Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 1 3 5 /0 1 C.C. 60959 E N 6 O 8 I 9 Z A 1 I / A 5 4 R R / . T 6 A S 2 N I T - . G R U . B E PUBBLICA ITALIANA P B R. G. N. 12109/98 . R . I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L D R L A L A T CRON. 2320 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D . D B E I A S T A T N Rep. I N E 1 E R S E 3 S E I 1 T SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- E A T A . A N M Composta dai Sigg. Magistrati: M Ud. 20/09/2000 Michele CANTILLO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Enrico ALTIERI - Consigliere - UFFICIO COPIE Giulio GRAZIADEI Richiesta copi studio ✓✓ ✓CTORE Giuseppe MARZIALE >>> dal Sig. 3000 per diritti L. Antonino DI BLASI rel. >>
3.0 GEN 2001 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi diretti Accertamento - Motivazione sul ricorso n. 12109/98 R.G. proposto da -Limiti AC RI, nato a [...] il [...], ivi residente in via Cipro n.4, rappresentato e difeso per procura speciale, a margine del ricorso, dagli Avv.ti Ruggero Sonino del Foro di Venezia e Goffredo Gobbi, presso lo studio del quale ultimo in Roma, via Maria Cristina n.8, è elettivamente domiciliato
- Ricorrente -
contro
L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata ex lege, Resistente-Controricorrente per la Cassazione della sentenza n. 11/21/97 resa dalla Commissione E VARIE DCV N. 7 4 O 4 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale GOBBI al Sig.. per diritti 1.12000+2 Tributaria Regionale di Venezia Sez. n. 21, in data 09/04/1997 - 27/05/1997 il 08 FEB. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre IL CANCELLIERE 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per la resistente Amministrazione l'Avv. Di Martino dell'Avvocatura Generale dello Stato;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle Imposte Dirette di Venezia, relativamente all'anno 1990, accertava a carico di AC IC, un reddito tassabile ai fini IRPEF, di L. 92.035.000. La rettifica traeva origine dalla imputazione pro-quota, fatta dall'Ufficio, del reddito accertato in capo alla partecipata SASEA s.a.s.. Il contribuente in proprio ed in rappresentanza della citata società impugnava l'accertamento e ne chiedeva l'annullamento; l'Ufficio resisteva, авии sostenendo la legittimità del proprio operato. La Commissione Tributaria di primo grado di Venezia con decisione n. 128-13-95, statuiva venisse imputato al ricorrente, come reddito di partecipazione azionaria, l'importo pro-quota, che sarebbe stato definitivamente accertato a carico della società. Il AC appellava tale decisione e la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarava legittimo l'accertamento operato dall'Ufficio. CANCELLERIA Il contribuente con atto notificato il 3-7-1998, ha gravato di ricorso tale decisione muovendole censure con quattro mezzi. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI A! Sig. Avv. Gen. State rilasciata copiabege per notifica & n. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso notificato il 28-9- Carta Collata L. 40.000 1998. Dir. Copia 12000 Con memoria 27-7-2000 il AC ha ulteriormente illustrato le Totale L. 52200 Roma, 1 MAR. 2001 proprie ragioni. IL CANCELLIERE MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo il AC lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73; violazione dell'art. 112 CPC;
omesso esame di un punto decisivo della controversia - difetto di motivazione (art. 360 n. 5 CPC), in quanto la doglianza dallo stesso riproposta in appello, e secondo la quale l'avviso di accertamento era a ritenersi nullo perché privo delle indicazioni e della motivazione prescritti dalla citata disposizione di legge, era stata disattesa dall'impugnata sentenza con argomentazione assolutamente inidonea e cioè alla stregua della mera considerazione che dall'avviso di accertamento "traspare il riferimento alla maggiorazione di reddito compresa nell'elenco di cui all'art. 6 DPR 917 e conseguente a rettifica di reddito di società di persone". La censura è fondata. In effetti, la sentenza incorre in vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto il profilo della insufficienza, in quanto dà credito alla tesi dell'Amministrazione in base ad elementi del tutto inidonei, effettuando riferimenti assolutamente generici e trascurando di prendere in esame e di valorizzare dati ed elementi, pure acquisiti agli atti processuali e desumibili dallo stesso accertamento, in ipotesi, essenziali al fine di accertare la sussistenza o meno degli indefettibili presupposti previsti dal 2° comma dell'art. 42 DPR citato, la cui mancanza viene sanzionata con la nullità dall'ultimo comma del medesimo articolo. 3 Determinante nell'erroneo iter decisionale della Commissione Tributaria regionale è stato il non aver considerato che, poiché la censura concerneva l'esistenza dei presupposti di validità dell'avviso di accertamento, occorreva accertarne la ricorrenza alla stregua del relativo contenuto e, nel caso di esito negativo della verifica, trarne le conclusioni ipotizzate dal terzo comma dell'art. 42 DPR n. 600/73. Tale esame non risulta essere stato fatto dai giudici di merito, i quali non hanno né individuato, né valutato le emergenze delle acquisizioni processuali, ritenendo di poter pervenire al rigetto del motivo di appello sulla base della considerazione che " l'avviso di accertamento appare in regola secondo le disposizioni contenute nell' art. 42 " in quanto " da esso traspare il riferimento alla maggiorazione di reddito". In sostanza, i giudici del merito non danno contezza delle ragioni per le the quali, l'avviso di accertamento apparirebbe loro regolare e tanto meno offrono elementi di valutazione per poter considerare che lo stesso contenesse " le indicazioni e la motivazione" prescritte, a pena di nullità, dall'ultimo comma dell'art. 42. In particolare, la sentenza impugnata non consente di dedurre se il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quali desumibili dal richiamato art. 42 DPR n. 600/73, e, quindi, di contestarne efficacemente an e quantum. Assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto per quanto di ragione, e per l'effetto l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per la pronuncia sulla spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Veneto, la quale darà ampia ed Q I Z esaustiva motivazione della decisione che andrà ad assumere.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, anche per le spese. Così deciso in Roma il 20-09-2000. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. AntD O I Z A S IL CANCELLIERE C1 l Glas S A Amaldo Casano C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano вв Са ньmeleb E 6 N 8 5 9 O . 1 I A / N Z I 4 - A / R 6 R B 2 A T . . S T L I R . L U G P . A B E D I . R B L R A E T A A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T S . N I A N E A S M E 5