sempre possibile) non era ne' attuale ne' probabile in considerazione della cessazione di assunzione di droga da parte della P. e, soprattutto, come logicamente osservato (pag. 16) la "prigionia" non era situazione che, nel breve periodo, avrebbe ovviato al timore presagito dal prevenuto. Infine, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, per errore sul fatto, qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio: tale non è ancora la dimostrazione di un consiglio medico di portare la ragazza lontano dall'ambiente di genesi del comportamento, non essendovi prova che la modalità di questa dislocazione dovesse esser violenta ed in contrasto alla volontà della predetta (che è il fulcro della questione in discorso).
Non vale, per escludere la ricorrenza del reato, obiettare - come si legge nel ricorso - l'allentamento del vincolo "detentivo" da parte del ricorrente e, corrispondentemente, il grado di relativa libertà consentito alla vittima: si tratta di circostanze di fatto, non ulteriormente verificabili da parte del giudice di legittimità. Chiaro essendo, comunque, che l'avvio dell'azione di sequestro fu indubitabilmente violento, avendo escluso la fisica limitazione motoria alla ragazza per un periodo di tempo apprezzabile;
che la stessa, per quanto avesse assecondato i disegni del suo rapitore (con ciò palesando al più un atteggiamento strumentale volto ad ingraziarsi il sequestratore), fece di tutto - sullo sorcio della vicenda - per liberarsi dalla detenzione, scrivendo biglietti alla madre ed invocando la liberazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ili ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010