Articolo 7 bis della Legge 22 dicembre 1999, n. 512
Articolo 8
Versione
2 dicembre 2008
Art. 7-bis. (( (Ulteriore regolamento di attuazione). )) (( 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 , con norme che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell' articolo 129 del codice di procedura penale , abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme gia' elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori ))
Entrata in vigore il 2 dicembre 2008
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