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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16959 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Wu OM, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2025, e depositata il 7 ottobre 2025, il Tribunale di Bari, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di OM Wu, avverso l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza e contestuale decreto Penale Sent. Sez. 3 Num. 16959 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 17/03/2026 di sequestro preventivo della somma di denaro di 5.600,00 euro, emessi dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 1 agosto 2025. Il sequestro preventivo è stato convalidato e disposto dal G.i.p. in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 perché OM Wu, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto per complessivi 288.340,67 euro (risultante dal totale dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate), avrebbe compiuto atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva e, in particolare, si sarebbe accinta a lasciare il territorio dello Stato, portando con sé la somma di 5.600,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe OM Wu, con atto sottoscritto dall'Avv. Nicolò Nono DAchille, articolando tre motivi, preceduti da una breve premessa sullo sviluppo del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla configurabilità del reato. Si deduce che la condotta dell'indagata non è riconducibile alla fattispecie astratta contestata considerati i seguenti elementi: a) la dichiarazione spontanea dell'indagata, antecedente alla perquisizione, in ordine alla detenzione della somma di 5.600,00 euro;
b) la documentata attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato;
c) la circostanza che la somma rinvenuta è inferiore al limite di 10.000,00 imposto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008; d) l'assenza di indizi in ordine alla conoscenza, da parte dell'indagata, della sussistenza del debito erariale, anche in virtù della mancata acquisizione delle notifiche erariali. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione in relazione al periculum in mora. Si deduce che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare adeguatamente in ordine al periculum in mora, affermando solamente che il trasporto del denaro contante rappresenta un rischio di dispersione all'estero delle somme dovute all'RI, senza considerare l'irrisorietà della somma trasportata rispetto al debito erariale né spiegare come la detenzione della somma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o implicare in concreto un rischio di dispersione. Si precisa che l'indagata presta attività di lavoro subordinato e che le operazioni di recupero forzoso non sono mai iniziate, pur essendo attivabili da quindici anni. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti. 2 Si deduce che, anche con riferimento al presupposto del fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata non risulta adeguatamente motivata. Si evidenzia, in particolare, che il Tribunale del riesame ha omesso di considerare l'intervenuta prescrizione del debito erariale;
elemento che, necessariamente, fa venir meno il nesso tra il trasferimento della somma in contanti all'estero e la sussistenza del debito tributario, ormai, appunto, prescritto. Si osserva, poi, quanto all'elemento soggettivo del reato, che l'assenza di una giustificazione economico-finanziaria circa il trasporto di una somma in contanti non può, di per sé sola, indurre a ritenere che sussista il dolo in capo all'indagata, considerato, altresì, che quest'ultima ha dichiarato prontamente agli Agenti di detenere la somma in oggetto. Si rappresenta, invece, quanto all'elemento oggettivo del reato, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008, il trasporto di una somma di denaro in contanti al di sotto del limite di 10.000,00 euro è legittima. Nel caso di specie, la somma, pari ad euro 5.600,00 euro, era dunque lecitamente trasportata e non richiedeva alcuna giustificazione economico-finanziaria, a nulla rilevando la contestazione di un pregresso debito con il fisco, di valore nettamente superiore alla somma di denaro trasportata e, peraltro, prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure esposte nel primo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connessi, nella parte relativa alla configurabilità del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze. 2. Le censure enunciate complessivamente nel primo e nel terzo motivo del ricorso contestano la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel caso di specie, deducendo innanzitutto che, sulla base degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata o comunque valutabili, non può essere ravvisato il compimento di atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure indicate in ordine a tale profilo sono utili alcune indicazioni sui principi giuridici applicabili. 2.1.1. Innanzitutto, va precisata l'estensione dei poteri di accertamento del giudice che giudica dell'applicazione di misure cautelari reali in tema di sussistenza del fumus commissi delicti. In materia, costituisce ormai indirizzo assolutamente consolidato quello secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus 3 commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (cfr. per tutte, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01, e Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285966 - 01). 2.1.2. In secondo luogo, occorre individuare i confini entro i quali può ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui il debitore dell'RI per le imposte rilevanti a norma della disposizione citata si allontana, o si accinge ad allontanarsi, dal territorio nazionale con denaro contante per un importo consentito, in relazione al quale non è necessario presentare dichiarazione all'Amministrazione finanziaria. Va premesso che, secondo una decisione, l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, pur se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, in quanto la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'RI (così Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu Yihao, Rv. 278257 - 01, la quale ha ritenuto immune da censure il decreto di sequestro di una somma di denaro, di poco inferiore al limite di euro 10.000, trasportata dall'indagato sottoposto a controllo). Questa affermazione, però, ad avviso del Collegio, deve essere precisata. Per un esame della questione, è utile richiamare la disciplina giuridica in tema di trasferimento all'estero di somme di denaro contante, e poi confrontarsi con i principi generali in tema di configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. La disciplina giuridica in tema di trasferimento all'estero di somme di denaro contante è fissata dall'art. 3 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195. Questa disposizione, in particolare, al comma 1, prevede: «1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo». Per individuare i rapporti e le interazioni tra questa disciplina e quella fissata dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, va innanzitutto rilevato che la disposizione appena citata richiede, perché sia configurabile il reato di sottrazione fraudolenta 4 al pagamento di imposte, una condotta consistente, necessariamente, o in una "alienazione simulata" o nel compimento di «altri atti fraudolenti». Ciò posto, siccome nel caso di trasferimento all'estero di somme di denaro contante non vengono in rilievo condotte di "alienazione simulata", è necessario individuare la nozione di «altri atti fraudolenti». Ora, ad avviso dell'indirizzo consolidato in giurisprudenza, hanno natura fraudolenta, ai fini della disposizione appena citata, quegli atti, i quali siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (cfr., innanzitutto, Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493 - 01, e, più di recente, Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206 - 02; vds., inoltre, in termini sovrapponibili, Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin Rv. 272547 - 01, secondo la quale la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l'azione di recupero dell'erario, ma anche la non immediata percepibilità del pregiudizio arrecato). E, muovendo da questa prospettiva, si è esemplificativamente affermato che non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte colui che, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni prelevando integralmente dal conto corrente bancario le somme in precedenza ivi depositate (così Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996 - 01). In coerenza con i principi indicati, e tenendo conto della disciplina dettata dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008, appare ragionevole concludere che l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, pur se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, ma solo se questa condotta si connoti per l'impiego di elementi di inganno o di artificio, ossia di uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. In effetti, la condotta di uscita dal territorio nazionale con trasporto di denaro contante di importo inferiore a 10.000,00 euro è espressamente consentita dalla legge, e segnatamente dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008. Di conseguenza, per ragioni di coerenza intrinseca dell'ordinamento giuridico, tale condotta non può ritenersi integrare di per sé l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; può esserlo solo se connotata da elementi ulteriori e specializzanti, tali da costituire, essi, uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. 5 2.2. L'ordinanza impugnata riporta la contestazione e gli elementi di fatto su cui ha fondato la decisione di confermare il provvedimento di sequestro preventivo. La contestazione ascrive all'attuale ricorrente la condotta di avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto per complessivi euro 288.340,67 (risultante dal totale dei ruoli dell'Acjia delle Entrate), 12.44. compiuto atti fraudolenti sui propri beni idonei a giff~2 1- in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva e, in particolare, di accingersi a lasciare il territorio dello Stato portando con sé la somma di euro 5.600,00. Secondo quanto emerge dalla motivazione fornita dal Tribunale, l'indagata, e attuale ricorrente, è stata controllata all'interno dell'aeroporto di Bari mentre si accingeva a partire per la Cina recando con sé la somma di 5.600,00 euro in contanti;
il sequestro della somma è stato disposto dopo che si è accertato, attraverso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria, come la donna fosse destinataria di cartelle esattoriali, a seguito del mancato versamento di imposte dirette ed IRAP, per una somma complessiva, comprensiva di sanzioni ed interessi, pari a euro 288.340,67. Il Tribunale, inoltre, rappresenta che l'indagata ha affermato di non avere «conoscenza formale» né delle cartelle esattoriali, né dell'entità del debito tributario, ed ha depositato documentazione attestante lo svolgimento, da parte sua, di attività lavorativa dipendente. L'ordinanza impugnata ravvisa il fumus commissi delicti, osservando che è sufficiente la mera consapevolezza dell'esistenza del debito tributario anche in termini di prevedibilità, e che non è allegata, né risulta una giustificazione economico-finanziaria lecita del trasporto della somma. 2.3. Le censure sopra sintetizzate in tema di configurabilità, nella specie, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono fondate, perché l'ordinanza impugnata non fornisce l'indicazione di una condotta sussumibile nella nozione di «atti fraudolenti» richiesta dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Si è precisato suora, al § 2.1.2, che l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, ma solo se questa condotta si connoti per l'impiego di elementi di inganno o di artificio, ossia di uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. Nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata si è limitata a valorizzare la condotta, in sé lecita e non richiedente giustificazioni, di trasporto di una somma di denaro contante per un importo consentito, ed anzi nettamente inferiore ai limiti massimi ammessi dalla legge, ma nulla ha indicato in ordine alla presenza di elementi che, diversi dalla mera detenzione e trasporto del numerarlo, possano 6 Il Pres ente ST ZZ qualificarsi in termini di inganno o di artificio, e, quindi, di stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. 3. La fondatezza delle censure formulate nel primo e nel terzo motivo del ricorso, nella parte in cui contestano la configurabilità del fumus commissi delicti sotto il profilo dell'elemento oggettivo, impongono di annullare l'ordinanza impugnata, e di rinviare per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio esaminerà i dati acquisiti, nonché quelli ulteriori eventualmente prodotti dalle parti, al fine di valutare se, nella specie, sia configurabile l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità della condotta dell'indagata alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, evitando di incorrere nei vizi sinteticamente evidenziati nel § 2.3. In altri termini, nell'apprezzamento di sua competenza, il Giudice del rinvio si atterrà al principio secondo cui l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, ma solo se questa condotta si connoti per l'impiego di elementi di inganno o di artificio, ossia di uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso determinano la superfluità dell'esame, in questa sede, delle ulteriori censure esposte nel primo e nel terzo motivo, relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico, e a quelle formulate nel secondo motivo, concernenti il periculum in mora. Ovviamente, però, il Giudice del rinvio, qualora ritenga configurabile il fumus commissi delicti sotto il profilo oggettivo, procederà anche all'esame dei precisati profili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/03/2026. o_
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2025, e depositata il 7 ottobre 2025, il Tribunale di Bari, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di OM Wu, avverso l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza e contestuale decreto Penale Sent. Sez. 3 Num. 16959 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 17/03/2026 di sequestro preventivo della somma di denaro di 5.600,00 euro, emessi dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 1 agosto 2025. Il sequestro preventivo è stato convalidato e disposto dal G.i.p. in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 perché OM Wu, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto per complessivi 288.340,67 euro (risultante dal totale dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate), avrebbe compiuto atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva e, in particolare, si sarebbe accinta a lasciare il territorio dello Stato, portando con sé la somma di 5.600,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe OM Wu, con atto sottoscritto dall'Avv. Nicolò Nono DAchille, articolando tre motivi, preceduti da una breve premessa sullo sviluppo del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla configurabilità del reato. Si deduce che la condotta dell'indagata non è riconducibile alla fattispecie astratta contestata considerati i seguenti elementi: a) la dichiarazione spontanea dell'indagata, antecedente alla perquisizione, in ordine alla detenzione della somma di 5.600,00 euro;
b) la documentata attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato;
c) la circostanza che la somma rinvenuta è inferiore al limite di 10.000,00 imposto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008; d) l'assenza di indizi in ordine alla conoscenza, da parte dell'indagata, della sussistenza del debito erariale, anche in virtù della mancata acquisizione delle notifiche erariali. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione in relazione al periculum in mora. Si deduce che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare adeguatamente in ordine al periculum in mora, affermando solamente che il trasporto del denaro contante rappresenta un rischio di dispersione all'estero delle somme dovute all'RI, senza considerare l'irrisorietà della somma trasportata rispetto al debito erariale né spiegare come la detenzione della somma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o implicare in concreto un rischio di dispersione. Si precisa che l'indagata presta attività di lavoro subordinato e che le operazioni di recupero forzoso non sono mai iniziate, pur essendo attivabili da quindici anni. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti. 2 Si deduce che, anche con riferimento al presupposto del fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata non risulta adeguatamente motivata. Si evidenzia, in particolare, che il Tribunale del riesame ha omesso di considerare l'intervenuta prescrizione del debito erariale;
elemento che, necessariamente, fa venir meno il nesso tra il trasferimento della somma in contanti all'estero e la sussistenza del debito tributario, ormai, appunto, prescritto. Si osserva, poi, quanto all'elemento soggettivo del reato, che l'assenza di una giustificazione economico-finanziaria circa il trasporto di una somma in contanti non può, di per sé sola, indurre a ritenere che sussista il dolo in capo all'indagata, considerato, altresì, che quest'ultima ha dichiarato prontamente agli Agenti di detenere la somma in oggetto. Si rappresenta, invece, quanto all'elemento oggettivo del reato, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008, il trasporto di una somma di denaro in contanti al di sotto del limite di 10.000,00 euro è legittima. Nel caso di specie, la somma, pari ad euro 5.600,00 euro, era dunque lecitamente trasportata e non richiedeva alcuna giustificazione economico-finanziaria, a nulla rilevando la contestazione di un pregresso debito con il fisco, di valore nettamente superiore alla somma di denaro trasportata e, peraltro, prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure esposte nel primo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connessi, nella parte relativa alla configurabilità del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze. 2. Le censure enunciate complessivamente nel primo e nel terzo motivo del ricorso contestano la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel caso di specie, deducendo innanzitutto che, sulla base degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata o comunque valutabili, non può essere ravvisato il compimento di atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure indicate in ordine a tale profilo sono utili alcune indicazioni sui principi giuridici applicabili. 2.1.1. Innanzitutto, va precisata l'estensione dei poteri di accertamento del giudice che giudica dell'applicazione di misure cautelari reali in tema di sussistenza del fumus commissi delicti. In materia, costituisce ormai indirizzo assolutamente consolidato quello secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus 3 commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (cfr. per tutte, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01, e Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285966 - 01). 2.1.2. In secondo luogo, occorre individuare i confini entro i quali può ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui il debitore dell'RI per le imposte rilevanti a norma della disposizione citata si allontana, o si accinge ad allontanarsi, dal territorio nazionale con denaro contante per un importo consentito, in relazione al quale non è necessario presentare dichiarazione all'Amministrazione finanziaria. Va premesso che, secondo una decisione, l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, pur se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, in quanto la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'RI (così Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu Yihao, Rv. 278257 - 01, la quale ha ritenuto immune da censure il decreto di sequestro di una somma di denaro, di poco inferiore al limite di euro 10.000, trasportata dall'indagato sottoposto a controllo). Questa affermazione, però, ad avviso del Collegio, deve essere precisata. Per un esame della questione, è utile richiamare la disciplina giuridica in tema di trasferimento all'estero di somme di denaro contante, e poi confrontarsi con i principi generali in tema di configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. La disciplina giuridica in tema di trasferimento all'estero di somme di denaro contante è fissata dall'art. 3 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195. Questa disposizione, in particolare, al comma 1, prevede: «1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo». Per individuare i rapporti e le interazioni tra questa disciplina e quella fissata dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, va innanzitutto rilevato che la disposizione appena citata richiede, perché sia configurabile il reato di sottrazione fraudolenta 4 al pagamento di imposte, una condotta consistente, necessariamente, o in una "alienazione simulata" o nel compimento di «altri atti fraudolenti». Ciò posto, siccome nel caso di trasferimento all'estero di somme di denaro contante non vengono in rilievo condotte di "alienazione simulata", è necessario individuare la nozione di «altri atti fraudolenti». Ora, ad avviso dell'indirizzo consolidato in giurisprudenza, hanno natura fraudolenta, ai fini della disposizione appena citata, quegli atti, i quali siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (cfr., innanzitutto, Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493 - 01, e, più di recente, Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206 - 02; vds., inoltre, in termini sovrapponibili, Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin Rv. 272547 - 01, secondo la quale la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l'azione di recupero dell'erario, ma anche la non immediata percepibilità del pregiudizio arrecato). E, muovendo da questa prospettiva, si è esemplificativamente affermato che non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte colui che, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni prelevando integralmente dal conto corrente bancario le somme in precedenza ivi depositate (così Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996 - 01). In coerenza con i principi indicati, e tenendo conto della disciplina dettata dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008, appare ragionevole concludere che l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, pur se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, ma solo se questa condotta si connoti per l'impiego di elementi di inganno o di artificio, ossia di uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. In effetti, la condotta di uscita dal territorio nazionale con trasporto di denaro contante di importo inferiore a 10.000,00 euro è espressamente consentita dalla legge, e segnatamente dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008. Di conseguenza, per ragioni di coerenza intrinseca dell'ordinamento giuridico, tale condotta non può ritenersi integrare di per sé l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; può esserlo solo se connotata da elementi ulteriori e specializzanti, tali da costituire, essi, uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. 5 2.2. L'ordinanza impugnata riporta la contestazione e gli elementi di fatto su cui ha fondato la decisione di confermare il provvedimento di sequestro preventivo. La contestazione ascrive all'attuale ricorrente la condotta di avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto per complessivi euro 288.340,67 (risultante dal totale dei ruoli dell'Acjia delle Entrate), 12.44. compiuto atti fraudolenti sui propri beni idonei a giff~2 1- in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva e, in particolare, di accingersi a lasciare il territorio dello Stato portando con sé la somma di euro 5.600,00. Secondo quanto emerge dalla motivazione fornita dal Tribunale, l'indagata, e attuale ricorrente, è stata controllata all'interno dell'aeroporto di Bari mentre si accingeva a partire per la Cina recando con sé la somma di 5.600,00 euro in contanti;
il sequestro della somma è stato disposto dopo che si è accertato, attraverso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria, come la donna fosse destinataria di cartelle esattoriali, a seguito del mancato versamento di imposte dirette ed IRAP, per una somma complessiva, comprensiva di sanzioni ed interessi, pari a euro 288.340,67. Il Tribunale, inoltre, rappresenta che l'indagata ha affermato di non avere «conoscenza formale» né delle cartelle esattoriali, né dell'entità del debito tributario, ed ha depositato documentazione attestante lo svolgimento, da parte sua, di attività lavorativa dipendente. L'ordinanza impugnata ravvisa il fumus commissi delicti, osservando che è sufficiente la mera consapevolezza dell'esistenza del debito tributario anche in termini di prevedibilità, e che non è allegata, né risulta una giustificazione economico-finanziaria lecita del trasporto della somma. 2.3. Le censure sopra sintetizzate in tema di configurabilità, nella specie, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono fondate, perché l'ordinanza impugnata non fornisce l'indicazione di una condotta sussumibile nella nozione di «atti fraudolenti» richiesta dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Si è precisato suora, al § 2.1.2, che l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, ma solo se questa condotta si connoti per l'impiego di elementi di inganno o di artificio, ossia di uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. Nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata si è limitata a valorizzare la condotta, in sé lecita e non richiedente giustificazioni, di trasporto di una somma di denaro contante per un importo consentito, ed anzi nettamente inferiore ai limiti massimi ammessi dalla legge, ma nulla ha indicato in ordine alla presenza di elementi che, diversi dalla mera detenzione e trasporto del numerarlo, possano 6 Il Pres ente ST ZZ qualificarsi in termini di inganno o di artificio, e, quindi, di stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. 3. La fondatezza delle censure formulate nel primo e nel terzo motivo del ricorso, nella parte in cui contestano la configurabilità del fumus commissi delicti sotto il profilo dell'elemento oggettivo, impongono di annullare l'ordinanza impugnata, e di rinviare per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio esaminerà i dati acquisiti, nonché quelli ulteriori eventualmente prodotti dalle parti, al fine di valutare se, nella specie, sia configurabile l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità della condotta dell'indagata alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, evitando di incorrere nei vizi sinteticamente evidenziati nel § 2.3. In altri termini, nell'apprezzamento di sua competenza, il Giudice del rinvio si atterrà al principio secondo cui l'attività fraudolenta, integrante il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, ma solo se questa condotta si connoti per l'impiego di elementi di inganno o di artificio, ossia di uno stratagemma idoneo ad escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio arrecato. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso determinano la superfluità dell'esame, in questa sede, delle ulteriori censure esposte nel primo e nel terzo motivo, relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico, e a quelle formulate nel secondo motivo, concernenti il periculum in mora. Ovviamente, però, il Giudice del rinvio, qualora ritenga configurabile il fumus commissi delicti sotto il profilo oggettivo, procederà anche all'esame dei precisati profili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/03/2026. o_