Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
Il giudice di appello è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute dal giudice di primo grado allorquando, sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza appellata, ne risultino insussistenti i requisiti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio devolutivo vale a definire l'ambito della cognizione del giudice con riguardo al capo della sentenza impugnata, ma non può limitare il potere del giudice di dare la corretta qualificazione giuridica al fatto).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2016, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
04124-17 Ш REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2034 Francesco Ippolito - Presidente - REGISTRO GENERALE Andrea Tronci N.27446/2016 Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano Rel. Consigliere - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO SS nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/01/2016 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita, in pubblica udienza del 14/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Alessandra Bassi;
udito il Procuratore Generale in persona di Delia Cardia, che ha concluso nel senso che la sentenza sia annullata senza rinvio per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. e con rinvio limitatamente alla pena applicata per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; che il ricorso sia rigettato nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che ha condannato SS CO in relazione ai reati di cui agli artt. 337 (capo A), 81, comma secondo, 635, comma secondo n. 3 in riferimento all'art, 625 n. 7 cod. pen. (capo B), 81, comma secondo, 594, 612, comma secondo, 582, 61 n. 10 cod. pen. (capo C) e 651 cod. pen. (capo D), commessi nel luglio 2014. 1 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso SS CO e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge processuale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello errato nel ritenere preclusa dai limiti segnati dal principio devolutivo l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Occorre premettere che il giudizio di merito in grado d'appello è regolato da due principi fondamentali sanciti dall'art. 597 del codice di rito: dal principio devolutivo e dal divieto di reformatio in peius.
2.1. Nel disciplinare la "cognizione del giudice d'appello", il comma 1 di detta norma stabilisce infatti che "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti", con la conseguente preclusione allo scrutinio oltre i confini tracciati dalle censure mosse dal ricorrente, salvi i poteri officiosi di cui si dirà oltre. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce, poi, che, nel caso di appello del solo imputato, "il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nè revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado", il che impedisce di pervenire ad un esito decisorio di secondo grado comportante per l'imputato (unico) appellante un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo di quello applicato in primo grado.
2.2. Fermi tali limiti al sindacato d'appello, il comma 5 dello stesso art. 597 riconosce comunque al giudice del gravame la possibilità di applicare "anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti;
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale". 2 As 2.3. Va rimarcato come le preclusioni segnate dal principio tantum devolutum quantum appellatum e dal divieto di reformatio in peius non impediscano al giudice d'appello di dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica. Ciò si evince dal dato testuale del sopra ricordato comma 3 dell'art. 597 - là dove riconosce alla Corte d'appello la facoltà di dare una definizione giuridica più grave al fatto devoluto al proprio vaglio, a condizione che "non venga superata la competenza del giudice di primo grado" - e discende comunque dal principio generale sancito dall'art. 521, comma 1, alla stregua del quale "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica". Il principio iura novit curia costituisce invero una regola generale, "di sistema", in quanto espressione del principio di legalità ed essenza della giurisdizione. Come ha chiarito questa Corte riunita nel suo più ampio consesso, costituisce "indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata" e rappresenta "indefettibile corollario dello "ius dicere" accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è proprio. Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica del fatto non è il fatto e che "modificare la definizione giuridica del fatto" non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione, se è vero sia che la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica"; "dare una diversa qualificazione giuridica del fatto vuol dire, in ultima analisi applicare esattamente la legge, vuol dire "ius dicere""; "è innegabile (...) che il principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento, debba valere per ogni momento del processo" (così nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco).
2.4. Pacifico che il Collegio d'appello possa e debba dare alla vicenda storico fattuale sottoposta al proprio vaglio la corretta qualificazione giuridica, anche se diversa da quella originariamente contestata o ritenuta, è solo necessario che, in ossequio alle disposizioni dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, che la nuova 3 сав definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).
3. Sulla scorta di tali premesse, ritiene il Collegio che la Corte d'appello possa, anzi debba, escludere ex officio la circostanza aggravante, contestata e ritenuta dal primo giudice, di cui ravvisi l'insussistenza sulla scorta della ricostruzione storico fattuale compiuta nella sentenza oggetto dell'appello, dunque senza la necessità di compiere nessuna attività istruttoria ufficiosa, che - all'evidenza esorbiterebbe i limiti del principio devolutivo, limitandosi così ad - assicurare che la fattispecie concreta sia sussunta nel corretto schema legale, in ossequio al principio iura novi curia. Principio, questo, che non può non valere anche nel caso di fattispecie incriminatrice aggravata, cioè contestata come connotata da uno o più elementi circostanziali, come appunto quella di specie.
4. Non può pertanto condividersi il diverso orientamento ermeneutico affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, espresso nella decisione richiamata dal Collegio territoriale, sulla scorta del quale il giudice d'appello non è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado (Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 - dep. 2012, Bidognetti e altri, Rv. 251529).
4.1. Tale decisione poggia, invero, su di un'interpretazione letterale della disposizione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. - nella quale effettivamente non è prevista la facoltà di escludere d'ufficio una circostanza aggravante -, ma non tiene conto del dato sistematico che, come sopra si è già chiarito, rimette in capo al giudice - di merito come di legittimità - il potere-dovere di dare al fatto al corretta qualificazione giuridica quale diretta espressione del principio di legalità, e non può, pertanto, non esplicarsi anche in relazione alla circostanza aggravante contestata e ritenuta in primo grado della quale il giudice d'appello ritenga insussistenti i requisiti.
4.2. A ben vedere, la soluzione ermeneutica appena delineata non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 597, comma 5, non introduce - cioè - per via interpretativa ulteriori ipotesi di attivazione dei poteri d'ufficio volti ad interventi migliorativi extra devolutum, in violazione del disposto dell'art. 14 preleggi 4 estendendo l'applicazione della norma eccezionale al di fuori dei casi tassativi espressamente consentiti. E' pacifico che il comma 5 dell'art. 597 preveda una disposizione di carattere eccezionale rispetto al principio generale dell'effetto devolutivo posto dal comma 1 della stessa norma, là dove consente di applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti quali le circostanze attenuanti - generiche (procedendo ove sia necessario, a rivedere di conseguenza il giudizio di comparazione fra le circostanze della specie), al di fuori e dunque a prescindere da una qualunque richiesta o deduzione in tale senso nell'atto d'appello. Tuttavia, la facoltà del giudice d'appello di dare il corretto inquadramento giuridico alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio non rappresenta una violazione del principio devolutivo. Siffatto principio vale, invero, a definire l'ambito della cognizione e della decisione del giudice della impugnazione, ma non impedisce che, nell'ambito degli confini segnati dall'appello e dunque del devolutum id est con riguardo alla concreta - incriminazione interessata dalle censure del ricorrente, cioè al capo della sentenza esplicitamente impugnato, investito dai motivi di gravame -, il decidente eserciti il proprio potere-dovere di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica, espressione si ribadisce del principio di legalità - immanente all'ordinamento giuridico, che attraverso lo ius dicere trova esplicazione nel sistema processuale. Ciò a maggior ragione allorquando l'esclusione dell'elemento circostanziale si traduca in una decisione in bonam partem, rispetto alla quale non si pone neanche astrattamente un problema di violazione del divieto di reformatio in peius che, ad ogni modo, non vale per la mera riqualificazione giuridica, per quanto già sopra esposto -, né di lesione del diritto di difesa, presidiato dalla Carta Fondamentale e dalla CEDU.
5. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale i limiti alla cognizione e alla decisione fissati nell'art. 597 cod. proc. pen. non impediscono alla Corte d'appello di escludere ex officio ed extra devolutum una circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice, allorquando, sulla scorta della ricostruzione storico fattuale cristallizzata nella sentenza appellata dunque senza la necessità di compiere officiosamente - alcuna attività istruttoria integrativa -, ne risultino insussistenti i presupposti, in 5 quanto facoltà connessa al potere-dovere del giudice di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica ed espressione del principio di legalità immanente al sistema processuale.
6. In applicazione del principio di diritto sopra espresso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perchè, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. di cui - giusta la ricostruzione storico fattuale operata nelle sentenze di merito - non ricorrono i presupposti, il reato di danneggiamenti nella forma non aggravata, giusta l'abrogazione operata con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non è più previsto dalla legge come reato. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la pena deve essere rettificata da questa Corte con l'eliminazione dell'aumento per la citata aggravante di mesi due di reclusione.
7. Gli ulteriori motivi sono destituiti di fondamento.
7.1. Per un verso, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti, dando conto del fatto che l'imputato giungeva sul luogo del fatto "in sella ad una bicicletta", circostanza all'evidenza distonica rispetto alla dedotta impossibilità fisica per l'imputato stante l'invalidità di porre materialmente in essere la condotta - - ascritta (v. pagina 2), ed argomentato la ritenuta credibilità delle versioni delle due guardie giurate (v. pagina 5). Il compendio argomentativo è puntuale ed immune da vizi di ordine logico o giuridico scrutinabili nella sede di legittimità.
7.2. Per altro verso, il Collegio del gravame ha congruamente argomentato la commisurazione della pena ed il giudizio di comparazione fra le circostanze, dovendosi a tale fine considerare come siffatto bilanciamento non avrebbe potuto concludersi in termini di soccombenza della recidiva reiterata ritenuta sussistente dai giudici della cognizione -, giusta il disposto dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perchè, esclusa l'aggravante contestata, il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Elimina, per l'effetto, la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 14 dicembre 2016 11 Presidente Il consigliere estensore ancesco Ippolito Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 GEN 2717 Funzionario Giudiziario M E Piera ESPOSITO/ R P